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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10298/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso (rubricati dl e d3 nell'atto di impugnazione), che contestano rispettivamente la sussistenza di artifici e raggiri e del dolo di legge, sono meramente reiterativi, a fronte della congrua motivazione sulle medesime questioni nel provvedimento impugnato (pp. 5-6); che il terzo motivo (d4), inerente la affermata declinazione di false generalità, risulta generico in quanto non chiarisce adeguatamente l'effettiva incidenza della questione della invocata eliminazione dell'elemento contestato sulla complessiva tenuta logica della ricostruzione operata dai giudici di merito, così cadendo così nel vizio di aspecificità, per inottemperanza alla cosiddetta "prova di resistenza" delle residue emergenze (cfr. Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il onsiglipre estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso (rubricati dl e d3 nell'atto di impugnazione), che contestano rispettivamente la sussistenza di artifici e raggiri e del dolo di legge, sono meramente reiterativi, a fronte della congrua motivazione sulle medesime questioni nel provvedimento impugnato (pp. 5-6); che il terzo motivo (d4), inerente la affermata declinazione di false generalità, risulta generico in quanto non chiarisce adeguatamente l'effettiva incidenza della questione della invocata eliminazione dell'elemento contestato sulla complessiva tenuta logica della ricostruzione operata dai giudici di merito, così cadendo così nel vizio di aspecificità, per inottemperanza alla cosiddetta "prova di resistenza" delle residue emergenze (cfr. Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il onsiglipre estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10298/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris