Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2022

Cassazione n. 43204/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 12080/18 in data 09/06/2021 della Corte di appello di Napoli, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; letta la memoria difensiva in data 26/09/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di ricettazione in concorso, accertato in data 17/03/2011.

2. Avverso la predetta sentenza, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati.

Primo motivo: mancanza e contraddittorietà della motivazione non avendo l'imputato alcuna consapevolezza della provenienza delittuosa del motociclo.

Secondo motivo: pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato: la denuncia di furto della Dyakiv fu sporta il 13/05/2009, data a cui va retrocessa la commissione del reato, data che, pur volendo considerare le intervenute sospensioni del procedimento, risulta anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Aspecifico è il primo motivo.

Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doclianze ivi articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttcrie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di cassazione una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione.

In particolare, con riferimento alla dedotta assenza dell'elemento psicologico del reato, i giudici di secondo grado hanno espressamente evidenziato come "la consapevolezza della provenienza illecita del veicolo la si ricava agevolmente dal fatto che, a seguito dell'esame del telaio, il motociclo risultava intestato a targa italiana e con questa risultava oggetto di una precedente denuncia di furto presentata il 13.05.2009 dalla ... cittadina ucraina Dyakiv alla Questura di Caserta. [OSCURATO:PERSONA], certamente non poteva essere ignota una simile circostanza tenuto conto, tra l'altro, che la targa del motociclo era verosimilmente contraffatta (o comunque era diversa da quella indicata dalla denuncia di furto della Dyakiv) e che questa era parzialmente coperta in occasione dell'intervento degli agenti.

Si consideri, inoltre, il tentativo di fuga esperito dall'imputato alla vista degli agenti, mancando di fermarsi all'intimazione di alt da loro proveniente, segno evidente della necessità di evitare il controllo stesso e di avere qualcosa da nascondere.

Né il Morgillo ha fornito alcuna valida giustificazione in ordine alle modalità con le quali era entrato in possesso del bene.

Difatti, l'odierno imputato nell'udienza di convalida del suo arresto ha fornito una versione completamente inverosimile del fatto, sostenendo che il Kovalov aveva acquistato il veicolo circa tre o quattro anni fa per la somma di 500,00 euro, facendone così risalire l'acquisto ad un tempo precedente la stessa denuncia di furto della Dyakiv.

Va poi osservato che quest'ultimo confermava tale versione, dichiarando di essere lui il proprietario del motociclo, per averlo acquistato proprio dalla [OSCURATO:PERSONA], dunque, l'assenza di qualunque documentazione comprovante la legittimità dell'acquisto e della detenzione, non può che risultare provata l'inattendibilità delle dichiarazioni del Morgillo e, quindi, la sussistenza di una sua piena conoscenza della provenienza illecita del motociclo".

Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Premesso che il profilo relativo alla richiesta "retrocessione" della data di commissione del reato ai fini del calcolo della prescrizione non può essere scrutinato in quanto tardivamente proposto per la prima volta nella presente sede di legittimità, evidenzia il Collegio come il reato in contestazione si prescriverà solo in data 19/10/2022, tenuto conto della data di accertamento del fatto (17/03/2011), del termine ordinario di prescrizione calcolato considerando il tempo di durata massima per gli eventi interruttivi (complessivi anni dieci) e del periodo di sospensione della prescrizione (pari a complessivi giorni cinquecentoottantadue).

Detto ultimo termine viene così calcolato tenendo conto dei differimenti delle seguenti udienze, per le causali a fianco indicate: -rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 25/11/2014, per astensione del difensore alle udienze in adesione all'agitazione di categoria (tot., gg. 279); -rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 26/05/2015, per legittimo impedimento del difensore (tot., gg. 60; cfr., Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, clep. 2015, Torchio); -rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 11/05/2016, per astensione del difensore alle udienze in adesione all'agitazione di categoria (tot., gg. 133); -rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 04/10/2017, per legittimo impedimento del difensore (tot., gg. 60).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 12080/18 in data 09/06/2021 della Corte di appello di Napoli, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; letta la memoria difensiva in data 26/09/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di ricettazione in concorso, accertato in data 17/03/2011. 2. Avverso la predetta sentenza, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati. Primo motivo: mancanza e contraddittorietà della motivazione non avendo l'imputato alcuna consapevolezza della provenienza delittuosa del motociclo. Secondo motivo: pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato: la denuncia di furto della Dyakiv fu sporta il 13/05/2009, data a cui va retrocessa la commissione del reato, data che, pur volendo considerare le intervenute sospensioni del procedimento, risulta anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Aspecifico è il primo motivo. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doclianze ivi articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttcrie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di cassazione una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. In particolare, con riferimento alla dedotta assenza dell'elemento psicologico del reato, i giudici di secondo grado hanno espressamente evidenziato come "la consapevolezza della provenienza illecita del veicolo la si ricava agevolmente dal fatto che, a seguito dell'esame del telaio, il motociclo risultava intestato a targa italiana e con questa risultava oggetto di una precedente denuncia di furto presentata il 13.05.2009 dalla ... cittadina ucraina Dyakiv alla Questura di Caserta. [OSCURATO:PERSONA], certamente non poteva essere ignota una simile circostanza tenuto conto, tra l'altro, che la targa del motociclo era verosimilmente contraffatta (o comunque era diversa da quella indicata dalla denuncia di furto della Dyakiv) e che questa era parzialmente coperta in occasione dell'intervento degli agenti. Si consideri, inoltre, il tentativo di fuga esperito dall'imputato alla vista degli agenti, mancando di fermarsi all'intimazione di alt da loro proveniente, segno evidente della necessità di evitare il controllo stesso e di avere qualcosa da nascondere. Né il Morgillo ha fornito alcuna valida giustificazione in ordine alle modalità con le quali era entrato in possesso del bene. Difatti, l'odierno imputato nell'udienza di convalida del suo arresto ha fornito una versione completamente inverosimile del fatto, sostenendo che il Kovalov aveva acquistato il veicolo circa tre o quattro anni fa per la somma di 500,00 euro, facendone così risalire l'acquisto ad un tempo precedente la stessa denuncia di furto della Dyakiv. Va poi osservato che quest'ultimo confermava tale versione, dichiarando di essere lui il proprietario del motociclo, per averlo acquistato proprio dalla [OSCURATO:PERSONA], dunque, l'assenza di qualunque documentazione comprovante la legittimità dell'acquisto e della detenzione, non può che risultare provata l'inattendibilità delle dichiarazioni del Morgillo e, quindi, la sussistenza di una sua piena conoscenza della provenienza illecita del motociclo". Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Premesso che il profilo relativo alla richiesta "retrocessione" della data di commissione del reato ai fini del calcolo della prescrizione non può essere scrutinato in quanto tardivamente proposto per la prima volta nella presente sede di legittimità, evidenzia il Collegio come il reato in contestazione si prescriverà solo in data 19/10/2022, tenuto conto della data di accertamento del fatto (17/03/2011), del termine ordinario di prescrizione calcolato considerando il tempo di durata massima per gli eventi interruttivi (complessivi anni dieci) e del periodo di sospensione della prescrizione (pari a complessivi giorni cinquecentoottantadue). Detto ultimo termine viene così calcolato tenendo conto dei differimenti delle seguenti udienze, per le causali a fianco indicate: -rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 25/11/2014, per astensione del difensore alle udienze in adesione all'agitazione di categoria (tot., gg. 279); -rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 26/05/2015, per legittimo impedimento del difensore (tot., gg. 60; cfr., Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, clep. 2015, Torchio); -rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 11/05/2016, per astensione del difensore alle udienze in adesione all'agitazione di categoria (tot., gg. 133); -rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 04/10/2017, per legittimo impedimento del difensore (tot., gg. 60). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
Sentenza Cassazione n. 43204/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris