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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 19051/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 08/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in data 04/02/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 CP.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cp ed in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.

Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso in esame, la Corte ha chiarito che il ricorrente non aveva presentato alcuna documentazione attestante la provenienza genuina dei beni a lui ritrovati, la cui falsità era stata attestata da un teste qualificato.

Il motivo sul trattamento sanzionatorio è del tutto generico e le circostanze di cui all'art. 62 bis cp non avrebbero potuto essere riconosciute prevalenti sulla grave recidiva contestata per il divieto di cui all'art. 69 ultimo comma cp.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] =[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ' nte SERGIci? [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 08/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in data 04/02/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cp ed in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha chiarito che il ricorrente non aveva presentato alcuna documentazione attestante la provenienza genuina dei beni a lui ritrovati, la cui falsità era stata attestata da un teste qualificato. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è del tutto generico e le circostanze di cui all'art. 62 bis cp non avrebbero potuto essere riconosciute prevalenti sulla grave recidiva contestata per il divieto di cui all'art. 69 ultimo comma cp. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] =[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ' nte SERGIci? [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19051/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris