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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03908/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 52/22 in data 19/04/2022 del Tribunale di Pescara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 19/04/2022, il Tribunale di Pescara rigettava il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere la revocazione della confisca adottata ex art. 12-sexies di. 306/1992 (ore art. 240- bis cod. pen.) di alcuni immobili siti in [OSCURATO:PERSONA]Angelo disposta nell'ambito di un procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] conclusosi con provvedimento n. 10/2011, divenuto definitivo.

La ricorrente è terza interessata alla restituzione dei tre immobili confiscati nella qualità di unica erede della condannata.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione.

La ricorrente, dopo aver premesso di aver impugnato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara ex art. 666, commi 3 e 4 cod. proc. pen., con conseguente esclusione della competenza del giudice dell'esecuzione quale giudice dell'opposizione ex art. 667, comma 4 cod. proc. pen. (competenza circoscritta ai soli casi in cui il provvedimento di cui ci si duole sia stato adottato de plano), ha dedotto, nell'unico motivo di gravame proposto, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca, disposta per il delitto tentato di estorsione che non rientra nel novero dei delitti di cui all'art. 12-sexies d.l. 306/1992, ora 240-bis cod. pen.: circostanza che si risolvendosi in un difetto di chiarezza, precisione e completezza precettiva della norma tale da indurre alla revoca della confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come osservato dalla Procura generale, l'ordinanza impugnata consegue ad un incidente di esecuzione proposto in data 07/03/2022, ove la richiesta di revoca è argomentata proponendo, come elemento di novità sopravvenuto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019.

In particolare, si assume che, in forza dei principi di chiarezza e precisione del precetto penale, affermati nell'occasione dal giudice delle leggi, dovrebbe considerarsi dirimente l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla riconducibilità del delitto di estorsione, nella forma del tentativo, nell'ambito del catalogo tassativo di reati per i quali la confisca allargata è prevista.

Deduce inoltre che, con l'incidente di esecuzione, si chiedeva non di rimuovere il giudicato ma di considerare quanto stabilito dalla Corte costituzionale una nuova prova decisiva legittimante la proposizione di istanza di revocazione.

2.1. L'ordinanza impugnata ha precisato come il provvedimento di cui veniva chiesta la revoca era divenuto definitivo, circostanza che precludeva la possibilità di rimettere in discussione, attraverso l'istituto della revocazione, atti o elementi già considerati nel procedimento stesso o comunque in esso deducibili e non dedotti.

Nella specie, il Tribunale da atto di come "l'eccepita violazione dell'art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 è stata già dedotta dal proposto, [OSCURATO:PERSONA], con i rimedi impugnatori, come, peraltro, riferito dalla stessa ricorrente.

Nessun elemento nuovo è stato evidenziato dalla ricorrente dal quale desumere la legittima provenienza dei beni confiscati ...

".Su tale premessa, il Tribunale mostra di aderire all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui, la confisca prevista dall'art. 12-sexies d.l. 08/06/92, n. 306 convertito nella legge, 7 agosto 1992, n. 336, è applicabile anche qualora venga commesso il delitto di tentata estorsione (cfr., Sez. 1, n. del 28/05/2013, Guarnieri, Rv. 255633, nella quale i Giudici di legittimità hanno affrontato diversi aspetti della materia prevista dall'art. 12 sexies del d.I., 8/06/92, n. 306 convertito nella legge, 7 agosto 1992, n. 336).

La Suprema Corte, allineandosi sulla scorta di quanto già enunciato dalla stessa Sezione 1 nella pronuncia n. 22154 del 10/05/05 (ric.

Secchiano, Rv. 231665) ha postulato che "il chiaro richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 12-sexies al caso di condanna per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen., in mancanza di ulteriori specificazioni, non autorizza alcuna distinzione fra reato consumato e reato tentato, in quanto non collega la confisca al provento o al profitto di quel reato, bensì ai beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza lecita, indipendentemente dalla loro fonte che si presume derivante dalla complessiva attività illecita del soggetto".

2.2. In relazione, poi, al profilo dell'indeterminatezza del fondamento normativo delle misure di prevenzione, il provvedimento impugnato ha ricordato come la Corte costituzionale abbia delineato il cd.

Statuto delle garanzie, che consente di ritenere come le misure di prevenzione, ed in specie quelle patrimoniali, abbiano una natura preventiva e compensatoria, determinando l'illecita acquisizione dei beni da parte di soggetto "pericoloso" un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità, che impone il recupero da parte dello Stato attraverso la confisca.

2.3. In ogni caso, è pacifico che non può essere causa di revocazione un fisiologico contrasto giurisprudenziale.

E neppure può ritenersi che un principio affermato dalla Corte Costituzionale possa essere posto a fondamento, come "prova nuova", di una istanza di revocazione che, peraltro, risulterebbe, in ogni caso, come manifestamente tardiva: da qui la manifesta infondatezza del ricorso.

3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 52/22 in data 19/04/2022 del Tribunale di Pescara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19/04/2022, il Tribunale di Pescara rigettava il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere la revocazione della confisca adottata ex art. 12-sexies di. 306/1992 (ore art. 240- bis cod. pen.) di alcuni immobili siti in [OSCURATO:PERSONA]Angelo disposta nell'ambito di un procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] conclusosi con provvedimento n. 10/2011, divenuto definitivo. La ricorrente è terza interessata alla restituzione dei tre immobili confiscati nella qualità di unica erede della condannata. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione. La ricorrente, dopo aver premesso di aver impugnato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara ex art. 666, commi 3 e 4 cod. proc. pen., con conseguente esclusione della competenza del giudice dell'esecuzione quale giudice dell'opposizione ex art. 667, comma 4 cod. proc. pen. (competenza circoscritta ai soli casi in cui il provvedimento di cui ci si duole sia stato adottato de plano), ha dedotto, nell'unico motivo di gravame proposto, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca, disposta per il delitto tentato di estorsione che non rientra nel novero dei delitti di cui all'art. 12-sexies d.l. 306/1992, ora 240-bis cod. pen.: circostanza che si risolvendosi in un difetto di chiarezza, precisione e completezza precettiva della norma tale da indurre alla revoca della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come osservato dalla Procura generale, l'ordinanza impugnata consegue ad un incidente di esecuzione proposto in data 07/03/2022, ove la richiesta di revoca è argomentata proponendo, come elemento di novità sopravvenuto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019. In particolare, si assume che, in forza dei principi di chiarezza e precisione del precetto penale, affermati nell'occasione dal giudice delle leggi, dovrebbe considerarsi dirimente l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla riconducibilità del delitto di estorsione, nella forma del tentativo, nell'ambito del catalogo tassativo di reati per i quali la confisca allargata è prevista. Deduce inoltre che, con l'incidente di esecuzione, si chiedeva non di rimuovere il giudicato ma di considerare quanto stabilito dalla Corte costituzionale una nuova prova decisiva legittimante la proposizione di istanza di revocazione. 2.1. L'ordinanza impugnata ha precisato come il provvedimento di cui veniva chiesta la revoca era divenuto definitivo, circostanza che precludeva la possibilità di rimettere in discussione, attraverso l'istituto della revocazione, atti o elementi già considerati nel procedimento stesso o comunque in esso deducibili e non dedotti. Nella specie, il Tribunale da atto di come "l'eccepita violazione dell'art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 è stata già dedotta dal proposto, [OSCURATO:PERSONA], con i rimedi impugnatori, come, peraltro, riferito dalla stessa ricorrente. Nessun elemento nuovo è stato evidenziato dalla ricorrente dal quale desumere la legittima provenienza dei beni confiscati ... ".Su tale premessa, il Tribunale mostra di aderire all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui, la confisca prevista dall'art. 12-sexies d.l. 08/06/92, n. 306 convertito nella legge, 7 agosto 1992, n. 336, è applicabile anche qualora venga commesso il delitto di tentata estorsione (cfr., Sez. 1, n. del 28/05/2013, Guarnieri, Rv. 255633, nella quale i Giudici di legittimità hanno affrontato diversi aspetti della materia prevista dall'art. 12 sexies del d.I., 8/06/92, n. 306 convertito nella legge, 7 agosto 1992, n. 336). La Suprema Corte, allineandosi sulla scorta di quanto già enunciato dalla stessa Sezione 1 nella pronuncia n. 22154 del 10/05/05 (ric. Secchiano, Rv. 231665) ha postulato che "il chiaro richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 12-sexies al caso di condanna per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen., in mancanza di ulteriori specificazioni, non autorizza alcuna distinzione fra reato consumato e reato tentato, in quanto non collega la confisca al provento o al profitto di quel reato, bensì ai beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza lecita, indipendentemente dalla loro fonte che si presume derivante dalla complessiva attività illecita del soggetto". 2.2. In relazione, poi, al profilo dell'indeterminatezza del fondamento normativo delle misure di prevenzione, il provvedimento impugnato ha ricordato come la Corte costituzionale abbia delineato il cd. Statuto delle garanzie, che consente di ritenere come le misure di prevenzione, ed in specie quelle patrimoniali, abbiano una natura preventiva e compensatoria, determinando l'illecita acquisizione dei beni da parte di soggetto "pericoloso" un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità, che impone il recupero da parte dello Stato attraverso la confisca. 2.3. In ogni caso, è pacifico che non può essere causa di revocazione un fisiologico contrasto giurisprudenziale. E neppure può ritenersi che un principio affermato dalla Corte Costituzionale possa essere posto a fondamento, come "prova nuova", di una istanza di revocazione che, peraltro, risulterebbe, in ogni caso, come manifestamente tardiva: da qui la manifesta infondatezza del ricorso. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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