CassazionedecretoSezione 4Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 06950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 20/04/2018 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano ricorre avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 20 aprile 2018, rigettando la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e ravvisando una causa di immediato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza a lui contestato come commesso, in data 22 marzo 2017, ex art. 186, commi 2 lettera C e 2-bis del Codice della Strada. Nell'unico motivo di ricorso il P.G. ambrosiano, deducendo violazione di legge, contesta che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato prosciolto per non avere ricevuto l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, evidenziando che il medesimo aveva prestato espresso consenso al prelievo ematico e confutando l'assunto che l'avviso di cui all'art. 114 disp.att. cod.proc.pen. gli fosse dovuto; richiama all'uopo alcuni arresti giurisprudenziali. 2. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato alla luce della ormai pacifica giurisprudenza di legittimità. Con i più recenti arresti di questa Sezione, si é chiarito che la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (Sez. 4, Sentenza n. 11722 del 19/02/2019, Ellera, Rv. 275281; v. anche P.G. Firenze c. Traetta n. 27490 del 21 maggio 2019). Con le predette sentenze, si é chiarito che la ratio che giustifica l'obbligo di dare l'avviso non é ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria; ed é comune all'ipotesi in cui la p.g. si limiti a richiedere l'esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura. Sicché l'ipotesi in cui non c'é necessità di dare l'avviso é solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi. Nel caso di specie, a pagina 2 della sentenza si legge che «gli operanti ... avevano richiesto l'accertamento del tasso alcolemico, del tutto estraneo al protocollo medico-terapeutico applicatogli»; e che «solo in seguito alla ricezione del referto di analisi, e precisamente in data 3.4.2017, tuttavia, essi avevano proceduto alla formale identificazione del Perez e l'avevano reso edotto della facoltà di nominare un difensore di fiducia». Risulta dunque evidente che la sollecitazione ad accertare il tasso alcolemico del Perez proveniva dalla polizia giudiziaria e che, come tale, assumeva caratteri e finalità propri dell'accertamento a fini probatori nei confronti di persona che doveva considerarsi sottoposta ad indagini e che, come tale, aveva diritto alle garanzie difensive apprestate dal codice di rito. Alcun rilievo, poi, riveste la questione, pure proposta dal P.G. ricorrente, della manifestazione del consenso all'accertamento del tasso alcolemico da parte del Perez: questione che, all'evidenza, é affatto diversa da quella dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, che rappresenta invece una specifica garanzia collegata al diritto di difesa e alla natura di accertamenti urgenti che rivestono le analisi a fini etilometrici, regolate pertanto dagli articoli 354 e 356 cod.proc.pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2022. Il Consigliere e tensore La Presidente ( seppe h) (Pfrpi,a Picci [OSCURATO:PERSONA]