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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41364/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/08/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 9 agosto 2016, in riforma della pronuncia del Tribunale di Teramo del 21 novembre 2014 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre le pene accessorie, con confisca di quanto in sequestro, per i reati di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione e confermava la confisca.

Il ricorrente aveva agito nella qualità di amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA].

2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.).

La Corte d'Appello, nell'escludere la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. richiamandosi alle ragioni contenute nella sentenza di primo grado, non ha motivato, neppure sinteticamente, in ordine alla motivazione del primo giudice e alle considerazioni dell'imputato contenute nei motivi di appello.

Il Tribunale, inoltre, aveva omesso qualsiasi motivazione sulla confisca e la Corte di appello ha confermato la confisca senza tener conto dell'appello dell'imputato, specifico sul punto. 2.

2. Violazione di legge (artt. 240, secondo comma n. 1), e 322- ter cod. pen.) in ordine alla conferma della confisca; mancanza assoluta di motivazione.

Né il Tribunale, né la Corte d'Appello hanno addotto alcuna motivazione in ordine al provvedimento di confisca; trattasi di confisca indiretta, e pertanto il Tribunale prima e la Corte di appello poi avrebbero dovuto accertare, come previsto dalle S.U. della Cassazione con la decisione n. 31617 del 2015, "come il bene sia stato profitto del reato".

I beni sequestrati (una casa intestata al coniuge dell'imputato, terreni ed € 16.000,00, valore complessivo superiore di gran lunga alle imposte ritenute evase) inoltre sono stati acquistati prima della data di commissione dei reati.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato, limitatamente alla conferma della confisca, inammissibile nel resto.

4. Sulla questione della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. si deve rilevare che il ricorso risulta estremamente generico in quanto non specifica per quali ragioni evidenti avrebbe dovuto trovare applicazione l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

Infatti, "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Il ricorso in cassazione dell'imputato non presenta nessuna indicazione specifica a sostegno dell'immediata dichiarazione di determinate cause di non punibilità, ex art. 129 cod. proc. pen. e, pertanto, sul punto il ricorso risulta inammissibile: "In tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata" (Sez. 4, Sentenza n. 8135 del 31/01/2019 Ud., dep. 25/02/2019, Rv. 275219 - 01).

5. Sulla conferma della confisca la sentenza impugnata è senza motivazione (si limita solo ad un'aggiunta a penna di conferma della confisca), anche sulla responsabilità penale (presupposto comunque imprescindibile per il mantenimento della confisca nelle ipotesi di dichiarata prescrizione del reato - vedi Sez. 3, Sentenza n. 13671 del 01/04/2020 Cc., dep. 06/05/2020, Rv. 278771 -).

La sentenza non si pone neanche il problema del tipo di confisca, se sanzionatoria o di recupero del profitto del reato (confisca per equivalente o diretta del profitto del reato).

6. Infine, il ricorrente specificamente lamenta, anche, la confisca di un valore di molto superiore al profitto dei reati in accertamento (casa e terreni e del denaro).

Manca qualsiasi motivazione sul punto nella sentenza impugnata.

Infatti, "La natura sanzionatoria della confisca per equivalente comporta che la stessa non possa essere disposta per un valore superiore al profitto del reato, risolvendosi, in caso contrario, nell'applicazione di una pena illegale, il cui importo deve essere ridotto dal giudice anche d'ufficio" Sez. 3, Sentenza n. 46049 del 28/03/2018 Ud. - dep. 11/10/2018 - Rv. 274697 - 01; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 37590 del 30/04/2019 Cc. - dep. 11/09/2019 - Rv. 277083).

La sentenza deve pertanto annullarsi, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

Il ricorso risulta inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla disposta confisca e rinvia alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/08/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 9 agosto 2016, in riforma della pronuncia del Tribunale di Teramo del 21 novembre 2014 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre le pene accessorie, con confisca di quanto in sequestro, per i reati di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione e confermava la confisca. Il ricorrente aveva agito nella qualità di amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.). La Corte d'Appello, nell'escludere la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. richiamandosi alle ragioni contenute nella sentenza di primo grado, non ha motivato, neppure sinteticamente, in ordine alla motivazione del primo giudice e alle considerazioni dell'imputato contenute nei motivi di appello. Il Tribunale, inoltre, aveva omesso qualsiasi motivazione sulla confisca e la Corte di appello ha confermato la confisca senza tener conto dell'appello dell'imputato, specifico sul punto. 2. 2. Violazione di legge (artt. 240, secondo comma n. 1), e 322- ter cod. pen.) in ordine alla conferma della confisca; mancanza assoluta di motivazione. Né il Tribunale, né la Corte d'Appello hanno addotto alcuna motivazione in ordine al provvedimento di confisca; trattasi di confisca indiretta, e pertanto il Tribunale prima e la Corte di appello poi avrebbero dovuto accertare, come previsto dalle S.U. della Cassazione con la decisione n. 31617 del 2015, "come il bene sia stato profitto del reato". I beni sequestrati (una casa intestata al coniuge dell'imputato, terreni ed € 16.000,00, valore complessivo superiore di gran lunga alle imposte ritenute evase) inoltre sono stati acquistati prima della data di commissione dei reati. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato, limitatamente alla conferma della confisca, inammissibile nel resto. 4. Sulla questione della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. si deve rilevare che il ricorso risulta estremamente generico in quanto non specifica per quali ragioni evidenti avrebbe dovuto trovare applicazione l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. Infatti, "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Il ricorso in cassazione dell'imputato non presenta nessuna indicazione specifica a sostegno dell'immediata dichiarazione di determinate cause di non punibilità, ex art. 129 cod. proc. pen. e, pertanto, sul punto il ricorso risulta inammissibile: "In tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata" (Sez. 4, Sentenza n. 8135 del 31/01/2019 Ud., dep. 25/02/2019, Rv. 275219 - 01). 5. Sulla conferma della confisca la sentenza impugnata è senza motivazione (si limita solo ad un'aggiunta a penna di conferma della confisca), anche sulla responsabilità penale (presupposto comunque imprescindibile per il mantenimento della confisca nelle ipotesi di dichiarata prescrizione del reato - vedi Sez. 3, Sentenza n. 13671 del 01/04/2020 Cc., dep. 06/05/2020, Rv. 278771 -). La sentenza non si pone neanche il problema del tipo di confisca, se sanzionatoria o di recupero del profitto del reato (confisca per equivalente o diretta del profitto del reato). 6. Infine, il ricorrente specificamente lamenta, anche, la confisca di un valore di molto superiore al profitto dei reati in accertamento (casa e terreni e del denaro). Manca qualsiasi motivazione sul punto nella sentenza impugnata. Infatti, "La natura sanzionatoria della confisca per equivalente comporta che la stessa non possa essere disposta per un valore superiore al profitto del reato, risolvendosi, in caso contrario, nell'applicazione di una pena illegale, il cui importo deve essere ridotto dal giudice anche d'ufficio" Sez. 3, Sentenza n. 46049 del 28/03/2018 Ud. - dep. 11/10/2018 - Rv. 274697 - 01; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 37590 del 30/04/2019 Cc. - dep. 11/09/2019 - Rv. 277083). La sentenza deve pertanto annullarsi, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso risulta inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla disposta confisca e rinvia alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile ne