CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 agosto 1991
Cassazione n. 38087/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (si veda in particolare quanto osservato a pag. 5 della sentenza, in cui si evidenziano i danni a cose provocati dalla condotta di guida del ricorrente e l'elevata esposizione a pericolo di altri utenti della strada, solo casualmente non coinvolti nel sinistro). Considerato che, a fronte delle argomentazioni svolte dalla Corte di merito, del tutto congrue nella esplicitazione delle ragioni ostative al riconoscimento del beneficio, la difesa sollecita una non consentita rivalutazione del fatto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore