CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 22531/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], e la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli si è pronunciata, in sede di rinvio disposto limitatamente alla determinazione della penatstante l'abolizione del reato ex art. 485 cod. pen., assolvendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da detto reato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, previa declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 416 cod. pen. (capo 1) ha rideterminato la pena per la Marraffa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 477 e 482 cod. pen. (capo 28) in un anno di reclusione; ha, poi, rideterminato la pena per la Zurlo in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen. ascrittole come organizzatrice (capo 1), riducendone la pena base per il venir meno dei reati fine di cui all'art. 485 cod. pen. (capi 46 e 56), e tenuto conto della recidiva reiterata contestata, in anni sei, mesi uno e giorni dieci di reclusione. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per inosservanza delle norme processuali relative alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Rileva la difesa che nei confronti delle imputate veniva disposta la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello ai sensi dell'art. 161, comma 4, ai difensori costituiti solo in data 2 maggio 2022 per l'udienza del 13 maggio 2022, senza quindi il rispetto dei termini a comparire di venti giorni liberi prima dell'udienza; e che il rinvio all'udienza del 27 maggio 2022 era stato disposto non per concedere il termine a comparire alle imputate, quindi per sanare la nullità con rinnovazione della notifica alle stesse nel rispetto di detti termini, ma per consentire alla Procura generale di depositare la propria requisitoria scritta. Aggiunge il difensore che ai difensori solo in data 28 maggio 2022 veniva inviata mali con esito dell'udienza del 27 maggio e in quella occasione si veniva a conoscenza del differimento dell'udienza del 13 maggio 2022 per la sola ragione appena indicata. Il difensore deduce, quindi, nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le imputate, concludono per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Invero, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. - verificato dal Collegio accedendo agli atti processuali - integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato (si veda, per tutte, Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022 - dep. 2023, Giraudo, Rv. 283988), che, nel caso in esame, considerato che il rito era cartolare e i difensori ne venivano a conoscenza dopo la deliberazione della sentenza di secondo grado, non poteva che essere dedotta col ricorso per cassazione. La sentenza della Corte di appello di Napoli va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della stessa Corte. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così de