CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 25716/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 10/04/1987 avverso la sentenza del 26/01/2026 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 28 aprile 2026) avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata la prescrizione del concorrente reato di cui all'art. 116 c.d.s., lo ha ritenuto responsabile del solo reato di cui all'art. 489 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza di norma processuale in ordine all'omessa pronuncia sulla richiesta di concessione dei benefici di legge - è indeducibile in ragione della genericità dell'originaria richiesta, priva di concrete argomentazioni a sostegno (Sez. 2, n. 10527 del 27/02/2026, Compaore, Rv. 289701); - che il secondo motivo - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale (pag. 4 della sentenza impugnata) ha dato dell'assenza di elementi positivamente valutabili e della significativa personalità del reo e il giudice ben può motivarne il diniego alla luce della rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili o attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che il terzo motivo di ricorso - che deduce omessa assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione quanto alla ritenuta falsità del documento - è indeducibile in quanto la mancata attivazione dell'accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U., n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936) e, comunque, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione delle prove invocate (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577); circostanze, queste, neanche allegate dalla difesa, che, al contrario, si è limitata a dedurre la necessità di assumere la perizia, laddove la Corte territoriale ha argomentato in ordine all'infondatezza dell'assunto difensivo (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); 2- che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M