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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 36703/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/01/2021 della CORTE ASSISE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza, in data 19 dicembre 2019, la Corte di assise di appello di Napoli dichiarava inammissibile, per intervenuta rinuncia, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di Napoli, in data 7 maggio 2019, che lo aveva ritenuto colpevole di omicidio volontario premeditato in danno del fratello Vittorio, commesso in Napoli il 28 novembre 2016, e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo.

Disponeva, inoltre, la trasmissione degli atti alla Corte di assise affinché, nella qualità di giudice dell'esecuzione, verificasse la effettiva volontà di rinunzia all'appello la parte del Materazzo e la eventuale incidenza di essa sulla formazione del titolo esecutivo.

2. Con ordinanza del 16 gennaio 2020 la Corte di assise - cui i difensori del Materazzo avevano, nelle more, depositato un parere medico legale redatto da specialista in psichiatria, secondo il quale quest'ultimo, al momento della rinunzia, era affetto da disturbo paranoide di personalità che ne aveva compromesso la capacità di critica - convertivano l'istanza, già qualificata come incidente di esecuzione, in ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello del 19 dicembre 2019.

A ragione osservava che l'istanza tendente ad accertare la effettiva volontà dell'imputato di rinunciare all'appello, presentata in data 18 novembre 2019 quindi prima dell'ordinanza che aveva definito il giudizio di appello, era stata nella sostanza rigettata dalla Corte di assise di appello con la pronunzia della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, cui era seguita l'esecuzione del provvedimento, e che avverso tale tipo di decisione l'unico rimedio esperibile era il ricorso per cassazione.

3. Con ordinanza del 18 giugno 2020, la Corte di cassazione, ritenuta corretta la qualificazione della richiesta difensiva come ricorso per cassazione, aveva comunque dichiarato inammissibile l'impugnazione perché priva della necessaria specificità.

Rilevava, in particolare, che il ricorrente si era limitato a prospettare in termini dubitativi l'assenza di volontà dell'imputato di rinunciare all'appello, sollecitando sul punto una doverosa verifica.

4. Con il decreto impugnato in questa sede, la Corte di assise di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui il Materazzo aveva chiesto, previa delibazione di inefficacia della rinuncia all'appello per mancanza di effettiva volontà, la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna e la trasmissione degli gli atti alla Corte di assise di appello per la decisione sull'impugnazione nel merito.

Secondo il provvedimento, il tema dell'inefficacia della rinuncia all'appello era stato già sottoposto al competente giudice delle cognizione che, con l'ordinanza di inammissibilità, sia pure in forma implicita, l'aveva considerato infondato.

Detta ordinanza era stata ritualmente impugnata con ricorso per cassazione, anche esso dichiarato inammissibile, con conseguente irrevocabilità della sentenza oggetto dell'appello rinunciato.

Tanto bastava per rendere operativa la preclusione a riproporre la medesima questione in sede esecutiva.

Trovava, infatti, applicazione il consolidato principio in 'base al quale il giudice dell'esecuzione non può emendare un errore di diritto, ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la relativa questione sia stata già devoluta alla cognizione dei giudici della impugnazione con gli ordinari mezzi di gravame.

D'altra parte, l'accertamento del giudice dell'esecuzione è limitato alla regolarità formale e sostanziale del titolo, non potendosi attribuire rilievo nemmeno alle nullità eventualmente vetrificatesi nel corso del processo di cognizione.

Non rilevavano nemmeno i principi affermati dalla Corte Edu, nella decisione Labergère vs France, perché enunciati con riferimento al diverso caso in cui al condannato viene negato l'accesso al giudice per ostacoli formali troppo rigorosi.

Al contrario, nel caso in esame è stato il condannato a rinunciare volontariamente all'accesso al giudice dell'impugnazione, rinunciando all'appello.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il Matarazzo, per - il tramite del difensore di fiducia sviluppando due motivi.

2.1. Con il primo deduce la nullità del decreto per violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. nonché vizio della motivazione.

La Corte di assise ha dichiarato inammissibile l'istanza, in via preliminare senza fissare l'udienza in camera di consiglio, sul presupposto che la questione posta fosse stata già affrontata in sede di cognizione prima della formazione del giudicato.

In realtà, la questione relativa all'inefficacia della rinunzia all'appello era stata sollevata per la prima volta in sede esecutiva atteso che nella fase precedente non erano ancora disponibili i risultati della consulenza medico legale, datata 20 dicembre 2010, posti a suo fondamento.

L'ordinanza impugnata ha, quindi, confuso il petitum della istanza del 18 novembre 2019 con quello della richiesta formulata nell'odierno procedimento.

Mentre con l'istanza del 18 novembre 2019 la difesa dell'imputato, in epoca anteriore alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, aveva sollecitato, nelle forme del semplice invito, la fissazione di un'udienza camerale finalizzata a verificare l'effettiva volontà dell'imputato, con l'istanza con cui ha promosso l'incidente di esecuzione ha chiesto, dopo la formazione del titolo esecutivo, la declaratoria di inefficacia della rinunzia.

Ciò è tanto vero che la Corte di assise di appello, investita dell'invito, lungi dal rigettare implicitamente la richiesta della difesa di dichiarare inefficace la rinunzia all'appello, si era limitata, con provvedimento del 2 dicembre 2019, ad individuare quale organo competente a valutare il tema il giudice dell'esecuzione, cui aveva trasmesso gli atti.

In senso contrario non depone l'ordinanza della Corte di cassazione che, investita dell'istanza discutibilmente convertita in ricorso per cassazione dal giudice dell'esecuzione, l'ha dichiarata inammissibile per la genericità dei motivi.

Infine, l'istanza del 30 dicembre 2020, decisa dalla ordinanza impugnata, non poteva essere decisa nelle forme previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. perché, lungi dal riproporre la medesima questione oggetto dell'istanza del 18 novembre 2019, era fondata su di un elemento nuovo, costituito dalla consulenza tecnica che non era mai stata valutata in sede di cognizione.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui ha completamente omesso di valutare le argomentazioni giuridiche prospettate nella memora difensiva del 20 gennaio 2021, con la quale sono stati introdotti temi decisivi.

In particolare, è stata prospettata la sostanziale equiparazione della rinuncia all'impugnazione alla richiesta di patteggiamento con la conseguente necessità di estendere anche alla prima il controllo, previsto dall'ordinamento processuale esplicitamente solo per la seconda, da parte del giudice della effettiva volontarietà della richiesta dell'imputato attraverso la sua comparizione personale, ove formulata per iscritto fuori udienza, così come è avvenuto nel caso in esame.

L'esigenza a fondamento del controllo è senz'altro identica se non maggiore, laddove la rinuncia abbia ad oggetto l'appello avverso una sentenza di condanna all'ergastolo.

A fronte di tali argomentazioni, il giudice l'esecuzione si è limitato ad affermare la non riconducibilità della fattispecie a quella oggetto della sentenza della Corte Edu citata dalla difesa solo per sottolineare come anche la Corte europea stigmatizza l'eccesso di formalismo nell'applicazione della legge penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, propongono censure manifestamente infondate sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile

2. Sostiene il ricorrente che la questione dell'inefficacia della rinunzia all'appello per assenza o vizio della volontà dell'imputato, sia stata sollevata per la prima volta in sede esecutiva.

La prospettazione non è corretta perché basata su dati fattuali e processuali erronei sicché non hanno pregio tutti i rilevi che presuppongono la sua fondatezza.

Come si evince dalla ricostruzione esposta nella parte in fatto, siffatta questione, a prescindere dalle prove allegate a suo fondamento, era stata posta nella fase cognitiva ed implicitamente risolta dal giudice del grado di appello con l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, tanto da costituire oggetto di uno specifico motivo del ricorso per cassazione proposto avverso detta ordinanza, dichiarato inammissibile, per la sua genericità, dalla Corte di legittimità.

Correttamente, pertanto, l'istanza avanzata dal Materazzo in data 30 dicembre 2020 è stata valutata come manifestamente infondata ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., essendosi l'adito giudice dell'esecuzione, con costatazione ictu ocull, limitato a prendere atto che la stessa riproponeva la medesima questione giuridica già affrontata, nella fase cognitiva, dalla Corte di assise di appello e dalla Corte di Cassazione.Con lo strumento dell'incidente di esecuzione, infatti, non possono essere dedotte questioni già devolute ai giudici della impugnazione con gli ordinari mezzi di gravame previsti dalla legge.

Che l'accertamento del giudice dell'esecuzione debba essere limitato alla verifica della regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione e non possa attribuire rilievo nemmeno alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/01/2021 della CORTE ASSISE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, in data 19 dicembre 2019, la Corte di assise di appello di Napoli dichiarava inammissibile, per intervenuta rinuncia, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di Napoli, in data 7 maggio 2019, che lo aveva ritenuto colpevole di omicidio volontario premeditato in danno del fratello Vittorio, commesso in Napoli il 28 novembre 2016, e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo. Disponeva, inoltre, la trasmissione degli atti alla Corte di assise affinché, nella qualità di giudice dell'esecuzione, verificasse la effettiva volontà di rinunzia all'appello la parte del Materazzo e la eventuale incidenza di essa sulla formazione del titolo esecutivo. 2. Con ordinanza del 16 gennaio 2020 la Corte di assise - cui i difensori del Materazzo avevano, nelle more, depositato un parere medico legale redatto da specialista in psichiatria, secondo il quale quest'ultimo, al momento della rinunzia, era affetto da disturbo paranoide di personalità che ne aveva compromesso la capacità di critica - convertivano l'istanza, già qualificata come incidente di esecuzione, in ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello del 19 dicembre 2019. A ragione osservava che l'istanza tendente ad accertare la effettiva volontà dell'imputato di rinunciare all'appello, presentata in data 18 novembre 2019 quindi prima dell'ordinanza che aveva definito il giudizio di appello, era stata nella sostanza rigettata dalla Corte di assise di appello con la pronunzia della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, cui era seguita l'esecuzione del provvedimento, e che avverso tale tipo di decisione l'unico rimedio esperibile era il ricorso per cassazione. 3. Con ordinanza del 18 giugno 2020, la Corte di cassazione, ritenuta corretta la qualificazione della richiesta difensiva come ricorso per cassazione, aveva comunque dichiarato inammissibile l'impugnazione perché priva della necessaria specificità. Rilevava, in particolare, che il ricorrente si era limitato a prospettare in termini dubitativi l'assenza di volontà dell'imputato di rinunciare all'appello, sollecitando sul punto una doverosa verifica. 4. Con il decreto impugnato in questa sede, la Corte di assise di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui il Materazzo aveva chiesto, previa delibazione di inefficacia della rinuncia all'appello per mancanza di effettiva volontà, la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna e la trasmissione degli gli atti alla Corte di assise di appello per la decisione sull'impugnazione nel merito. Secondo il provvedimento, il tema dell'inefficacia della rinuncia all'appello era stato già sottoposto al competente giudice delle cognizione che, con l'ordinanza di inammissibilità, sia pure in forma implicita, l'aveva considerato infondato. Detta ordinanza era stata ritualmente impugnata con ricorso per cassazione, anche esso dichiarato inammissibile, con conseguente irrevocabilità della sentenza oggetto dell'appello rinunciato. Tanto bastava per rendere operativa la preclusione a riproporre la medesima questione in sede esecutiva. Trovava, infatti, applicazione il consolidato principio in 'base al quale il giudice dell'esecuzione non può emendare un errore di diritto, ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la relativa questione sia stata già devoluta alla cognizione dei giudici della impugnazione con gli ordinari mezzi di gravame. D'altra parte, l'accertamento del giudice dell'esecuzione è limitato alla regolarità formale e sostanziale del titolo, non potendosi attribuire rilievo nemmeno alle nullità eventualmente vetrificatesi nel corso del processo di cognizione. Non rilevavano nemmeno i principi affermati dalla Corte Edu, nella decisione Labergère vs France, perché enunciati con riferimento al diverso caso in cui al condannato viene negato l'accesso al giudice per ostacoli formali troppo rigorosi. Al contrario, nel caso in esame è stato il condannato a rinunciare volontariamente all'accesso al giudice dell'impugnazione, rinunciando all'appello. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Matarazzo, per - il tramite del difensore di fiducia sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo deduce la nullità del decreto per violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. nonché vizio della motivazione. La Corte di assise ha dichiarato inammissibile l'istanza, in via preliminare senza fissare l'udienza in camera di consiglio, sul presupposto che la questione posta fosse stata già affrontata in sede di cognizione prima della formazione del giudicato. In realtà, la questione relativa all'inefficacia della rinunzia all'appello era stata sollevata per la prima volta in sede esecutiva atteso che nella fase precedente non erano ancora disponibili i risultati della consulenza medico legale, datata 20 dicembre 2010, posti a suo fondamento. L'ordinanza impugnata ha, quindi, confuso il petitum della istanza del 18 novembre 2019 con quello della richiesta formulata nell'odierno procedimento. Mentre con l'istanza del 18 novembre 2019 la difesa dell'imputato, in epoca anteriore alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, aveva sollecitato, nelle forme del semplice invito, la fissazione di un'udienza camerale finalizzata a verificare l'effettiva volontà dell'imputato, con l'istanza con cui ha promosso l'incidente di esecuzione ha chiesto, dopo la formazione del titolo esecutivo, la declaratoria di inefficacia della rinunzia. Ciò è tanto vero che la Corte di assise di appello, investita dell'invito, lungi dal rigettare implicitamente la richiesta della difesa di dichiarare inefficace la rinunzia all'appello, si era limitata, con provvedimento del 2 dicembre 2019, ad individuare quale organo competente a valutare il tema il giudice dell'esecuzione, cui aveva trasmesso gli atti. In senso contrario non depone l'ordinanza della Corte di cassazione che, investita dell'istanza discutibilmente convertita in ricorso per cassazione dal giudice dell'esecuzione, l'ha dichiarata inammissibile per la genericità dei motivi. Infine, l'istanza del 30 dicembre 2020, decisa dalla ordinanza impugnata, non poteva essere decisa nelle forme previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. perché, lungi dal riproporre la medesima questione oggetto dell'istanza del 18 novembre 2019, era fondata su di un elemento nuovo, costituito dalla consulenza tecnica che non era mai stata valutata in sede di cognizione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui ha completamente omesso di valutare le argomentazioni giuridiche prospettate nella memora difensiva del 20 gennaio 2021, con la quale sono stati introdotti temi decisivi. In particolare, è stata prospettata la sostanziale equiparazione della rinuncia all'impugnazione alla richiesta di patteggiamento con la conseguente necessità di estendere anche alla prima il controllo, previsto dall'ordinamento processuale esplicitamente solo per la seconda, da parte del giudice della effettiva volontarietà della richiesta dell'imputato attraverso la sua comparizione personale, ove formulata per iscritto fuori udienza, così come è avvenuto nel caso in esame. L'esigenza a fondamento del controllo è senz'altro identica se non maggiore, laddove la rinuncia abbia ad oggetto l'appello avverso una sentenza di condanna all'ergastolo. A fronte di tali argomentazioni, il giudice l'esecuzione si è limitato ad affermare la non riconducibilità della fattispecie a quella oggetto della sentenza della Corte Edu citata dalla difesa solo per sottolineare come anche la Corte europea stigmatizza l'eccesso di formalismo nell'applicazione della legge penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, propongono censure manifestamente infondate sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile 2. Sostiene il ricorrente che la questione dell'inefficacia della rinunzia all'appello per assenza o vizio della volontà dell'imputato, sia stata sollevata per la prima volta in sede esecutiva. La prospettazione non è corretta perché basata su dati fattuali e processuali erronei sicché non hanno pregio tutti i rilevi che presuppongono la sua fondatezza. Come si evince dalla ricostruzione esposta nella parte in fatto, siffatta questione, a prescindere dalle prove allegate a suo fondamento, era stata posta nella fase cognitiva ed implicitamente risolta dal giudice del grado di appello con l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, tanto da costituire oggetto di uno specifico motivo del ricorso per cassazione proposto avverso detta ordinanza, dichiarato inammissibile, per la sua genericità, dalla Corte di legittimità. Correttamente, pertanto, l'istanza avanzata dal Materazzo in data 30 dicembre 2020 è stata valutata come manifestamente infondata ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., essendosi l'adito giudice dell'esecuzione, con costatazione ictu ocull, limitato a prendere atto che la stessa riproponeva la medesima questione giuridica già affrontata, nella fase cognitiva, dalla Corte di assise di appello e dalla Corte di Cassazione.Con lo strumento dell'incidente di esecuzione, infatti, non possono essere dedotte questioni già devolute ai giudici della impugnazione con gli ordinari mezzi di gravame previsti dalla legge. Che l'accertamento del giudice dell'esecuzione debba essere limitato alla verifica della regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione e non possa attribuire rilievo nemmeno alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de