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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33932/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (ricorso nel quale il difensore si duole della carenza e illogicità della motivazione, nonché della inosservanza ed erronea applicazione dell'istituto di cui all'art. 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, con particolare riferimento alla omogeneità delle norme giuridiche violate, essendo state le condotte ascritte, peraltro, poste in essere a breve distanza temporale e in situazione di sostanziale contestualità territoriale) sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze versate in fatto, oltre che finalizzate a denunciare insussistenti aspetti di illogicità o di contraddittorietà; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, in funzione di Giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato.

In questo, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì espressione di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 01 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (ricorso nel quale il difensore si duole della carenza e illogicità della motivazione, nonché della inosservanza ed erronea applicazione dell'istituto di cui all'art. 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, con particolare riferimento alla omogeneità delle norme giuridiche violate, essendo state le condotte ascritte, peraltro, poste in essere a breve distanza temporale e in situazione di sostanziale contestualità territoriale) sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze versate in fatto, oltre che finalizzate a denunciare insussistenti aspetti di illogicità o di contraddittorietà; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, in funzione di Giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In questo, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì espressione di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01 lugli
Sentenza Cassazione n. 33932/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris