CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30139/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] INFERIOREdats-av~--alielgarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il 13 dicembre 2024, ha rigettato la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e disposto la modifica, a cura dell'ufficio di Procura, del titolo di reato indicato nel registro delle notitiae criminis; che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in proposito, che il Giudice per le indagini preliminari, qualora non condivida la qualificazione del fatto operata dal pubblico ministero, non può ordinargli — salvo compiere un atto abnorme, in quanto tale ricorribile in cassazione — di formulare l'imputazione nei confronti dell'indagato per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione ma può, invece, ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, Leka, in motivazione, a pag. 10; Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, in motivazione, pagg. 5-6; Sez. 6, n. 26875 del 10/05/2017, Luca, pag. 2); che, versandosi al di fuori delle ipotesi di abnormità, il provvedimento de quo agitur deve ritenersi non impugnabile; che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de