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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 10223/2024

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NANZA sul ricorso 31400-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i , in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent i – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce alricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – resistente con procura – R.G.N.31400/2018 Cron.

Rep.

C.C. 25/10/2023 giurisdizione Indennitàdi disoccupazione agricola.

Prova del rapporto di lavoro -2 - per la cassazione della sentenza n. 165 del 201 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],depositata il 14maggio 201 8 (R.G.N. 678 /201 2 ).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 5 ottobre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso notificato il 25 ottobre 2018 e affidato a quattro motivi,illustrati da memoria, i signor i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnanoper cassazione la sentenza n. 165 del 2018 della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto , depositata il 14maggio 2018, che ha respinto il gravame degli odierni ricorrenti e ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, reputando infondata la domanda volta a conseguire l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. 2.– L’INPS ha depositato procura conferita in calce al ricorso notificato. 3.–È stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–A sostegno della decisione, i giudici d’appello evidenziano che non sono state avvalorate le ragioni poste a fondamento del gravame e che non sono stati prodotti i verbali della causa, che avrebbero dovuto corroborare le doglianze degli appellanti, incentrate sulla «conformità delle deposizioni assunte alle circostanze di fatto dedotte in giudizio». -3 - 2.–Contro le statuizioni dei giudici d’appello, i ricorrenti formulano quattro motivi. 2.1.–Con il primo (denominato 1 a ) , i ricorrenti deducono «errata e/o apparente valutazione della prova testimoniale» e osservano che per lo stesso giudice di primo grado, contrariamente a quel che rileva la sentenza d’appello, i testimoni hanno confermato le circostanze capitolate nel ricorso (lo svolgimento della prestazione lavorativa, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro, la retribuzione in concreto percepita). 2.2.–Con il secondo mezzo (rubricato 1 b ) , i ricorrenti prospettano «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed omessa valutazione del comportamento processuale di parte appellante», che si sarebbe tempestivamente adoperata per ottenere la copia delle testimonianze assunte o comunque l’attestazione dello smarrimento dei verbali di causa.

A fronte della diligente attività profusa dagli appellanti, avrebbe errato la Corte di merito nell’omettere la rinnovazione degli atti smarriti. 2.3.–Con la terza censura, che reca l’indicazione 2 a, i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame «sulla reale efficacia probatoria del verbale ispettivo» e/o della «violazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ.» e di un «evidente vizio di motivazione per mancato (o insufficiente) esame di un punto decisivo della controversia».

Il verbale ispettivo, in particolare, non riguarderebbe gli anni 2003 e 2004 e, quanto agli anni 2005 e 2006, esprimerebbeuna valutazione meramente congetturale, sprovvista di efficacia probatoria privilegiata e comunque contraddetta dai dati offerti dagli appellanti. 2.4.–Con la quarta doglianza, esposta sotto la lettera 2 b dell’atto d’impugnazione, i ricorrenti denunciano, infine, «vizio di motivazione in quanto la sentenza si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa».

Sarebbe erroneo il rigetto della domanda, in quanto «la prova per testi era favorevole ai ricorrenti» e -4 - l’Istituto non ha assolto l’onere di «provare che proprio gli odierni ricorrenti non avevano lavorato; ciò che non è avvenuto» (pagina 15 del ricorso per cassazione). 3.– I motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per l’inscindibile connessione che li unisce, e si rivelano nel loro complesso inammissibili. 4.– La ratio decidendi della pronuncia impugnata risiede nella carenza di argomentazioni idonee a sovvertire la pronuncia di primo grado e a suffragare gli elementi costitutivi della pretesa dedotta, in linea con i criteri di riparto dell’onere della prova enucleati da questa Corte (fra le molte, Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001).

Tale ratio decidendi non è stata efficacemente scalfita. 5.–L’odierno ricorso, pur polarizzando l’attenzione sulla pronuncia del Tribunale, confermata all’esito del giudizio d’appello, non si premura di ricostrui rne compiutamente il percorso argomentativo e non dimostra di avere indirizzato censure provviste del necessario grado di specificità e rispettose dei canoni prescritti dall’art. 434 cod. proc. civ., così da smentire il contrario assunto che sorregge la decisione impugnata. 5.1.– Quanto al primo profilo, tutte l e c ritiche dei ricorrenti muovono dalla premessache, secondo il giudice di prime cure , i testi abbiano confermato “sostanzialmente” le circostanze allegate nell’atto introduttivo (pagina 2 del ricorso per cassazione).

Tuttavia, nel tratteggiare gli antecedenti processuali (pagina 4) e nell’illustrare l’ultimo motivo (pagine 14 e 15), gli stessi ricorrenti soggiungono che il Tribunale, con valutazione condivisa in appello, ha incentrato il rigetto della domanda sull’incongruenza del numero di giornate complessivamente dichiarate e sugli elementi oggettivi raccolti dagl’ispettori, di segno antitetico rispetto a quelli forniti nel ricorsoe poi emersi nell’espletamento delle prove orali. -5 - La rappresentazione dei fatti della causa, imprescindibili per inquadrare l’oggetto del contendereanche ai fini dell’odierno scrutinio, è parzialee lacunosa e inficia la stessa ritualità delle censure formulate inquesta sede. 5.2.– Tale carenza si coglie anche sotto un secondo profilo , strettamente consequenziale all’incompleta rappresentazione della motivazione della pronuncia del Tribunale.

Il ricorso non allega, con l’indispensabile specificità e con il supporto della disamina del dibattito processuale che si è dispiegato nei gradi di merito, gli elementi devoluti ai giudici del gravame, che si sostiene siano statiarbitrariamente disattesi.

Le doglianze adombrate anch e in questa sede , e ribadite nella memoria illustrativa,si limitano a far leva su aspetti ininfluenti .

È irrilevante che i testi abbiano confermato le circostanze indicate nell’atto introduttivo (primo e quarto motivo), se il giudice di prime cure, senza trascurare le testimonianze acquisite e senza attribuire all’accertamento ispettivo quella forza probatoria privilegiata che il terzo motivo si prefigge di contraddire, ha compiuto un prudente apprezzamento delle prove e ha attribuito una più elevata forza persuasiva ai dati oggettivi che, in sede d’ispezione, sono stati raccolti.

La pronuncia del Tribunale, che la Corte di merito ha escluso sia stata efficacemente confutata, ha compiuto un complessivo scrutinio delle acquisizioni probatorie , come si può evincere dalla stessa trama argomentativa del ricorso per cassazione. 6.–A fronte di una ratio decidendi che s’incardina sulla mancata deduzione di elementi circostanziati a sostegno del gravame, i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre e dimostrare, con il richiamo agli atti processuali salienti, di avere ritualmente sottoposto al contraddittorio, nell’atto d’appello che deve prospettarli nel rispetto delle rigorose prescrizioni dell’art. 434 cod. proc. civ., argomenti puntuali e dirimenti.

Argomenti che, pur suscettibili di scardinare il -6 - percorso logico della sentenza di primo grado, la Corte di merito avrebbe dunque pretermesso , incorrendo nelle violazioni denunciate nel ricorso.

Per contro, lo stesso ricorso per cassazionenon solo non getta luce sulle specifiche argomentazioni dell’atto di gravame, nella necessaria comparazione critica con la motivazione della sentenza di primo grado, ma indugia su un’apodittica e generica contrapposizione all’inquadramento delineato dal Tribunale. 7.–Solo un puntuale raffronto tra la motivazione della sentenza di primo grado, la dialettica processuale e l’atto di gravame, volto a confutare la decisione, avrebbe potuto dimostrare l’impropria applicazione del principio enunciato da questa Corte, che pone a carico dell’appellante la prova delle ragioni di fondatezza dei motivi di gravame (Cass., S.U., 8 febbraio 2013, n. 3033).

La mancanza di un’esaustiva ricostruzione degli elementi indicati impedisce a questa Corte di apprezzare la valenza decisiva delle censure proposte, anche in punto di violazione della normativa processuale (secondo motivo) , e si riverbera, pertanto, sulla stessa ammissibilità del ricorso complessivamente inteso. 8.–Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso va dichiarato inammissibile. 9.–Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quanto l’Istituto si è limitato a depositare procura in calce, senza svolgere sostanziale attività difensiva. 10.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti oggettivi del sorgere dell’obbligodei ricorrent i di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove risulti in concretodovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso. -7 - Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 31400-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i , in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent i – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce alricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – resistente con procura – R.G.N.31400/2018 Cron. Rep. C.C. 25/10/2023 giurisdizione Indennitàdi disoccupazione agricola. Prova del rapporto di lavoro -2 - per la cassazione della sentenza n. 165 del 201 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],depositata il 14maggio 201 8 (R.G.N. 678 /201 2 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 5 ottobre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso notificato il 25 ottobre 2018 e affidato a quattro motivi,illustrati da memoria, i signor i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnanoper cassazione la sentenza n. 165 del 2018 della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto , depositata il 14maggio 2018, che ha respinto il gravame degli odierni ricorrenti e ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, reputando infondata la domanda volta a conseguire l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. 2.– L’INPS ha depositato procura conferita in calce al ricorso notificato. 3.–È stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–A sostegno della decisione, i giudici d’appello evidenziano che non sono state avvalorate le ragioni poste a fondamento del gravame e che non sono stati prodotti i verbali della causa, che avrebbero dovuto corroborare le doglianze degli appellanti, incentrate sulla «conformità delle deposizioni assunte alle circostanze di fatto dedotte in giudizio». -3 - 2.–Contro le statuizioni dei giudici d’appello, i ricorrenti formulano quattro motivi. 2.1.–Con il primo (denominato 1 a ) , i ricorrenti deducono «errata e/o apparente valutazione della prova testimoniale» e osservano che per lo stesso giudice di primo grado, contrariamente a quel che rileva la sentenza d’appello, i testimoni hanno confermato le circostanze capitolate nel ricorso (lo svolgimento della prestazione lavorativa, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro, la retribuzione in concreto percepita). 2.2.–Con il secondo mezzo (rubricato 1 b ) , i ricorrenti prospettano «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed omessa valutazione del comportamento processuale di parte appellante», che si sarebbe tempestivamente adoperata per ottenere la copia delle testimonianze assunte o comunque l’attestazione dello smarrimento dei verbali di causa. A fronte della diligente attività profusa dagli appellanti, avrebbe errato la Corte di merito nell’omettere la rinnovazione degli atti smarriti. 2.3.–Con la terza censura, che reca l’indicazione 2 a, i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame «sulla reale efficacia probatoria del verbale ispettivo» e/o della «violazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ.» e di un «evidente vizio di motivazione per mancato (o insufficiente) esame di un punto decisivo della controversia». Il verbale ispettivo, in particolare, non riguarderebbe gli anni 2003 e 2004 e, quanto agli anni 2005 e 2006, esprimerebbeuna valutazione meramente congetturale, sprovvista di efficacia probatoria privilegiata e comunque contraddetta dai dati offerti dagli appellanti. 2.4.–Con la quarta doglianza, esposta sotto la lettera 2 b dell’atto d’impugnazione, i ricorrenti denunciano, infine, «vizio di motivazione in quanto la sentenza si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa». Sarebbe erroneo il rigetto della domanda, in quanto «la prova per testi era favorevole ai ricorrenti» e -4 - l’Istituto non ha assolto l’onere di «provare che proprio gli odierni ricorrenti non avevano lavorato; ciò che non è avvenuto» (pagina 15 del ricorso per cassazione). 3.– I motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per l’inscindibile connessione che li unisce, e si rivelano nel loro complesso inammissibili. 4.– La ratio decidendi della pronuncia impugnata risiede nella carenza di argomentazioni idonee a sovvertire la pronuncia di primo grado e a suffragare gli elementi costitutivi della pretesa dedotta, in linea con i criteri di riparto dell’onere della prova enucleati da questa Corte (fra le molte, Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001). Tale ratio decidendi non è stata efficacemente scalfita. 