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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 08838/2023

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E Consigliere hapronunciato ORDINANZA sul ricorso n.15059/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Gabriella, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 24 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (BIM) domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1899/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione del 23 maggio 2012 conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (BIM) per ottenerne il risarcimento dei danni per ammanco della somma di euro 78.869,15 oltre accessori dal complessivo importo affidato in forza di un mandato di gestione finanziaria al suo promotore [OSCURATO:PERSONA], adducendo la responsabilità contrattuale in solido della banca e del promotore.

BIM si costituiva, resistendo ed eccependo in particolare l’intervenuta prescrizione.

Il Tribunale, con sentenza del 31 ottobre 2013, rigettava la domanda reputando sussistente l’eccepita prescrizione ai sensi degli articoli 2947, terzo comma, c.c. e 157 c.p., ritenendo trattarsi di truffa aggravata e pertanto prescritto l’illecito già prima dell’avvio del giudizio civile, considerato pure che la Corte d’appello penale di Genova aveva dichiarato già la prescrizione del reato essendo trascorsi sei anni dalla commissione.

Il Tribunale inoltre, in riferimento alla individuazione della decorrenza del termine prescrizionale ex articolo 2935 c.c., perveniva ad individuare il dies a quonon nella conclusione del giudizio tributario insorto per la vicenda e avvenuta con sentenza del giudice tributario di legittimità nel 2011, bensì nella ricezione nell’anno 2001 degli atti di accertamento di evasione fiscale compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] (evasione poi ritenuta insussistente dalla pronuncia di Cassazione).

GabriellaPenco proponeva appello, cui resisteva BIM.La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 14 dicembre 2018, lo rigettava, fondandosi sul fatto che, ai sensi dell’articolo 2947, terzo comma, c.c., qualora l’illecito civile costituisca reato deve applicarsiil termine prescrizionale previsto per il reato: e nel caso in esame, ad avviso della corte territoriale, il reato sussisteva e si era prescritto nell’anno 2008, il che non era stato appellato.

Afferma poi il giudice d’appello: “Nessun rilievo spiega inoltre il contenzioso tributario”.

GabriellaPenco ha presentato ricorso, composto di due motivi illustrati anche con memoria; si è difesa con controricorso BIM, i cui difensori hanno poi rinunciato al mandato.

Considerato che:

1. Con il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2947, comma, c.c. e 157 c.p. in relazione all’articolo 2935 c.c.

Con la frase “Nessun rilievo spiega inoltre il contenzioso tributario” la corte territoriale avrebbe errato, essendo necessario determinare anche il dies a quo della prescrizione ai sensi dell’articolo 2935 c.c.

L’attuale ricorrente l’avrebbe segnalato in appello come segue: “Dapprima vi è questione che la Penco ha avuto percezione del proprio danno solo a seguito dell’esaurimento del proprio contenzioso tributario (definito da Cassazione, Sez. Trib. 21.

01. 2011 nn. 1376, 1377, 1378 con l’annullamento degli accertamenti)” –così nell’atto d’appello, a pagina 2; la questione sarebbe stata evidenziata anche nella pagina successiva -.

E l’appellata, infatti, se ne era difesa.

La corte territoriale avrebbe dunque commesso un errore di diritto perché non avrebbe tenuto in conto che il termine sarebbe decorso allorquando il danno fosse oggettivamente percepibile; e che fosse percepibile quando furono pronunciate le sentenze del giudice di legittimità risulterebbe da un passo della loro stessa motivazione, ove si afferma che “gli investitori erano vittime”: quindi vittime della truffa.

Solo la conclusione del giudizio tributario in Cassazione avrebbe dunque consentito alla ricorrente di apprendere l’esistenza della truffa (tra l’altro il precedente percorso processuale non sarebbe stato stabile: il primo giudice avrebbe accolto l’impugnazione dell’attuale ricorrente, ma il giudice d’appello avrebbe riformato).

2. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame della rilevanza del contenzioso tributario in riferimento all’articolo 2935c.c.

Ancora con la frase “Nessun rilievo spiega inoltre il contenzioso tributario” la corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio denunciato con il presente motivo - nonostante che nell’atto d’appello si fosse affermato che la ricorrente aveva percepito il danno solo alla fine del contenzioso tributario -, non esaminando un fatto decisivo e discusso tra le parti, cioè che secondo la tesi difensiva della Penco gli atti impositivi, a lei notificati nel 2001, “non evidenziavano alcun reato di truffa e di appropriazione totale o parziale né ammanco … bensì chele somme … affidate … in gestione producevano un monte cedule, … che non risultava (secondo la contestazione dell’Agenzia Entrate) dichiarato quale reddito di capitale e veniva quindi ripreso a tassazione”.

Vengono poi rievocate al riguardo pure le argomentazioni offerte dal motivo precedente.

3. I due motivi sono congiuntamente valutabili, in quanto veicolano un contenuto sostanzialmente affine.

Il nucleo è proprio la frase “Nessun rilievo spiega inoltre il contenzioso tributario” presente nella sentenza impugnata, che è la manifestazione di una omessa pronuncia.

Invero, la stessa Corte d’appello, nella esposizione della sequenza processuale, a pagina 4 sub C, premesso che il termine prescrizionale sarebbe stato di dieci anni, riporta che l’appellante aveva sostenuto che dovesse decorrere dalla irrevocabilità della condanna penale, cioè Cass. pen. 13576/2010, osservando tuttavia che ciò “sarebbe assorbente anche dell’ulteriore profilo esaminato in sentenza dal Tribunale per cui, non operando il rilievo penalistico, il termine prescrizionale dovrebbe farsi decorrere, con l’accertamento dell’avvenuta consumazione, dalla data degli accertamenti tributari notificati alla Penco sino dall’anno 2001 per cui la percezione del danno si è avuta solo dalle … sentenze di cassazione che hanno definito il giudizio tributario”.

Era più che evidente, allora, che nel gravame l’attuale ricorrente aveva censurato in riferimento all’articolo 2935 c.c. la sentenza del primo giudice, che infatti aveva affrontato la questione ut supra già constatato, pervenendo a individuare il dies a quo nella ricezione, avvenuta nel 2001, degli atti di accertamento dell’[OSCURATO:PERSONA].

Eppure la corte territoriale nulla ha detto al riguardo, inserendo soltanto la già riportata frase “Nessun rilievo spiega inoltre il contenzioso tributario”: frase,ancor più che apodittica, criptica, non essendo neppure certo che attenga alla censura mossa dall’appellante ex articolo 2935 c.c., dal momento che “inoltre” potrebbe ricondurre la frase alla tematica fino a quel momento trattata dalla corte territoriale stessa, ovvero alla interpretazione dell’articolo 2947, terzo comma c.c., e dunque renderla non pertinente alla censura ex articolo 2935 c.c.

In ogni caso, qualunque sia la linea interpretativa che si adotti in ordine alla suddetta frase, rimane che questa non apporta, neppure se fosse pertinente -e difficilmente lo appare -, alcunché di risolutorio rispetto alla censura fondata sul dies a quo dall’appellante, ovvero alcunché idoneo a costitu ire una risposta (fondata o meno che sia) alla censura suddetta.

Pur non avendo le rubriche dei due motivi oggetto del vaglio congiunto espresso un riferimento all’articolo 112 c.p.c., risulta inequivoco che il loro contenuto lamenta la mancata risposta, appunto, alla questione basata sull’articolo 2935 c.c. da parte del giudice d’appello; ed è indiscutibile il potere del giudice di legittimità di riqualificazione delle doglianze presentate nel ricorso ( sulla non vincolatività per il giudicante della configurazione formale offerta dalla rubrica del motivo se questo è tuttavia riconducibile nel perimetro dell’articolo 360 c.p.c. è ben noto l’insegnamento di S.U. 24 luglio 2013 n. 17931, esu ques ta linea, tra gli arresti massimati, condivisibilmente si pongono Cass. sez. 3, 29 agosto 2013 n. 19882, Cass. sez. 1, 31 ottobre 2013 n. 24553, Cass. sez. 6-3, ord. 20 febbraio 2014 n. 4036, Cass. sez.

L, 17 dicembre 2015 n. 25386, Cass. sez. 2, 29 novembre 2016 n. 24247, Cass. sez. 5, ord. 6 ottobre 2017 n. 23381, Cass.6 sez. 6-5, ord. 27 ottobre 2017 n. 25557, Cass. sez. 2, ord. 7 maggio 2018 n. 10862).

Si è dunque dinanzi ad una omessa pronuncia, per cui il ricorso deve in conclusione essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’appello di Genova, in diversa sezione e diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia, anche per le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E Consigliere hapronunciato ORDINANZA sul ricorso n.15059/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Gabriella, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 24 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (BIM) domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1899/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione del 23 maggio 2012 conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (BIM) per ottenerne il risarcimento dei danni per ammanco della somma di euro 78.869,15 oltre accessori dal complessivo importo affidato in forza di un mandato di gestione finanziaria al suo promotore [OSCURATO:PERSONA], adducendo la responsabilità contrattuale in solido della banca e del promotore. BIM si costituiva, resistendo ed eccependo in particolare l’intervenuta prescrizione. Il Tribunale, con sentenza del 31 ottobre 2013, rigettava la domanda reputando sussistente l’eccepita prescrizione ai sensi degli articoli 2947, terzo comma, c.c. e 157 c.p., ritenendo trattarsi di truffa aggravata e pertanto prescritto l’illecito già prima dell’avvio del giudizio civile, considerato pure che la Corte d’appello penale di Genova aveva dichiarato già la prescrizione del reato essendo trascorsi sei anni dalla commissione. Il Tribunale inoltre, in riferimento alla individuazione della decorrenza del termine prescrizionale ex articolo 2935 c.c., perveniva ad individuare il dies a quonon nella conclusione del giudizio tributario insorto per la vicenda e avvenuta con sentenza del giudice tributario di legittimità nel 2011, bensì nella ricezione nell’anno 2001 degli atti di accertamento di evasione fiscale compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] (evasione poi ritenuta insussistente dalla pronuncia di Cassazione). GabriellaPenco proponeva appello, cui resisteva BIM.La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 14 dicembre 2018, lo rigettava, fondandosi sul fatto che, ai sensi dell’articolo 2947, terzo comma, c.c., qualora l’illecito civile costituisca reato deve applicarsiil termine prescrizionale previsto per il reato: e nel caso in esame, ad avviso della corte territoriale, il reato sussisteva e si era prescritto nell’anno 2008, il che non era stato appellato. Afferma poi il giudice d’appello: “Nessun rilievo spiega inoltre il contenzioso tributario”. GabriellaPenco ha presentato ricorso, composto di due motivi illustrati anche con memoria; si è difesa con controricorso BIM, i cui difensori hanno poi rinunciato al mandato. Considerato che: 1. Con il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2947, comma, c.c. e 157 c.p. in relazione all’articolo 2935 c.c. Con la frase “Nessun rilievo spiega inoltre il contenzioso tributario” la corte territoriale avrebbe errato, essendo necessario determinare anche il dies a quo della prescrizione ai sensi dell’articolo 2935 c.c. L’attuale ricorrente l’avrebbe segnalato in appello come segue: “Dapprima vi è questione che la Penco ha avuto percezione del proprio danno solo a seguito dell’esaurimento del proprio contenzioso tributario (definito da Cassazione, Sez. Trib. 21. 01. 2011 nn. 1376, 1377, 1378 con l’annullamento degli accertamenti)” –così nell’atto d’appello, a pagina 2; la questione sarebbe stata evidenziata anche nella pagina successiva -. E l’appellata, infatti, se ne era difesa. La corte territoriale avrebbe dunque commesso un errore di diritto perché non avrebbe tenuto in conto che il termine sarebbe decorso allorquando il danno fosse oggettivamente percepibile; e che fosse percepibile quando furono pronunciate le sentenze del giudice di legittimità risulterebbe da un passo della loro stessa motivazione, ove si afferma che “gli investitori erano vittime”: quindi vittime della truffa. Solo la conclusione del giudizio tributario in Cassazione avrebbe dunque consentito alla ricorrente di apprendere l’esistenza della truffa (tra l’altro il precedente percorso processuale non sarebbe stato stabile: il primo giudice avrebbe accolto l’impugnazione dell’attuale ricorrente, ma il giudice d’appello avrebbe riformato). 2. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame della rilevanza del contenzioso tributario in riferimento all’articolo 2935c.c. Ancora con la frase “Nessun rilievo spiega inoltre il contenzioso tributario” la corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio denunciato con il presente motivo - nonostante che nell’atto d’appello si fosse affermato che la ricorrente aveva percepito il danno solo alla fine del contenzioso tributario -, non esaminando un fatto decisivo e discusso tra le parti, cioè che secondo la tesi difensiva della Penco gli atti impositivi, a lei notificati nel 2001, “non evidenziavano alcun reato di truffa e di appropriazione totale o parziale né ammanco … bensì chele somme … affidate … in gestione producevano un monte cedule, … che non risultava (secondo la contestazione dell’Agenzia Entrate) dichiarato quale reddito di capitale e veniva quindi ripreso a tassazione”. Vengono poi rievocate al riguardo pure le argomentazioni offerte dal motivo precedente. 3. I due motivi sono congiuntamente valutabili, in quanto veicolano un contenuto sostanzialmente affine. Il nucleo è proprio la frase “Nessun rilievo spiega inoltre il contenzioso tributario” presente nella sentenza impugnata, che è la manifestazione di una omessa pronuncia. Invero, la stessa Corte d’appello, nella esposizione della sequenza processuale, a pagina 4 sub C, premesso che il termine prescrizionale sarebbe stato di dieci anni, riporta che l’appellante aveva sostenuto che dovesse decorrere dalla irrevocabilità della condanna penale, cioè Cass. pen. 13576/2010, osservando tuttavia che ciò “sarebbe assorbente anche dell’ulteriore profilo esaminato in sentenza dal Tribunale per cui, non operando il rilievo penalistico, il termine prescrizionale dovrebbe farsi decorrere, con l’accertamento dell’avvenuta consumazione, dalla data degli accertamenti tributari notificati alla Penco sino dall’anno 2001 per cui la percezione del danno si è avuta solo dalle … sentenze di cassazione che hanno definito il giudizio tributario”. Era più che evidente, allora, che nel gravame l’attuale ricorrente aveva censurato in riferimento all’articolo 2935 c.c. la sentenza del primo giudice, che infatti aveva affrontato la questione ut supra già constatato, pervenendo a individuare il dies a quo nella ricezione, avvenuta nel 2001, degli atti di accertamento dell’[OSCURATO:PERSONA]. Eppure la corte territoriale nulla ha detto al riguardo, inserendo soltanto la già riportata frase “Nessun rilievo spiega inoltre il contenzioso tributario”: frase,ancor più che apodittica, criptica, non essendo neppure certo che attenga alla censura mossa dall’appellante ex articolo 2935 c.c., dal momento che “inoltre” potrebbe ricondurre la frase alla tematica fino a quel momento trattata dalla corte territoriale stessa, ovvero alla interpretazione dell’articolo 2947, terzo comma c.c., e dunque renderla non pertinente alla censura ex articolo 2935 c.c. In ogni caso, qualunque sia la linea interpretativa che si adotti in ordine alla suddetta frase, rimane che questa non apporta, neppure se fosse pertinente -e difficilmente lo appare -, alcunché di risolutorio rispetto alla censura fondata sul dies a quo dall’appellante, ovvero alcunché idoneo a costitu ire una risposta (fondata o meno che sia) alla censura suddetta. Pur non avendo le rubriche dei due motivi oggetto del vaglio congiunto espresso un riferimento all’articolo 112 c.p.c., risulta inequivoco che il loro contenuto lamenta la mancata risposta, appunto, alla questione basata sull’articolo 2935 c.c. da parte del giudice d’appello; ed è indiscutibile il potere del giudice di legittimità di riqualificazione delle doglianze presentate nel ricorso ( sulla non vincolatività per il giudicante della configurazione formale offerta dalla rubrica del motivo se questo è tuttavia riconducibile nel perimetro dell’articolo 360 c.p.c. è ben noto l’insegnamento di S.U. 24 luglio 2013 n. 17931, esu ques ta linea, tra gli arresti massimati, condivisibilmente si pongono Cass. sez. 3, 29 agosto 2013 n. 19882, Cass. sez. 1, 31 ottobre 2013 n. 24553, Cass. sez. 6-3, ord. 20 febbraio 2014 n. 4036, Cass. sez. L, 17 dicembre 2015 n. 25386, Cass. sez. 2, 29 novembre 2016 n. 24247, Cass. sez. 5, ord. 6 ottobre 2017 n. 23381, Cass.6 sez. 6-5, ord. 27 ottobre 2017 n. 25557, Cass. sez. 2, ord. 7 maggio 2018 n. 10862). Si è dunque dinanzi ad una omessa pronuncia, per cui il ricorso deve in conclusione essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’appello di Genova, in diversa sezione e diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia, anche per le spese
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