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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2020

Cassazione n. 34133/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto di determinare il giudice competente nel Tribunale di Palermo;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza dell’8 maggio 2026, il Giudice dell’esecuzione delTribunale di Palermo dichiarava la propria incompetenza a provvederesull’istanza proposta ex art. 167 cod. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e disponeva latrasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo che aveva concessoil beneficio della sospensione condizionale della pena nella sentenzaoggetto dell’istanza.2.

Con ordinanza del 20 maggio 2026, la Corte di appello di Palermosollevava conflitto di competenza.

Osservava che la concessione delbeneficio della sospensione condizionale della pena costituisce un merogiudizio prognostico e non realizza una modifica sostanziale dellasentenza impugnata, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 665,comma 2, cod. proc. pen., la competenza in materia di esecuzione rimanedel giudice di primo grado.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto di dichiarare lacompetenza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il conflitto negativo, formalizzato con le due decisioni citate,riguarda la individuazione del giudice della esecuzione nel caso in cui laCorte di Appello abbia riformato la sentenza impugnata limitatamente allaconcessione della sospensione condizionale ai sensi dell'art.163 cod. pen.Ciò risulta avvenuto nel procedimento che ha dato luogo al titoloesecutivo, in quanto la Corte di Appello ha emesso la statuizione disospensione condizionale della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA].2.

Ritiene il Collegio, in riferimento al conflitto negativo insorto, chela competenza a provvedere sulla domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA] vadaLa disposizione di cui all'art.665, comma 2, cod. proc. pen. prevedeche in caso di appello «se il provvedimento è stato confermato o riformatosoltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizionicivili è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente ilgiudice di appello».

La interpretazione di detta disposizione, da parte diquesta Corte di legittimità, ha essenzialmente riguardato la parte delladisposizione in cui si pone, quale criterio di attribuzione della competenzaesecutiva in capo al giudice di secondo grado, la riforma della primadecisione in riferimento a componenti del giudizio diverse dalla meradeterminazione della pena.

In tal senso, si è ritenuto che la competenzavada attribuita alla Corte di Appello nelle ipotesi di avvenuta variazione difattori circostanziali determinativi di aumento o riduzione della pena(riconoscimento di attenuanti, eliminazione di aggravanti, modifica delgiudizio di comparazione), posto che simili modifiche esprimono undiverso apprezzamento di elementi fattuali o comunque una rilevantevariazione di profili ricostruttivi della personalità (tra le molte, Sez.

I n.18874 del 15.6.2020, Rv 279189).

Al contempo, la diversadeterminazione della pena, per espressa previsione di legge, non èritenuta variazione tale da comportare un radicamento della competenzanel giudice di secondo grado, pur derivando da una diversaconsiderazione di profili relativi alla gravità o alle modalità del fatto, cosìcome a profili soggettivi, non tali tuttavia da integrare il riconoscimento dicircostanze attenuanti o la elisione di aggravanti.

Per tali motivi, è statoescluso che la competenza esecutiva possa transitare sul giudice disecondo grado qualora, (anche per effetto di una riduzione della entitàdella pena inflitta), sia stata concessa in appello la sospensionecondizionale della pena (v.

Sez.

I n. 36260 del 8.7.2004, Rv 229855).Tale orientamento è condiviso dal Collegio, e deve essere, quindi,ribadito, «atteso che la valutazione operata ai sensi dell'art.163 cod. pen.si sostanzia nella formulazione di un giudizio prognostico favorevole sullecondotte del reo posteriori al giudizio, giudizio che si alimenta dallemedesime condizioni (descritte nell'art.133 cod. pen.) che incidono sulladeterminazione della pena.

Non si tratta, pertanto, di una variazione'sostanziale' della decisione di primo grado, il che esclude che similestatuizione possa determinare un effetto di attribuzione della competenzaesecutiva al giudice di appello».3.

Alla luce di quanto esposto, decidendo sul conflitto insorto, deveessere dichiarata la competenza del Giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Palermo cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto di determinare il giudice competente nel Tribunale di Palermo;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza dell’8 maggio 2026, il Giudice dell’esecuzione delTribunale di Palermo dichiarava la propria incompetenza a provvederesull’istanza proposta ex art. 167 cod. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e disponeva latrasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo che aveva concessoil beneficio della sospensione condizionale della pena nella sentenzaoggetto dell’istanza.2. Con ordinanza del 20 maggio 2026, la Corte di appello di Palermosollevava conflitto di competenza. Osservava che la concessione delbeneficio della sospensione condizionale della pena costituisce un merogiudizio prognostico e non realizza una modifica sostanziale dellasentenza impugnata, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 665,comma 2, cod. proc. pen., la competenza in materia di esecuzione rimanedel giudice di primo grado.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto di dichiarare lacompetenza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto negativo, formalizzato con le due decisioni citate,riguarda la individuazione del giudice della esecuzione nel caso in cui laCorte di Appello abbia riformato la sentenza impugnata limitatamente allaconcessione della sospensione condizionale ai sensi dell'art.163 cod. pen.Ciò risulta avvenuto nel procedimento che ha dato luogo al titoloesecutivo, in quanto la Corte di Appello ha emesso la statuizione disospensione condizionale della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA].2. Ritiene il Collegio, in riferimento al conflitto negativo insorto, chela competenza a provvedere sulla domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA] vadaLa disposizione di cui all'art.665, comma 2, cod. proc. pen. prevedeche in caso di appello «se il provvedimento è stato confermato o riformatosoltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizionicivili è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente ilgiudice di appello». La interpretazione di detta disposizione, da parte diquesta Corte di legittimità, ha essenzialmente riguardato la parte delladisposizione in cui si pone, quale criterio di attribuzione della competenzaesecutiva in capo al giudice di secondo grado, la riforma della primadecisione in riferimento a componenti del giudizio diverse dalla meradeterminazione della pena. In tal senso, si è ritenuto che la competenzavada attribuita alla Corte di Appello nelle ipotesi di avvenuta variazione difattori circostanziali determinativi di aumento o riduzione della pena(riconoscimento di attenuanti, eliminazione di aggravanti, modifica delgiudizio di comparazione), posto che simili modifiche esprimono undiverso apprezzamento di elementi fattuali o comunque una rilevantevariazione di profili ricostruttivi della personalità (tra le molte, Sez. I n.18874 del 15.6.2020, Rv 279189). Al contempo, la diversadeterminazione della pena, per espressa previsione di legge, non èritenuta variazione tale da comportare un radicamento della competenzanel giudice di secondo grado, pur derivando da una diversaconsiderazione di profili relativi alla gravità o alle modalità del fatto, cosìcome a profili soggettivi, non tali tuttavia da integrare il riconoscimento dicircostanze attenuanti o la elisione di aggravanti. Per tali motivi, è statoescluso che la competenza esecutiva possa transitare sul giudice disecondo grado qualora, (anche per effetto di una riduzione della entitàdella pena inflitta), sia stata concessa in appello la sospensionecondizionale della pena (v. Sez. I n. 36260 del 8.7.2004, Rv 229855).Tale orientamento è condiviso dal Collegio, e deve essere, quindi,ribadito, «atteso che la valutazione operata ai sensi dell'art.163 cod. pen.si sostanzia nella formulazione di un giudizio prognostico favorevole sullecondotte del reo posteriori al giudizio, giudizio che si alimenta dallemedesime condizioni (descritte nell'art.133 cod. pen.) che incidono sulladeterminazione della pena. Non si tratta, pertanto, di una variazione'sostanziale' della decisione di primo grado, il che esclude che similestatuizione possa determinare un effetto di attribuzione della competenzaesecutiva al giudice di appello».3. Alla luce di quanto esposto, decidendo sul conflitto insorto, deveessere dichiarata la competenza del Giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Palermo cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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