Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07736/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA - Considerato che, in data 8 ottobre 2025, il Presidente titolare della Quinta Sezione Penale, rilevata la presenza di un errore materiale nel ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha disposto la correzione di errore materiale, poiché, con riferimento al proc.

R.G. n. 11942/2025, non è stato precisato che al parziale annullamento seguiva il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (mentre invece la sentenza-documento reca il dispositivo corretto); - Rilevato che, effettivamente, è necessario disporre la correzione dell'errore materiale del contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in riferimento al procedimento R.G. n. 11942/2025, nel senso che ove è scritto: « - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione con i reati giudicati con la sentenza Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] 5 febbraio 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2015; rigetta nel resto il ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione con il reato giudicato con la sentenza Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] del 5 giugno 2023, irrevocabile il 16 gennaio 2024; rigetta nel resto il ricorso» deve intendersi scritto: «- [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione con i reati giudicati con la sentenza Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] 5 febbraio 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2015 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta nel resto il ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione con il reato giudicato con la sentenza Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 5 giugno 2023, irrevocabile il 16 gennaio 2024 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta nel resto il ricorso».

P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in riferimento al procedimento R.G. n. 11942/2025, nel senso che ove è scritto: «- [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione con i reati giudicati con la sentenza Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] 5 febbraio 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2015; rigetta nel resto il ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione con il reato giudicato con la sentenza Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] del 5 giugno 2023, irrevocabile il 16 gennaio 2024; rigetta nel resto il ricorso» 0005- deve intendersi scritto: «- [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione con i reati giudicati con la sentenza Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] 5 febbraio 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2015 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta nel resto il ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione con il reato giudicato con la sentenza Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 5 giugno 2023, irrevocabile il 16 gennaio 2024 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta nel resto il ricorso» Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'origin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA - Considerato che, in data 8 ottobre 2025, il Presidente titolare della Quinta Sezione Penale, rilevata la presenza di un errore materiale nel ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha disposto la correzione di errore materiale, poiché, con riferimento al proc. R.G. n. 11942/2025, non è stato precisato che al parziale annullamento seguiva il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (mentre invece la sentenza-documento reca il dispositivo corretto); - Rilevato che, effettivamente, è necessario disporre la correzione dell'errore materiale del contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in riferimento al procedimento R.G. n. 11942/2025, nel senso che ove è scritto: « - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione con i reati giudicati con la sentenza Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] 5 febbraio 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2015; rigetta nel resto il ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione con il reato giudicato con la sentenza Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] del 5 giugno 2023, irrevocabile il 16 gennaio 2024; rigetta nel resto il ricorso» deve intendersi scritto: «- [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione con i reati giudicati con la sentenza Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] 5 febbraio 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2015 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta nel resto il ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione con il reato giudicato con la sentenza Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 5 giugno 2023, irrevocabile il 16 gennaio 2024 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta nel resto il ricorso». P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in riferimento al procedimento R.G. n. 11942/2025, nel senso che ove è scritto: «- [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione con i reati giudicati con la sentenza Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] 5 febbraio 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2015; rigetta nel resto il ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione con il reato giudicato con la sentenza Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] del 5 giugno 2023, irrevocabile il 16 gennaio 2024; rigetta nel resto il ricorso» 0005- deve intendersi scritto: «- [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione con i reati giudicati con la sentenza Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] 5 febbraio 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2015 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta nel resto il ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione con il reato giudicato con la sentenza Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 5 giugno 2023, irrevocabile il 16 gennaio 2024 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta nel resto il ricorso» Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'origin
Sentenza Cassazione n. 07736/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris