Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 38016/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Modena, all'esito di giudizio ordinario conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 2, e 2- bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»), commessa il 19 gennaio 2017.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione di legge (art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.) per aver il giudice di merito ritenuto accertato che l'imputato fosse alla guida del veicolo nonostante rinvenuto all'esterno di esso all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, al di là della tecnica redazionale utilizzata nella formulazione tanto della rubrica quanto della relativa censura, sostanzialmente si deduce l'errore nell'aver escluso la nullità, dedotta nel primo grado e riproposta in appello, dell'accertamento del tasso alcolennico eseguito, dalla struttura sanitaria su richiesta dalla polizia giudiziaria, in violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico.

Nel dettaglio, la motivazione sarebbe sul punto viziata, in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità.

La Corte territoriale, ritenuto l'avviso suscettibile di essere dato anche oralmente, avrebbe argomentato dalla mancanza di prova, da parte della difesa, dei fatti a fondamento dell'eccezione, cioè dell'omesso avviso, dalla mancata sollecitazione, sul punto, dell'escusso appartenente alle forze dell'ordine in sede di controesame eseguito dalla difesa dell'imputato. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso si deduce l'applicazione e/o l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. quale causa, sopravvenuta, di non punibilità per particolare tenuità del fatto che, in ragione della sua natura sostanziale, sarebbe applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (il cui art. 1, comma 2, ha introdotto il citato art. 131-bis).

3. Ai sensi dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha depositato conclusioni scritte la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione di legge per aver il giudice di merito ritenuto accertato che l'imputato fosse alla guida del veicolo nonostante rinvenuto all'esterno di esso all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine.

1.1. Il motivo in esame è inammissibile in quanto con esso, nonostante la formulazione della relativa rubrica, più che dedurre inosservanza o erronea applicazione di legge, si mira a sostituire proprie valutazioni di merito a quelle della Corte d'appello.

Quest'ultima, difatti, con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, in ragione degli elementi probatori acquisiti e in particolare dell'escussione dell'appartenente alle forze dell'ordine, ha accertato la contestata condotta di guida del veicolo ribaltatosi da parte dell'imputato, sottopostosi poi al prelievo ematico finalizzato all'accertamento alcolimetrico, in quanto rinvenuto, solo, accanto al veicolo incidentato.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito evidenziati.

2.1. In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, come avvenuto nella specie, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 21552 del 29/04/2021, Garbin, Rv. 281333; Sez. 4, n. 52085 del 10/12/2019, Soffiato, Rv. 277511; Sez. 4, n. 33795 del 17/05/2019, Venditto, Rv. 276675).

2.2. Con particolare riferimento alla specifica censura mossa dal ricorrente, occorre poi evidenziare che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (ex plurimis, limitando i riferimenti alle pronunce più recenti: Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini, Rv. 281976, Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169).2.3.

Orbene, la Corte territoriale, con motivazione sul punto contraddittoria, non ha fatto buon governo del principio di cui innanzi, sostanzialmente addossando in capo alla difesa, in fattispecie caratterizzata dalla mancata indicazione nel verbale dell'avviso, l'onere di provare, per testimoni, l'omesso avviso laddove, invece, grava sull'accusa l'onere di provare, anche per testimoni, l'intervenuto tempestivo avviso.

Il giudice di merito, difatti, dopo aver correttamente ritenuto l'avviso suscettibile di essere dato anche oralmente, ha argomentato il rigetto dell'eccezione di nullità dalla mancanza di prova da parte della difesa dei fatti a fondamento dell'eccezione stessa, cioè dell'omesso avviso, e in particolare dalla mancata sollecitazione, sul punto, dell'escusso appartenente alle forze dell'ordine in sede di controesame operato dalla difesa stessa.

3. Il terzo morivo è inammissibile.

Con esso, difatti, in ordine a fattispecie contestata come commessa il 19 gennaio 2017 e quindi con riferimento a procedimento successivo all'entrata in vigore della relativa disciplina, si deduce l'applicazione e/o l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. quale causa, sopravvenuta, di non punibilità per particolare tenuità del fatto che, in ragione della sua natura sostanziale, sarebbe applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (il cui art. 1, comma 2, ha introdotto il citato art. 131-bis).

Il ricorrente, peraltro, nel formulare la doglianza non si confronta con la sentenza d'appello che, dopo aver evidenziato i motivi di gravame, tra i quali non compare anche la mancata applicazione del detto istituto in primo grado, ha confermato, anche in merito al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale che ha motivato l'esclusione dell'operatività, nella specie, dell'art. 131-bis cod. pen. 4.

In conclusione, all'accoglimento del ricorso (nei termini di cui innanzi) segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ragione dell'estinzione del reato contravvenzionale, contestato come commesso il 19 gennaio 2017, per prescrizione, intervenuta successivamente alla sentenza d'appello (ex artt. 157 e 161 cod. pen.), non risultando evidente dagli atti taluna causa di proscioglimento nel merito (di cui all'art. 129 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Modena, all'esito di giudizio ordinario conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 2, e 2- bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»), commessa il 19 gennaio 2017. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione di legge (art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.) per aver il giudice di merito ritenuto accertato che l'imputato fosse alla guida del veicolo nonostante rinvenuto all'esterno di esso all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, al di là della tecnica redazionale utilizzata nella formulazione tanto della rubrica quanto della relativa censura, sostanzialmente si deduce l'errore nell'aver escluso la nullità, dedotta nel primo grado e riproposta in appello, dell'accertamento del tasso alcolennico eseguito, dalla struttura sanitaria su richiesta dalla polizia giudiziaria, in violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico. Nel dettaglio, la motivazione sarebbe sul punto viziata, in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità. La Corte territoriale, ritenuto l'avviso suscettibile di essere dato anche oralmente, avrebbe argomentato dalla mancanza di prova, da parte della difesa, dei fatti a fondamento dell'eccezione, cioè dell'omesso avviso, dalla mancata sollecitazione, sul punto, dell'escusso appartenente alle forze dell'ordine in sede di controesame eseguito dalla difesa dell'imputato. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso si deduce l'applicazione e/o l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. quale causa, sopravvenuta, di non punibilità per particolare tenuità del fatto che, in ragione della sua natura sostanziale, sarebbe applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (il cui art. 1, comma 2, ha introdotto il citato art. 131-bis). 3. Ai sensi dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha depositato conclusioni scritte la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione di legge per aver il giudice di merito ritenuto accertato che l'imputato fosse alla guida del veicolo nonostante rinvenuto all'esterno di esso all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine. 1.1. Il motivo in esame è inammissibile in quanto con esso, nonostante la formulazione della relativa rubrica, più che dedurre inosservanza o erronea applicazione di legge, si mira a sostituire proprie valutazioni di merito a quelle della Corte d'appello. Quest'ultima, difatti, con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, in ragione degli elementi probatori acquisiti e in particolare dell'escussione dell'appartenente alle forze dell'ordine, ha accertato la contestata condotta di guida del veicolo ribaltatosi da parte dell'imputato, sottopostosi poi al prelievo ematico finalizzato all'accertamento alcolimetrico, in quanto rinvenuto, solo, accanto al veicolo incidentato. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito evidenziati. 2.1. In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, come avvenuto nella specie, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 21552 del 29/04/2021, Garbin, Rv. 281333; Sez. 4, n. 52085 del 10/12/2019, Soffiato, Rv. 277511; Sez. 4, n. 33795 del 17/05/2019, Venditto, Rv. 276675). 2.2. Con particolare riferimento alla specifica censura mossa dal ricorrente, occorre poi evidenziare che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (ex plurimis, limitando i riferimenti alle pronunce più recenti: Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini, Rv. 281976, Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169).2.3. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione sul punto contraddittoria, non ha fatto buon governo del principio di cui innanzi, sostanzialmente addossando in capo alla difesa, in fattispecie caratterizzata dalla mancata indicazione nel verbale dell'avviso, l'onere di provare, per testimoni, l'omesso avviso laddove, invece, grava sull'accusa l'onere di provare, anche per testimoni, l'intervenuto tempestivo avviso. Il giudice di merito, difatti, dopo aver correttamente ritenuto l'avviso suscettibile di essere dato anche oralmente, ha argomentato il rigetto dell'eccezione di nullità dalla mancanza di prova da parte della difesa dei fatti a fondamento dell'eccezione stessa, cioè dell'omesso avviso, e in particolare dalla mancata sollecitazione, sul punto, dell'escusso appartenente alle forze dell'ordine in sede di controesame operato dalla difesa stessa. 3. Il terzo morivo è inammissibile. Con esso, difatti, in ordine a fattispecie contestata come commessa il 19 gennaio 2017 e quindi con riferimento a procedimento successivo all'entrata in vigore della relativa disciplina, si deduce l'applicazione e/o l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. quale causa, sopravvenuta, di non punibilità per particolare tenuità del fatto che, in ragione della sua natura sostanziale, sarebbe applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (il cui art. 1, comma 2, ha introdotto il citato art. 131-bis). Il ricorrente, peraltro, nel formulare la doglianza non si confronta con la sentenza d'appello che, dopo aver evidenziato i motivi di gravame, tra i quali non compare anche la mancata applicazione del detto istituto in primo grado, ha confermato, anche in merito al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale che ha motivato l'esclusione dell'operatività, nella specie, dell'art. 131-bis cod. pen. 4. In conclusione, all'accoglimento del ricorso (nei termini di cui innanzi) segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ragione dell'estinzione del reato contravvenzionale, contestato come commesso il 19 gennaio 2017, per prescrizione, intervenuta successivamente alla sentenza d'appello (ex artt. 157 e 161 cod. pen.), non risultando evidente dagli atti taluna causa di proscioglimento nel merito (di cui all'art. 129 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la s
Decreto Cassazione n. 38016/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris