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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 2022

Cassazione n. 14253/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale a questi è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 170 (artt.81, comma 2, 416-ter, commi 1 e 2, cod. pen. perché nel patto tra [OSCURATO:PERSONA], candidato al Consiglio Comunale di Rende per le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2017, e [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, nella sua qualità di reggente del gruppo ‘ndranghetistico D'Ambrosio, concorreva - unitamente a [OSCURATO:PERSONA] - nel procurare con modalità mafiose voti utili alla candidatura di [OSCURATO:PERSONA] nella predetta competizione elettorale, a fronte della offerta da parte del Munno al D'Ambrosio di vari "favori amministrativi", tra i quali il miglioramento delle condizioni lavorative dello stesso Perri.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduce:

2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 81, comma 2, 416-ter cod. pen. e legge n. 62/2014 e dell'obbligo di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria non solo perché è stato omesso di considerare che la "Rende servizi" sia una s.r.l. ben distinta dal Comune di Rende cosicché non si comprende come il Munno avesse potuto influire, una volta eletto, sulla posizione lavorativa del Perri ma, soprattutto, perché il Tribunale apoditticamente ritiene che vi sia stato un "accordo" elettorale che prevedeva uno scambio di favori in tal senso.

In particolare, dalla captazione considerata a riguardo, il D'Ambrosio non sembra estendere esplicitamente questo presunto accordo anche al Perri, risultando quest'ultimo - piuttosto - destinatario delle riserve del Munno.

2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 81, comma 2, 416-ter cod. pen. e legge n. 62/2014 e dell'obbligo di motivazione in relazione alla ritenuta sussunzione del fatto nella ipotesi ex art. 416-ter cod. pen. allora vigente secondo la legge n. 62/2014.

Dal compendio captativo non si evince affatto che il ricorrente fosse consapevole della (ipotetica) caratura mafiosa del D'Ambrosio, o che egli sia avvalso - sia pure a livello di concorso morale - dell'intimidazione o prevaricazione mafiosa per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o per falsare il risultato elettorale.2.3.

Con il terzo motivo violazione di legge e dell'obbligo di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e, segnatamente, della reiterazione criminosa rispetto alla incensuratezza e lecito svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi due motivi, aventi ad oggetto la ritenuta gravità indiziaria e la qualificazione giuridica dei fatti, possono essere congiuntamente trattati.

Ritiene questo Collegio che entrambi i motivi sono genericamente proposti per ragioni in fatto che involgono una rivalutazione indiziaria che non possono trovare accesso in sede di legittimità.

Il Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha confermato i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per il reato a lui contestato verificando: -l'esistenza di un patto di scambio elettorale tra Munno e il gruppo 'ndranghetistico dei D'Ambrosio attraverso [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, reggente del gruppo e referente del fratello Adolfo esponente apicale, nel corso della sua detenzione, avente ad oggetto il procacciamento di voti in cambio dell'agevolazione per l'affidamento di commesse pubbliche e la consapevolezza di entrambi i contraenti che vi sarebbe stata una mobilitazione elettorale del gruppo mafioso facente capo al D'Ambrosio verso un candidato (Munno) di cui si era, peraltro, già verificata la disponibilità a rendere favori al sodalizio in forza del ruolo di assessore comunale ricoperto (dalle esecuzioni di lavori di manutenzione stradale in prossimità della abitazione dei D'Ambrosio al miglioramento delle condizioni lavorative e retributive di persone vicine al capo- mafia; nonché la comunicazione a quest'ultimo di informazioni privilegiate in ordine alla programmazione di gare pubbliche) (v. pg. 6 e sg. della ordinanza, segnatamente con riferimento alla captazione prog. 111 del 22/5/2019); -il coinvolgimento del ricorrente nella campagna elettorale di Munno, voluto e propiziato dal D'[OSCURATO:PERSONA] (v. la captazìone tra Perri e quest'ultimo n. 38 del 17/4/2019 correttamente indicata come espressiva a tal riguardo) con il quale, annota l'ordinanza, il ricorrente ha ammesso risalenti rapporti e conoscenza delle su vicende giudiziarie e di quelle del fratello; della consapevolezza da parte del Perri dell'accordo elettorale politico-mafioso intercorso tra D'Ambrosio e Munno (v. captazione n.205 del 19/4/2019) e dallo scopo utilitaristico della sua adesione, in quanto allettato dai vantaggi i i professionali che il primo avrebbe ottenuto da quella operazione (come rivela la captazione n. 50 del 29/11/2019 tra Perri, Munno e D'Ambrosio e prog. 195 dello stesso giorno tra Munno e sua moglie, in cui il Munno - tra l'altro - fa chiaro riferimento a [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, "fratello di quello che è andato al 41bisl; del buon esito della consultazione a seguito del contributo dato con l'adesione dello stesso ricorrente alla iniziativa di D'Ambrosio (v. prog. 1883 del 30/5/2019).

Non inficia detta ricostruzione la generica deduzione che fa leva sulla distinzione formale tra la società dalla quale dipendeva il ricorrente e l'ente comunale né la parcellizzata reinterpretazione della captazione n. 205.

3. La ricostruzione indiziaria, con particolare riguardo al concorso del ricorrente attivo partecipe del patto, è correttamente ricondotta alla fattispecie dei cui all'art. 416-ter cod. proc. pen. secondo la formulazione di cui alla legge n. 62/2014 vigente all'epoca dei fatti in conformità al condivisibile orientamento di legittimità per il quale in tema di delitto di scambio elettorale politico-mafioso secondo cui l'esistenza dell'intesa per il procacciamento di consensi elettorali con ricorso a modalità mafiose può desumersi anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indici fattuali sintomatici della natura dell'accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l'assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso e l'utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d'influenza, risultando, per converso, irrilevante il post factum costituito dal mancato incremento delle preferenze (Sez.6, n.9442 del 20/2/2019, Zullo, Rv.275157), concorrendo nel delitto di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'art. 416-ter cod. pen., sanzionato ex art. 110 cod. pen., il soggetto che, in cambio della erogazione di denaro o di ogni altro bene traducibile in un valore di scambio immediatamente qualificabile in termini economici, prometta ad un candidato, in occasione di consultazioni elettorali, di procurare voti in suo favore, attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo tipico delle organizzazioni a delinquere di stampo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 23005 del 22/01/2013, Alagna, Rv. 255502).

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato oltre che proposto per inaccessibili ragioni in fatto quando si duole dell'omessa considerazione della incensuratezza del ricorrente e dello svolgimento da parte sua di lecita attività lavorativa.

In costanza di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha comunque adeguatamente valorizzato, in chiave di sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, la vicinanza del Perri ad un soggetto della caratura criminale quale D'[OSCURATO:PERSONA], evidenziando come i contatti tra costoro siano rimasti frequenti anche dopo la predetta consultazione elettorale (e quantomeno fino al novembre 2019, epoca prossima alla interruzione delle captazioni), a riprova di una collaborazione destinata a perdurare nel tempo.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale a questi è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 170 (artt.81, comma 2, 416-ter, commi 1 e 2, cod. pen. perché nel patto tra [OSCURATO:PERSONA], candidato al Consiglio Comunale di Rende per le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2017, e [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, nella sua qualità di reggente del gruppo ‘ndranghetistico D'Ambrosio, concorreva - unitamente a [OSCURATO:PERSONA] - nel procurare con modalità mafiose voti utili alla candidatura di [OSCURATO:PERSONA] nella predetta competizione elettorale, a fronte della offerta da parte del Munno al D'Ambrosio di vari "favori amministrativi", tra i quali il miglioramento delle condizioni lavorative dello stesso Perri. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduce: 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 81, comma 2, 416-ter cod. pen. e legge n. 62/2014 e dell'obbligo di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria non solo perché è stato omesso di considerare che la "Rende servizi" sia una s.r.l. ben distinta dal Comune di Rende cosicché non si comprende come il Munno avesse potuto influire, una volta eletto, sulla posizione lavorativa del Perri ma, soprattutto, perché il Tribunale apoditticamente ritiene che vi sia stato un "accordo" elettorale che prevedeva uno scambio di favori in tal senso. In particolare, dalla captazione considerata a riguardo, il D'Ambrosio non sembra estendere esplicitamente questo presunto accordo anche al Perri, risultando quest'ultimo - piuttosto - destinatario delle riserve del Munno. 2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 81, comma 2, 416-ter cod. pen. e legge n. 62/2014 e dell'obbligo di motivazione in relazione alla ritenuta sussunzione del fatto nella ipotesi ex art. 416-ter cod. pen. allora vigente secondo la legge n. 62/2014. Dal compendio captativo non si evince affatto che il ricorrente fosse consapevole della (ipotetica) caratura mafiosa del D'Ambrosio, o che egli sia avvalso - sia pure a livello di concorso morale - dell'intimidazione o prevaricazione mafiosa per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o per falsare il risultato elettorale.2.3. Con il terzo motivo violazione di legge e dell'obbligo di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e, segnatamente, della reiterazione criminosa rispetto alla incensuratezza e lecito svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi, aventi ad oggetto la ritenuta gravità indiziaria e la qualificazione giuridica dei fatti, possono essere congiuntamente trattati. Ritiene questo Collegio che entrambi i motivi sono genericamente proposti per ragioni in fatto che involgono una rivalutazione indiziaria che non possono trovare accesso in sede di legittimità. Il Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha confermato i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per il reato a lui contestato verificando: -l'esistenza di un patto di scambio elettorale tra Munno e il gruppo 'ndranghetistico dei D'Ambrosio attraverso [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, reggente del gruppo e referente del fratello Adolfo esponente apicale, nel corso della sua detenzione, avente ad oggetto il procacciamento di voti in cambio dell'agevolazione per l'affidamento di commesse pubbliche e la consapevolezza di entrambi i contraenti che vi sarebbe stata una mobilitazione elettorale del gruppo mafioso facente capo al D'Ambrosio verso un candidato (Munno) di cui si era, peraltro, già verificata la disponibilità a rendere favori al sodalizio in forza del ruolo di assessore comunale ricoperto (dalle esecuzioni di lavori di manutenzione stradale in prossimità della abitazione dei D'Ambrosio al miglioramento delle condizioni lavorative e retributive di persone vicine al capo- mafia; nonché la comunicazione a quest'ultimo di informazioni privilegiate in ordine alla programmazione di gare pubbliche) (v. pg. 6 e sg. della ordinanza, segnatamente con riferimento alla captazione prog. 111 del 22/5/2019); -il coinvolgimento del ricorrente nella campagna elettorale di Munno, voluto e propiziato dal D'[OSCURATO:PERSONA] (v. la captazìone tra Perri e quest'ultimo n. 38 del 17/4/2019 correttamente indicata come espressiva a tal riguardo) con il quale, annota l'ordinanza, il ricorrente ha ammesso risalenti rapporti e conoscenza delle su vicende giudiziarie e di quelle del fratello; della consapevolezza da parte del Perri dell'accordo elettorale politico-mafioso intercorso tra D'Ambrosio e Munno (v. captazione n.205 del 19/4/2019) e dallo scopo utilitaristico della sua adesione, in quanto allettato dai vantaggi i i professionali che il primo avrebbe ottenuto da quella operazione (come rivela la captazione n. 50 del 29/11/2019 tra Perri, Munno e D'Ambrosio e prog. 195 dello stesso giorno tra Munno e sua moglie, in cui il Munno - tra l'altro - fa chiaro riferimento a [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, "fratello di quello che è andato al 41bisl; del buon esito della consultazione a seguito del contributo dato con l'adesione dello stesso ricorrente alla iniziativa di D'Ambrosio (v. prog. 1883 del 30/5/2019). Non inficia detta ricostruzione la generica deduzione che fa leva sulla distinzione formale tra la società dalla quale dipendeva il ricorrente e l'ente comunale né la parcellizzata reinterpretazione della captazione n. 205. 3. La ricostruzione indiziaria, con particolare riguardo al concorso del ricorrente attivo partecipe del patto, è correttamente ricondotta alla fattispecie dei cui all'art. 416-ter cod. proc. pen. secondo la formulazione di cui alla legge n. 62/2014 vigente all'epoca dei fatti in conformità al condivisibile orientamento di legittimità per il quale in tema di delitto di scambio elettorale politico-mafioso secondo cui l'esistenza dell'intesa per il procacciamento di consensi elettorali con ricorso a modalità mafiose può desumersi anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indici fattuali sintomatici della natura dell'accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l'assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso e l'utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d'influenza, risultando, per converso, irrilevante il post factum costituito dal mancato incremento delle preferenze (Sez.6, n.9442 del 20/2/2019, Zullo, Rv.275157), concorrendo nel delitto di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'art. 416-ter cod. pen., sanzionato ex art. 110 cod. pen., il soggetto che, in cambio della erogazione di denaro o di ogni altro bene traducibile in un valore di scambio immediatamente qualificabile in termini economici, prometta ad un candidato, in occasione di consultazioni elettorali, di procurare voti in suo favore, attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo tipico delle organizzazioni a delinquere di stampo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 23005 del 22/01/2013, Alagna, Rv. 255502). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato oltre che proposto per inaccessibili ragioni in fatto quando si duole dell'omessa considerazione della incensuratezza del ricorrente e dello svolgimento da parte sua di lecita attività lavorativa. In costanza di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha comunque adeguatamente valorizzato, in chiave di sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, la vicinanza del Perri ad un soggetto della caratura criminale quale D'[OSCURATO:PERSONA], evidenziando come i contatti tra costoro siano rimasti frequenti anche dopo la predetta consultazione elettorale (e quantomeno fino al novembre 2019, epoca prossima alla interruzione delle captazioni), a riprova di una collaborazione destinata a perdurare nel tempo. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s
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