CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 50712/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/01/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 7 giugno 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi, all'esito di giudizio abbreviato, riqualificato il delitto di cui al capo A ex artt. 582 e 583 cod. pen., giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi A e B, per i quali, applicata la riduzione per il rito con cui si procedeva, condannava l'imputato alla pena di cinque anni, quattro mesi di reclusione e 10.800,00 euro di multa. L'imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie .di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 19 gennaio 2023 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi sull'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. I fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi A e B, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, riguardando la responsabilità dell'imputato per le lesioni personali aggravate commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA] 1'8 maggio 2021 a Seminara, in [OSCURATO:PERSONA], mediante l'esplosione all'indirizzo della vittima di tre colpi di una pistola, che il ricorrente portava illegalmente nel luogo pubblico dove avveniva il ferimento della persona offesa, che veniva attinta alle gambe e ai glutei. La dinamica dei fatti di reato, dunque, non è contestata, avendo ammesso [OSCURATO:PERSONA] le sue responsabilità per l'aggressione armata di [OSCURATO:PERSONA], pur contestando il ricorrente nel giudizio di merito il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti della provocazione e dell'integrale risarcimento del danno patito dalla persona offesa. Il riconoscimento di tali circostanze, infatti, si imponeva alla luce delle emergenze processuali, la cui applicazione aveva comportato l'irrogazione di un trattamento sanzionatorio connotato da eccessività dosimetrica, anche alla luce della riqualificazione del reato di cui al capo A, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. pen. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato veniva condannato alle pene di cui in premessa. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto, relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo A, delle ragioni che non consentivano il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, ex art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo, di luogo e di persona in cui era maturata la determinazione criminosa di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale non si erano considerati i rapporti di tensione personale esistenti tra l'imputato e la vittima. Con il secondo motivo si lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del comportamento processuale del ricorrente, che si era mostrato disponibile al ristoro integrale del danno economico patito da [OSCURATO:PERSONA] per effetto delle sue condotte illecite; disponibilità della quale la Corte di merito non aveva tenuto conto. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dato esaustivo conto, relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo A, delle ragioni che non consentivano il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo, di luogo e di persona in cui era maturata la determinazione criminosa di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale non si erano considerati i rapporti di tensione personale esistenti tra l'imputato e la vittima. Osserva il Collegio che, allo scopo di inquadrare l'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., invocata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], occorre preliminarmente richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che. sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta» (Sez. 1, n. 4780 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, IRv. 275894 - 01; Sez. 5, n. 12558 del 13/02/2004, Fazio, Rv. 228020 - 01). Tanto premesso, deve evidenziarsi che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui l'aggressione armata alla quale veniva sottoposto [OSCURATO:PERSONA] traeva origine dai danneggiamenti subiti da due immobili destinati ad attività commerciali — uno di proprietà del ricorrente e uno di un soggetto a lui vicino —, rispetto ai quali l'imputato ipotizzava il coinvolgimento della persona offesa. Ne consegue che il ferimento della vittima, sebbene può ritenersi derivato dallo stato di alterazione emotiva provocato dai danneggiamenti dei due immobili, non può ritenersi conseguente, né direttamente né indirettamente, alle condotte della persona offesa, che non era stato individuato con certezza quale autore di tali danneggiamenti. In questa, univoca, cornice, deve rilevarsi che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un percorso argomentativo congruo e pienamente rispettoso delle emergenze probatorie, riteneva insussistenti i requisiti legittimanti l'applicazione dell'attenuante della provocazione, non ravvisando, nel caso di specie, l'esistenza di un rapporto di causalità psicologica, diretto o indiretto, tra i comportamenti della vittima e quelli del suo aggressore, proprio a causa dell'assenza di un collegamento certo tra la persona offesa e i due episodi di danneggiamenti che avevano provocato lo stato di alterazione emotiva del ricorrente. Sotto questo profilo, appare opportuno richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 10 della sentenza impugnata, in cui si individuava, quale causale dell'aggressione armata di Russo, lo stato di alterazione emotiva provocato dai due citati danneggiamenti, evidenziandosi che «l'esplosione dei colpi di arma da fuoco rappresenta plastica ritorsione ai danneggiamenti subiti qualche ora prima dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non esitava a farsi giustizia da sé, innescando un alterco presto degenerato nel ricorso alla violenza armata». Ne discende che la sussistenza degli elementi costitutivi dell'attenuante invocata ex art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen. non risulta dimostrata sulla base delle emergenze probatorie, che non permettono di affermare l'esistenza dell'atteggiamento provocatorio di [OSCURATO:PERSONA] richiamato dalla difesa del ricorrente a sostegno delle sue deduzioni.Si aggiunga che nemmeno la ricostruzione della fase genetica dell'aggressione posta in essere dal ricorrente consente di affermare la sussistenza di un atteggiamento provocatorio della persona oFfesa, rispetto alla quale non assumono un rilievo favorevole all'imputato le sue dichiarazioni, che non appaiono corroborate dalle emergenze probatorie e, oltretutto, sono smentite dalla deposizione resa dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA], richiamate nelle sentenze di merito. La consorte dell'imputato, infatti, riferiva che mentre si trovava con il marito a bordo di un'autovettura che conduceva, l'imputato, scorto per strada [OSCURATO:PERSONA], le intimava di fermarsi per farlo scendere, andando incontro alla persona offesa, con cui iniziava a discutere anirnatamente, fino a quando, l'estratta la pistola che aveva con sé esplodeva tre colpi all'indirizzo dell'interlocutore. L'atteggiamento provocatorio della persona offesa, dunque, non risulta provato sulla base delle emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari, né è evincibile dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi fornita dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza attivi nei pressi del luogo del delitto, che assumevano una valenza neutrale rispetto agli eventi criminosi e non fornivano indicazioni di sorta nella direzione probatoria invocata dalla difesa del ricorrente. Non è, pertanto, possibile ritenere sussistente un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA] e il comportamento aggressivo di [OSCURATO:PERSONA], indispensabile alla configurazione dell'attenuante dell'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., atteso che le emergenze probatorie non consentono di ipotizzare alcun collegamento tra le condotte dei protagonisti della vicenda in esame, con la conseguenza di non potere ritenere sussistente nemmeno questo ulteriore elemento necessario alla ricorrenza della provocazione. Non può, in proposito, non richiamarsi conclusivamente la giurisprudenza di legittimità, risalente ma tuttora insuperata, che richiede la sussistenza di un rapporto di causalità tra la presunta condotta provocatrice e lo stato d'ira, secondo cui: «Pur non essendo la proporzione tra fatto ingiusto e reazione un elemento richiesto dalla legge, deve tuttavia sussistere tra questi un nesso di causalità, che implica adeguatezza e proporzione, perché una causa, per esser tale, deve produrre effetti proporzionali alla sua potenzialità, in caso diverso il reato reattivo non può dirsi causato dallo stato d'ira, ma solo che prende occasione dal fatto provocatorio ed ha origine in altri stati di animo» (Sez. 3, n. 12508 del 11/10/1985, Rustici, Rv. 171459 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del comportamento processuale del ricorrente, che aveva manifestato la sua disponibilità a ristorare l'integrale danno economico patito da [OSCURATO:PERSONA] per effetto delle sue condotte illecite. Osserva il Collegio che, nel caso di specie, non risulta attivata la procedura necessaria per rendere effettive le condizioni previste per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen. Si consideri, in proposito, che, qualora, come nel caso in esame, la persona offesa non abbia accettato il risarcimento del danno proposto dall'imputato, occorre effettuare un'offerta reale dell'indennizzo economico, nel rispetto delle modalità prescritte dall'art. gA9 cod. civ. In queste ipotesi, pertanto, è necessario che, dapprima, la somma sia messa a completa disposizione della persona offesa e, successivamente, che il giudice possa valutare l'adeguatezza dell'offerta e la sua riconducibilità a un comportamento di effettiva resipiscenza del reo. Ferma restando l'inosservanza delle modalità prescritte dall'art. 1&19 cod. civ., non può non rilevarsi ulteriormente che il mancato ristoro economico di [OSCURATO:PERSONA] assumeva una valenza ancora più negativa alla luce dell'assenza di resipiscenza di [OSCURATO:PERSONA], che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], non consentiva il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. nemmeno sotto tale, residuo, profilo soggettivo, Basti, in proposito, richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, da tempo consolidata, secondo cui: «La circostanza attenuante del ravvedimento operoso prevista dalla seconda parte dell'art. 62 n. 6 cod. pen. ha pacificamente natura soggettiva ed è ravvisabile solo se l'azione è determinata da motivi interni e non influenzata da fattori quali l'arresto e lo stato di detenzione» (Sez. 1, n. 28554 del 09/06/2004, Garibizzo, Rv. 228845 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, Sez. 5, n. 17226 del 09/12/2019, dep. 2020, Pronesti, Rv. 279167 - 01; Sez. 6, n. 8336 del 10/02/1990, Bernardini, Rv. 184598 - 01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al