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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2021

Cassazione n. 45183/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; let/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] i c_in.e_ ch;e21-0 • . • - l'inammissibilita' del ricorso ; udito 41-é+feesere- L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insistenei motivi del ricorso e conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento ; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 2 settembre 2021 il G.I.P. del Tribunale di Palermo, a seguito di trasmissione degli atti per competenza territoriale da parte del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emetteva ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PECORARO, in quanto gravemente indiziato di colpevolezza in ordine ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso pluriaggravata (capo 1), concorso in tentata estorsione aggravata (capo 2) e concorso in autoriciclaggio (capo 7).

2. Con ordinanza resa in esito all'udienza del 25 febbraio 2021, il Tribunale del riesame di Palermo annullava il provvedimento cautelare impugnato dal PECORARO limitatamente al delitto di cui al capo 7), confermandolo nel resto anche con riferimento alla misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] de libertate disattendeva, in primo luogo, l'eccezione di nullità dell'ordinanza coercitiva derivata dalla nullità dell'udienza di convalida del fermo, dedotta per non essere i difensori stati posti in condizione di partecipare ad essa, osservando che gli eventuali vizi della procedura attinente allo svolgimento dell'interrogatorio incidevano solo sulla perdurante efficacia della cautela e non ne precludevano la rinnovazione; detti vizi, pertanto, esulavano dalla cognizione affidata al Tribunale del riesame, da considerarsi circoscritta alla valutazione dei presupposti legittimanti l'adozione della misura cautelare e non anche di quelli incidenti sulla persistenza della stessa. [OSCURATO:PERSONA] medesimo giudicava, parimenti, infondata l'eccezione di carenza di motivazione, rivendicando la legittimità della tecnica della motivazione per relationem al provvedimento cautelare emesso dal Giudice poi dichiaratosi incompetente in assenza di elementi di novità sopravvenuti.

3. Richiamato il contenuto dell'ordinanza del G.I.P. per la ricostruzione della storia recente della famiglia mafiosa di Bolognetta, al cui vertice si erano avvicendati, in una sorta di co-reggenza, Salvatore GIAMMANCO, Piero CIRECO e Stefano [OSCURATO:PERSONA], evidenziava, nel merito, l'organo del riesame che il ruolo dinamico e funzionale svolto all'interno del clan dall'indagato si apprezzava proprio con riguardo ai qualificati rapporti dal predetto intessuti con Stefano [OSCURATO:PERSONA], oltre che con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] SCLAFANI.

3.1. Tale ruolo si era concretizzato, in primo luogo, nel mantenimento della famiglia del [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato da numerose conversazioni intercettate dalle quali emergeva che i figli dell'esponente mafioso, a più riprese, si erano rivolti ai due imprenditori per chiedere e ottenere denaro.

3.1.1. Non potevano condividersi, ad avviso del Tribunale siciliano, i rilievi difensivi secondo i quali le dazioni di denaro in questione, peraltro incontestate, dovevano giustificarsi in forza dei rapporti di lavoro esistenti tra i due imprenditori e i figli del [OSCURATO:PERSONA].

Tale prospettazione risultava, in particolare, smentita:- dalla conversazione intercorsa il 3 luglio 2020 tra lo SCLAFANI e il PECORARO (prog. 245), da cui si desumeva che le somme di denaro consegnate ai [OSCURATO:PERSONA] erano, in realtà, destinate al padre detenuto e non giustificate da alcuna prestazione lavorativa; - dalle conversazioni attestanti l'assoluta urgenza con la quale i due imprenditori erano soliti esaudire le richieste economiche di Carmelo [OSCURATO:PERSONA], per soddisfare le quali erano persino disposti a non pagare i loro operai; - dalle conversazioni dimostrative del concreto supporto dato dagli imprenditori ai figli del [OSCURATO:PERSONA], i quali, grazie alla copertura garantita dai due indagati, avevano ottenuto da tale VISCONTI l'affidamento di un lavoro di ristrutturazione di un immobile; lavoro che, al fine di celare il coinvolgimento nel cantiere del [OSCURATO:PERSONA], il cui patrimonio era stato di recente colpito da misure di prevenzione, risultavano formalmente affidati alla ditta SAGIM, di fatto nella disponibilità dello SCLAFANI.

3.1.2. Secondo la lettura del Tribunale, le riportate evidenze attestavano un costante sforzo dell'indagato nel favorire, insieme allo SCLAFANI, la famiglia [OSCURATO:PERSONA], destinataria non solo di contributi economici da parte dei due imprenditori, almeno in parte non giustificati da pretesi rapporti di lavoro, ma anche supportata nel garantire la possibilità di eludere l'applicazione di eventuali misure di prevenzione, mediante la copertura della impresa SAGIM.

3.2. A ulteriore conferma della intraneità del PECORARO alla famiglia mafiosa di Bolognetta, andavano segnalate le conversazioni attestanti come i due imprenditori indagati, con l'avallo della famiglia GIAMMANCO e di [OSCURATO:PERSONA] CIRECO, avessero acquistato una quota dell'agenzia funebre [OSCURATO:SOCIETA]. pari a 80.000,00 euro.

Sia dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Filippo BISCONTI che da talune conversazioni captate emergeva che SCLAFANI e PECORARO agivano nel settore delle onoranze funebri imponendosi allo imprese concorrenti grazie alla forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza mafiosa.

3.2.1. In particolare, veniva valorizzata, al riguardo, la conversazione del 29 maggio 2020, nel corso délla quale i due imprenditori, in apprensione per le intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento "Cupola 2.0" a carico di [OSCURATO:PERSONA] e del capo-mandamento [OSCURATO:PERSONA], ricordavano di aver investito i due capi-mafia di una questione concernente la loro agenzia di onoranze funebri; nel timore che detta agenzia potesse essere interessata da misure di prevenzione, i due interlocutori concordavano di avvisare delle indagini in corso il socio Carmelo GIAMMANCO, chiarendo a quest'ultimo che non gli avrebbero liquidato la sua quota prima di conoscere l'esito delle indagini stesse.

Osservava il Tribunale distrettuale che gli indagati, appresa la notizia dell'esistenza di indagini che li riguardavano, le avevano immediatamente collegate alla loro attività nel campo delle onoranze funebri, sia in quanto era svolta in regime di sostanziale monopolio, sia in quanto oggetto dell'incontro, captato dagli investigatori, tenutosi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].I due imprenditori, quindi, avevano deciso di informare il socio GIAMMANCO del rischio che la società di onoranze funebri potesse subire un sequestro di prevenzione, discutendo sull'opportunità, nel caso in cui il predetto non avesse avallato le loro richieste economiche, di fargli presente che lo SCLAFANI, per aver agito nell'interesse della società, accompagnando il [OSCURATO:PERSONA] dallo [OSCURATO:PERSONA], per il "discorso delle pompe funebri", era stato costretto a firmare in caserma per una settimana.

3.2.1.1. La richiamata conversazione, secondo i Giudici del riesame, palesava una notevole valenza indiziante nella parte in cui lo stesso PECORARO dichiarava di temere di essere stato intercettato mentre si rivolgeva direttamente allo [OSCURATO:PERSONA], in occasione della trasferta posta in essere da quest'ultimo in violazione della misura di prevenzione cui era sottoposto, suggerendogli prudenza: invero, soltanto un soggetto intraneo al sodalizio avrebbe potuto conoscere i movimenti di un capo-mandamento in trasferta, rivolgendosi a lui in termini indicativi di un rapporto confidenziale e di un intenso legame fiduciario, né la critica difensiva con cui si obiettava che il PECORARO non si riferisse allo [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione con lo SCLAFANI era stata accompagnata dalla indicazione del nominativo del soggetto evocato; neppure era stata fornita una spiegazione alternativa del motivo per cui l'indagato temesse di essere intercettato ed evitasse di portare il telefono cellulare con sé nel corso dei colloqui con lo SCLAFANI.

3.2.1. Altre evidenze dimostravano come il PECORARO si fosse avvalso della propria caratura mafiosa per acquisire una posizione dominante nel settore, imponendosi con la forza di intimidazione.

Nella conversazione captata il 19 novembre 2020, in particolare, PECORARO riferiva allo SCLAFANI di aver incontrato l'imprenditore concorrente Salvatore [OSCURATO:PERSONA] e di averlo minacciato prospettandogli future aggressioni da parte di "amici" ("vedi che ci sono amici miei che volevano salire, e tu lo sai...per romperti il culo"), al contempo sottolineando che era in suo potere fermarli e concedergli l'autorizzazione a rimanere "aperto" ("Anzi mi fanno una cortesia che stanno aperti...

Lui deve continuare a stare aperto e mi deve salvaguardare il culo a me ora arrivati a questo punto!").

Commentava, al riguardo, il Tribunale del riesame che la contestuale presenza nel mercato, seppure con una minima operatività, dell'impresa del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe consentito al PECORARO di dimostrare l'assenza di un monopolio nel settore delle onoranze funebri a Bolognetta, sì da non destare sospetti in ordine allo sfruttamento del proprio spessore criminale.

3.3. Ad avviso del Collegio de libertate, tali acquisizioni istruttorie permettevano di affermare la sussistenza del delitto di tentata estorsione aggravata di cui al capo 2) della rubrica provvisoria.

Nel caso in esame, infatti, la pretesa di esercitare il monopolio nel settore, accompagnata dalla minaccia di poter ricorrere ad un gruppo di persone intenzionate ad consentire loro di continuare a svolgere attività lavorativa eludendo le eventuali misure di prevenzione, le conoscenze delle dinamiche associative, il timore manifestato per lo stravolgimento degli equilibri mafiosi a seguito della collaborazione intrapresa dal BISCONTI, lo svolgimento dell'attività d'impresa in forma mafiosa, l'acquisizione di una posizione di sostanziale monopolio nel settore delle onoranze funebri, riconosciuta dai concorrenti ed ottenuta attraverso la forza di intimidazione promanante dall'appartenenza al sodalizio mafioso, nonché la commissione del delitto di cui al capo 2).

3.4.1. A diversa conclusione doveva, invece, pervenirsi per il delitto di cui al capo 7), in mancanza di dimostrazione dell'impiego, della sostituzione o del trasferimento dei proventi del delitto di falso in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

3.5. Infine, con riferimento alla scelta della misura, escludeva il Tribunale distrettuale la presenza di elementi positivi che consentissero di superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] PECORARO, per il tramite dei difensori di fiducia, sviluppando i seguenti motivi.

4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. c), cod. proc. pen., 146-bis, disp. att. cod. proc. pen., 6, comma 3, lett. b), CEDU e 111 Cost.L'eccezione difensiva non riguardava la procedura successiva all'emissione e all'applicazione del vincolo cautelare, ma la nullità dell'udienza di convalida del fermo, e, quindi, di un'attività antecedente e prodromica alla emissione dell'ordinanza impugnata, che doveva necessariamente essere valutata dal Tribunale.

Nel caso di specie, l'eccepita violazione del diritto di assistenza difensiva aveva causato un grave pregiudizio alla difesa del PECORARO, in quanto, prima dell'udienza di convalida e durante la stessa, i difensori non avevano potuto compiutamente discutere del contenuto del provvedimento restrittivo e, quindi, della adeguata linea difensiva da adottare.

Andava sottolineato che l'indagato si era avvalso, in quella sede, della facoltà di non rispondere, adducendo esclusivamente di non aver potuto conferire con i propri difensori.

Né poteva ritenersi equipollente quella possibilità concessa alla difesa, all'inizio dell'udienza di convalida, di conferire in videocollegamento con il proprio assistito, considerata la complessità delle questioni di merito compendiate nel provvedimento di fermo di 641 pagine e tenuto conto dei limiti tecnici di una modalità di collegamento non appagante in ordine alla riservatezza del colloquio difensivo.

4.2. Violazione di legge e illogicità della motivazione nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità del titolo genetico per difetto di motivazione.

In sede di riesame si era eccepito come anche l'ordinanza resa dal Giudice poi dichiaratosi incompetente fosse viziata dall'integrale e acritico richiamo al decreto di fermo emesso nei confronti dell'indagato.L'evidente difetto di motivazione che caratterizzava l'ordinanza del G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] non era stato sanato dal successivo provvedimento del G.I.P. di Palermo, le cui argomentazioni non esprimevano alcuna autonoma e genuina riflessione.

Il pedissequo e acritico rinvio operato, a sua volta, dal Tribunale del riesame al titolo genetico rendeva palese la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. 4.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Il Tribunale del riesame aveva, in primo luogo, omesso di fornire risposta ai rilievi critici contenuti nella memoria difensiva depositata e aveva pretermesso numerosi elementi (come le dichiarazioni rese dall'indagato in udienza) che, ove adeguatamente valorizzati, avrebbero dovuto indurlo ad adottare una decisione diversa.

Superficiale ed errata, inoltre, era la motivazione attinente alle dichiarazioni rese dal collaboratore BISCONTI, che non aveva mai fatto menzione del PECORARO.

Costui, nell'udienza di riesame, aveva rappresentato di essere stato addirittura minacciato dal collaborante, il quale gli aveva intimato di non occuparsi più delle onoranze funebri in Bolognetta: i Giudici del riesame non avevano per nulla considerato tali dichiarazioni.

Ancora, la motivazione sulla gravità indiziaria del reato associativo era imperniata su un'errata interpretazione delle conversazioni intercettate.

A monte, stigmatizzava la difesa come i Giudici fossero stati condizionati, nel valutare il compendio indiziario, in primo luogo, dal rapporto parentale che legava PECORARO a Salvatore GIAMMANCO (zio), già condannato per associazione mafiosa, ma deceduto da oltre dieci anni, sicché era illogico ipotizzare una sorta di perpetuatio della forza intimidatrice propria del defunto in capo ai figli.

Apodittica era la motivazione del Tribunale del riesame nel ravvisare rapporti illeciti tra l'indagato e i figli del [OSCURATO:PERSONA], carente quella sui rapporti con il CIRECO, in quanto il Collegio non aveva tenuto conto degli elementi offerti dalla difesa per dimostrare la liceità dei rapporti stessi.

Solo congetturale era la motivazione attestante un presunto incontro fra il PECORARO e lo [OSCURATO:PERSONA], ritenuto capo-mandamento di Misilmeri, in assenza di indicazioni investigative al riguardo.

Di fatto, la traslazione degli elementi valorizzati a carico dello SCLAFANI sul PECORARO, operata dai Giudici distrettuali, sopperiva alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del secondo.

Invero, nessuna indicazione ad opera di collaboratori di giustizia era stata acquisita nel procedimento.

Nessun reato specifico riconducibile alla consorteria mafiosa era stato individuato, non potendosi ritenere dimostrata la tentata estorsione di cui al capo 2).esercitare sulla vittima, poneva quest'ultima in uno stato di soggezione, ravvisabile nell'alternativa di accedere all'ingiusta richiesta dell'agente, o di subire un più grave pregiudizio, anche se non esplicitamente prospettato.

3.3.1. Era ravvisabile anche l'aggravante di aver agito con "metodo mafioso", atteso che il riferimento a un gruppo di persone in grado di "rompere il culo" alla vittima e la manifestata capacità da parte del PECORARO di concedere a quest'ultima l'autorizzazione a rimanere "aperta" appariva chiaramente evocativo dell'appartenenza a un tessuto organizzativo volto al controllo delle iniziative economiche avviate sul territorio.

Il fatto che tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA] vi fossero rapporti di amicizia e frequentazione, come dedotto dalla difesa, non valeva ad escludere la valenza indiziante della conversazione, dal chiaro contenuto intimidatorio.

Del resto, lo stesso PECORARO aveva ammesso di essersi risentito per l'iniziativa imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA], a conferma della sua pretesa di detenere il monopolio nel settore delle onoranze funebri.

Parimenti inidoneo a scalfire il grave quadro indiziario era il fatto, valorizzato dalla difesa, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse, comunque, continuato a svolgere la propria attività nel settore, posto che, come dimostrato dalla stessa conversazione captata, era interesse del PECORARO consentire al concorrente di svolgere la propria attività, seppure in forma limitata, al fine di evitare l'evidenza della sua posizione di sostanziale monopolio.

Doveva, inoltre, rilevarsi che, proprio in ragione del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato, comunque, ad operare nel settore nonostante l'atteggiamento intimidatorio del PECORARO, il delitto era stato contestato all'indagato nella forma tentata.

3.3.2. Ulteriori conversazioni venivano, poi, apprezzate dall'organo del riesame a conferma delle pressioni esercitate dai due imprenditori SCLAFANI e PECORARO per imporre alle imprese concorrenti, anche provenienti da paesi limitrofi, le condizioni per partecipare alle gare pubbliche, al fine di escludere l'impresa del [OSCURATO:PERSONA]; tali dialoghi dimostravano, inoltre, come il monopolio degli indagati fosse nei fatti riconosciuto dagli imprenditori concorrenti, i quali si rivolgevano al PECORARO per ricevere direttive sulle condizioni della loro eventuale partecipazione.

3.3.3. Infine, ulteriore riscontro dell'addebito associativo si traeva . dalla conversazione con il PECORARO nella quale lo SCLAFANI si riprometteva di interloquire con Filippo RIOLO per valutare l'incidenza sugli equilibri mafiosi della decisione del BISCONTI di collaborare con la giustizia.

3.4. A fronte dei raccolti elementi, il Tribunale del riesame, in conclusione, definiva convergenti nel senso dell'inserimento strutturale del PECORARO nella consorteria criminale le plurime relazioni da lui intrattenute con associati mafiosi anche di indiscusso rango - come Salvatore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CIRECO, [OSCURATO:PERSONA] SCLAFANI e Stefano [OSCURATO:PERSONA] - il sostentamento di quest'ultimo, la disponibilità mostrata per i figli Carmelo e Santo per

4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di un grave quadro indiziario per il delitto di tentata estorsione.

Anche in relazione a tale reato, il Tribunale palermitano aveva trascurato di esaminare gli elementi forniti dalla difesa, in primo luogo le dichiarazioni spontanee rese dal PECORARO in udienza.

L'indagato aveva documentato il profondo rapporto di amicizia intercorrente con Salvatore [OSCURATO:PERSONA], incrinatosi, effettivamente, nel momento in cui quest'ultimo, senza nemmeno accennarne al fraterno amico, aveva avviato un'attività in diretta concorrenza con quella del PECORARO.

Era vero, come affermato dal Tribunale, che lo stesso indagato aveva candidamente spiegato che per tale ragione era rimasto profondamente deluso, interrompendo, a causa del "tradimento" dell'amico, ogni rapporto con lui.

Tale circostanza, peraltro, era stata addirittura valorizzata dal Tribunale a riprova della pretesa del PECORARO di detenere il monopolio nel settore delle ordinanze funebri: tale asserzione motivazionale- rendeva palese, ancora una volta, il pregiudizio accusatorio che stravolgeva il significato della delusione di un rapporto personale di amicizia facendola assurgere a pretesa dimostrazione di una condotta illecita, in assenza, fra l'altro, di una escussione del [OSCURATO:PERSONA] come persona informata sui fatti.

Contraddittoria, poi, si rivelava l'ordinanza impugnata rispetto a quella pronunciata nei confronti del correo SCLAFANI, che aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza per il capo 2).

Secondo il Tribunale del riesame, i gravi indizi a carico del PECORARO si desumerebbero da una frase dal medesimo pronunciata mentre parlava con SCLAFANI, che, tuttavia, non poteva considerarsi minimamente idonea a dimostrare l'avvenuta minaccia né la serietà della stessa.

Anche la valutazione della frase successiva, tendente a dimostrare, secondo il Collegio palermitano, l'interesse del PECORARO a che l'impresa del [OSCURATO:PERSONA] continuasse ad operare, sia pure in modo limitato, per escludere sospetti su un monopolio mafioso del settore a Bolognetta era disancorata da elementi concreti e non aveva tenuto conto delle spiegazioni fornite dall'indagato e dei rilievi condensati nella memoria difensiva depositata.

Del pari inconferente era l'iter argomentativo adottato a sostegno della ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, da un lato essendosi "oggettivizzato" il metodo solo in ragione della presunta appartenenza di un soggetto a un contesto mafioso, dall'altro perché la ricordata frase non evocava affatto tale contesto.

4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

La motivazione era basata su clausole di stile e aveva omesso di confrontarsi con le dichiarazioni dell'indagato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Manifestamente infondato in diritto è il primo motivo di ricorso, dedotto in rito.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, né sulla possibilità di disporle incide la mancata convalida (Sez.

U, n. 17 del 14/7/1999, Salzano, Rv. 214238; Sez. 2, n. 26605 del 14/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276449; Sez. 3, n. 42074 del 16/10/2008, Pusceddu, Rv. 241498).

È stato, inoltre, precisato dal Supremo consesso che, siccome il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti; ne discende che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o, comunque, invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica che deve essere disposta, in un distinto procedimento, con l'ordinanza specificamente prevista dall'art. 306 cod. proc. pen., suscettibile di appello ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice (Sez.

U, n. 26 del 5/7/1995, Galletto, Rv. 202015).

Si è, ancora, statuito, in coerenza con i già enunciati principi, che, in tema di procedimento di convalida dell'arresto, la nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e dell'ordinanza di convalida (nella specie, determinata dal divieto di colloquio dell'arrestato con il difensore), sebbene ritualmente eccepita in udienza, non può essere dedotta nel giudizio di riesame del provvedimento applicativo di misura cautelare, essendo rilevabile esclusivamente con l'impugnazione della decisione sulla convalida, in assenza della quale deve ritenersi sanata (Sez. n. 5675 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mauro, Rv. 274973).

Sullo stesso tema, si è, infine, affermato che l'omesso avviso dell'udienza di convalida del fermo al difensore di ufficio integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen., a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.; tuttavia, la mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida preclude la rilevabilità del vizio relativo alla costituzione delle parti ed alla invalidità derivata degli atti in essa compiuti (Sez. 1, n. 16587 del 18/12/2015, dep. 2016, Stiranets ed altro, Rv. 267366).È chiaro, dunque, alla luce dei ricordati principi, che la difesa del PECORARO, non avendo impugnato, in relazione alla ipotizzata nullità dell'udienza di convalida del fermo (che si fosse trattato di nullità assoluta o a regime intermedio), l'ordinanza di convalida medesima, non avrebbe potuto dedurre, in sede di riesame, in quanto preclusa, l'invalidità dell'udienza; fermo restando che tale eventuale nullità non avrebbe mai potuto determinare la nullità derivata del distinto e concettualmente autonomo provvedimento coercitivo.

3. Generico e, comunque, manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'omessa autonoma valutazione, da parte del G.I.P. di Palermo (e, a monte, di quello di [OSCURATO:PERSONA]), dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

Occorre, in primo luogo, rammentare che deve considerarsi legittima la motivazione "per relationem" dell'ordinanza applicativa della misura cautelare disposta dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., a condizione che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero (fra molte, Sez. 6, n. 56455 del 4/12/2018, P.M. c.

Rasizzi, Rv. 274779).

Va, inoltre, richiamato - e ribadito - il condiviso orientamento di legittimità, per cui, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46477 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760); nel caso in cui il ricorrente non assolva a siffatto onere, il Tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire 'detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/9/2019, Devona, Rv. 278001).

Applicando gli enunciati principi al caso di specie, riaffermata la legittimità della tecnica della motivazione "per relationem" adottata dal G.I.P. ritenuto territorialmente competente ex art. 27 cod. proc. pen. nel provvedimento meramente reiterativo (senza modifiche del quadro indiziario-cautelare) di quello emesso dal Giudice incompetente, deve reputarsi adeguata la risposta fornita dall'organo del riesame, nel rigettare l'eccezione difensiva sulla pretesa omessa autonoma valutazione, da parte di entrambi i G.I.P. coinvolti (di [OSCURATO:PERSONA] e di Palermo), del quadro indiziario e delle esigenze cautelari attinenti alla posizione del PECORARO (in tesi mutuata acriticamente dal provvedimento di fermo), in quanto detta eccezione non ha indicato gli aspetti della motivazione rispetto ai quali la lamentata omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario di rilevanza tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate.4.

Il terzo motivo, attinente alla contestazione del quadro indiziario relativo all'appartenenza dell'indagato al clan mafioso della Bolognetta, è inammissibile perché sviluppa censure non consentite in sede di legittimità.

Giova premettere che, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (fra le più recenti, cfr. Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789).

A tale regola si è puntualmente attenuto il Tribunale del riesame, che, essenzialmente sulla base del contenuto di plurime conversazioni intercettate, ha correttamente enucleato e poi globalmente valutato, secondo un itinerario argomentativo scevro da vizi logici e giuridici, la sussistenza dello standard probatorio richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'appartenenza del PECORARO al gruppo mafioso di Bolognetta.

Sul punto, per evitare inutili ripetizioni, si richiamano le considerazioni svolte ai paragrafi da

3.1. a

3.4. della superiore esposizione in fatto dal Tribunale sul significativo contributo efficiente, economico e non, apportato dall'odierno ricorrente all'associazione investigata, tramite il rapporto preferenziale intrattenuto con la famiglia del capoclan [OSCURATO:PERSONA] Stefano.

A fronte dell'adeguata motivazione articolata dal Giudice a quo, la struttura del ricorso sconta una impostazione, oltre che parcellizzata, tendenzialmente protesa ad una rilettura degli elementi indiziari apprezzati dal giudice cautelare in senso favorevole all'indagato, che non ha diritto di ingresso nel giudizio di legittimità.

Invero, sono precluse, nella presente sede, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (fra molte, Sez. 6, n.' 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in materia di analisi del contenuto delle conversazioni intercettate, atteso che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se - come nel caso in esame - risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; v. anche Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558, in cui si è statuito che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile).

Dunque, non possono essere prese in considerazione, in questa sede, le censure difensive miranti a "rileggere" le conversazioni intercettate in senso favorevole al ricorrente, non potendosi ravvisare alcuna illogicità manifesta nella decodificazione interpretativa offertane dal Tribunale, peraltro agevolata dal ricorso dei loquenti ad un linguaggio assai spesso esplicito e molto poco 'criptico'.

Quanto, infine, alla doglianza sul preteso omesso esame di una memoria difensiva da parte del Tribunale del riesame, si osserva come essa possa essere dedotta in sede di ricorso per cassazione soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente, circostanze, queste ultime, che non è dato riscontrare nel caso di specie, tenuto conto, fra l'altro, del complessivo ordito motivazionale, anche implicito, tessuto dai giudici di merito (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670; Sez. 2, n. 38834 del 7/6/2019, Forzini, Rv. 277220).

5. Per le medesime ragioni ora esposte è parimenti inammissibile il motivo di ricorso afferente alla contestazione della ravvisata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di tentata estorsione pluriaggravata in concorso di cui al capo 2) della rubrica.

In particolare, va evidenziato come esso reiteri profili di doglianza già esaminati dal Tribunale palermitano e adeguatamente confutati a proposito del prospettato rapporto di amicizia intercorrente tra l'indagato e il soggetto passivo del reato.

Tra l'altro, la difesa del ricorrente neppure si confronta con un passaggio cruciale dell'ordinanza impugnata, in cui si sottolinea come il PECORARO avesse ammesso di essersi• risentito per l'iniziativa imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA], a conferma della sua pretesa di detenere il monopolio nel settore delle onoranze funebri.

6. Generico e, comunque, manifestamente infondato è il motivo sulle ravvisate esigenze cautelari e la connessa scelta della misura, posto che in alcun modo può definirsi la motivazione fondata su mere clausole di stile e dimentica delle dichiarazioni rese dall'indagato, atteso il corretto ancoraggio del provvedimento alla presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e alla valutata insussistenza, anche alla luce delle dichiarazioni che si assumono a torto obliterate, di elementi capaci, allo stato, di superarla.

7. Per le esposte ragioni, il ricorso proposto nell'interesse del PECORARO va dichiarato inammissibile, dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento in favore della Cassa delle ammende di un'ulteriore somma, che si stima equo fissare in tremila euro.

La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; let/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] i c_in.e_ ch;e21-0 • . • - l'inammissibilita' del ricorso ; udito 41-é+feesere- L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insistenei motivi del ricorso e conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento ; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 2 settembre 2021 il G.I.P. del Tribunale di Palermo, a seguito di trasmissione degli atti per competenza territoriale da parte del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emetteva ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PECORARO, in quanto gravemente indiziato di colpevolezza in ordine ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso pluriaggravata (capo 1), concorso in tentata estorsione aggravata (capo 2) e concorso in autoriciclaggio (capo 7). 2. Con ordinanza resa in esito all'udienza del 25 febbraio 2021, il Tribunale del riesame di Palermo annullava il provvedimento cautelare impugnato dal PECORARO limitatamente al delitto di cui al capo 7), confermandolo nel resto anche con riferimento alla misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] de libertate disattendeva, in primo luogo, l'eccezione di nullità dell'ordinanza coercitiva derivata dalla nullità dell'udienza di convalida del fermo, dedotta per non essere i difensori stati posti in condizione di partecipare ad essa, osservando che gli eventuali vizi della procedura attinente allo svolgimento dell'interrogatorio incidevano solo sulla perdurante efficacia della cautela e non ne precludevano la rinnovazione; detti vizi, pertanto, esulavano dalla cognizione affidata al Tribunale del riesame, da considerarsi circoscritta alla valutazione dei presupposti legittimanti l'adozione della misura cautelare e non anche di quelli incidenti sulla persistenza della stessa. [OSCURATO:PERSONA] medesimo giudicava, parimenti, infondata l'eccezione di carenza di motivazione, rivendicando la legittimità della tecnica della motivazione per relationem al provvedimento cautelare emesso dal Giudice poi dichiaratosi incompetente in assenza di elementi di novità sopravvenuti. 3. Richiamato il contenuto dell'ordinanza del G.I.P. per la ricostruzione della storia recente della famiglia mafiosa di Bolognetta, al cui vertice si erano avvicendati, in una sorta di co-reggenza, Salvatore GIAMMANCO, Piero CIRECO e Stefano [OSCURATO:PERSONA], evidenziava, nel merito, l'organo del riesame che il ruolo dinamico e funzionale svolto all'interno del clan dall'indagato si apprezzava proprio con riguardo ai qualificati rapporti dal predetto intessuti con Stefano [OSCURATO:PERSONA], oltre che con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] SCLAFANI. 3.1. Tale ruolo si era concretizzato, in primo luogo, nel mantenimento della famiglia del [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato da numerose conversazioni intercettate dalle quali emergeva che i figli dell'esponente mafioso, a più riprese, si erano rivolti ai due imprenditori per chiedere e ottenere denaro. 3.1.1. Non potevano condividersi, ad avviso del Tribunale siciliano, i rilievi difensivi secondo i quali le dazioni di denaro in questione, peraltro incontestate, dovevano giustificarsi in forza dei rapporti di lavoro esistenti tra i due imprenditori e i figli del [OSCURATO:PERSONA]. Tale prospettazione risultava, in particolare, smentita:- dalla conversazione intercorsa il 3 luglio 2020 tra lo SCLAFANI e il PECORARO (prog. 245), da cui si desumeva che le somme di denaro consegnate ai [OSCURATO:PERSONA] erano, in realtà, destinate al padre detenuto e non giustificate da alcuna prestazione lavorativa; - dalle conversazioni attestanti l'assoluta urgenza con la quale i due imprenditori erano soliti esaudire le richieste economiche di Carmelo [OSCURATO:PERSONA], per soddisfare le quali erano persino disposti a non pagare i loro operai; - dalle conversazioni dimostrative del concreto supporto dato dagli imprenditori ai figli del [OSCURATO:PERSONA], i quali, grazie alla copertura garantita dai due indagati, avevano ottenuto da tale VISCONTI l'affidamento di un lavoro di ristrutturazione di un immobile; lavoro che, al fine di celare il coinvolgimento nel cantiere del [OSCURATO:PERSONA], il cui patrimonio era stato di recente colpito da misure di prevenzione, risultavano formalmente affidati alla ditta SAGIM, di fatto nella disponibilità dello SCLAFANI. 3.1.2. Secondo la lettura del Tribunale, le riportate evidenze attestavano un costante sforzo dell'indagato nel favorire, insieme allo SCLAFANI, la famiglia [OSCURATO:PERSONA], destinataria non solo di contributi economici da parte dei due imprenditori, almeno in parte non giustificati da pretesi rapporti di lavoro, ma anche supportata nel garantire la possibilità di eludere l'applicazione di eventuali misure di prevenzione, mediante la copertura della impresa SAGIM. 3.2. A ulteriore conferma della intraneità del PECORARO alla famiglia mafiosa di Bolognetta, andavano segnalate le conversazioni attestanti come i due imprenditori indagati, con l'avallo della famiglia GIAMMANCO e di [OSCURATO:PERSONA] CIRECO, avessero acquistato una quota dell'agenzia funebre [OSCURATO:SOCIETA]. pari a 80.000,00 euro. Sia dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Filippo BISCONTI che da talune conversazioni captate emergeva che SCLAFANI e PECORARO agivano nel settore delle onoranze funebri imponendosi allo imprese concorrenti grazie alla forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza mafiosa. 3.2.1. In particolare, veniva valorizzata, al riguardo, la conversazione del 29 maggio 2020, nel corso délla quale i due imprenditori, in apprensione per le intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento "Cupola 2.0" a carico di [OSCURATO:PERSONA] e del capo-mandamento [OSCURATO:PERSONA], ricordavano di aver investito i due capi-mafia di una questione concernente la loro agenzia di onoranze funebri; nel timore che detta agenzia potesse essere interessata da misure di prevenzione, i due interlocutori concordavano di avvisare delle indagini in corso il socio Carmelo GIAMMANCO, chiarendo a quest'ultimo che non gli avrebbero liquidato la sua quota prima di conoscere l'esito delle indagini stesse. Osservava il Tribunale distrettuale che gli indagati, appresa la notizia dell'esistenza di indagini che li riguardavano, le avevano immediatamente collegate alla loro attività nel campo delle onoranze funebri, sia in quanto era svolta in regime di sostanziale monopolio, sia in quanto oggetto dell'incontro, captato dagli investigatori, tenutosi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].I due imprenditori, quindi, avevano deciso di informare il socio GIAMMANCO del rischio che la società di onoranze funebri potesse subire un sequestro di prevenzione, discutendo sull'opportunità, nel caso in cui il predetto non avesse avallato le loro richieste economiche, di fargli presente che lo SCLAFANI, per aver agito nell'interesse della società, accompagnando il [OSCURATO:PERSONA] dallo [OSCURATO:PERSONA], per il "discorso delle pompe funebri", era stato costretto a firmare in caserma per una settimana. 3.2.1.1. La richiamata conversazione, secondo i Giudici del riesame, palesava una notevole valenza indiziante nella parte in cui lo stesso PECORARO dichiarava di temere di essere stato intercettato mentre si rivolgeva direttamente allo [OSCURATO:PERSONA], in occasione della trasferta posta in essere da quest'ultimo in violazione della misura di prevenzione cui era sottoposto, suggerendogli prudenza: invero, soltanto un soggetto intraneo al sodalizio avrebbe potuto conoscere i movimenti di un capo-mandamento in trasferta, rivolgendosi a lui in termini indicativi di un rapporto confidenziale e di un intenso legame fiduciario, né la critica difensiva con cui si obiettava che il PECORARO non si riferisse allo [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione con lo SCLAFANI era stata accompagnata dalla indicazione del nominativo del soggetto evocato; neppure era stata fornita una spiegazione alternativa del motivo per cui l'indagato temesse di essere intercettato ed evitasse di portare il telefono cellulare con sé nel corso dei colloqui con lo SCLAFANI. 3.2.1. Altre evidenze dimostravano come il PECORARO si fosse avvalso della propria caratura mafiosa per acquisire una posizione dominante nel settore, imponendosi con la forza di intimidazione. Nella conversazione captata il 19 novembre 2020, in particolare, PECORARO riferiva allo SCLAFANI di aver incontrato l'imprenditore concorrente Salvatore [OSCURATO:PERSONA] e di averlo minacciato prospettandogli future aggressioni da parte di "amici" ("vedi che ci sono amici miei che volevano salire, e tu lo sai...per romperti il culo"), al contempo sottolineando che era in suo potere fermarli e concedergli l'autorizzazione a rimanere "aperto" ("Anzi mi fanno una cortesia che stanno aperti... Lui deve continuare a stare aperto e mi deve salvaguardare il culo a me ora arrivati a questo punto!"). Commentava, al riguardo, il Tribunale del riesame che la contestuale presenza nel mercato, seppure con una minima operatività, dell'impresa del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe consentito al PECORARO di dimostrare l'assenza di un monopolio nel settore delle onoranze funebri a Bolognetta, sì da non destare sospetti in ordine allo sfruttamento del proprio spessore criminale. 3.3. Ad avviso del Collegio de libertate, tali acquisizioni istruttorie permettevano di affermare la sussistenza del delitto di tentata estorsione aggravata di cui al capo 2) della rubrica provvisoria. Nel caso in esame, infatti, la pretesa di esercitare il monopolio nel settore, accompagnata dalla minaccia di poter ricorrere ad un gruppo di persone intenzionate ad consentire loro di continuare a svolgere attività lavorativa eludendo le eventuali misure di prevenzione, le conoscenze delle dinamiche associative, il timore manifestato per lo stravolgimento degli equilibri mafiosi a seguito della collaborazione intrapresa dal BISCONTI, lo svolgimento dell'attività d'impresa in forma mafiosa, l'acquisizione di una posizione di sostanziale monopolio nel settore delle onoranze funebri, riconosciuta dai concorrenti ed ottenuta attraverso la forza di intimidazione promanante dall'appartenenza al sodalizio mafioso, nonché la commissione del delitto di cui al capo 2). 3.4.1. A diversa conclusione doveva, invece, pervenirsi per il delitto di cui al capo 7), in mancanza di dimostrazione dell'impiego, della sostituzione o del trasferimento dei proventi del delitto di falso in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. 3.5. Infine, con riferimento alla scelta della misura, escludeva il Tribunale distrettuale la presenza di elementi positivi che consentissero di superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] PECORARO, per il tramite dei difensori di fiducia, sviluppando i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. c), cod. proc. pen., 146-bis, disp. att. cod. proc. pen., 6, comma 3, lett. b), CEDU e 111 Cost.L'eccezione difensiva non riguardava la procedura successiva all'emissione e all'applicazione del vincolo cautelare, ma la nullità dell'udienza di convalida del fermo, e, quindi, di un'attività antecedente e prodromica alla emissione dell'ordinanza impugnata, che doveva necessariamente essere valutata dal Tribunale. Nel caso di specie, l'eccepita violazione del diritto di assistenza difensiva aveva causato un grave pregiudizio alla difesa del PECORARO, in quanto, prima dell'udienza di convalida e durante la stessa, i difensori non avevano potuto compiutamente discutere del contenuto del provvedimento restrittivo e, quindi, della adeguata linea difensiva da adottare. Andava sottolineato che l'indagato si era avvalso, in quella sede, della facoltà di non rispondere, adducendo esclusivamente di non aver potuto conferire con i propri difensori. Né poteva ritenersi equipollente quella possibilità concessa alla difesa, all'inizio dell'udienza di convalida, di conferire in videocollegamento con il proprio assistito, considerata la complessità delle questioni di merito compendiate nel provvedimento di fermo di 641 pagine e tenuto conto dei limiti tecnici di una modalità di collegamento non appagante in ordine alla riservatezza del colloquio difensivo. 4.2. Violazione di legge e illogicità della motivazione nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità del titolo genetico per difetto di motivazione. In sede di riesame si era eccepito come anche l'ordinanza resa dal Giudice poi dichiaratosi incompetente fosse viziata dall'integrale e acritico richiamo al decreto di fermo emesso nei confronti dell'indagato.L'evidente difetto di motivazione che caratterizzava l'ordinanza del G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] non era stato sanato dal successivo provvedimento del G.I.P. di Palermo, le cui argomentazioni non esprimevano alcuna autonoma e genuina riflessione. Il pedissequo e acritico rinvio operato, a sua volta, dal Tribunale del riesame al titolo genetico rendeva palese la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale del riesame aveva, in primo luogo, omesso di fornire risposta ai rilievi critici contenuti nella memoria difensiva depositata e aveva pretermesso numerosi elementi (come le dichiarazioni rese dall'indagato in udienza) che, ove adeguatamente valorizzati, avrebbero dovuto indurlo ad adottare una decisione diversa. Superficiale ed errata, inoltre, era la motivazione attinente alle dichiarazioni rese dal collaboratore BISCONTI, che non aveva mai fatto menzione del PECORARO. Costui, nell'udienza di riesame, aveva rappresentato di essere stato addirittura minacciato dal collaborante, il quale gli aveva intimato di non occuparsi più delle onoranze funebri in Bolognetta: i Giudici del riesame non avevano per nulla considerato tali dichiarazioni. Ancora, la motivazione sulla gravità indiziaria del reato associativo era imperniata su un'errata interpretazione delle conversazioni intercettate. A monte, stigmatizzava la difesa come i Giudici fossero stati condizionati, nel valutare il compendio indiziario, in primo luogo, dal rapporto parentale che legava PECORARO a Salvatore GIAMMANCO (zio), già condannato per associazione mafiosa, ma deceduto da oltre dieci anni, sicché era illogico ipotizzare una sorta di perpetuatio della forza intimidatrice propria del defunto in capo ai figli. Apodittica era la motivazione del Tribunale del riesame nel ravvisare rapporti illeciti tra l'indagato e i figli del [OSCURATO:PERSONA], carente quella sui rapporti con il CIRECO, in quanto il Collegio non aveva tenuto conto degli elementi offerti dalla difesa per dimostrare la liceità dei rapporti stessi. Solo congetturale era la motivazione attestante un presunto incontro fra il PECORARO e lo [OSCURATO:PERSONA], ritenuto capo-mandamento di Misilmeri, in assenza di indicazioni investigative al riguardo. Di fatto, la traslazione degli elementi valorizzati a carico dello SCLAFANI sul PECORARO, operata dai Giudici distrettuali, sopperiva alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del secondo. Invero, nessuna indicazione ad opera di collaboratori di giustizia era stata acquisita nel procedimento. Nessun reato specifico riconducibile alla consorteria mafiosa era stato individuato, non potendosi ritenere dimostrata la tentata estorsione di cui al capo 2).esercitare sulla vittima, poneva quest'ultima in uno stato di soggezione, ravvisabile nell'alternativa di accedere all'ingiusta richiesta dell'agente, o di subire un più grave pregiudizio, anche se non esplicitamente prospettato. 3.3.1. Era ravvisabile anche l'aggravante di aver agito con "metodo mafioso", atteso che il riferimento a un gruppo di persone in grado di "rompere il culo" alla vittima e la manifestata capacità da parte del PECORARO di concedere a quest'ultima l'autorizzazione a rimanere "aperta" appariva chiaramente evocativo dell'appartenenza a un tessuto organizzativo volto al controllo delle iniziative economiche avviate sul territorio. Il fatto che tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA] vi fossero rapporti di amicizia e frequentazione, come dedotto dalla difesa, non valeva ad escludere la valenza indiziante della conversazione, dal chiaro contenuto intimidatorio. Del resto, lo stesso PECORARO aveva ammesso di essersi risentito per l'iniziativa imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA], a conferma della sua pretesa di detenere il monopolio nel settore delle onoranze funebri. Parimenti inidoneo a scalfire il grave quadro indiziario era il fatto, valorizzato dalla difesa, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse, comunque, continuato a svolgere la propria attività nel settore, posto che, come dimostrato dalla stessa conversazione captata, era interesse del PECORARO consentire al concorrente di svolgere la propria attività, seppure in forma limitata, al fine di evitare l'evidenza della sua posizione di sostanziale monopolio. Doveva, inoltre, rilevarsi che, proprio in ragione del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato, comunque, ad operare nel settore nonostante l'atteggiamento intimidatorio del PECORARO, il delitto era stato contestato all'indagato nella forma tentata. 3.3.2. Ulteriori conversazioni venivano, poi, apprezzate dall'organo del riesame a conferma delle pressioni esercitate dai due imprenditori SCLAFANI e PECORARO per imporre alle imprese concorrenti, anche provenienti da paesi limitrofi, le condizioni per partecipare alle gare pubbliche, al fine di escludere l'impresa del [OSCURATO:PERSONA]; tali dialoghi dimostravano, inoltre, come il monopolio degli indagati fosse nei fatti riconosciuto dagli imprenditori concorrenti, i quali si rivolgevano al PECORARO per ricevere direttive sulle condizioni della loro eventuale partecipazione. 3.3.3. Infine, ulteriore riscontro dell'addebito associativo si traeva . dalla conversazione con il PECORARO nella quale lo SCLAFANI si riprometteva di interloquire con Filippo RIOLO per valutare l'incidenza sugli equilibri mafiosi della decisione del BISCONTI di collaborare con la giustizia. 3.4. A fronte dei raccolti elementi, il Tribunale del riesame, in conclusione, definiva convergenti nel senso dell'inserimento strutturale del PECORARO nella consorteria criminale le plurime relazioni da lui intrattenute con associati mafiosi anche di indiscusso rango - come Salvatore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CIRECO, [OSCURATO:PERSONA] SCLAFANI e Stefano [OSCURATO:PERSONA] - il sostentamento di quest'ultimo, la disponibilità mostrata per i figli Carmelo e Santo per 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di un grave quadro indiziario per il delitto di tentata estorsione. Anche in relazione a tale reato, il Tribunale palermitano aveva trascurato di esaminare gli elementi forniti dalla difesa, in primo luogo le dichiarazioni spontanee rese dal PECORARO in udienza. L'indagato aveva documentato il profondo rapporto di amicizia intercorrente con Salvatore [OSCURATO:PERSONA], incrinatosi, effettivamente, nel momento in cui quest'ultimo, senza nemmeno accennarne al fraterno amico, aveva avviato un'attività in diretta concorrenza con quella del PECORARO. Era vero, come affermato dal Tribunale, che lo stesso indagato aveva candidamente spiegato che per tale ragione era rimasto profondamente deluso, interrompendo, a causa del "tradimento" dell'amico, ogni rapporto con lui. Tale circostanza, peraltro, era stata addirittura valorizzata dal Tribunale a riprova della pretesa del PECORARO di detenere il monopolio nel settore delle ordinanze funebri: tale asserzione motivazionale- rendeva palese, ancora una volta, il pregiudizio accusatorio che stravolgeva il significato della delusione di un rapporto personale di amicizia facendola assurgere a pretesa dimostrazione di una condotta illecita, in assenza, fra l'altro, di una escussione del [OSCURATO:PERSONA] come persona informata sui fatti. Contraddittoria, poi, si rivelava l'ordinanza impugnata rispetto a quella pronunciata nei confronti del correo SCLAFANI, che aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza per il capo 2). Secondo il Tribunale del riesame, i gravi indizi a carico del PECORARO si desumerebbero da una frase dal medesimo pronunciata mentre parlava con SCLAFANI, che, tuttavia, non poteva considerarsi minimamente idonea a dimostrare l'avvenuta minaccia né la serietà della stessa. Anche la valutazione della frase successiva, tendente a dimostrare, secondo il Collegio palermitano, l'interesse del PECORARO a che l'impresa del [OSCURATO:PERSONA] continuasse ad operare, sia pure in modo limitato, per escludere sospetti su un monopolio mafioso del settore a Bolognetta era disancorata da elementi concreti e non aveva tenuto conto delle spiegazioni fornite dall'indagato e dei rilievi condensati nella memoria difensiva depositata. Del pari inconferente era l'iter argomentativo adottato a sostegno della ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, da un lato essendosi "oggettivizzato" il metodo solo in ragione della presunta appartenenza di un soggetto a un contesto mafioso, dall'altro perché la ricordata frase non evocava affatto tale contesto. 4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La motivazione era basata su clausole di stile e aveva omesso di confrontarsi con le dichiarazioni dell'indagato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Manifestamente infondato in diritto è il primo motivo di ricorso, dedotto in rito. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, né sulla possibilità di disporle incide la mancata convalida (Sez. U, n. 17 del 14/7/1999, Salzano, Rv. 214238; Sez. 2, n. 26605 del 14/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276449; Sez. 3, n. 42074 del 16/10/2008, Pusceddu, Rv. 241498). È stato, inoltre, precisato dal Supremo consesso che, siccome il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti; ne discende che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o, comunque, invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica che deve essere disposta, in un distinto procedimento, con l'ordinanza specificamente prevista dall'art. 306 cod. proc. pen., suscettibile di appello ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice (Sez. U, n. 26 del 5/7/1995, Galletto, Rv. 202015). Si è, ancora, statuito, in coerenza con i già enunciati principi, che, in tema di procedimento di convalida dell'arresto, la nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e dell'ordinanza di convalida (nella specie, determinata dal divieto di colloquio dell'arrestato con il difensore), sebbene ritualmente eccepita in udienza, non può essere dedotta nel giudizio di riesame del provvedimento applicativo di misura cautelare, essendo rilevabile esclusivamente con l'impugnazione della decisione sulla convalida, in assenza della quale deve ritenersi sanata (Sez. n. 5675 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mauro, Rv. 274973). Sullo stesso tema, si è, infine, affermato che l'omesso avviso dell'udienza di convalida del fermo al difensore di ufficio integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen., a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.; tuttavia, la mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida preclude la rilevabilità del vizio relativo alla costituzione delle parti ed alla invalidità derivata degli atti in essa compiuti (Sez. 1, n. 16587 del 18/12/2015, dep. 2016, Stiranets ed altro, Rv. 267366).È chiaro, dunque, alla luce dei ricordati principi, che la difesa del PECORARO, non avendo impugnato, in relazione alla ipotizzata nullità dell'udienza di convalida del fermo (che si fosse trattato di nullità assoluta o a regime intermedio), l'ordinanza di convalida medesima, non avrebbe potuto dedurre, in sede di riesame, in quanto preclusa, l'invalidità dell'udienza; fermo restando che tale eventuale nullità non avrebbe mai potuto determinare la nullità derivata del distinto e concettualmente autonomo provvedimento coercitivo. 3. Generico e, comunque, manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'omessa autonoma valutazione, da parte del G.I.P. di Palermo (e, a monte, di quello di [OSCURATO:PERSONA]), dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Occorre, in primo luogo, rammentare che deve considerarsi legittima la motivazione "per relationem" dell'ordinanza applicativa della misura cautelare disposta dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., a condizione che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero (fra molte, Sez. 6, n. 56455 del 4/12/2018, P.M. c. Rasizzi, Rv. 274779). Va, inoltre, richiamato - e ribadito - il condiviso orientamento di legittimità, per cui, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46477 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760); nel caso in cui il ricorrente non assolva a siffatto onere, il Tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire 'detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/9/2019, Devona, Rv. 278001). Applicando gli enunciati principi al caso di specie, riaffermata la legittimità della tecnica della motivazione "per relationem" adottata dal G.I.P. ritenuto territorialmente competente ex art. 27 cod. proc. pen. nel provvedimento meramente reiterativo (senza modifiche del quadro indiziario-cautelare) di quello emesso dal Giudice incompetente, deve reputarsi adeguata la risposta fornita dall'organo del riesame, nel rigettare l'eccezione difensiva sulla pretesa omessa autonoma valutazione, da parte di entrambi i G.I.P. coinvolti (di [OSCURATO:PERSONA] e di Palermo), del quadro indiziario e delle esigenze cautelari attinenti alla posizione del PECORARO (in tesi mutuata acriticamente dal provvedimento di fermo), in quanto detta eccezione non ha indicato gli aspetti della motivazione rispetto ai quali la lamentata omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario di rilevanza tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate.4. Il terzo motivo, attinente alla contestazione del quadro indiziario relativo all'appartenenza dell'indagato al clan mafioso della Bolognetta, è inammissibile perché sviluppa censure non consentite in sede di legittimità. Giova premettere che, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (fra le più recenti, cfr. Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789). A tale regola si è puntualmente attenuto il Tribunale del riesame, che, essenzialmente sulla base del contenuto di plurime conversazioni intercettate, ha correttamente enucleato e poi globalmente valutato, secondo un itinerario argomentativo scevro da vizi logici e giuridici, la sussistenza dello standard probatorio richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'appartenenza del PECORARO al gruppo mafioso di Bolognetta. Sul punto, per evitare inutili ripetizioni, si richiamano le considerazioni svolte ai paragrafi da 3.1. a 3.4. della superiore esposizione in fatto dal Tribunale sul significativo contributo efficiente, economico e non, apportato dall'odierno ricorrente all'associazione investigata, tramite il rapporto preferenziale intrattenuto con la famiglia del capoclan [OSCURATO:PERSONA] Stefano. A fronte dell'adeguata motivazione articolata dal Giudice a quo, la struttura del ricorso sconta una impostazione, oltre che parcellizzata, tendenzialmente protesa ad una rilettura degli elementi indiziari apprezzati dal giudice cautelare in senso favorevole all'indagato, che non ha diritto di ingresso nel giudizio di legittimità. Invero, sono precluse, nella presente sede, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (fra molte, Sez. 6, n.' 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in materia di analisi del contenuto delle conversazioni intercettate, atteso che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se - come nel caso in esame - risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; v. anche Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558, in cui si è statuito che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile). Dunque, non possono essere prese in considerazione, in questa sede, le censure difensive miranti a "rileggere" le conversazioni intercettate in senso favorevole al ricorrente, non potendosi ravvisare alcuna illogicità manifesta nella decodificazione interpretativa offertane dal Tribunale, peraltro agevolata dal ricorso dei loquenti ad un linguaggio assai spesso esplicito e molto poco 'criptico'. Quanto, infine, alla doglianza sul preteso omesso esame di una memoria difensiva da parte del Tribunale del riesame, si osserva come essa possa essere dedotta in sede di ricorso per cassazione soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente, circostanze, queste ultime, che non è dato riscontrare nel caso di specie, tenuto conto, fra l'altro, del complessivo ordito motivazionale, anche implicito, tessuto dai giudici di merito (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670; Sez. 2, n. 38834 del 7/6/2019, Forzini, Rv. 277220). 5. Per le medesime ragioni ora esposte è parimenti inammissibile il motivo di ricorso afferente alla contestazione della ravvisata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di tentata estorsione pluriaggravata in concorso di cui al capo 2) della rubrica. In particolare, va evidenziato come esso reiteri profili di doglianza già esaminati dal Tribunale palermitano e adeguatamente confutati a proposito del prospettato rapporto di amicizia intercorrente tra l'indagato e il soggetto passivo del reato. Tra l'altro, la difesa del ricorrente neppure si confronta con un passaggio cruciale dell'ordinanza impugnata, in cui si sottolinea come il PECORARO avesse ammesso di essersi• risentito per l'iniziativa imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA], a conferma della sua pretesa di detenere il monopolio nel settore delle onoranze funebri. 6. Generico e, comunque, manifestamente infondato è il motivo sulle ravvisate esigenze cautelari e la connessa scelta della misura, posto che in alcun modo può definirsi la motivazione fondata su mere clausole di stile e dimentica delle dichiarazioni rese dall'indagato, atteso il corretto ancoraggio del provvedimento alla presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e alla valutata insussistenza, anche alla luce delle dichiarazioni che si assumono a torto obliterate, di elementi capaci, allo stato, di superarla. 7. Per le esposte ragioni, il ricorso proposto nell'interesse del PECORARO va dichiarato inammissibile, dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento in favore della Cassa delle ammende di un'ulteriore somma, che si stima equo fissare in tremila euro. La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.