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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 12719/2023

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[OSCURATO:PERSONA]; FATTO

1. Con sentenza n. 1288/201 5 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dell’Università degli [OSCURATO:PERSONA] (a riposo dal 1° gennaio 2008 e da ultimo in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] I in posizione di “strutturato”) contro la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua domanda volta all’accertamento del suo diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, con inclusione nella base di calcolo dell’integrale indennità ex art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 erelativa tredicesima mensilità, nonché della retribuzione di posizione e relativa tredicesima mensilità, da lui percepiti nell’ultimo anno di servizio nei confronti dell’INPS.

2. La Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte , secondo cui l’art.38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1032 esclude che possano essere computati elementi diversi da quelli tassativamente indicati dalla medesima disposizione e sostanzialmente comprensivi dei trattamenti economici fondamentali, e non anche di quelli accessori, dovendosi escludere che le espressioni “stipendio”, “paga” o “retribuzione” possano essere interpretate nel senso generico di retribuzione omnicomprensiva, riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa.

3. Per la cassazione della sentenza il Collavino ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, assistito da memoria.

4. L’INPSha resistito con controricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.31 del d.p.r. n. 761/1979, 3 e 38 del d.p.r. n.1032/1974, addebitando alla Corte territoriale di avere erroneamente circoscritto gli effetti della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art.31 del d.p.r. n. 761/1979 e di avere conseguentemente errato nell’escludere che l’indennità dovesse essere ricompresa nella base di calcolo della buonuscita, in quanto corrisponde a quella contributiva, nella quale devono essere inseriti, ai sensi dell’art.3 del d.p.r. n.1032/1973, tutti gli assegni e gli emolumenti previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

2. I n via subordinata il ricorrente sol leva questione di legittimità costituzionale dell’art.1 l. n.200/1974, se ritenuto ancora in vigore, e dell’art.31 del d.p.r. n.761/1979 nella parte in cui per il personale strutturato non medico esclude che l’indennità possa spiegare effetti a fini previdenziali ed assistenziali. 2.1 Denuncia in particolare il contrasto dell’art.31 del d.p.r. n.761/1979 con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., deducendo che le ragioni per le quali la norma è stata dichiarata in parte quaincostituzionale per il personale sanitario valgono anche per il personale amministrativo, atteso che l’indennità ha la medesima funzione perequativa per entrambe le categorie.

3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa del controricorrente è infondata.

3.1. Il motivo è specifico, in quanto coglie con esattezza la ratio decidendi della pronuncia impugnata e la censura con argomentazioni volte a contestare l’interpretazione delle norme che vengono in rilievo.

3.2. L’inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis cod. proc. civ., seppure configurabile anche a fronte di un solo precedente rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4366/2018) non può essere dichiarata qualora, come accade nella fattispecie, l’orientamento espresso venga censurato in modo specifico dal ricorrente, con deduzioni idonee a sollecitare un’ulteriore riflessione da parte della Corte, alla cui attenzione vengono sottoposti argomenti in precedenza non evidenziati.

4. Il motivo è fondato,in conformità a precedenti in termini di questa Corte (Cass. n.20917/2020, recentemente richiamato da Cass. n.21937/2023), ai quali si intende dare continuità e allecui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ.

Il ricorrente invoca l’estensione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.126 del 1981 al personale amministrativo.

Con la successiva pronuncia n.136 del 1997 la Corte costituzionale, valorizzando l’applicazione generalizzata dell’art.31 a tutto il personale universitario che presta servizio presso strutture ospedaliere, ha escluso che l’indennità ivi previstapersegua la finalità di compensare l’attività assistenziale in senso strettoe ne ha posto in risalto la ratio perequativa, evidenziando che il legislatore ha perseguito l’obiettivo di evitare disparità di trattamento tra dipendenti che svolgono la medesima attività.

Tale finalità, desumibile anche dal tenore letterale dell’art.31, è stata rimarcata anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9279 del 2016, la quale ha sviluppato il principio in precedenza affermato dalle stesse Sezioni Unite (Cass.

S.U. n.8521/2012) e dalla motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 126 del 1981, nella parte in cuiha individuato la funzione dell’indennità nella “equiparazioneeconomica fra sanitari ospedalieri e docenti universitari”.

Il giudice delle leggi, al quale era stata sottoposta la questione di legittimità costituzionale dell’art.4 della l. n.25 marzo 1971, n.213, avvalendosi del potere di cui all’art.27 della l. n.87 del 1953, ha esteso del d.P.R. n.761 del 1979 la dichiarazione di illegittimità all’art.31 “nella parte in cui stabilisce che la indennità ivi preveduta, identica a quella già preveduta dall’art.4 suddetto, non è utile a fini previdenziali ed assistenziali” (l’indennità, originariamente prevista per il personale docente dall’art.4 della legge n.213 del 1971 e per il personale non medico dall’art.1 della legge 16 maggio 1974, n.200, era stata poi disciplinata per entrambe le categorie dall’art.31 del d.P.R. n.761 del 1979 sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali).

Gli effetti di tale pronuncia non possono essere dunque limitati al solo personale impegnato nell’attività assistenziale, sia in ragione della natura della suddetta indennità, sia in ragione del fatto che la disposizione si riferisce indifferentemente “al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura”, secondo l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite nella motivazione delle decisioni sopra citate, nelle quali è stato evidenziato che l’indennità prevista dall’art.31 del d.P.R. n.761 del 1979 è divenuta pensionabile a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 126 del 1981.

Dall’intervento manipolativo del giudice delle leggi, che ha soppresso l’inciso “non utile ai fini previdenziali ed assistenziali” discende l’applicabilità alla fattispecie del 2° comma dell’art.38 d.P.R. n.1032/1973, al quale l’art.3 dello stesso d.P.R. rinvia, e quindi l’inclusione dell’indennità perequativa nella base di calcolo della buonuscita.

5. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, la quale procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato da Cass. n. 20917/2020: “per effetto della sentenza n.126/1981 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.31 d.P.R. n.761/1979, nella parte in cui escludeva l’utilità ai fini previdenziali e assistenziali dell’indennità ivi disciplinata, quest’ultima concorre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 38, comma 2, d.P.R. n.1032/1973, a formare la base contributiva rilevante ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita”.

6. Al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]; FATTO 1. Con sentenza n. 1288/201 5 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dell’Università degli [OSCURATO:PERSONA] (a riposo dal 1° gennaio 2008 e da ultimo in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] I in posizione di “strutturato”) contro la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua domanda volta all’accertamento del suo diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, con inclusione nella base di calcolo dell’integrale indennità ex art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 erelativa tredicesima mensilità, nonché della retribuzione di posizione e relativa tredicesima mensilità, da lui percepiti nell’ultimo anno di servizio nei confronti dell’INPS. 2. La Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte , secondo cui l’art.38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1032 esclude che possano essere computati elementi diversi da quelli tassativamente indicati dalla medesima disposizione e sostanzialmente comprensivi dei trattamenti economici fondamentali, e non anche di quelli accessori, dovendosi escludere che le espressioni “stipendio”, “paga” o “retribuzione” possano essere interpretate nel senso generico di retribuzione omnicomprensiva, riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa. 3. Per la cassazione della sentenza il Collavino ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, assistito da memoria. 4. L’INPSha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.31 del d.p.r. n. 761/1979, 3 e 38 del d.p.r. n.1032/1974, addebitando alla Corte territoriale di avere erroneamente circoscritto gli effetti della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art.31 del d.p.r. n. 761/1979 e di avere conseguentemente errato nell’escludere che l’indennità dovesse essere ricompresa nella base di calcolo della buonuscita, in quanto corrisponde a quella contributiva, nella quale devono essere inseriti, ai sensi dell’art.3 del d.p.r. n.1032/1973, tutti gli assegni e gli emolumenti previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. 2. I n via subordinata il ricorrente sol leva questione di legittimità costituzionale dell’art.1 l. n.200/1974, se ritenuto ancora in vigore, e dell’art.31 del d.p.r. n.761/1979 nella parte in cui per il personale strutturato non medico esclude che l’indennità possa spiegare effetti a fini previdenziali ed assistenziali. 2.1 Denuncia in particolare il contrasto dell’art.31 del d.p.r. n.761/1979 con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., deducendo che le ragioni per le quali la norma è stata dichiarata in parte quaincostituzionale per il personale sanitario valgono anche per il personale amministrativo, atteso che l’indennità ha la medesima funzione perequativa per entrambe le categorie. 3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa del controricorrente è infondata. 3.1. Il motivo è specifico, in quanto coglie con esattezza la ratio decidendi della pronuncia impugnata e la censura con argomentazioni volte a contestare l’interpretazione delle norme che vengono in rilievo. 3.2. L’inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis cod. proc. civ., seppure configurabile anche a fronte di un solo precedente rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4366/2018) non può essere dichiarata qualora, come accade nella fattispecie, l’orientamento espresso venga censurato in modo specifico dal ricorrente, con deduzioni idonee a sollecitare un’ulteriore riflessione da parte della Corte, alla cui attenzione vengono sottoposti argomenti in precedenza non evidenziati. 4. Il motivo è fondato,in conformità a precedenti in termini di questa Corte (Cass. n.20917/2020, recentemente richiamato da Cass. n.21937/2023), ai quali si intende dare continuità e allecui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ. Il ricorrente invoca l’estensione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.126 del 1981 al personale amministrativo. Con la successiva pronuncia n.136 del 1997 la Corte costituzionale, valorizzando l’applicazione generalizzata dell’art.31 a tutto il personale universitario che presta servizio presso strutture ospedaliere, ha escluso che l’indennità ivi previstapersegua la finalità di compensare l’attività assistenziale in senso strettoe ne ha posto in risalto la ratio perequativa, evidenziando che il legislatore ha perseguito l’obiettivo di evitare disparità di trattamento tra dipendenti che svolgono la medesima attività. Tale finalità, desumibile anche dal tenore letterale dell’art.31, è stata rimarcata anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9279 del 2016, la quale ha sviluppato il principio in precedenza affermato dalle stesse Sezioni Unite (Cass. S.U. n.8521/2012) e dalla motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 126 del 1981, nella parte in cuiha individuato la funzione dell’indennità nella “equiparazioneeconomica fra sanitari ospedalieri e docenti universitari”. Il giudice delle leggi, al quale era stata sottoposta la questione di legittimità costituzionale dell’art.4 della l. n.25 marzo 1971, n.213, avvalendosi del potere di cui all’art.27 della l. n.87 del 1953, ha esteso del d.P.R. n.761 del 1979 la dichiarazione di illegittimità all’art.31 “nella parte in cui stabilisce che la indennità ivi preveduta, identica a quella già preveduta dall’art.4 suddetto, non è utile a fini previdenziali ed assistenziali” (l’indennità, originariamente prevista per il personale docente dall’art.4 della legge n.213 del 1971 e per il personale non medico dall’art.1 della legge 16 maggio 1974, n.200, era stata poi disciplinata per entrambe le categorie dall’art.31 del d.P.R. n.761 del 1979 sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali). Gli effetti di tale pronuncia non possono essere dunque limitati al solo personale impegnato nell’attività assistenziale, sia in ragione della natura della suddetta indennità, sia in ragione del fatto che la disposizione si riferisce indifferentemente “al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura”, secondo l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite nella motivazione delle decisioni sopra citate, nelle quali è stato evidenziato che l’indennità prevista dall’art.31 del d.P.R. n.761 del 1979 è divenuta pensionabile a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 126 del 1981. Dall’intervento manipolativo del giudice delle leggi, che ha soppresso l’inciso “non utile ai fini previdenziali ed assistenziali” discende l’applicabilità alla fattispecie del 2° comma dell’art.38 d.P.R. n.1032/1973, al quale l’art.3 dello stesso d.P.R. rinvia, e quindi l’inclusione dell’indennità perequativa nella base di calcolo della buonuscita. 5. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, la quale procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato da Cass. n. 20917/2020: “per effetto della sentenza n.126/1981 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.31 d.P.R. n.761/1979, nella parte in cui escludeva l’utilità ai fini previdenziali e assistenziali dell’indennità ivi disciplinata, quest’ultima concorre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 38, comma 2, d.P.R. n.1032/1973, a formare la base contributiva rilevante ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita”. 6. Al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anc
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