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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 49635/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 11 maggio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 22 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa pluriaggravata, con recidiva.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del ricorrente, contestando la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e la mancata disapplicazione della recidiva. ritenuto che la censura, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generica e manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale non ha ravvisato la sussistenza elementi positivi concreti e specifici da valorizzare ai fini della concessione, né il ricorrente li ha puntualmente indicati); Considerate le argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) in virtù delle quali la Corte di appello ha disatteso il secondo motivo di gravame, legittimamente valorizzando la gravità dei fatti, ritenendola indice di un aggravio di pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 11 maggio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 22 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa pluriaggravata, con recidiva. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del ricorrente, contestando la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e la mancata disapplicazione della recidiva. ritenuto che la censura, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generica e manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale non ha ravvisato la sussistenza elementi positivi concreti e specifici da valorizzare ai fini della concessione, né il ricorrente li ha puntualmente indicati); Considerate le argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) in virtù delle quali la Corte di appello ha disatteso il secondo motivo di gravame, legittimamente valorizzando la gravità dei fatti, ritenendola indice di un aggravio di pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 nov
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