5.–L’odierno ricorso, pur polarizzando l’attenzione sulla pronuncia del Tribunale, confermata all’esito del giudizio d’appello, non si premura di ricostrui rne compiutamente il percorso argomentativo e non dimostra di avere indirizzato censure provviste del necessario grado di specificità e rispettose dei canoni prescritti dall’art. 434 cod. proc. civ., così da smentire il contrario assunto che sorregge la decisione impugnata. 5.1.– Quanto al primo profilo, tutte l e c ritiche dei ricorrenti muovono dalla premessache, secondo il giudice di prime cure , i testi abbiano confermato “sostanzialmente” le circostanze allegate nell’atto introduttivo (pagina 2 del ricorso per cassazione). Tuttavia, nel tratteggiare gli antecedenti processuali (pagina 4) e nell’illustrare l’ultimo motivo (pagine 14 e 15), gli stessi ricorrenti soggiungono che il Tribunale, con valutazione condivisa in appello, ha incentrato il rigetto della domanda sull’incongruenza del numero di giornate complessivamente dichiarate e sugli elementi oggettivi raccolti dagl’ispettori, di segno antitetico rispetto a quelli forniti nel ricorsoe poi emersi nell’espletamento delle prove orali. -5 - La rappresentazione dei fatti della causa, imprescindibili per inquadrare l’oggetto del contendereanche ai fini dell’odierno scrutinio, è parzialee lacunosa e inficia la stessa ritualità delle censure formulate inquesta sede. 5.2.– Tale carenza si coglie anche sotto un secondo profilo , strettamente consequenziale all’incompleta rappresentazione della motivazione della pronuncia del Tribunale. Il ricorso non allega, con l’indispensabile specificità e con il supporto della disamina del dibattito processuale che si è dispiegato nei gradi di merito, gli elementi devoluti ai giudici del gravame, che si sostiene siano statiarbitrariamente disattesi. Le doglianze adombrate anch e in questa sede , e ribadite nella memoria illustrativa,si limitano a far leva su aspetti ininfluenti . È irrilevante che i testi abbiano confermato le circostanze indicate nell’atto introduttivo (primo e quarto motivo), se il giudice di prime cure, senza trascurare le testimonianze acquisite e senza attribuire all’accertamento ispettivo quella forza probatoria privilegiata che il terzo motivo si prefigge di contraddire, ha compiuto un prudente apprezzamento delle prove e ha attribuito una più elevata forza persuasiva ai dati oggettivi che, in sede d’ispezione, sono stati raccolti. La pronuncia del Tribunale, che la Corte di merito ha escluso sia stata efficacemente confutata, ha compiuto un complessivo scrutinio delle acquisizioni probatorie , come si può evincere dalla stessa trama argomentativa del ricorso per cassazione. 6.–A fronte di una ratio decidendi che s’incardina sulla mancata deduzione di elementi circostanziati a sostegno del gravame, i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre e dimostrare, con il richiamo agli atti processuali salienti, di avere ritualmente sottoposto al contraddittorio, nell’atto d’appello che deve prospettarli nel rispetto delle rigorose prescrizioni dell’art. 434 cod. proc. civ., argomenti puntuali e dirimenti. Argomenti che, pur suscettibili di scardinare il -6 - percorso logico della sentenza di primo grado, la Corte di merito avrebbe dunque pretermesso , incorrendo nelle violazioni denunciate nel ricorso. Per contro, lo stesso ricorso per cassazionenon solo non getta luce sulle specifiche argomentazioni dell’atto di gravame, nella necessaria comparazione critica con la motivazione della sentenza di primo grado, ma indugia su un’apodittica e generica contrapposizione all’inquadramento delineato dal Tribunale. 7.–Solo un puntuale raffronto tra la motivazione della sentenza di primo grado, la dialettica processuale e l’atto di gravame, volto a confutare la decisione, avrebbe potuto dimostrare l’impropria applicazione del principio enunciato da questa Corte, che pone a carico dell’appellante la prova delle ragioni di fondatezza dei motivi di gravame (Cass., S.U., 8 febbraio 2013, n. 3033). La mancanza di un’esaustiva ricostruzione degli elementi indicati impedisce a questa Corte di apprezzare la valenza decisiva delle censure proposte, anche in punto di violazione della normativa processuale (secondo motivo) , e si riverbera, pertanto, sulla stessa ammissibilità del ricorso complessivamente inteso. 8.–Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso va dichiarato inammissibile. 9.–Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quanto l’Istituto si è limitato a depositare procura in calce, senza svolgere sostanziale attività difensiva. 10.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti oggettivi del sorgere dell’obbligodei ricorrent i di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove risulti in concretodovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. -7 - Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione,
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