CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18491/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Berra- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimata -avverso la sentenza n. 1331/2024 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 8 maggio 2024;udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 20maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19701/2024Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 18491/2026Data pubblicazione 08/06/2026Rilevato cheGiuseppe Lombardo ricorre per cassazione, articolando un motivo,avverso la sentenza in epigrafe indicata la quale, confermando lapronuncia in prime cure resa dal Tribunale di Varese, ha rigettato ladomanda di manleva proposta dall’odierno ricorrente – evocato in liteda [OSCURATO:PERSONA] (cui mortis causa è succeduta [OSCURATO:PERSONA]) conazione di responsabilità professionale – nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] che avevano assunto il rischio di vari certificati;resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.A.,succeduta agli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s nella titolarità dei contratti di cuiai certificati di polizza;non svolge difese in sede di legittimità [OSCURATO:PERSONA];con provvedimento del 31 luglio 2025, è stata formulata, ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione delricorso, ravvisando profili di inammissibilità e infondatezza di esso;a seguito di tempestiva e rituale istanza di decisione formulata daparte ricorrente è stata fissata, per la trattazione del ricorso,l’adunanza camerale odierna, in vista della quale ambedue le particostituite hanno depositato memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheè superflua l’esposizione e la disamina del motivo di impugnazione,palesandosi l’improcedibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 7 settembre 2024,impugna la sentenza n. 1331/2024 della Corte di appello di Milano,pubblicata il giorno 8 maggio 2024, di cui, in ricorso, asseriscel’avvenuta notificazione a mezzo PEC in data 10 giugno 2024;per consolidato orientamento di nomofilachia, la dichiarazione -contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione dellasentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazioner.g. n. 19701/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 19701/2024Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 18491/2026Data pubblicazione 08/06/2026della sentenza, appunto - idoneo a far decorrere il termine breve diimpugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione diautoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire leconseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essal’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc.civ., copia della sentenza munita della relata di notifica - ovverodelle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in casodi notificazione a mezzo PEC - senza che sia possibile recuperare allarelativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzioneai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U,06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832);più specificamente, in caso di impugnazione di legittimità di unasentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai fini dellaprocedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a depositare, unitamenteallo stesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella bustatelematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di postaelettronica certificata in formato .eml o .msg (così Cass. 27/05/2024,n. 14790; Cass. 22/07/2019, n. 19695);il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnatapriva della relazione di notificazione importa dunque - salvo che dettadocumentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel termine dicui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. oppure acquisita dalgiudice mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio - ildifetto di procedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanatodalla mancata contestazione della controricorrente, l’improcedibilitàtrovando la sua ragion d’essere nel presidiare, con efficaciasanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessasequenza di avvio del processo per cassazione (cfr., oltre alle pronuncecitate, Cass. 12/02/2020, n. 3466; Cass. 20/06/2024, n. 17014);la sanzione dell’improcedibilità contemplata dall’art. 369, secondocomma, num. 2, cod. proc. civ., non contrasta poi con gli artt. 24 er.g. n. 19701/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 19701/2024Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 18491/2026Data pubblicazione 08/06/2026111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare,tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione ildiritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare,nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione dimerito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione dellacontroversia (Cass. 15/07/2024, n. 19475);nella specie, il descritto onere non risulta assolto;nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., infatti, parte ricorrenteha depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia dellarelazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, poiché notificazione a mezzo PEC), né dettadocumentazione è stata prodotta dalla controricorrente o, comunque,acquisita agli atti del fascicolo di ufficio;ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsineppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (explurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386, sulla scia di Cass. 10/07/2013,n. 17066), in forza del quale pur in difetto della produzione di copiaautentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione dellamedesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc.civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile overisulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente,entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza;invero, a fronte di una sentenza pubblicata il giorno 8 maggio 2024,la notifica del ricorso in vaglio è avvenuta il giorno 7 settembre 2024,trascorso quindi il menzionato arco temporale;il ricorso è dichiarato improcedibile: e il rilievo di tale vizio, aventenatura preliminare, assorbe le considerazioni esposte nella proposta didefinizione accelerata;il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza;dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente -r.g. n. 19701/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 19701/2024Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 18491/2026Data pubblicazione 08/06/2026ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.dichiara improcedibile il ricorso;condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.513 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 20 maggio 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 19701/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]