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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 07670/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 20313/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoALESSANDRA MILITERNO unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti principali -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-nonché nei confronti diVENTURELLI MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] n. 1779/2024 depositata il 19/06/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Procuratore generale, nella persona del Sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorsoprincipale ed il ricorso incidentale.Numero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026Uditi l’[OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’Avvocato delloStato [OSCURATO:PERSONA] per la resistente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria.1.

Nell’ambito del procedimento penale n. 3121/2017 R.G.N.R.,promosso presso la Procura della Repubblica di Mantova a seguito didenuncia-querela presentata in data 19/07/2017 dalla compagniaassicurativa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la Guardia di Finanza accertava che, nel2015, la [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria della predetta società, aveva incassatoricavi non contabilizzati pari ad euro 920.000,00, a fronte di false polizzeassicurative emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi incorporata dallaHelvetia [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di ignari clienti, a nome della altrettantoignara querelante.1.1.

L’attività illecita si era sostanziata attraverso l'incasso e la mancatarimessa alla compagnia mandante dei premi assicurativi accreditati sui conticorrenti della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte da vari soggetti contraenti, indotti aritenere di aver investito il proprio capitale nel prodotto finanziario “SprintCup”.

I soggetti sottoscrivevano i moduli di proposta per la acquisizione delsuddetto prodotto finanziario, che non venivano trasmessi alla compagniamandante, e ricevevano dalla [OSCURATO:SOCIETA] documentazione non probante,costituita da artefatte lettere di ratifica dell’investimento e preventivi per ilriscatto.1.2.

Dal punto di vista contabile, al fine di celare la situazione debitoriache veniva ad originarsi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., incorrispondenza e per effetto degli incassi, veniva movimentato il conto“cassa contanti” come contropartita dei vari conti “banca c/c”, evitando diutilizzare, come invece avrebbe dovuto accadere nelle ipotesi di polizzeregolarmente sottoscritte, il sottoconto “debiti verso la compagnia”.2.

Ricevuta la segnalazione del caso e svolta la necessaria istruttoria, ilcompetente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Brescia emetteva neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n.Numero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026T9H03B102185/2020, con il quale, ex art. 14, commi 4 e 4-bis della leggen. 537/1993, veniva contestato un maggior reddito di euro 920.000,00, pariagli importi incassati e non rimessi alla società mandante.2.1.

Riscontrato inoltre che nel 2015 i soci [OSCURATO:PERSONA] e MarcoVenturelli partecipavano al capitale della predetta società per il 50%ciascuno, e che la stessa aveva optato per il regime di trasparenza ai sensidell’art. 116 del Tuir, con avvisi di accertamento rispettivamente n.T9H01B102195/2020 e n.

T9H01B102200/2020, l’Ufficio provvedeva ad460.000,00 cadauno.3.

Con distinti ricorsi, la società e i soci impugnavano i relativi avvisi diaccertamento avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] diBrescia che, previa riunione, con sentenza n.78/2023 li accoglievaparzialmente nei seguenti termini: riteneva non raggiunta la prova che lasocietà e gli amministratori avessero partecipato all’attività fraudolentamaterialmente realizzata da un collaboratore infedele della [OSCURATO:SOCIETA].,tale [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe agito all’insaputa di società e soci; tuttaviariteneva che i proventi dell’attività illecita effettivamente pervenuti sui contiaziendali dovessero qualificarsi quale reddito di impresa, ed in accoglimentodella tesi subordinata dei ricorrenti affermava che la quantificazione delreddito imponibile dovesse rideterminarsi con riferimento non all’interoimporto dei premi assicurativi non versati alla Compagnia mandante, bensìalle provvigioni lorde spettanti alla società mandataria, e per essa ai soci.4.

Infine, la CGT di II grado della Lombardia, con la sentenza indicatain epigrafe, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate e rigettando gliappelli incidentali delle parti private, rigettava integralmente i ricorsioriginari di società e soci, ritenendo tassabile l’intero importo sottratto.5.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione,sorretto da sei motivi, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ed il socio [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/20266.

Ha proposto controricorso incidentale il socio [OSCURATO:PERSONA],anch’esso contrastato da controricorso dell’Amministrazione finanziaria.7.

In prossimità della pubblica udienza il Pubblico ministero, nellapersona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale edel ricorso incidentale.I ricorrenti ed il ricorrente incidentale, infine, hanno depositato memoriaillustrative ex art. 378 c.p.с.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso principale si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per non essersi la sentenza impugnata pronunciata sul motivodi inammissibilità dell’appello espressamente formulato dai ricorrenti.1.1.

L’appello dell’Agenzia delle Entrate, osservano i ricorrenti, avevacensurato tale sentenza con riguardo alle conclusioni ivi raggiunte afferentialla posizione soggettiva, in termini di colpevolezza, delle personepotenzialmente implicate nel fatto illecito descritto nel fatto e svolgimentodel processo.

Nelle controdeduzioni all’appello di controparte la societàaveva eccepito l’inammissibilità del motivo di appello in quanto inconferenterispetto al decisum in primo grado, che si era incentrato sulla natura e laqualifica del reddito ascrivibile, a suo giudizio, alla società, a prescinderedalla posizione soggettiva delle persone coinvolte nell’illecito, che venivaesaminata solo per incidens e ad abundantiam.1.2.

Il motivo è infondato.1.3.

Nessuna omessa pronuncia è ravvisabile, atteso che, come darisalente orientamento mai contrastato «ad integrare gli estremi del vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione delgiudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso ilprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto:ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione dellaNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specificaargomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigettoquando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamenteesaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica dellapronuncia» (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 10 maggio 2007, n.10696; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397; Cass., 18 giugno 2018, n.15936)” (così Cass. 19 gennaio 2023, n. 1636; in senso analogo cfr., exmultis, Cass., 17 agosto 2023, n. 24717; Cass., 9 agosto 2023, n. 24292;Cass. 1° agosto 2023, n. 23468; Cass. 31 luglio 2023, n. 23311; Cass. 29gennaio 2021, n. 2083, che a sua volta richiama Cass., Sez. 5, 14/01/2015,n. 452; Cass., 11/10/2017, n. 24155; Cass., 13/08/2018, n. 20718 eancora, più di recente, Cass., n. 25710 del 26/09/2024).1.4.

E’ noto infatti che poiché il giudice – e segnatamente il giudiced’appello (Cass., 9/02/2021, n. 3126; Cass., 2/12/2014, n. 25509; Cass.,2/08/2001, n. 10569) – non è tenuto ad occuparsi espressamente esingolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delleparti, risultando necessario e sufficiente, in base all’articolo 132, num. 4c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in dirittoposti a fondamento della sua decisione, tutti gli argomenti, le tesi e i rilieviche, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con lasoluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito devono ritenersiimplicitamente disattesi.

E questo perché, siccome il vizio di omessapronuncia ricorre allorché risulti completamente omesso il provvedimentodel giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non è viziata,per la pretesa violazione dell’articolo 112 c.p.c., la decisione che, puromettendo di adottare una specifica argomentazione circa le deduzionioperate dalle parti, sia pronunciata in contrasto con esse e ne comportiperciò implicitamente il rigetto (Cass., 20/11/2009, n. 24542; Cass., Sez.III, 12/01/2006, n. 407; Cass., 11/02/1998, n. 1390).Numero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/20262.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14,comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e della norma diinterpretazione autentica di cui all’art. 36 bis, c. 4 bis, del d.l. 4 luglio 2006n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248.2.1.

Deduce la ricorrente che l’art. 14, comma 4, della legge n.537/1993 sarebbe applicabile unicamente nei confronti dicontribuenti/soggetti passivi che siano persone fisiche, e che taleconclusione risulterebbe avallata dal dettato dell’art. 36, comma 4-bis, deld.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.Osserva, inoltre, parte ricorrente che nessun illecito penale sarebbestato nella fattispecie riscontrato in capo alla società, neppure ex lege n.231/2001, e dunque non sussiste alcun presupposto per la applicabilità dellalegge n. 537/1993, che appunto presuppone un illecito compiuto dalsoggetto passivo.2.2.

È opportuno procedere, preliminarmente, ad una ricognizione delladisciplina normativa applicabile, ed evocata dalle parti.2.3.

L’art. 1 del T.U.I.R. stabilisce che «presupposto dell’imposta sulreddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in naturarientranti nelle categorie indicate nell’art. 6».L’art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993, nel testo, applicabileratione temporis, vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs.n. 208 del 2015, con decorrenza dall’anno di imposta 2016, così recita:«Nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti dafatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativose non già sottoposti a sequestro o confisca penale.

I relativi redditi sonodeterminati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria».Infine, l’art. 36, comma 34-bis, del d.l. n. 223 del 2006, convertito inNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026legge n. 248 del 2006, nel dettare l’interpretazione autentica di tale ultimanorma, ha precisato che, «in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000,n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 14 della legge 24dicembre 1993, n. 537 si interpreta nel senso che i proventi illeciti iviindicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cuiall’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sonocomunque considerati come redditi diversi».2.4.

Così ricostruito, in sintesi, il quadro normativo di riferimento, giovarammentare che, per giurisprudenza di questa Corte, il termine ”possesso“utilizzato dall’art. 1 del T.U.I.R., nel suo significato minimo comune, evocala riferibilità a un soggetto di determinati redditi e la titolarità in capo a luidegli inerenti poteri di disposizione, dovendosi ribadire il dato, pacifico, dellasoggezione ad imposizione dei proventi derivanti da attività illecita,comunque percepiti dal contribuente.2.5.

Come già chiarito da questa Corte, «In tema di imposte sui redditi,l'art. 14, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, laddovestabilisce che nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, primo comma, deld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi i proventiderivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale oamministrativo, costituisce non soltanto interpretazione autentica dellanormativa contenuta nel d.P.R. n. 917 del 1986, ma anche criterioermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione con riguardo allaprevigente disciplina degli artt. 1 e 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,dei presupposti della tassazione.

Ne consegue che il c.d.

"pretium sceleris"si deve considerare come reddito imponibile (anche nel vigore del d.P.R. n.597 del 1973), e ciò pure se il contribuente sia stato condannato allarestituzione delle somme illecitamente incassate ed al risarcimento deidanni cagionati». (Cass. Sez. 5, 09/11/2005, n. 21746, Rv. 584954 - 01)»Numero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/20262.6.

Si è ancora, di recente, ribadito «In tema di imposte sui redditi,l'indebita percezione di emolumenti non fa venir meno l'obbligo di indicarlinella dichiarazione, stante il principio della tassabilità dei redditi per il fattostesso della loro sussistenza, indipendentemente dalla loro provenienza,mentre l'avvenuta restituzione al soggetto erogatore può avere rilievo oveeffettuata entro la fine del periodo d'imposta cui il provento si riferisce enon successivamente, restando fermi, in tale ultimo caso, i conseguentiobblighi di dichiarazione e di versamento, per i quali si pone solo unaquestione di diritto al rimborso dell'imposta versata (Cass. Sez. 5,17/07/2025, n. 19818, Rv. 676196 - 01)».2.7.

Ancora si è precisato che con l'art. 36, comma 34-bis, d.l. 4 luglio2006 n. 223, conv., con modif., dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 - il qualestabilisce che «In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ladisposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora nonsiano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1,del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati comeredditi diversi», norma avente efficacia retroattiva, in quantod'interpretazione autentica dell'art. 14, comma 4, legge n. 537/1993 (intermini, Cass. n. 37 del 2010) - è stato introdotto nell'ordinamento ilprincipio, di carattere generale, della tassabilità dei redditi per il fatto stessodella loro sussistenza, a prescindere dalla loro provenienza, e, dunque, dallasussumibilità della relativa fonte in una delle specifiche categorie redditualidi cui all'art. 6 t.u.i.r., essendo normativamente considerati, in viaresiduale, come redditi diversi (così Cass. Sez. 5, 28/12/2017, n. 31026, inmotiv.)3.

Quanto ora ricostruito deve essere, quindi, oggetto di verifica conspecifico riferimento al sentiero interpretativo proposto in ricorso, inteso acircoscrivere l’applicabilità della disciplina normativa in esame alle personeNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026fisiche.

La tesi della società ricorrente si fonda, essenzialmente, sul rilievoper cui l’art. 6 richiamato nel disposto legislativo qui applicato è ricompreso,nell’ambito del T.U.I.R. nel Titolo I, avente ad oggetto e disciplinantel’imposta sul reddito delle persone fisiche.3.1.

Tuttavia, il dato di topografia normativa, inteso a dettare lemodalità della tassazione del reddito da provento illecito, che noncostituisce un autonomo genus, ma deve essere declinata secondo le regolepreviste per le singole categorie reddituali, non può, tuttavia, ritenersiprobante e decisivo al punto tale da condurre a esiti interpretativi che,peraltro, cozzerebbero con il dato costituzionale.3.2.

Può essere di guida, a tale proposito, evidenziare che l'art. 14,comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, era intervenuto a fugaredubbi interpretativi, che trovavano riscontro anche in sede di legittimità,statuendo che nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 del T.U.I.R. devonointendersi ricompresi, se in essi classificabili, i proventi derivanti da fatti,non già sottoposti a sequestro o confisca penale, e precisando che i relativiredditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascunacategoria.

La norma de qua era stata illustrata con circolare ministeriale n.150/E del 10 agosto 1994, nella quale veniva precisato che si era intesoaderire a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nelle sentenze dellaCass. sez.

III penale, 24 gennaio 1992, n. 9405 e della Cass. sez.

I civile,13 marzo 1993, n. 3028.3.3.

La norma così formulata era intesa, pertanto, a far cadere lepreclusioni e le obiezioni pregiudiziali alla tassabilità dei proventi di fonteillecita: il legislatore ha codificato il principio secondo il quale la liceità di unfatto produttivo di reddito non è un requisito della tassabilità, ben potendo,pertanto, un'attività illecita rientrare tra quelle tassabili.

Dalla normadiscende, inoltre, che un reddito di fonte illecita può ben essere oggetto diNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026possesso nel senso in cui questa nozione è utilizzata nelle norme chedefiniscono i presupposti dei tributi sul reddito.3.4.

E, se così è, in tale schema il riferimento all’art. all'art. 6 del T.U.I.R.disvela la sua finalità meramente catalogatrice, e non intesa a limitare aisoli redditi delle persone fisiche il principio generalmente affermato ditassabilità dei proventi da reato.3.5.

In tal senso possono leggersi gli arresti, anche risalenti, di questaCorte, ove si è affermato che, anche se la norma in questione è riferita alladisciplina delle imposte sui redditi, essa è inequivocabilmente una norma diprincipio, in forza della quale non si può eccepire la esenzione tributaria peri proventi derivanti da attività illecite, e pertanto l’imponibilità dei proventiilleciti non deve quindi intendersi limitata alla sola Irpef, ma si estende,ricorrendone i presupposti, anche alle altre imposte, (così Cass. Sez. 5,12/03/2002, n. 3550, Rv. 552998 – 01, in tema di Iva, seguita da Cass.Sez. 5, 17/11/2006, n. 24471, Rv. 594953 – 01 e da Cass. Sez. 5,26/07/2017, n. 18495, Rv. 645026 – 01).3.6.

L’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993 deve dunque ritenersiapplicabile anche a soggetti passivi diversi dalle persone fisiche, e adeguatoriscontro, a tale riguardo, può ravvisarsi nel principio di onnicomprensivitàcomplessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) eb) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è consideratoreddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questasezione» [enfasi aggiunta].3.7.

In termini più generali, e per tenuta del sistema, può da ultimorilevarsi che il principio di capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., nonconsente di distinguere relativamente alla liceità della fonte del reddito e alsoggetto che ne costituisce il titolare finale, né alla luce del datocostituzionale è possibile circoscrivere in negativo tale potestà impositiva,così escludendo dalla tassazione dei proventi derivanti da fatti, atti o attivitàNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026illeciti (civili, penali o amministrativi) le società, affermando che essariguardi unicamente le persone fisiche.3.8.

Il motivo di ricorso formulato è pertanto infondato.4.

Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., l’illegittimità della sentenza peraver ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, conviolazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 546/1992.4.1.

La censura è infondata, atteso che, correttamente, il giudice diappello ha rilevato come la doglianza fosse stata formulata in primo gradocon semplice memoria illustrativa, anziché essere contenuta nel ricorsointroduttivo.Il motivo di appello, come riportato nel ricorso (p. 24), risulta infattiessere stato meramente enunciato, senza alcuno svolgimento, e dunquesolo con la successiva memoria, e quindi tardivamente, era stata in concretodelineata la doglianza sollevata.5.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.per non essersi la sentenza impugnata pronunciata sul motivo di appelloincidentale concernente la violazione e falsa applicazione dei principigenerali in materia di imposte sui redditi ed in particolare degli artt. 1 e 72del Tuir, per inesistenza nella fattispecie di un “reddito” in capo alla società,in quanto gli importi correlati alle polizze “false”, in realtà, non sarebberomai stati dalla predetta società percepiti e trattenuti, poiché in realtàdistratti e prelevati con il descritto artificio contabile ad opera di soggettiterzi”.6.

Con il quinto strumento di impugnazione principale, la societàcontribuente deduce, in via subordinata, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 deld. lgs. n. 546/1972 e dell’art. 132 c.p.c.Numero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/20267.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce, infine, ancora in viasubordinata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., laviolazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di imposte suiredditi ed in particolare degli artt. 1 e 72 del Tuir per inesistenza di unmaggior “reddito” in capo alla società.

Allega la ricorrente che la CGT diSecondo Grado avrebbe errato nel non dichiarare l’atto impositivo emessonei confronti della società (e poi nei confronti dei soci per “trasparenza” aisensi dell’art. 116 Tuir) illegittimo in quanto, anche sulla base dei fatti stessipresi in considerazione dall’ente impositore, non sarebbe configurabile alcunpossesso di reddito in capo al soggetto passivo società, che si sarebbetrovata a subire una sottrazione di denaro contante ad opera di soggetto odi soggetti tuttora non individuati dai giudici competenti.8.

I motivi quarto, quinto e sesto, da esaminarsi congiuntamente, stantela intima connessione, devono essere rigettati.8.1.

In primo luogo, la censura di omessa pronuncia è inammissibile,dovendosi richiamare a tale proposito i principi già evocati in relazione alprimo motivo del ricorso.8.2.

In aggiunta, non di omessa pronuncia si tratta, bensì di espressorigetto, avendo la CGT-2 statuito che «Il secondo e terzo motivo sonoinfondati per le medesime ragioni per cui è fondato l’appello principale».8.3.

Con riguardo alla censura di apparenza delle motivazione, è noto,inoltre, che l’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora lasua intrinseca illogicità, implicano una violazione di leggecostituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error inprocedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimitàai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme postea presidio dell’obbligo motivazionale (Cass.

S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn.8053 e 8054).

In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogoalla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentaleNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delleragioni poste a base della sentenza.8.4.

Ora, l’accoglimento dell’appello principale, come evidenziato daigiudici territoriali, ha reso impossibile l’accoglimento dell’appelloincidentale, contenendo le due impugnazioni prospettazioni tra di loroincompatibili e inconciliabili.8.5.

È quindi evidente l’insussistenza del vizio denunciato, avendo laCGT di secondo grado ampiamente motivato sull’accoglimento dell’appelloprincipale, rinviando al capo della sentenza ove è stata esposta l’analiticaricostruzione degli elementi da cui i giudici di appello hanno tratto ilconvincimento per cui «La tesi della responsabilità esclusiva del dipendenteMarchini e della estraneità alla condotta illecita degli amministratori dellasocietà, oltre che illogica è smentita da una pluralità di risultanze probatorieemerse nei giudizi civili intentati dai clienti truffati», così ben mettendo inrisalto che la società aveva incassato, per effetto di condotte in relazionealle quali è stata esercitata l’azione penale dalla Procura della Repubblica diMantova per il reato di cui all’art. 640 c.p., la somma di euro 920.000,00,che non è mai confluita nella corrispondente dichiarazione dei redditi.8.6.

Con specifico riguardo alle contestazioni di parte ricorrente, siosserva che i giudici di appello non si sono limitati a dare atto del fatto chela somma fosse transitata sul conto deputato alla società per iltrasferimento al mandante, e che non se ne conosceva l’effettivadestinazione.8.7.

La CTR ha, al contrario, osteso una motivata valutazione deglielementi di fatto esaminati, osservando che «Se vi è la prova che gli incassidelle false polizze sono certamente pervenuti sui conti della società [OSCURATO:SOCIETA],mentre non vi è prova di ulteriori destinazioni, è del tutto illogico concludereche il meccanismo fraudolento sia opera esclusiva del dipende[nte][OSCURATO:PERSONA], il quale, anziché appropriarsi di persona dei proventi della truffaNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026da lui commessa “in solitario”, li avrebbe dirottati sui conti correnti dellasocietà “all’insaputa” degli amministratori».8.8.

Ed ancora, la Commissione territoriale, nell’esercizio del propriopotere di libera e critica valutazione, ha dato conto dei riscontri ravvisatinelle risultanze dei giudizi civili e penali paralleli, in particolare osservandoche «La tesi della responsabilità esclusiva del dipendente [OSCURATO:PERSONA] e dellaestraneità alla condotta illecita degli amministratori della società, oltre cheillogica è smentita da una pluralità di risultanze probatorie emerse neigiudizi civili intentati dai clienti truffati.

Il Tribunale civile di Mantova consentenza del 18.1.2021 (all.7) afferma che “ la responsabilità dei i fattioggetto di causa è sicuramente riconducibile ai terzi chiamati [OSCURATO:SOCIETA], PivaGiorgio e [OSCURATO:PERSONA]”; la sentenza del Tribunale civile di Mantova del19.4.2021 (all.8) ha ritenuto non provata la responsabilità del dipendenteMarchini, mentre ha ritenuto provato in via documentale che gli assegnisono stati sottoscritti per il deposito da [OSCURATO:PERSONA], che altro assegno èstato versato presso lo sportello Unicredit su conto bancario intestato aAssirisk; la dipendente [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che i soggetti legittimati adoperare sui conti di [OSCURATO:SOCIETA] erano i soli Piva e Venturelli; dalla sentenzarisulta inoltre che la denuncia presentata da Piva e Venturelli contro ildipendente [OSCURATO:PERSONA] è stata archiviata dal Giudice per le indaginipreliminari; di uguale contenuto è la sentenza del Tribunale civile n.166 del2018 (all.9)».8.9.

E, pertanto, la circostanza che la società abbia incassato, a frontedell’emissione di false polizze assicurative, la somma di € 920.000,00,somma pacificamente non confluita nella corrispondente dichiarazione deiredditi, costituisce accertamento in fatto operato dal giudice del merito,privo di vizi logici, e dunque non sindacabile in questa sede di legittimità.Le censure a tale riguardo sollevate rivestono natura meritale,profilandosi con tutta evidenza preordinate ad un nuovo esame dellerisultanze istruttorie, in quanto la ricorrente propone elementi già addottiNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026nei gradi di merito; la prospettazione si palesa finalizzata ad ottenereuna valutazione delle prove, e quindi un accertamento fattuale, di segnoopposto a quello espresso dalla CGT-2.8.10.

Da ultimo, giova evidenziare come la genericità dei motivi diricorso non consenta di scrutinare se la CTR abbia correttamente applicatola disciplina in materia di – limitata – indeducibilità dei costi applicabile allapeculiare fattispecie, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del1993, nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012.9.

Il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] è, come daeccezione della Difesa erariale, inammissibile.9.1.

Risulta in atti che l’ultima notifica del ricorso principale è stataeffettuata in data 30/09/2024.Il controricorso, contenente il ricorso incidentale spiegato da MarcoVenturelli, è stato notificato in data 11/11/2024, e depositato in data21/11/2024, quindi oltre il quarantesimo giorno dalla notifica.9.2.

Ora, il d.lgs. n. 149/2022 ha modificato l’art. 370 c.p.c., eliminandol’obbligo della notificazione del controricorso, che, per i procedimentiintrodotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023, come per l’appunto ilpresente, deve essere depositato - esclusivamente con modalitàtelematiche - entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del ricorso,come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie.9.3.

E, quanto alla proposizione di un ricorso incidentale, la normanovellata dell’art. 371 c.p.c. consente appunto al controricorrente diprocedervi articolandola nel controricorso, per la ritualità del quale restasufficiente – e necessario - il mero deposito agli atti (Cass. Sez. 3,02/04/2025, n. 8678, Rv. 674242 – 01).9.4.

Le finalità della modifica dell’art. 370 c.p.c. sono esposte nellaRelazione illustrativa alla riforma, dove si legge, a p. 40, che l’obbligo dinotifica del controricorso e di altri atti è stato eliminato, in quanto si trattaNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026di «incombenti che non si rendono più necessari una volta che tali atti,depositati telematicamente e quindi inseriti nel fascicolo informatico, sirendono, per l’appunto, consultabili dalle altre parti».9.5.

Una volta che è divenuto obbligatorio il deposito telematico di tuttigli atti processuali anche in cassazione (nuovo art. 196-quater disp. att.c.p.c.), la previa notifica del controricorso ha perso la sua ragion d’essere,poiché il ricorrente, dopo essersi costituito telematicamente avanti allaCorte di cassazione, può avere immediata conoscenza del deposito e delcontenuto del controricorso avversario tramite una semplice consultazioneon line del fascicolo elettronico del processo.

Sottoporre lo stesso atto a duedifferenti formalità andrebbe contro la palesata esigenza di semplificazione.9.6.

Inoltre, l’art. 371 c.p.c. recita: «La parte di cui all'articoloprecedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventualericorso incidentale contro la stessa sentenza.

La parte alla quale è statonotificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deveproporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine diquaranta giorni dalla notificazione…».

Quindi viene espressamente stabilitoche il ricorso incidentale avverso ricorso per integrazione si propone con9.7.

Sostiene il ricorrente incidentale che tale disciplina non dovrebbeapplicarsi se la parte contro cui è proposto il ricorso incidentale non è ancoracostituita, ovvero non risulti ancora costituita, e che in tal caso il ricorsoincidentale necessiterebbe di essere notificato insieme al controricorsoentro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso principale.9.8.

Ora, di tale assunto non è dato cogliere il fondamento normativo,in quanto la norma richiamata detta chiare ed univoche modalità, senzadistinguere il caso del ricorrente non ancora costituito.

Inoltre, trattasi dinorma non irragionevole, ed anzi è una norma di favore per il ricorrenteincidentale, che viene esonerato dall’obbligo di notifica.9.9.

E dunque il deposito è stato tardivo.Numero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/202610.

Deve quindi essere ribadito, ed opportunamente precisato, ilprincipio di diritto secondo cui a seguito dell’entrata in vigore della Riformadi cui al d.lgs. 149/2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell’art.371 c.p.c., deve proporre con l’atto contenente il controricorso, deve esseresoltanto depositato e non anche notificato, con la conseguenza chel’adempimento rilevante per non incorrere nella decadenza è ormai ildeposito dell’impugnazione incidentale e non più la sua notificazione, nonpiù richiesta (arg. da Cass. Sez. 1, 09/07/2024, n. 18683, Rv. 671673 –01).11.

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, conconseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano comein dispositivo, ed il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile,con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano comein dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorsoincidentale.Condanna i ricorrenti principali al pagamento in solido, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Condanna il ricorrente incidentale al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/01/2026.Il Consigliere est.

Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 20313/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoALESSANDRA MILITERNO unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti principali -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-nonché nei confronti diVENTURELLI MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] n. 1779/2024 depositata il 19/06/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Procuratore generale, nella persona del Sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorsoprincipale ed il ricorso incidentale.Numero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026Uditi l’[OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’Avvocato delloStato [OSCURATO:PERSONA] per la resistente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria.1. Nell’ambito del procedimento penale n. 3121/2017 R.G.N.R.,promosso presso la Procura della Repubblica di Mantova a seguito didenuncia-querela presentata in data 19/07/2017 dalla compagniaassicurativa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la Guardia di Finanza accertava che, nel2015, la [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria della predetta società, aveva incassatoricavi non contabilizzati pari ad euro 920.000,00, a fronte di false polizzeassicurative emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi incorporata dallaHelvetia [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di ignari clienti, a nome della altrettantoignara querelante.1.1. L’attività illecita si era sostanziata attraverso l'incasso e la mancatarimessa alla compagnia mandante dei premi assicurativi accreditati sui conticorrenti della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte da vari soggetti contraenti, indotti aritenere di aver investito il proprio capitale nel prodotto finanziario “SprintCup”. I soggetti sottoscrivevano i moduli di proposta per la acquisizione delsuddetto prodotto finanziario, che non venivano trasmessi alla compagniamandante, e ricevevano dalla [OSCURATO:SOCIETA] documentazione non probante,costituita da artefatte lettere di ratifica dell’investimento e preventivi per ilriscatto.1.2. Dal punto di vista contabile, al fine di celare la situazione debitoriache veniva ad originarsi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., incorrispondenza e per effetto degli incassi, veniva movimentato il conto“cassa contanti” come contropartita dei vari conti “banca c/c”, evitando diutilizzare, come invece avrebbe dovuto accadere nelle ipotesi di polizzeregolarmente sottoscritte, il sottoconto “debiti verso la compagnia”.2. Ricevuta la segnalazione del caso e svolta la necessaria istruttoria, ilcompetente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Brescia emetteva neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n.Numero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026T9H03B102185/2020, con il quale, ex art. 14, commi 4 e 4-bis della leggen. 537/1993, veniva contestato un maggior reddito di euro 920.000,00, pariagli importi incassati e non rimessi alla società mandante.2.1. Riscontrato inoltre che nel 2015 i soci [OSCURATO:PERSONA] e MarcoVenturelli partecipavano al capitale della predetta società per il 50%ciascuno, e che la stessa aveva optato per il regime di trasparenza ai sensidell’art. 116 del Tuir, con avvisi di accertamento rispettivamente n.T9H01B102195/2020 e n. T9H01B102200/2020, l’Ufficio provvedeva ad460.000,00 cadauno.3. Con distinti ricorsi, la società e i soci impugnavano i relativi avvisi diaccertamento avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] diBrescia che, previa riunione, con sentenza n.78/2023 li accoglievaparzialmente nei seguenti termini: riteneva non raggiunta la prova che lasocietà e gli amministratori avessero partecipato all’attività fraudolentamaterialmente realizzata da un collaboratore infedele della [OSCURATO:SOCIETA].,tale [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe agito all’insaputa di società e soci; tuttaviariteneva che i proventi dell’attività illecita effettivamente pervenuti sui contiaziendali dovessero qualificarsi quale reddito di impresa, ed in accoglimentodella tesi subordinata dei ricorrenti affermava che la quantificazione delreddito imponibile dovesse rideterminarsi con riferimento non all’interoimporto dei premi assicurativi non versati alla Compagnia mandante, bensìalle provvigioni lorde spettanti alla società mandataria, e per essa ai soci.4. Infine, la CGT di II grado della Lombardia, con la sentenza indicatain epigrafe, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate e rigettando gliappelli incidentali delle parti private, rigettava integralmente i ricorsioriginari di società e soci, ritenendo tassabile l’intero importo sottratto.5. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione,sorretto da sei motivi, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ed il socio [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/20266. Ha proposto controricorso incidentale il socio [OSCURATO:PERSONA],anch’esso contrastato da controricorso dell’Amministrazione finanziaria.7. In prossimità della pubblica udienza il Pubblico ministero, nellapersona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale edel ricorso incidentale.I ricorrenti ed il ricorrente incidentale, infine, hanno depositato memoriaillustrative ex art. 378 c.p.с.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per non essersi la sentenza impugnata pronunciata sul motivodi inammissibilità dell’appello espressamente formulato dai ricorrenti.1.1. L’appello dell’Agenzia delle Entrate, osservano i ricorrenti, avevacensurato tale sentenza con riguardo alle conclusioni ivi raggiunte afferentialla posizione soggettiva, in termini di colpevolezza, delle personepotenzialmente implicate nel fatto illecito descritto nel fatto e svolgimentodel processo. Nelle controdeduzioni all’appello di controparte la societàaveva eccepito l’inammissibilità del motivo di appello in quanto inconferenterispetto al decisum in primo grado, che si era incentrato sulla natura e laqualifica del reddito ascrivibile, a suo giudizio, alla società, a prescinderedalla posizione soggettiva delle persone coinvolte nell’illecito, che venivaesaminata solo per incidens e ad abundantiam.1.2. Il motivo è infondato.1.3. Nessuna omessa pronuncia è ravvisabile, atteso che, come darisalente orientamento mai contrastato «ad integrare gli estremi del vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione delgiudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso ilprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto:ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione dellaNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specificaargomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigettoquando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamenteesaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica dellapronuncia» (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 10 maggio 2007, n.10696; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397; Cass., 18 giugno 2018, n.15936)” (così Cass. 19 gennaio 2023, n. 1636; in senso analogo cfr., exmultis, Cass., 17 agosto 2023, n. 24717; Cass., 9 agosto 2023, n. 24292;Cass. 1° agosto 2023, n. 23468; Cass. 31 luglio 2023, n. 23311; Cass. 29gennaio 2021, n. 2083, che a sua volta richiama Cass., Sez. 5, 14/01/2015,n. 452; Cass., 11/10/2017, n. 24155; Cass., 13/08/2018, n. 20718 eancora, più di recente, Cass., n. 25710 del 26/09/2024).1.4. E’ noto infatti che poiché il giudice – e segnatamente il giudiced’appello (Cass., 9/02/2021, n. 3126; Cass., 2/12/2014, n. 25509; Cass.,2/08/2001, n. 10569) – non è tenuto ad occuparsi espressamente esingolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delleparti, risultando necessario e sufficiente, in base all’articolo 132, num. 4c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in dirittoposti a fondamento della sua decisione, tutti gli argomenti, le tesi e i rilieviche, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con lasoluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito devono ritenersiimplicitamente disattesi. E questo perché, siccome il vizio di omessapronuncia ricorre allorché risulti completamente omesso il provvedimentodel giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non è viziata,per la pretesa violazione dell’articolo 112 c.p.c., la decisione che, puromettendo di adottare una specifica argomentazione circa le deduzionioperate dalle parti, sia pronunciata in contrasto con esse e ne comportiperciò implicitamente il rigetto (Cass., 20/11/2009, n. 24542; Cass., Sez.III, 12/01/2006, n. 407; Cass., 11/02/1998, n. 1390).Numero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/20262. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14,comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e della norma diinterpretazione autentica di cui all’art. 36 bis, c. 4 bis, del d.l. 4 luglio 2006n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248.2.1. Deduce la ricorrente che l’art. 14, comma 4, della legge n.537/1993 sarebbe applicabile unicamente nei confronti dicontribuenti/soggetti passivi che siano persone fisiche, e che taleconclusione risulterebbe avallata dal dettato dell’art. 36, comma 4-bis, deld.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.Osserva, inoltre, parte ricorrente che nessun illecito penale sarebbestato nella fattispecie riscontrato in capo alla società, neppure ex lege n.231/2001, e dunque non sussiste alcun presupposto per la applicabilità dellalegge n. 537/1993, che appunto presuppone un illecito compiuto dalsoggetto passivo.2.2. È opportuno procedere, preliminarmente, ad una ricognizione delladisciplina normativa applicabile, ed evocata dalle parti.2.3. L’art. 1 del T.U.I.R. stabilisce che «presupposto dell’imposta sulreddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in naturarientranti nelle categorie indicate nell’art. 6».L’art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993, nel testo, applicabileratione temporis, vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs.n. 208 del 2015, con decorrenza dall’anno di imposta 2016, così recita:«Nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti dafatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativose non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sonodeterminati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria».Infine, l’art. 36, comma 34-bis, del d.l. n. 223 del 2006, convertito inNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026legge n. 248 del 2006, nel dettare l’interpretazione autentica di tale ultimanorma, ha precisato che, «in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000,n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 14 della legge 24dicembre 1993, n. 537 si interpreta nel senso che i proventi illeciti iviindicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cuiall’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sonocomunque considerati come redditi diversi».2.4. Così ricostruito, in sintesi, il quadro normativo di riferimento, giovarammentare che, per giurisprudenza di questa Corte, il termine ”possesso“utilizzato dall’art. 1 del T.U.I.R., nel suo significato minimo comune, evocala riferibilità a un soggetto di determinati redditi e la titolarità in capo a luidegli inerenti poteri di disposizione, dovendosi ribadire il dato, pacifico, dellasoggezione ad imposizione dei proventi derivanti da attività illecita,comunque percepiti dal contribuente.2.5. Come già chiarito da questa Corte, «In tema di imposte sui redditi,l'art. 14, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, laddovestabilisce che nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, primo comma, deld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi i proventiderivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale oamministrativo, costituisce non soltanto interpretazione autentica dellanormativa contenuta nel d.P.R. n. 917 del 1986, ma anche criterioermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione con riguardo allaprevigente disciplina degli artt. 1 e 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,dei presupposti della tassazione. Ne consegue che il c.d. "pretium sceleris"si deve considerare come reddito imponibile (anche nel vigore del d.P.R. n.597 del 1973), e ciò pure se il contribuente sia stato condannato allarestituzione delle somme illecitamente incassate ed al risarcimento deidanni cagionati». (Cass. Sez. 5, 09/11/2005, n. 21746, Rv. 584954 - 01)»Numero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/20262.6. Si è ancora, di recente, ribadito «In tema di imposte sui redditi,l'indebita percezione di emolumenti non fa venir meno l'obbligo di indicarlinella dichiarazione, stante il principio della tassabilità dei redditi per il fattostesso della loro sussistenza, indipendentemente dalla loro provenienza,mentre l'avvenuta restituzione al soggetto erogatore può avere rilievo oveeffettuata entro la fine del periodo d'imposta cui il provento si riferisce enon successivamente, restando fermi, in tale ultimo caso, i conseguentiobblighi di dichiarazione e di versamento, per i quali si pone solo unaquestione di diritto al rimborso dell'imposta versata (Cass. Sez. 5,17/07/2025, n. 19818, Rv. 676196 - 01)».2.7. Ancora si è precisato che con l'art. 36, comma 34-bis, d.l. 4 luglio2006 n. 223, conv., con modif., dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 - il qualestabilisce che «In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ladisposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora nonsiano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1,del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati comeredditi diversi», norma avente efficacia retroattiva, in quantod'interpretazione autentica dell'art. 14, comma 4, legge n. 537/1993 (intermini, Cass. n. 37 del 2010) - è stato introdotto nell'ordinamento ilprincipio, di carattere generale, della tassabilità dei redditi per il fatto stessodella loro sussistenza, a prescindere dalla loro provenienza, e, dunque, dallasussumibilità della relativa fonte in una delle specifiche categorie redditualidi cui all'art. 6 t.u.i.r., essendo normativamente considerati, in viaresiduale, come redditi diversi (così Cass. Sez. 5, 28/12/2017, n. 31026, inmotiv.)3. Quanto ora ricostruito deve essere, quindi, oggetto di verifica conspecifico riferimento al sentiero interpretativo proposto in ricorso, inteso acircoscrivere l’applicabilità della disciplina normativa in esame alle personeNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026fisiche. La tesi della società ricorrente si fonda, essenzialmente, sul rilievoper cui l’art. 6 richiamato nel disposto legislativo qui applicato è ricompreso,nell’ambito del T.U.I.R. nel Titolo I, avente ad oggetto e disciplinantel’imposta sul reddito delle persone fisiche.3.1. Tuttavia, il dato di topografia normativa, inteso a dettare lemodalità della tassazione del reddito da provento illecito, che noncostituisce un autonomo genus, ma deve essere declinata secondo le regolepreviste per le singole categorie reddituali, non può, tuttavia, ritenersiprobante e decisivo al punto tale da condurre a esiti interpretativi che,peraltro, cozzerebbero con il dato costituzionale.3.2. Può essere di guida, a tale proposito, evidenziare che l'art. 14,comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, era intervenuto a fugaredubbi interpretativi, che trovavano riscontro anche in sede di legittimità,statuendo che nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 del T.U.I.R. devonointendersi ricompresi, se in essi classificabili, i proventi derivanti da fatti,non già sottoposti a sequestro o confisca penale, e precisando che i relativiredditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascunacategoria. La norma de qua era stata illustrata con circolare ministeriale n.150/E del 10 agosto 1994, nella quale veniva precisato che si era intesoaderire a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nelle sentenze dellaCass. sez. III penale, 24 gennaio 1992, n. 9405 e della Cass. sez. I civile,13 marzo 1993, n. 3028.3.3. La norma così formulata era intesa, pertanto, a far cadere lepreclusioni e le obiezioni pregiudiziali alla tassabilità dei proventi di fonteillecita: il legislatore ha codificato il principio secondo il quale la liceità di unfatto produttivo di reddito non è un requisito della tassabilità, ben potendo,pertanto, un'attività illecita rientrare tra quelle tassabili. Dalla normadiscende, inoltre, che un reddito di fonte illecita può ben essere oggetto diNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026possesso nel senso in cui questa nozione è utilizzata nelle norme chedefiniscono i presupposti dei tributi sul reddito.3.4. E, se così è, in tale schema il riferimento all’art. all'art. 6 del T.U.I.R.disvela la sua finalità meramente catalogatrice, e non intesa a limitare aisoli redditi delle persone fisiche il principio generalmente affermato ditassabilità dei proventi da reato.3.5. In tal senso possono leggersi gli arresti, anche risalenti, di questaCorte, ove si è affermato che, anche se la norma in questione è riferita alladisciplina delle imposte sui redditi, essa è inequivocabilmente una norma diprincipio, in forza della quale non si può eccepire la esenzione tributaria peri proventi derivanti da attività illecite, e pertanto l’imponibilità dei proventiilleciti non deve quindi intendersi limitata alla sola Irpef, ma si estende,ricorrendone i presupposti, anche alle altre imposte, (così Cass. Sez. 5,12/03/2002, n. 3550, Rv. 552998 – 01, in tema di Iva, seguita da Cass.Sez. 5, 17/11/2006, n. 24471, Rv. 594953 – 01 e da Cass. Sez. 5,26/07/2017, n. 18495, Rv. 645026 – 01).3.6. L’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993 deve dunque ritenersiapplicabile anche a soggetti passivi diversi dalle persone fisiche, e adeguatoriscontro, a tale riguardo, può ravvisarsi nel principio di onnicomprensivitàcomplessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) eb) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è consideratoreddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questasezione» [enfasi aggiunta].3.7. In termini più generali, e per tenuta del sistema, può da ultimorilevarsi che il principio di capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., nonconsente di distinguere relativamente alla liceità della fonte del reddito e alsoggetto che ne costituisce il titolare finale, né alla luce del datocostituzionale è possibile circoscrivere in negativo tale potestà impositiva,così escludendo dalla tassazione dei proventi derivanti da fatti, atti o attivitàNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026illeciti (civili, penali o amministrativi) le società, affermando che essariguardi unicamente le persone fisiche.3.8. Il motivo di ricorso formulato è pertanto infondato.4. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., l’illegittimità della sentenza peraver ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, conviolazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 546/1992.4.1. La censura è infondata, atteso che, correttamente, il giudice diappello ha rilevato come la doglianza fosse stata formulata in primo gradocon semplice memoria illustrativa, anziché essere contenuta nel ricorsointroduttivo.Il motivo di appello, come riportato nel ricorso (p. 24), risulta infattiessere stato meramente enunciato, senza alcuno svolgimento, e dunquesolo con la successiva memoria, e quindi tardivamente, era stata in concretodelineata la doglianza sollevata.5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.per non essersi la sentenza impugnata pronunciata sul motivo di appelloincidentale concernente la violazione e falsa applicazione dei principigenerali in materia di imposte sui redditi ed in particolare degli artt. 1 e 72del Tuir, per inesistenza nella fattispecie di un “reddito” in capo alla società,in quanto gli importi correlati alle polizze “false”, in realtà, non sarebberomai stati dalla predetta società percepiti e trattenuti, poiché in realtàdistratti e prelevati con il descritto artificio contabile ad opera di soggettiterzi”.6. Con il quinto strumento di impugnazione principale, la societàcontribuente deduce, in via subordinata, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 deld. lgs. n. 546/1972 e dell’art. 132 c.p.c.Numero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/20267. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, infine, ancora in viasubordinata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., laviolazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di imposte suiredditi ed in particolare degli artt. 1 e 72 del Tuir per inesistenza di unmaggior “reddito” in capo alla società. Allega la ricorrente che la CGT diSecondo Grado avrebbe errato nel non dichiarare l’atto impositivo emessonei confronti della società (e poi nei confronti dei soci per “trasparenza” aisensi dell’art. 116 Tuir) illegittimo in quanto, anche sulla base dei fatti stessipresi in considerazione dall’ente impositore, non sarebbe configurabile alcunpossesso di reddito in capo al soggetto passivo società, che si sarebbetrovata a subire una sottrazione di denaro contante ad opera di soggetto odi soggetti tuttora non individuati dai giudici competenti.8. I motivi quarto, quinto e sesto, da esaminarsi congiuntamente, stantela intima connessione, devono essere rigettati.8.1. In primo luogo, la censura di omessa pronuncia è inammissibile,dovendosi richiamare a tale proposito i principi già evocati in relazione alprimo motivo del ricorso.8.2. In aggiunta, non di omessa pronuncia si tratta, bensì di espressorigetto, avendo la CGT-2 statuito che «Il secondo e terzo motivo sonoinfondati per le medesime ragioni per cui è fondato l’appello principale».8.3. Con riguardo alla censura di apparenza delle motivazione, è noto,inoltre, che l’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora lasua intrinseca illogicità, implicano una violazione di leggecostituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error inprocedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimitàai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme postea presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn.8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogoalla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentaleNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delleragioni poste a base della sentenza.8.4. Ora, l’accoglimento dell’appello principale, come evidenziato daigiudici territoriali, ha reso impossibile l’accoglimento dell’appelloincidentale, contenendo le due impugnazioni prospettazioni tra di loroincompatibili e inconciliabili.8.5. È quindi evidente l’insussistenza del vizio denunciato, avendo laCGT di secondo grado ampiamente motivato sull’accoglimento dell’appelloprincipale, rinviando al capo della sentenza ove è stata esposta l’analiticaricostruzione degli elementi da cui i giudici di appello hanno tratto ilconvincimento per cui «La tesi della responsabilità esclusiva del dipendenteMarchini e della estraneità alla condotta illecita degli amministratori dellasocietà, oltre che illogica è smentita da una pluralità di risultanze probatorieemerse nei giudizi civili intentati dai clienti truffati», così ben mettendo inrisalto che la società aveva incassato, per effetto di condotte in relazionealle quali è stata esercitata l’azione penale dalla Procura della Repubblica diMantova per il reato di cui all’art. 640 c.p., la somma di euro 920.000,00,che non è mai confluita nella corrispondente dichiarazione dei redditi.8.6. Con specifico riguardo alle contestazioni di parte ricorrente, siosserva che i giudici di appello non si sono limitati a dare atto del fatto chela somma fosse transitata sul conto deputato alla società per iltrasferimento al mandante, e che non se ne conosceva l’effettivadestinazione.8.7. La CTR ha, al contrario, osteso una motivata valutazione deglielementi di fatto esaminati, osservando che «Se vi è la prova che gli incassidelle false polizze sono certamente pervenuti sui conti della società [OSCURATO:SOCIETA],mentre non vi è prova di ulteriori destinazioni, è del tutto illogico concludereche il meccanismo fraudolento sia opera esclusiva del dipende[nte][OSCURATO:PERSONA], il quale, anziché appropriarsi di persona dei proventi della truffaNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026da lui commessa “in solitario”, li avrebbe dirottati sui conti correnti dellasocietà “all’insaputa” degli amministratori».8.8. Ed ancora, la Commissione territoriale, nell’esercizio del propriopotere di libera e critica valutazione, ha dato conto dei riscontri ravvisatinelle risultanze dei giudizi civili e penali paralleli, in particolare osservandoche «La tesi della responsabilità esclusiva del dipendente [OSCURATO:PERSONA] e dellaestraneità alla condotta illecita degli amministratori della società, oltre cheillogica è smentita da una pluralità di risultanze probatorie emerse neigiudizi civili intentati dai clienti truffati. Il Tribunale civile di Mantova consentenza del 18.1.2021 (all.7) afferma che “ la responsabilità dei i fattioggetto di causa è sicuramente riconducibile ai terzi chiamati [OSCURATO:SOCIETA], PivaGiorgio e [OSCURATO:PERSONA]”; la sentenza del Tribunale civile di Mantova del19.4.2021 (all.8) ha ritenuto non provata la responsabilità del dipendenteMarchini, mentre ha ritenuto provato in via documentale che gli assegnisono stati sottoscritti per il deposito da [OSCURATO:PERSONA], che altro assegno èstato versato presso lo sportello Unicredit su conto bancario intestato aAssirisk; la dipendente [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che i soggetti legittimati adoperare sui conti di [OSCURATO:SOCIETA] erano i soli Piva e Venturelli; dalla sentenzarisulta inoltre che la denuncia presentata da Piva e Venturelli contro ildipendente [OSCURATO:PERSONA] è stata archiviata dal Giudice per le indaginipreliminari; di uguale contenuto è la sentenza del Tribunale civile n.166 del2018 (all.9)».8.9. E, pertanto, la circostanza che la società abbia incassato, a frontedell’emissione di false polizze assicurative, la somma di € 920.000,00,somma pacificamente non confluita nella corrispondente dichiarazione deiredditi, costituisce accertamento in fatto operato dal giudice del merito,privo di vizi logici, e dunque non sindacabile in questa sede di legittimità.Le censure a tale riguardo sollevate rivestono natura meritale,profilandosi con tutta evidenza preordinate ad un nuovo esame dellerisultanze istruttorie, in quanto la ricorrente propone elementi già addottiNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026nei gradi di merito; la prospettazione si palesa finalizzata ad ottenereuna valutazione delle prove, e quindi un accertamento fattuale, di segnoopposto a quello espresso dalla CGT-2.8.10. Da ultimo, giova evidenziare come la genericità dei motivi diricorso non consenta di scrutinare se la CTR abbia correttamente applicatola disciplina in materia di – limitata – indeducibilità dei costi applicabile allapeculiare fattispecie, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del1993, nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012.9. Il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] è, come daeccezione della Difesa erariale, inammissibile.9.1. Risulta in atti che l’ultima notifica del ricorso principale è stataeffettuata in data 30/09/2024.Il controricorso, contenente il ricorso incidentale spiegato da MarcoVenturelli, è stato notificato in data 11/11/2024, e depositato in data21/11/2024, quindi oltre il quarantesimo giorno dalla notifica.9.2. Ora, il d.lgs. n. 149/2022 ha modificato l’art. 370 c.p.c., eliminandol’obbligo della notificazione del controricorso, che, per i procedimentiintrodotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023, come per l’appunto ilpresente, deve essere depositato - esclusivamente con modalitàtelematiche - entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del ricorso,come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie.9.3. E, quanto alla proposizione di un ricorso incidentale, la normanovellata dell’art. 371 c.p.c. consente appunto al controricorrente diprocedervi articolandola nel controricorso, per la ritualità del quale restasufficiente – e necessario - il mero deposito agli atti (Cass. Sez. 3,02/04/2025, n. 8678, Rv. 674242 – 01).9.4. Le finalità della modifica dell’art. 370 c.p.c. sono esposte nellaRelazione illustrativa alla riforma, dove si legge, a p. 40, che l’obbligo dinotifica del controricorso e di altri atti è stato eliminato, in quanto si trattaNumero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026di «incombenti che non si rendono più necessari una volta che tali atti,depositati telematicamente e quindi inseriti nel fascicolo informatico, sirendono, per l’appunto, consultabili dalle altre parti».9.5. Una volta che è divenuto obbligatorio il deposito telematico di tuttigli atti processuali anche in cassazione (nuovo art. 196-quater disp. att.c.p.c.), la previa notifica del controricorso ha perso la sua ragion d’essere,poiché il ricorrente, dopo essersi costituito telematicamente avanti allaCorte di cassazione, può avere immediata conoscenza del deposito e delcontenuto del controricorso avversario tramite una semplice consultazioneon line del fascicolo elettronico del processo. Sottoporre lo stesso atto a duedifferenti formalità andrebbe contro la palesata esigenza di semplificazione.9.6. Inoltre, l’art. 371 c.p.c. recita: «La parte di cui all'articoloprecedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventualericorso incidentale contro la stessa sentenza. La parte alla quale è statonotificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deveproporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine diquaranta giorni dalla notificazione…». Quindi viene espressamente stabilitoche il ricorso incidentale avverso ricorso per integrazione si propone con9.7. Sostiene il ricorrente incidentale che tale disciplina non dovrebbeapplicarsi se la parte contro cui è proposto il ricorso incidentale non è ancoracostituita, ovvero non risulti ancora costituita, e che in tal caso il ricorsoincidentale necessiterebbe di essere notificato insieme al controricorsoentro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso principale.9.8. Ora, di tale assunto non è dato cogliere il fondamento normativo,in quanto la norma richiamata detta chiare ed univoche modalità, senzadistinguere il caso del ricorrente non ancora costituito. Inoltre, trattasi dinorma non irragionevole, ed anzi è una norma di favore per il ricorrenteincidentale, che viene esonerato dall’obbligo di notifica.9.9. E dunque il deposito è stato tardivo.Numero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/202610. Deve quindi essere ribadito, ed opportunamente precisato, ilprincipio di diritto secondo cui a seguito dell’entrata in vigore della Riformadi cui al d.lgs. 149/2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell’art.371 c.p.c., deve proporre con l’atto contenente il controricorso, deve esseresoltanto depositato e non anche notificato, con la conseguenza chel’adempimento rilevante per non incorrere nella decadenza è ormai ildeposito dell’impugnazione incidentale e non più la sua notificazione, nonpiù richiesta (arg. da Cass. Sez. 1, 09/07/2024, n. 18683, Rv. 671673 –01).11. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, conconseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano comein dispositivo, ed il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile,con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano comein dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorsoincidentale.Condanna i ricorrenti principali al pagamento in solido, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Condanna il ricorrente incidentale al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 20313/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 7670/2026Data pubblicazione 30/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/01/2026.Il Consigliere est. Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07670/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris