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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2025

Cassazione n. 34054/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 aprile 2025 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione del rinvio, ha rigettato l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra diverse sentenze di condanna, segnatamente, tra otto sentenze di condanna, contrassegnate nel certificato del casellariogiudiziale con i numeri 29), 30), 31), 32), 33), 36), 37) e 40), per reati di evasione, di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e di associazione di tipo mafioso e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché la rideterminazione della pena complessiva nei limiti di cui all’art. 78 cod. pen. 1.1.

La decisione è stata assunta a seguito di annullamento con rinvio, disposto con sentenza Sez. 1, n. 33419 del 24 aprile 2024, di precedente ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva respinto analoga richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza indicata questa Corte aveva imposto al giudice dell’esecuzione del rinvio di colmare le lacune motivazionali riscontrate nel provvedimento impugnato, attenendosi ai principi di diritto secondo cui: I.) il riconoscimento della continuazione richiede una preventiva programmazione unitaria dei reati, desumibile da una serie di indicatori fattuali quali, la loro contiguità spazio-temporale, l’omogeneità delle condotte, la sistematicità delle violazioni e le abitudini di vita di chi se ne sia reso autore, senza che si possa dire gravante sull’istante un onere probatorio, ma solo un onere di indicare elementi sintomatici; II.) in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art.78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora,durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato.

1.2. Il giudice del rinvio ha dato esecuzione al mandato ricevuto con la sentenza rescindente, ma ha nuovamente respinto l’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA], osservando che: -non doveva riconoscersi la continuazione tra i reati di evasione di cui alle sentenze di condanna contrassegnate nel certificato del casellario giudiziale con i nn. 30), 32), 33), 36) e 37), poiché gli indicatori fattuali esaminati non deponevano per unaloro preventiva deliberazione unitaria; -era inammissibile la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati associativi e di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti di cui alle sentenze contrassegnate nel certificato del casellario con i numeri 29), 31) e 40), perché in relazione ad essi il beneficio invocato era già stato riconosciuto al condannato con provvedimento emesso dalla Corte di appello di Lecce del 13 maggio 2022; -doveva considerarsi errata la somma delle pene concorrenti effettuata dall’istante, perché considerati i cumuli già effettuati [quello del 2022, comprensivo di precedenti cumuli, relativo alle sentenze contrassegnati con i nn. 29), 30), 31), 32), 33), 36), e 40), e quello del 2019, a sua volta comprensivo di precedenti cumuli, relativo anche alle sentenze contrassegnate con i nn. 25), 27) e 28) nel certificato del casellario] nonché la pena irrogata con la sentenza di condanna contrassegnatacon il n. 37) nel certificato del casellario, la loro somma non superava la soglia dei trenta anni di reclusione di cui all’art. 78, comma 1, n. 1, cod. pen.; -che era legittimo il cumulo parziale della pena effettuato in relazione alla sentenza di condanna contrassegnata con il n. 37) nel certificato del casellario, perché sembrava che nel caso di specie il reato di evasione fosse stato commesso dall’istante dopo la rimessione in libertà a seguito della espiazione di una parte della pena inflittagli con precedente condanna.

2. Avverso l’ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 78 cod. pen., sul rilievo che il Tribunale aveva escluso il superamento della soglia dei trenta anni di reclusione di cui all’art. 78, comma 1, n. 1), cod. pen. perché avevaconsiderato solo il residuo delle pene espiate, quando invece avrebbe dovuto considerare, onde correttamente verificare il superamento della soglia indicata, la somma di tutte le pene separatamente irrogate. -Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen., sul rilievo che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione della continuazione in relazione ai reati di cui alle sentenze di condanna contrassegnate con i nn. 29), 31) e 40), senza verificare l’esistenza della continuazione tra i reati di cui a queste sentenze di condanna e i reati di evasione di cui alle sentenze di condanna contrassegnate con i nn. 30), 32), 33), 36) e 37). -Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione apparente nella parte in cui nel provvedimento impugnato non era stato spiegato perché il reato di evasione di cui alla sentenza di condanna contrassegnata con il n. 37) n el certificato del casellario giudiziale era stato ritenuto commesso dall’istante dopo la rimessione in libertà a seguito della espiazione di una parte della pena inflittagli con precedente condanna, con conseguente applicazione del trattamento peggiorativo del cumulo parziale. -Il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione, non avendo il Tribunale spiegato né le ragioni per i quali dovevano considerarsi legittimi i cumuli parziali del 20 maggio 2022 e del 19 giugno 2019, né le ragioni per le quali si fosse ritenuta non applicabile la disciplina della continuazione tra tutti i reati di cui alle sentenze di condanna inglobate nei due cumuli parziali, non gravando sull’istante un onere probatorio o di allegazione ma un mero interesse a fornire elementi sintomatici del disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Sono fondati il secondo e il quarto motivo di ricorso nella parte in cui eccepiscono il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazionea tutti i reati di cui alle sentenze di condanna contrassegnate con i nn. 29), 30), 31), 32), 33), 36), 37 e 40) nel certificato del casellario giudiziale.

Il Tribunale, invero, non si sarebbe dovuto limitare a rigettare la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati di evasione di cui alle sentenze di condanna contrassegnate nel certificato del casellario giudiziale con i nn. 30), 32), 33), 36) e 37) e a dichiarare inammissibile la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati associativi e di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti di cui alle sentenze contrassegnate nel certificato del casellariocon i nn. 29), 31) e 40), perché in relazione ad essi il beneficio invocato era già stato riconosciuto al condannato con provvedimento emesso dalla Corte di appello di Lecce del 13 maggio 2022, ma avrebbe dovuto accertare, alla stregua del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, se fosse o meno configurabile una unitaria deliberazione trai reati di cui alle sentenze contrassegnate nel certificato del casellario con i nn. 29), 31) e 40), in relazione ai quali era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione, e uno o più dei reati di evasione di cui alle sentenze di condanna contrassegnate nel certificato del casellario giudiziale con i nn. 30), 32), 33), 36) e 37), tra i quali tale vincolo non era stato riconosciuto.

E ciò, a prescindere dall’adempimento da parte del ricorrente di alcun onere dimostrativo, dovendosi fare applicazione del principio, richiamato nella stessa sentenza rescindente, secondo cui «Il condannato che invoca l'applicazione della disciplina della continuazione "in executivis" ha un mero interesse all'allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sicché, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice» (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083 -01).

2. Sono fondati anche il primo e il terzo motivo di ricorso laddove eccepiscono la carenza di motivazione in ordine all’applicazione del criterio moderatore dettato dall’art. 78, comma 1, n. 1) cod. pen. per l’esecuzione di pene concorrenti inflitte a [OSCURATO:PERSONA] con sentenze di condannadiverse

2.1. Il riferimento contenuto nell’ordinanza impugnata ai cumuli di pene concorrenti di cui ai provvedimenti del Pubblico Ministero del 20 maggio 2022 (contrassegnati, rispettivamente, con il n. 43 e il n. 34 del certificato del casellario giudiziale) non è accompagnato dall’indicazione di alcun elemento capace di dar conto dei criteri utilizzati dallo stessoPubblico M inistero per effettuare il calcolo delle dette pene concorrenti allo scopo di consentirne il controllo.

In sostanza, dall’anodina motivazione rassegnata sul punto nel provvedimento impugnato non è dato comprendere se le pene inglobate nei detti cumuli si riferissero a reati commessi dal condannato prima dell'inizio della detenzione, valendo in tal caso il principio della unità del rapporto esecutivo, ovvero commessi durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima era stata interrotta, dovendosi in tal caso procedere ad un nuovo cumulo (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939).

E, di conseguenza, ove in ipotesi ricorrente tale seconda fattispecie, è stata preclusa ogni possibilità di verifica del rispetto dei criteri fissati dalla giurisprudenza di questa Corte per eseguire il cumulo parziale (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 –01).

2.2. Non meno apodittico è il riferimento alla necessità di procedere al cumulo parziale con riguardo alla pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione di cui alla sentenza di condanna contrassegnata con il n. 37 nel certificato del casellario giudiziale, avendo il Tribunale applicato al ricorrente il principio sfavorevole del cumulo parziale (che comporta l’aggiunta alla pena irrogata per il nuovo reato della pena ancora da espiare in relazione ad un cumulo precedente) senza il dovuto accertamento della sussistenza del relativo presupposto: ossia, che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente commesso il reato di evasione dopo la remissione in libertà a seguito della espiazione di una parte della pena inflittagli con una precedente condanna o come risultante da un precedente cumulo.

3. Quanto precede comporta l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvioper nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.

P.Q.M Ann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 aprile 2025 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione del rinvio, ha rigettato l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra diverse sentenze di condanna, segnatamente, tra otto sentenze di condanna, contrassegnate nel certificato del casellariogiudiziale con i numeri 29), 30), 31), 32), 33), 36), 37) e 40), per reati di evasione, di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e di associazione di tipo mafioso e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché la rideterminazione della pena complessiva nei limiti di cui all’art. 78 cod. pen. 1.1. La decisione è stata assunta a seguito di annullamento con rinvio, disposto con sentenza Sez. 1, n. 33419 del 24 aprile 2024, di precedente ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva respinto analoga richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza indicata questa Corte aveva imposto al giudice dell’esecuzione del rinvio di colmare le lacune motivazionali riscontrate nel provvedimento impugnato, attenendosi ai principi di diritto secondo cui: I.) il riconoscimento della continuazione richiede una preventiva programmazione unitaria dei reati, desumibile da una serie di indicatori fattuali quali, la loro contiguità spazio-temporale, l’omogeneità delle condotte, la sistematicità delle violazioni e le abitudini di vita di chi se ne sia reso autore, senza che si possa dire gravante sull’istante un onere probatorio, ma solo un onere di indicare elementi sintomatici; II.) in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art.78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora,durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato. 1.2. Il giudice del rinvio ha dato esecuzione al mandato ricevuto con la sentenza rescindente, ma ha nuovamente respinto l’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA], osservando che: -non doveva riconoscersi la continuazione tra i reati di evasione di cui alle sentenze di condanna contrassegnate nel certificato del casellario giudiziale con i nn. 30), 32), 33), 36) e 37), poiché gli indicatori fattuali esaminati non deponevano per unaloro preventiva deliberazione unitaria; -era inammissibile la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati associativi e di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti di cui alle sentenze contrassegnate nel certificato del casellario con i numeri 29), 31) e 40), perché in relazione ad essi il beneficio invocato era già stato riconosciuto al condannato con provvedimento emesso dalla Corte di appello di Lecce del 13 maggio 2022; -doveva considerarsi errata la somma delle pene concorrenti effettuata dall’istante, perché considerati i cumuli già effettuati [quello del 2022, comprensivo di precedenti cumuli, relativo alle sentenze contrassegnati con i nn. 29), 30), 31), 32), 33), 36), e 40), e quello del 2019, a sua volta comprensivo di precedenti cumuli, relativo anche alle sentenze contrassegnate con i nn. 25), 27) e 28) nel certificato del casellario] nonché la pena irrogata con la sentenza di condanna contrassegnatacon il n. 37) nel certificato del casellario, la loro somma non superava la soglia dei trenta anni di reclusione di cui all’art. 78, comma 1, n. 1, cod. pen.; -che era legittimo il cumulo parziale della pena effettuato in relazione alla sentenza di condanna contrassegnata con il n. 37) nel certificato del casellario, perché sembrava che nel caso di specie il reato di evasione fosse stato commesso dall’istante dopo la rimessione in libertà a seguito della espiazione di una parte della pena inflittagli con precedente condanna. 2. Avverso l’ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 78 cod. pen., sul rilievo che il Tribunale aveva escluso il superamento della soglia dei trenta anni di reclusione di cui all’art. 78, comma 1, n. 1), cod. pen. perché avevaconsiderato solo il residuo delle pene espiate, quando invece avrebbe dovuto considerare, onde correttamente verificare il superamento della soglia indicata, la somma di tutte le pene separatamente irrogate. -Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen., sul rilievo che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione della continuazione in relazione ai reati di cui alle sentenze di condanna contrassegnate con i nn. 29), 31) e 40), senza verificare l’esistenza della continuazione tra i reati di cui a queste sentenze di condanna e i reati di evasione di cui alle sentenze di condanna contrassegnate con i nn. 30), 32), 33), 36) e 37). -Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione apparente nella parte in cui nel provvedimento impugnato non era stato spiegato perché il reato di evasione di cui alla sentenza di condanna contrassegnata con il n. 37) n el certificato del casellario giudiziale era stato ritenuto commesso dall’istante dopo la rimessione in libertà a seguito della espiazione di una parte della pena inflittagli con precedente condanna, con conseguente applicazione del trattamento peggiorativo del cumulo parziale. -Il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione, non avendo il Tribunale spiegato né le ragioni per i quali dovevano considerarsi legittimi i cumuli parziali del 20 maggio 2022 e del 19 giugno 2019, né le ragioni per le quali si fosse ritenuta non applicabile la disciplina della continuazione tra tutti i reati di cui alle sentenze di condanna inglobate nei due cumuli parziali, non gravando sull’istante un onere probatorio o di allegazione ma un mero interesse a fornire elementi sintomatici del disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Sono fondati il secondo e il quarto motivo di ricorso nella parte in cui eccepiscono il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazionea tutti i reati di cui alle sentenze di condanna contrassegnate con i nn. 29), 30), 31), 32), 33), 36), 37 e 40) nel certificato del casellario giudiziale. Il Tribunale, invero, non si sarebbe dovuto limitare a rigettare la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati di evasione di cui alle sentenze di condanna contrassegnate nel certificato del casellario giudiziale con i nn. 30), 32), 33), 36) e 37) e a dichiarare inammissibile la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati associativi e di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti di cui alle sentenze contrassegnate nel certificato del casellariocon i nn. 29), 31) e 40), perché in relazione ad essi il beneficio invocato era già stato riconosciuto al condannato con provvedimento emesso dalla Corte di appello di Lecce del 13 maggio 2022, ma avrebbe dovuto accertare, alla stregua del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, se fosse o meno configurabile una unitaria deliberazione trai reati di cui alle sentenze contrassegnate nel certificato del casellario con i nn. 29), 31) e 40), in relazione ai quali era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione, e uno o più dei reati di evasione di cui alle sentenze di condanna contrassegnate nel certificato del casellario giudiziale con i nn. 30), 32), 33), 36) e 37), tra i quali tale vincolo non era stato riconosciuto. E ciò, a prescindere dall’adempimento da parte del ricorrente di alcun onere dimostrativo, dovendosi fare applicazione del principio, richiamato nella stessa sentenza rescindente, secondo cui «Il condannato che invoca l'applicazione della disciplina della continuazione "in executivis" ha un mero interesse all'allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sicché, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice» (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083 -01). 2. Sono fondati anche il primo e il terzo motivo di ricorso laddove eccepiscono la carenza di motivazione in ordine all’applicazione del criterio moderatore dettato dall’art. 78, comma 1, n. 1) cod. pen. per l’esecuzione di pene concorrenti inflitte a [OSCURATO:PERSONA] con sentenze di condannadiverse 2.1. Il riferimento contenuto nell’ordinanza impugnata ai cumuli di pene concorrenti di cui ai provvedimenti del Pubblico Ministero del 20 maggio 2022 (contrassegnati, rispettivamente, con il n. 43 e il n. 34 del certificato del casellario giudiziale) non è accompagnato dall’indicazione di alcun elemento capace di dar conto dei criteri utilizzati dallo stessoPubblico M inistero per effettuare il calcolo delle dette pene concorrenti allo scopo di consentirne il controllo. In sostanza, dall’anodina motivazione rassegnata sul punto nel provvedimento impugnato non è dato comprendere se le pene inglobate nei detti cumuli si riferissero a reati commessi dal condannato prima dell'inizio della detenzione, valendo in tal caso il principio della unità del rapporto esecutivo, ovvero commessi durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima era stata interrotta, dovendosi in tal caso procedere ad un nuovo cumulo (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939). E, di conseguenza, ove in ipotesi ricorrente tale seconda fattispecie, è stata preclusa ogni possibilità di verifica del rispetto dei criteri fissati dalla giurisprudenza di questa Corte per eseguire il cumulo parziale (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 –01). 2.2. Non meno apodittico è il riferimento alla necessità di procedere al cumulo parziale con riguardo alla pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione di cui alla sentenza di condanna contrassegnata con il n. 37 nel certificato del casellario giudiziale, avendo il Tribunale applicato al ricorrente il principio sfavorevole del cumulo parziale (che comporta l’aggiunta alla pena irrogata per il nuovo reato della pena ancora da espiare in relazione ad un cumulo precedente) senza il dovuto accertamento della sussistenza del relativo presupposto: ossia, che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente commesso il reato di evasione dopo la remissione in libertà a seguito della espiazione di una parte della pena inflittagli con una precedente condanna o come risultante da un precedente cumulo. 3. Quanto precede comporta l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvioper nuovo giudizio al Tribunale di Lecce. P.Q.M Ann
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