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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 dicembre 2022

Cassazione n. 05965/2023

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a seguente ORDINANZA Per la correzione della sentenza del 05/12/2022 della CORTE DI CASSAZIONE emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che questa Corte, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha emesso la sentenza n. 49705/22 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che il provvedimento contiene due errori, sia in motivazione che in dispositivo, indicando erroneamente il giudice del rinvio nel Giudice di pace di Velletri anziché nel Tribunale di Velletri; rilevato che l'errore materiale contenuto nel dispositivo emerge dal testo del dispositivo riportato sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ritenuto che, pertanto, occorre provvedere alla correzione dell'errore materiale; P.Q.M.

Corregge la sentenza n. 49705/22 del 5/12/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nei seguenti punti: - sostituisce l'espressione del dispositivo: "Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Velletri, in diversa persona fisica" con la seguente: "Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri in diversa persona fisica"; - al paragrafo 3 della motivazione, ove si legge "al Giudice di Pace di Velletri, che deciderà in diversa persona fisica" deve intendersi: "al Tribunale di Velletri, che deciderà in diversa persona fisica".

Manda la Cancellerie per l'annotazione di questa ordinanza sull'originale dell'atto.

Così deciso il 25 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Per la correzione della sentenza del 05/12/2022 della CORTE DI CASSAZIONE emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che questa Corte, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha emesso la sentenza n. 49705/22 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che il provvedimento contiene due errori, sia in motivazione che in dispositivo, indicando erroneamente il giudice del rinvio nel Giudice di pace di Velletri anziché nel Tribunale di Velletri; rilevato che l'errore materiale contenuto nel dispositivo emerge dal testo del dispositivo riportato sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ritenuto che, pertanto, occorre provvedere alla correzione dell'errore materiale; P.Q.M. Corregge la sentenza n. 49705/22 del 5/12/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nei seguenti punti: - sostituisce l'espressione del dispositivo: "Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Velletri, in diversa persona fisica" con la seguente: "Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri in diversa persona fisica"; - al paragrafo 3 della motivazione, ove si legge "al Giudice di Pace di Velletri, che deciderà in diversa persona fisica" deve intendersi: "al Tribunale di Velletri, che deciderà in diversa persona fisica". Manda la Cancellerie per l'annotazione di questa ordinanza sull'originale dell'atto. Così deciso il 25 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05965/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris