CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24761/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9862 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 5 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via germanico n. 172, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; Oggetto: avviso di accertamento – motivazione -prova- - contro ricorrente - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1159/34/2014, depos itata i n data 1 7 ottobre 2014; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 9 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società CME [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2005, aveva richiesto il pagamento di una maggiore Ires, Irap e Ivae irrogato le conseguenti sanzioni; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Torino; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accoltorigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato; il processo verbale di constatazione, in esso indicato, era stato regolarmente notificato al legale rappresentante della società e, quindi, dalla stessa conosciuto; l’ufficio aveva fornito adeguata prova a supporto della propria pretesa, mentre la prova contraria della società non era idonea; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura , cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; la società ha, quindi, depositato istanza di estinzione del giudizio, per avere perfezionato il procedimento di definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6 l. 193/2016; considerato che: in primo luogo, con riferimento alla richiesta di estinzione del giudizio, va osservato che la società si è avvalsa della procedura di definizione di cui all’art. 6, l. 193/2016 della cartella di pagamento alla stessa notificata per effetto della pronuncia della sentenza della Commissione tributaria regionale n. 1159/34/2014, oggetto del presente giudizio; deve, quindi, ritenersi che la cartella di pagamento, a seguito del rigetto dell’appello della società, abbia avuto a contenuto l’intero importo dovuto in forza dell’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, tenuto conto della previsione di cui all’art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546/1992; attesa, comunque, la necessità di richiedere informazioni scritte all’Agenzia delle entrate sugli esiti della domanda di definizione; P.Q.M. La Corte: dispone il rinvio a nuovo ruolo al fine di richiedere informazioni scritte all’Agenzia delle entrate sugli esiti