Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2011
ECLI:EU:T:2011:377
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑189/06
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Intese — Perossido d’idrogeno e perborato di sodio — [OSCURATO:PERSONA] che accerta un’infrazione all’art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Ammende — Comunicazione sulla cooperazione»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri
di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa
detenute al 100%
(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2)
2.
Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri
di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa
detenute al 100%
(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2)
3.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — [OSCURATO:PERSONA] di applicazione delle regole di concorrenza — [OSCURATO:PERSONA]
riguardante una pluralità di destinatari
(Artt. 81 CE, 82 CE e 253 CE)
4.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Carattere dissuasivo — Presa in considerazione delle dimensioni e del fatturato
complessivo dell’impresa sanzionata — Pertinenza — Applicazione di un coefficiente moltiplicatore all’importo di partenza
(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 A)
5.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] che accerta un’infrazione adottata successivamente
ad altre decisioni di condanna che hanno preso in considerazione l’elemento della recidiva — Violazione del principio del
ne bis in idem — Insussistenza
(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003)
6.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell’ammenda in contropartita della cooperazione
dell’impresa incriminata
[Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 18 e 23, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2002/C 45/03, punti 21 e 23, lett. b)]
7.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell’ammenda in contropartita della cooperazione
dell’impresa incriminata
[Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 18 e 23, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2002/C 45/03, punti 21 e 23, lett. b)]
8.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Presa in considerazione della cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA]
dell’impresa incriminata al di là dell’area delimitata dalla comunicazione sulla cooperazione — Presupposti — Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04, 98/C 9/03, punto 3, e 2002/C 45/03)
1.
Il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità
giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in
sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli
economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche. Infatti, ciò si verifica perché, in tale
situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano
una sola impresa, ai sensi dell’art. 81 CE, circostanza che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di emanare una decisione che infligge
ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare il coinvolgimento personale di quest’ultima
nell’infrazione.
Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia
infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza
determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società
controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata. Alla luce di tali
considerazioni, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla controllante
per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla
propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di rovesciare detta presunzione, non fornisca
sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato.
La struttura di detenzione del capitale di una società controllata costituisce un criterio sufficiente per stabilire detta
presunzione, senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta ad addurre indizi supplementari relativi all’esercizio effettivo di un’influenza
da parte della società controllante. Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che detti indizi supplementari
possano essere stati accertati in altre cause.
Quando il controllo della totalità o della quasi totalità del capitale della controllata è stato considerato sufficiente per
fondare detta presunzione con riguardo a tutti i destinatari di una decisione che infligge un’ammenda per violazione del diritto
della concorrenza, e in assenza di un argomento che rovesci tale presunzione, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto valere,
con riferimento ad alcuni destinatari di detta decisione, indizi supplementari vuoi per suffragare la conclusione già validamente
tratta sulla base del controllo dell’intero capitale sociale della controllata, vuoi per replicare alle argomentazioni sviluppate
dalle società coinvolte, non significa che non siano stati applicati dalla [OSCURATO:PERSONA] gli stessi principi nei confronti di
tutti i destinatari e che sia stata violata la parità di trattamento.
(v. punti 31-34, 46-47, 52-53, 59)
2.
Quando la [OSCURATO:PERSONA] applica la presunzione di esercizio di un’influenza determinante per imputare ad una società controllante
il comportamento illecito della sua controllata, spetta a detta società controllante fornire sufficienti elementi di prova,
idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato.
A tal fine, occorre tener conto di tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici
che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi. Non vi è motivo, in particolare,
di limitare detta valutazione ai soli elementi relativi alla politica commerciale stricto sensu della controllata, quali la
strategia di distribuzione e dei prezzi. La presunzione in parola non può, in particolare, essere rovesciata dimostrando soltanto
che è la controllata a gestire tali aspetti specifici della sua politica commerciale senza ricevere direttive al riguardo.
La semplice circostanza che la società controllante sia una holding non operativa non basta ad escludere che essa abbia esercitato
un’influenza determinante sulla sua controllata coordinando segnatamente gli investimenti finanziari all’interno del gruppo.
Nel contesto di un gruppo di società, infatti, una holding è una società volta a raggruppare partecipazioni in diverse società
e la cui funzione consiste nell’assicurarne l’unità di direzione.
Inoltre, la ripartizione dei compiti, che all’interno di un gruppo di società rappresenta un fenomeno del tutto normale, non
è sufficiente a rovesciare la presunzione di un’influenza determinante.
Quanto alla mancanza di un sistema di informazione tra la società controllante e la sua controllata, il fatto che quest’ultima
non abbia mai attuato, sul mercato rilevante, una specifica politica di informazione a favore della società controllante,
non può essere sufficiente a dimostrare la sua autonomia, dato che l’autonomia di una controllata non va valutata con riferimento
ai soli aspetti di gestione operativa dell’impresa.
(v. punti 67-69, 74, 76, 78)
3.
La motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in
forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati
di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo.
La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione
se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore,
ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata.
Quando una decisione in applicazione dell’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione,
essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il
tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione. Pertanto, nei confronti di una controllante
ritenuta responsabile in solido dell’infrazione, una simile decisione deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi
atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società.
Quando la [OSCURATO:PERSONA] si basa sulla presunzione secondo cui una società controllante esercita un’influenza determinante sul
comportamento della sua controllata e le società coinvolte hanno prodotto, nel corso del procedimento amministrativo, elementi
volti a rovesciare detta presunzione, la decisione deve contenere un’esposizione sufficiente dei motivi atti a giustificare
la posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tali elementi non consentivano di inficiare la presunzione suddetta. Tuttavia,
non per questo la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti che le parti interessate hanno fatto valere
dinanzi ad essa. Di conseguenza, non le si può contestare di non aver risposto in modo preciso a ciascun singolo argomento
invocato da un’impresa. Una risposta globale, può essere sufficiente, infatti, a seconda delle circostanze concrete, affinché
l’impresa possa difendere utilmente i propri diritti e il Tribunale possa esercitare il proprio controllo.
(v. punti 89-91, 96)
4.
[OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale nella fissazione dell’importo delle ammende al fine di orientare il comportamento
delle imprese verso il rispetto delle norme in materia di concorrenza. Nel determinare l’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA]
deve tener conto del suo carattere dissuasivo e, a tal fine, può prendere in considerazione in particolare la dimensione e
la potenza economica dell’impresa in parola.
La necessità di garantire un sufficiente effetto dissuasivo dell’ammenda impone che l’importo dell’ammenda venga modulato
affinché questa non venga resa trascurabile o, al contrario, eccessiva, in considerazione, segnatamente, della capacità finanziaria
dell’impresa in questione, conformemente agli obblighi derivanti, da un lato, dalla necessità di assicurare l’effettività
dell’ammenda e, dall’altro, dal rispetto del principio di proporzionalità.
È in particolare la possibilità per l’impresa interessata di mobilizzare più facilmente i capitali necessari per il pagamento
della sua ammenda che può giustificare, ai fini di un effetto dissuasivo sufficiente di quest’ultima, l’applicazione di un
coefficiente moltiplicatore. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare un nesso tra l’utilizzo delle risorse
dell’impresa interessata e l’infrazione in parola, ma può legittimamente tener conto delle dimensioni complessive dell’impresa.
Dal momento che la maggiorazione applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] si basa legittimamente sulle dimensioni dell’impresa coinvolta,
non essendo le risorse impiegate nell’ambito dell’infrazione un criterio pertinente, la sua applicazione non può integrare
una violazione del principio di parità di trattamento per il solo fatto che non distingue tra le imprese autrici dell’infrazione
sulla base di detto criterio. Inoltre, una maggiorazione non può essere considerata sproporzionata rispetto allo scopo dissuasivo,
ove sia pienamente giustificata tenuto conto delle dimensioni dell’impresa coinvolta, comprovate dal fatturato mondiale particolarmente
rilevante di quest’ultima.
(v. punti 113-115, 117-120)
5.
L’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta ad una triplice condizione di identità dei fatti, di unicità del
contravventore e di unicità dell’interesse giuridico tutelato. Detto principio vieta, quindi, di sanzionare una stessa persona
più di una volta per uno stesso comportamento illecito al fine di tutelare lo stesso bene giuridico. Ora, nella misura in
cui la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto, in una decisione, di infrazioni precedenti al fine non di sanzionare nuovamente dette infrazioni,
ma soltanto di sanzionare la partecipazione dell'impresa di cui trattasi all’intesa oggetto di tale decisione tenendo conto
del suo comportamento recidivo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia già considerato le medesime infrazioni nell’ambito di decisioni
precedenti non integra una violazione del principio del ne bis in idem.
(v. punti 127-128)
6.
Emerge dai punti 21 e 23 della comunicazione relativa alla non imposizione di ammende e alla riduzione del loro importo nei
casi di cartelli tra imprese che, per poter beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda, un’impresa deve fornire
alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova che costituiscono un valore aggiunto significativo rispetto a quelli che erano già in suo
possesso.
Inoltre, ai fini dell’applicazione delle forcelle di riduzione dell’importo dell’ammenda previste al punto 23, lett. b), di
detta comunicazione sulla cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] deve stabilire il momento in cui l’impresa ha soddisfatto detta condizione.
Detta interpretazione è confermata anche dall’economia del sistema previsto dalla comunicazione in parola, che prevede tre
distinte forcelle per la «prima», la «seconda» e le «altre» imprese che soddisfino la condizione di cui trattasi, il che implica
quindi che la [OSCURATO:PERSONA] determini il momento preciso in cui le condizioni per la riduzione dell’importo dell’ammenda sono
soddisfatte dall’impresa interessata, confrontando gli elementi di prova forniti e quelli che erano già in possesso della
[OSCURATO:PERSONA] al momento della domanda. È a buon diritto che la [OSCURATO:PERSONA] si fonda, da una parte, su tale criterio cronologico
e, dall’altra, sul grado del valore aggiunto dei contributi delle imprese, quando essa esamina, in conformità della condizione
prevista al punto 21 di detta comunicazione, se gli elementi di prova dedotti abbiano un valore aggiunto significativo rispetto
a quelli già in suo possesso al momento della presentazione, rispettivamente, di ciascuna richiesta.
Detto approccio, tenendo conto tanto dell’aspetto temporale, quanto dell’aspetto qualitativo del contributo e premiando l’impresa
che, per prima, ha soddisfatto le condizioni previste per la riduzione, è conforme agli obiettivi perseguiti da detta comunicazione,
in quanto incoraggia le imprese che intendono cooperare ad intervenire al più presto nell’inchiesta, presentando con la loro
prima richiesta l’insieme degli elementi di prova di cui dispongono. In particolare, incentivando a superare la soglia del
valore aggiunto significativo fin dalla prima richiesta, esso permette di evitare che l’impresa che presenta richiesta di
clemenza centellini i suoi sforzi di cooperazione durante tutto il procedimento. Inoltre, dato che la comunicazione sulla
cooperazione si fonda su un approccio che impone la determinazione di un ordine cronologico preciso delle domande, in linea
con gli obiettivi di trasparenza e certezza del diritto, la sua applicazione non può divergere a seconda che l’intervallo
tra le domande sia lungo o breve.
(v. punti 146-148, 153-155)
7.
Benché la [OSCURATO:PERSONA] non possa, nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dai membri di un’intesa, ignorare
il principio di parità di trattamento, essa gode di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della
cooperazione fornita da una determinata impresa. Pertanto, solo un errore manifesto di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]
può essere censurato.
(v. punto 168)
8.
Con riguardo alle infrazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della comunicazione relativa alla non imposizione di
ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, in linea di principio, l’interessato non può validamente
addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso in considerazione il grado della sua cooperazione come circostanza attenuante
al di fuori dell’ambito giuridico della comunicazione sulla cooperazione. Pertanto, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto
della cooperazione di un’impresa riducendo l’importo dell’ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione,
non si può validamente contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver ulteriormente ridotto l’importo dell’ammenda inflitta a tale
impresa al di fuori dell’ambito di applicazione di detta comunicazione.
(v. punti 178-179)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)
14 luglio 2011 (
*
)
«Concorrenza – Intese – Perossido d’idrogeno e perborato di sodio – [OSCURATO:PERSONA] che constata una violazione dell’art. 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Ammende – Comunicazione sulla cooperazione»
Nella causa T‑189/06,
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Colombes (Francia), rappresentata inizialmente dagli avv.ti A. Winckler, S. [OSCURATO:PERSONA] e P. Geffriaud, successivamente
dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e E. Jégou,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata inizialmente dal sig. F. Arbault e dalla sig.ra O. Beynet, successivamente dai sigg. V. Bottka, P. J. [OSCURATO:PERSONA]
e B. Gencarelli, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2006,
C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.620
– Perossido di idrogeno e perborato), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in via subordinata, una domanda di annullamento
o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),
composto dai sigg. V. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), facente funzione di presidente, M. [OSCURATO:PERSONA], A. [OSCURATO:PERSONA], L. [OSCURATO:PERSONA] e K. O’[OSCURATO:PERSONA],
giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 settembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
1
La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] SA (già Atofina SA), è una società di diritto francese che all’epoca dei fatti commercializzava,
segnatamente, perossido d’idrogeno (in prosieguo: l’«HP») e perborato di sodio (in prosieguo: il «PBS»).
2
Nel periodo compreso tra la data di inizio dell’infrazione e l’aprile 2000, il suo principale azionista, con una quota pari
al 97,5%, era l’[OSCURATO:PERSONA] SA. A partire dal mese di aprile 2000, la ricorrente è stata controllata per il 96,48% dall’[OSCURATO:PERSONA], controllata a sua volta per il 99,43% dalla Total SA.
3
Nel novembre del 2002 la [OSCURATO:PERSONA] AG ha informato la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee dell’esistenza di un’intesa nel mercato
dell’HP e del PBS e ha richiesto l’applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla non imposizione di ammende
e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione
sulla cooperazione»).
4
[OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] le prove materiali che le hanno consentito di effettuare, il 25 e il 26 marzo 2003,
talune verifiche negli uffici di tre imprese, tra cui quelli della ricorrente.
5
In seguito a tali verifiche, diverse imprese, tra cui segnatamente l’EKA [OSCURATO:PERSONA] AB, la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] SA, hanno
chiesto l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione e hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova riguardanti
l’intesa.
6
Il 26 gennaio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una comunicazione degli addebiti alla ricorrente e alle altre imprese coinvolte.
7
Dopo aver sentito le imprese interessate il 28 e 29 giugno 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 3 maggio 2006, C (2006) 1766
def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] NV, [OSCURATO:PERSONA] AB, EKA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], FMC Corp., FMC Foret SA, [OSCURATO:PERSONA], L’Air
liquide SA, Chemoxal SA, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:SOCIETA], Total, [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente (caso
COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), una sintesi della quale è stata
pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 13 dicembre 2006 (GU L 353, pag. 54). Essa è stata notificata alla ricorrente con lettera dell’8 maggio 2006.
[OSCURATO:PERSONA] impugnata
8
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che i destinatari di quest’ultima avevano partecipato ad un’infrazione
unica e continuata dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), relativa all’HP e al
suo derivato, il PBS (punto 2 della decisione impugnata).
9
L’infrazione accertata è consistita prevalentemente nello scambio tra concorrenti di informazioni rilevanti in termini commerciali
e di informazioni riservate concernenti il mercato e le imprese, nella limitazione e nel controllo della produzione e delle
capacità potenziali ed effettive di questa, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti nonché nella fissazione e nel
monitoraggio del rispetto degli obiettivi di prezzo.
10
La ricorrente, la Total e la [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute responsabili «in solido» dell’infrazione (punto 441 della decisione
impugnata).
11
Ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il metodo esposto negli orientamenti per il calcolo
delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, [CA] (GU 1998, C 9,
pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»).
12
[OSCURATO:PERSONA] ha determinato l’importo di base delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione (punto
452 della decisione impugnata) e questa è stata qualificata come molto grave (punto 457 della decisione impugnata).
13
In applicazione di un trattamento differenziato, la ricorrente, la Total e la [OSCURATO:PERSONA] sono state classificate nella
terza categoria, corrispondente all’importo di partenza pari a EUR 20 milioni (punti 460‑462 della decisione impugnata).
14
Per assicurare un sufficiente effetto dissuasivo, al suddetto importo di partenza è stato applicato un coefficiente moltiplicatore
pari a 3, in considerazione del rilevante volume d’affari delle società che controllano il gruppo, vale a dire l’[OSCURATO:PERSONA]
e la Total (punto 463 della decisione impugnata).
15
Dato che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha partecipato all’infrazione dal 12 maggio 1995 al 31 dicembre 2000, ossia
per un periodo di cinque anni e sette mesi, l’importo della sua ammenda è stato maggiorato del 55% per la durata (punto 467
della decisione impugnata). La maggiorazione non è stata applicata all’importo dell’ammenda inflitta alla Total, poiché detta
società è stata ritenuta responsabile per l’infrazione in parola per il periodo ricompreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre
2000 (punto 468 della decisione impugnata).
16
[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto applicabile una circostanza aggravante nei confronti della ricorrente in ragione della situazione
di recidiva in relazione alle infrazioni riscontrate nella sua decisione 23 novembre 1984, 85/74/CEE, relativa ad una procedura
ai sensi dell’articolo 85 del trattato CEE (Caso IV/30.907 – Prodotti del perossigeno) (GU 1985, L 35, pag. 1), e nella sua
decisione 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CE (Caso IV/31.865
– PVC) (GU L 239, pag. 14). Essa ha applicato, quindi, all’importo di base dell’ammenda imputabile alla ricorrente una maggiorazione
pari al 50% dell’importo di base che le sarebbe stato applicato se le società controllanti del gruppo non fossero state destinatarie
della decisione impugnata (punti 469‑471 e nota 409 della decisione impugnata).
17
[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che la ricorrente era la seconda società ad aver soddisfatto le condizioni poste al punto 21
della comunicazione sulla cooperazione e le ha accordato, per tale motivo, una riduzione del 30% dell’importo dell’ammenda,
applicando detta riduzione all’intero importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, alla Total e all’[OSCURATO:PERSONA] (punti
509‑514 e 529 della decisione impugnata).
18
L’art. 1, lett. o)‑q), della decisione impugnata stabilisce che le tre società hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53
dell’accordo SEE, per aver partecipato all’infrazione in parola, la Total, dal 30 aprile al 31 dicembre 2000, la ricorrente
e l’[OSCURATO:PERSONA], dal 12 maggio 1995 al 31 dicembre 2000.
19
L’art. 2, lett. i), della decisione impugnata infligge alla ricorrente un’ammenda pari a EUR 78,663 milioni, di cui la Total
e l’[OSCURATO:PERSONA] sono tenute responsabili «in solido», rispettivamente, per l’importo di EUR 42 milioni e EUR 65,1 milioni.
Procedimento e conclusioni delle parti
20
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2006, la ricorrente ha proposto il ricorso
in esame.
21
Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato destinato alla Sesta Sezione
e, sentite le parti, la presente causa è stata assegnata alla Sesta Sezione ampliata.
22
A causa dell’impedimento di due membri della sezione ampliata a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha
designato altri due giudici per completare la sezione, ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale.
23
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno svolto le loro difese
orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza che si è svolta il 3 settembre 2010.
24
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda;
– in subordine, annullare o ridurre l’importo dell’ammenda ad essa inflitta;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
25
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
26
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce essenzialmente sei motivi, relativi, il primo, alla violazione delle regole
in materia di imputabilità in capo alla società controllante delle infrazioni commesse da una sua controllata e alla violazione
del principio di parità di trattamento, il secondo ad errori di fatto quanto all’imputazione dell’infrazione in capo alla
Total e all’[OSCURATO:PERSONA], il terzo alla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione,
il quarto ad errori di diritto e di fatto nella maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo,
il quinto ad errori di diritto e di fatto nella maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo della recidiva e il sesto
a errori di diritto e di fatto nella riduzione dell’importo dell’ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione.
Sul primo motivo, relativo ad una violazione delle regole in materia di imputabilità in capo alla società controllante delle
infrazioni commesse da una sua controllata e ad una violazione del principio di parità di trattamento
Osservazioni preliminari
27
Si deve ricordare che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza verte sulle attività delle imprese e che la nozione
di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del detto
soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (v. sentenza della Corte 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8237, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata).
28
La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa
si riferisce ad un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più
persone, fisiche o giuridiche (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).
29
Qualora tale soggetto economico violi le norme in materia di concorrenza, è tenuto, secondo il principio della responsabilità
personale, a rispondere di tale infrazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 56 e la giurisprudenza
ivi citata).
30
L’infrazione al diritto dell’Unione in materia di concorrenza deve essere imputata in maniera inequivocabile alla persona
giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e la comunicazione degli addebiti dev’essere inviata a quest’ultima.
È parimenti necessario che la comunicazione degli addebiti indichi in che qualità a una persona giuridica vengono addebitati
i fatti invocati (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).
31
Secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare
qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta
sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione,
in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 58, e la giurisprudenza ivi citata).
32
Infatti, ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa
unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, nel senso indicato supra. [OSCURATO:PERSONA], il fatto che una società controllante
e la propria controllata costituiscano una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE consente alla [OSCURATO:PERSONA] di emanare una
decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale
di quest’ultima nell’infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 59).
33
La Corte ha altresì dichiarato che, nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della
propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante
può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa
secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata
(v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).
34
La Corte ha quindi precisato che, alla luce di tali considerazioni, era sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provasse che l’intero
capitale di una controllata era detenuto dalla controllante per poter presumere che quest’ultima esercitasse un’influenza
determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà poi ritenere la società controllante solidalmente
responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe
l’onere di rovesciare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata
si comporta in maniera autonoma sul mercato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 61 e la giurisprudenza
ivi citata).
35
Nel caso di specie, ai punti 370‑379 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto, riferendosi alla giurisprudenza
della Corte e del Tribunale, i principi che intendeva applicare per identificare i destinatari della decisione impugnata.
36
Essa ha rammentato in particolare che una società controllante poteva essere considerata responsabile del comportamento illecito
di una controllata se la controllata non decideva in modo autonomo quale dovesse essere il suo comportamento sul mercato,
ma applicava in sostanza le direttive impartitele dalla società controllante. Essa ha precisato che è possibile, in sostanza,
presumere che una controllata al 100% applichi essenzialmente le istruzioni impartite dalla sua controllante, potendo quest’ultima
confutare la presunzione dando prova contraria (punto 374 della decisione impugnata).
37
Per quanto attiene alla responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che essa deteneva il 98% del capitale
della ricorrente e aveva sempre nominato i membri del consiglio di amministrazione di detta società. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi
presunto che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse esercitato un’influenza determinante sul comportamento della ricorrente (punto 427 della
decisione impugnata).
38
Quanto alla Total, la [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che essa aveva acquisito il controllo del 99,43% del capitale dell’[OSCURATO:PERSONA]
nell’aprile del 2000 e che controllava, direttamente o indirettamente, il capitale della società del gruppo che aveva svolto
un ruolo attivo nell’ambito dei comportamenti illeciti e che, tenuto conto di dette circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] aveva presunto
che la Total avesse esercitato un’influenza determinante sulle sue controllate, l’[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente (punti 428
e 429 della decisione impugnata).
39
[OSCURATO:PERSONA] ha illustrato e ha poi esaminato, rispettivamente ai punti 430‑432 e 433‑440 della decisione impugnata, gli
argomenti addotti dalla ricorrente e quelli dedotti dalla Total e dall’[OSCURATO:PERSONA] per contestare l’imputazione dell’infrazione
in parola a queste ultime.
40
Al punto 441 della decisione impugnata, essa ha confermato la propria conclusione, secondo cui la ricorrente, la Total e l’[OSCURATO:PERSONA] formavano una sola impresa e le ha considerate responsabili dell’infrazione in parola, fermo restando che la Total
era chiamata a rispondere dell’infrazione soltanto a partire dal momento in cui ha acquisito il controllo sul capitale dell’[OSCURATO:PERSONA], vale a dire per il periodo ricompreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2000.
41
Nel contestare detta valutazione la ricorrente solleva, in sostanza, due censure, attinenti, da un lato, a una violazione
delle regole relative all’imputabilità e, dall’altro, ad una violazione del principio di parità di trattamento.
Sull’asserita violazione delle regole in materia di imputabilità in capo alla società controllante delle infrazioni commesse
da una sua controllata
42
In occasione dell’udienza, la ricorrente ha precisato che essa non contestava l’infrazione in parola, ma unicamente l’imputazione
di detta infrazione in capo alla Total e all’[OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui detta imputazione aveva influito sull’importo
dell’ammenda inflittale.
43
Essa sostiene, in definitiva, che la detenzione della totalità e, a maggior ragione, della quasi totalità del capitale della
controllata non permette, da sola, di concludere automaticamente che la società controllante eserciti effettivamente un’influenza
determinante sulla sua controllata e di imputarle la responsabilità dell’infrazione commessa da quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe commesso un errore di diritto, imputando la responsabilità dell’infrazione in capo alle società che controllavano
la ricorrente sulla base della sola presunzione legata alla detenzione della quasi totalità del suo capitale.
44
A tal proposito, occorre osservare che il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per imputare l’infrazione controversa in capo alla
Total e all’[OSCURATO:PERSONA], in quanto fondato sulla presunzione in parola, è conforme alla giurisprudenza citata ai punti 27‑34
che precedono.
45
Da un lato, contrariamente a quanto sembra suggerire la ricorrente, tale imputazione non si basa solo sulla struttura di detenzione
del capitale, ma anche sulla constatazione che la presunzione di esercizio di un’influenza determinante non era stata confutata
(v., in particolare, i punti 437 e 441 della decisione impugnata).
46
Dall’altro, risulta da tale giurisprudenza (v., in particolare, punti 33 e 34 supra) che la struttura di detenzione del capitale
di una società controllata costituisce un criterio sufficiente per stabilire detta presunzione, senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia
tenuta ad addurre indizi supplementari relativi all’esercizio effettivo di un’influenza da parte della società controllante,
come preteso invece dalla ricorrente.
47
Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che detti indizi supplementari possano essere stati accertati nell’ambito
della causa che ha portato alla sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007 (causa T‑112/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5049,
punti 13 e 54). Sia dalla citata sentenza 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (punti 61 e 62), sia dalla sentenza
10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra (punti 61 e 62), risulta infatti inequivocabilmente che l’applicazione
della presunzione in parola non è stata subordinata all’esistenza di detti indizi. Allo stesso modo, non è stato ritenuto
a tal fine necessario che la [OSCURATO:PERSONA] stabilisse che la società controllante era a conoscenza, al momento dei fatti, del
comportamento illecito della sua controllata.
48
Occorre altresì osservare che la giurisprudenza succitata si riferisce specificatamente al caso particolare in cui una società
controllante detiene il 100% del capitale della sua controllata (sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
punto 27 supra, punto 60). Orbene, nel caso di specie, la Total e l’[OSCURATO:PERSONA] non detenevano l’intero capitale della ricorrente
(v. punto 2 supra).
49
Si deve tuttavia rilevare che la ricorrente non ha dedotto alcuna argomentazione in relazione al fatto che le partecipazioni
della Total e dell’[OSCURATO:PERSONA] non raggiungevano il 100%. Al contrario, essa ha precisato in udienza di non sostenere che
detta circostanza «cambia[va] fondamentalmente le cose con riguardo al controllo giuridico» della controllata, confermando
così che essa non intendeva opporsi all’applicazione del medesimo regime probatorio nel caso del controllo totale e del controllo
quasi totale del capitale.
50
Il presente motivo deve pertanto essere rigettato.
Sull’asserita violazione del principio di parità di trattamento
51
La ricorrente sostiene che, basandosi sulla sola presunzione in parola nei confronti delle sue società controllanti, la [OSCURATO:PERSONA]
ha commesso una «discriminazione ingiustificata» nell’assunzione della prova. La ricorrente sarebbe stata, infatti, l’unica
controllata in relazione alla quale la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe accontentata di invocare la presunzione, mentre con riguardo
alle altre imprese coinvolte essa avrebbe indicato elementi supplementari inerenti all’esercizio di un’influenza determinante
sulle società controllanti.
52
Occorre osservare, a tale proposito, che dai punti 370‑379 della decisione impugnata si evince che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso
in considerazione, con riguardo a tutti i destinatari, la stessa regola secondo cui il controllo della totalità o della quasi
totalità del capitale sociale è sufficiente per fondare una presunzione relativa che permette di imputare la responsabilità
in capo alla società controllante. La presunzione di cui trattasi è stata, infatti, applicata nei confronti sia del gruppo
Total, sia degli altri gruppi di società destinatari della decisione impugnata.
53
Il fatto che con riguardo a determinati destinatari della decisione impugnata, vale a dire [OSCURATO:PERSONA], FMC, L’Air liquide,
SNIA ed [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] abbia invocato, oltre alla presunzione, altri indizi supplementari dell’influenza esercitata
dalla società controllante non significa che non siano stati applicati gli stessi principi nei confronti di tutti i destinatari.
54
Con riguardo all’[OSCURATO:PERSONA], infatti, si evince dal punto 384 della decisione impugnata che «dato che [questa] controlla l’EKA
[[OSCURATO:PERSONA]] al 100%, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che [essa] abbia esercitato un’influenza determinante sull’EKA [[OSCURATO:PERSONA]], non
essendo stato prodotto alcun elemento idoneo a confutare detta presunzione». Detta considerazione non viene contraddetta dal
fatto che, al punto 385 della stessa decisione, la [OSCURATO:PERSONA] richiami determinati indizi supplementari che la confermano.
55
Per quanto attiene alla FMC, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver tratto la propria conclusione in merito alla sua responsabilità
sulla base «del fatto che [la] FMC Foret [era] una società controllata (indirettamente) per il 100% dalla [FMC]» (punto 390
della decisione impugnata). Questa considerazione non è inficiata dal fatto che, al punto 391 della decisione impugnata, la
[OSCURATO:PERSONA] abbia richiamato un indizio supplementare dell’influenza determinante esercitata dalla FMC sulla sua controllata.
56
Quanto a L’Air liquide, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato al punto 403 della decisione impugnata che, «dal momento che [questa]
deteneva il 100% del capitale della Chemoxal all’epoca dell’infrazione e aveva il potere di designare i membri del consiglio
di amministrazione della Chemoxal, [essa] [aveva] presunto che [questa] esercitasse un’influenza determinante sul comportamento
della sua controllata». [OSCURATO:PERSONA] ha precisato detta considerazione evidenziando, al punto 405 della decisione impugnata,
che «la partecipazione del 100% nel capitale giustifica[va] una presunzione che [poteva] essere confutata dimostrando che
(…) la controllata gode[va] di una (…) autonomia».
57
Con riguardo alla SNIA, risulta dal punto 411 della decisione impugnata che la sua responsabilità è stata accertata in considerazione
della sua fusione con la società che controllava il 100% del soggetto coinvolto direttamente nell’infrazione, cosicché detta
situazione non è paragonabile a quella della ricorrente.
58
Infine, per quanto riguarda l’[OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato al punto 418 della decisione impugnata che, «in mancanza
di un’argomentazione idonea a confutare la presunzione, la detenzione del 100% del capitale viene ritenuta [dalla giurisprudenza]
un elemento sufficiente». Ai punti 419‑421 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre addotto alcuni elementi supplementari
osservando che essi smentivano l’argomentazione dedotta dall’[OSCURATO:SOCIETA] in relazione all’autonomia della sua controllata.
59
Emerge dunque dai succitati punti della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, con riguardo a tutti i destinatari
della decisione impugnata, che il controllo della totalità o della quasi totalità del capitale della controllata fosse sufficiente,
in mancanza di argomenti idonei a rovesciare la presunzione che ne consegue, a imputare la responsabilità in capo alla società
controllante, mentre gli indizi supplementari dell’influenza esercitata dalle società controllanti sulle loro controllate
sono stati indicati, laddove questi erano disponibili, vuoi per suffragare la conclusione già validamente tratta sulla base
del controllo dell’intero capitale sociale della controllata, vuoi per replicare alle argomentazioni sviluppate dalle società
coinvolte.
60
Per quanto attiene al gruppo cui appartiene la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro indicato, oltre al rapporto di partecipazione
nel capitale, anche il fatto che i membri del consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] erano stati nominati dall’[OSCURATO:PERSONA]
(punto 427 della decisione impugnata), senza per questo subordinare l’imputazione in capo alla controllante del comportamento
illecito di una controllata, detenuta al 100% o quasi, all’esistenza di elementi aggiuntivi.
61
Occorre pertanto respingere la presente censura, in quanto infondata e, conseguentemente, l’intero primo motivo nel suo insieme.
Sul secondo motivo, relativo ad errori di fatto in merito all’imputazione dell’infrazione in capo alla Total e all’[OSCURATO:PERSONA]
62
La ricorrente sostiene che, anche ammesso che il metodo consistente nel ricorrere alla presunzione in parola sia valido, la
[OSCURATO:PERSONA] non era legittimata, in punto di fatto, a imputare l’infrazione alla Total e alla [OSCURATO:PERSONA].
63
Essa sostiene, in primo luogo, di aver rimesso in discussione detta imputazione, dimostrando l’assenza di qualsiasi implicazione
dei dirigenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Total nelle pratiche illecite di cui è causa.
64
A tal proposito, occorre osservare che la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato l’infrazione controversa in capo alla Total e alla [OSCURATO:PERSONA]
in quanto, all’epoca dei fatti, esse costituivano un’unica impresa con la ricorrente. Per giungere a tale conclusione, la
[OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla presunzione risultante dal loro controllo della quasi totalità del capitale della ricorrente
e ha constatato che detta presunzione non era stata confutata nel corso del procedimento amministrativo.
65
Ora, dal momento che detta considerazione non è fondata sulla partecipazione delle società che controllavano la ricorrente
ai comportamenti illeciti, l’argomentazione della ricorrente relativa alla mancanza di un’implicazione diretta dei dirigenti
di dette società e alla loro non conoscenza dei fatti contestati non è idonea a rimetterla in discussione.
66
In secondo luogo, la ricorrente sostiene di aver confutato la presunzione in parola, avendo dimostrato, nel corso del procedimento
amministrativo, di determinare in modo autonomo la sua politica commerciale.
67
In base alla giurisprudenza citata supra al punto 34, per rovesciare la presunzione in parola, la società controllante deve
fornire sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul
mercato.
68
A tal fine, occorre tener conto di tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici
che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi (sentenza 10 settembre 2009,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punti 61 e 74).
69
Non vi è motivo, in particolare, di limitare detta valutazione ai soli elementi relativi alla politica commerciale stricto
sensu della controllata, quali la strategia di distribuzione e dei prezzi. La presunzione in parola non può, in particolare,
essere rovesciata dimostrando soltanto che è la controllata a gestire tali aspetti specifici della sua politica commerciale
senza ricevere direttive al riguardo (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 27
supra, punti 65 e 75).
70
Nel caso di specie, dal fascicolo si evince che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente ha sostenuto
in sostanza che la sua politica commerciale non era mai stata definita dalle sue controllanti, tenuto conto, in particolare,
della struttura del gruppo, come pure delle dimensioni modeste delle attività interessate dall’infrazione rispetto al suo
volume d’affari complessivo.
71
È opportuno osservare fin da subito che questa argomentazione si fonda esclusivamente su semplici affermazioni dal momento
che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova concreto a supporto della tesi della sua autonomia sul mercato. In
particolare, nella parte della risposta alla comunicazione degli addebiti relativa a tale aspetto, la ricorrente non rimanda
a nessun documento che supporti le affermazioni in essa contenute.
72
È evidente pertanto che l’argomentazione dedotta dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti non
è idonea a costituire un insieme di indizi sufficienti a confutare la presunzione in parola.
73
Per di più, occorre osservare che l’argomentazione di cui trattasi, oltre a non essere sostenuta da elementi di prova pertinenti,
non è idonea a dimostrare l’autonomia della ricorrente.
74
In primo luogo, quanto all’affermazione della ricorrente a detta della quale la Total e l’[OSCURATO:PERSONA] non erano altro che
holding non operative, occorre osservare che detta circostanza da sola non permetterebbe di escludere che esse abbiano esercitato
un’influenza determinante sulla ricorrente, in particolare, coordinando gli investimenti finanziari all’interno del gruppo.
Nel contesto di un gruppo di società, infatti, una holding è una società volta a raggruppare partecipazioni in diverse società
e la cui funzione consiste nell’assicurarne l’unità di direzione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008,
causa T‑69/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2567, punto 63).
75
Ora, la stessa ricorrente riconosce che l’[OSCURATO:PERSONA] interveniva nelle decisioni di maggiore importanza che potevano avere
un impatto a livello dell’intero gruppo e che essa stabiliva in termini molto generali le linee guida circa la compatibilità
delle attività dei diversi settori tra di loro, i cambiamenti di attività e la collocazione geografica delle attività nel
mondo. Queste affermazioni vanno nel senso di confermare che la funzione dell’[OSCURATO:PERSONA] era di assicurare un’unità di
direzione e un coordinamento idonei ad influenzare il comportamento della ricorrente sul mercato.
76
In secondo luogo, per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente nella parte in cui sostiene che la Total e l’[OSCURATO:PERSONA]
non sono mai intervenute nella definizione della politica commerciale relativa all’HP e al PBS, occorre osservare che la ripartizione
dei compiti all’interno di un gruppo di società rappresenta un fenomeno del tutto normale non sufficiente a rovesciare la
presunzione per cui la ricorrente, la Total e l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbero costituito una sola impresa, ai sensi dell’art. 81
CE.
77
Non si può inoltre trarre alcuna conclusione dalla circostanza che le società controllanti non hanno mai avuto clienti in
comune con la ricorrente, che non sono state presenti sui mercati su cui ha investito la ricorrente e sui mercati collegati
e che l’attività relativa ai prodotti in parola non costituiva che una parte molto modesta del volume d’affari complessivo
del gruppo.
78
In terzo luogo, con riguardo all’argomento della ricorrente relativo alla mancanza di un sistema di informazione e rendicontazione
operante tra essa e le società controllanti, ad eccezione delle informative dovute in forza degli obblighi di legge in materia
contabile o delle regolamentazioni finanziarie, occorre osservare che, posto che l’autonomia della controllata non viene valutata
con riguardo ai soli aspetti di gestione operativa dell’impresa, il fatto che la controllata non abbia mai attuato, sul mercato
rilevante, una specifica politica di informazione a favore della società controllante, non può essere sufficiente a dimostrare
la sua autonomia.
79
In quarto luogo, con riguardo agli elementi sollevati dalla ricorrente per la prima volta davanti al Tribunale, relativi al
fatto che il 18 maggio 2006 essa si è staccata dal gruppo Total dal punto di vista dell’assetto capitalistico, proprietario,
occorre osservare che detta separazione, successiva all’infrazione e all’adozione della decisione impugnata, non può rappresentare
un indizio pertinente ai fini di valutare i legami esistenti tra le società coinvolte durante il periodo di durata dell’infrazione.
80
In quinto luogo, con riguardo all’argomentazione della ricorrente secondo cui la posizione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella
decisione impugnata si discosterebbe da quella adottata nella decisione C (2003) 4570 del 10 dicembre 2003, relativa a un
procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑2/37.857 – Perossidi organici),
occorre osservare che, dai punti 373‑391 di detta decisione, si evince che la [OSCURATO:PERSONA] non ha assolutamente affrontato
la problematica della responsabilità della società controllante la ricorrente e, in particolare, che non si è pronunciata
sulla questione della sua autonomia rispetto alla società controllante.
81
Occorre osservare, a questo proposito, che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a verificare in modo sistematico se il comportamento
illecito di una controllata possa essere imputato alla sua società controllante (v., in tal senso, sentenza del Tribunale
14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5169,
punti 330 e 331). Di conseguenza, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia considerato la possibilità di indirizzare la decisione
C (2003) 4570 alla società che controlla la ricorrente non esclude, da solo, la possibilità di farlo nel caso di specie in
conformità dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di imputabilità.
82
Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] a ragione ha concluso che gli elementi prodotti dalla ricorrente,
anche se valutati nel loro insieme, non erano idonei a confutare la presunzione di cui trattasi.
83
Per quanto attiene al documento prodotto dalla ricorrente in allegato all’atto introduttivo, dal titolo «Pouvoirs internes
et engagements de dépense» [Poteri interni e impegni di spesa], volto a supportare il suo argomento secondo cui la Total si
limitava ad approvare gli investimenti più importanti sostenuti dalle sue controllate, occorre osservare che detto documento
non è stato richiamato dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e, pertanto, non è stato invocato
al fine di contestare la valutazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.
84
In ogni caso, si deve osservare che il documento in parola non costituisce un elemento di prova idoneo a dimostrare l’autonomia
della ricorrente, dal momento che, da un lato, come emerge dalla sua risposta alla domanda di informazioni inviata dalla [OSCURATO:PERSONA]
nel corso del procedimento amministrativo, esso contiene le regole che disciplinano il diritto di impegnare il gruppo applicabili
«a partire dal 2001» e non si riferisce pertanto al periodo in cui ha avuto luogo l'infrazione in questione e che, dall’altro,
il rilievo secondo cui l’intervento della società che controlla il gruppo nella politica commerciale della sua controllata
è limitato agli investimenti al di sopra di una certa soglia non è sufficiente per dimostrare l’autonomia di quest’ultima.
85
Riguardo a dette considerazioni, si deve ritenere che a ragione la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che gli elementi prodotti dalla
ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti non erano sufficienti per confutare la presunzione in parola.
86
Il secondo motivo deve pertanto essere rigettato.
Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione
87
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], non avendo preso posizione con riguardo alle argomentazioni dedotte per dimostrare
la sua autonomia, ha violato l’obbligo di motivazione e il principio di buona amministrazione.
88
In primo luogo, per quanto attiene all’obbligo di motivazione, essa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto alle argomentazioni
riassunte al punto 431 della decisione impugnata, secondo cui la nomina dei membri del suo consiglio di amministrazione da
parte dell’[OSCURATO:PERSONA] non dimostrava di per sé l’esercizio di un controllo effettivo e che la ricorrente godeva di totale
autonomia nella determinazione della propria politica commerciale. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, inoltre, omesso di presentare taluni
argomenti dedotti dalla ricorrente, in relazione al fatto che i dirigenti delle società Total ed [OSCURATO:PERSONA] non erano mai
stati coinvolti nelle pratiche contestate nella decisione impugnata e al fatto che il controllo esercitato dalle società controllanti
si limitava all’autorizzazione degli investimenti più importanti.
89
Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto
in questione e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana,
in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente
di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto
pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE dev’essere valutata
alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia
(v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto
63 e la giurisprudenza ivi citata).
90
Quando, come nella fattispecie in esame, una decisione in applicazione dell’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un
problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari,
specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione. Pertanto,
nei confronti di una controllante ritenuta responsabile in solido dell’infrazione, una simile decisione deve contenere un’esposizione
esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società (v., in tal senso, sentenza del Tribunale
14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1373, punti 78‑80).
91
Ne consegue che, quando, come nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] si basa sulla presunzione secondo cui una società controllante
esercita un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata e le società coinvolte hanno prodotto, nel corso
del procedimento amministrativo, elementi volti a confutare detta presunzione, la decisione deve contenere un’esposizione
sufficiente dei motivi atti a giustificare la posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tali elementi non consentivano di inficiare
la presunzione suddetta.
92
Occorre rilevare, a tale proposito, che dai punti 430‑441 della decisione impugnata si evince che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato
una posizione motivata sugli elementi dedotti dalla ricorrente e dalle sue società controllanti nell’ambito del procedimento
amministrativo.
93
Dopo aver illustrato, ai punti 430‑432 della decisione impugnata, l’argomentazione svolta dalle società coinvolte nelle loro
rispettive risposte alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha infatti replicato agli argomenti sollevati, relativi
principalmente all’illegittimità dell’imputazione del comportamento sulla base della presunzione, alla luce, in particolare,
dei principi dell’autonomia del soggetto giuridico, della personalità delle pene, della responsabilità personale, della presunzione
d’innocenza e della parità delle armi.
94
Ai punti 433‑441 della decisione impugnata, essa ha dato atto che la presunzione operante in forza della detenzione da parte
della [OSCURATO:PERSONA] e della Total della quasi totalità del capitale della ricorrente non era stata confutata e che la conclusione
circa la responsabilità delle prime per l’infrazione in parola doveva essere mantenuta sulla base di detta presunzione.
95
Si deve ritenere, per tali motivi, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia risposto ai punti essenziali degli argomenti della ricorrente.
96
Inoltre, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti che le interessate hanno fatto
valere dinanzi ad essa (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑349/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2197,
punto 64; v. altresì, in tal senso, la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra, punto 64), non le si
può contestare di non aver risposto in modo preciso a ciascun singolo argomento invocato dalla ricorrente. Una risposta globale,
come quella che è stata data nel caso di specie, può essere sufficiente, infatti, a seconda delle circostanze concrete, affinché
l’impresa possa difendere utilmente i propri diritti e il Tribunale possa esercitare il proprio controllo.
97
Il carattere succinto della motivazione della decisione impugnata su tale punto è giustificato d’altronde dal fatto che l’argomentazione
dedotta dalla ricorrente consisteva in mere affermazioni non suffragate da elementi di prova concreti relativi alla sua pretesa
autonomia sul mercato.
98
A tal proposito, per quanto attiene, più in particolare, all’argomento della ricorrente relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
ha omesso di riportare, ai punti 430‑432 della decisione impugnata, le sue affermazioni secondo cui il controllo esercitato
dalle società controllanti si limitava all’autorizzazione degli investimenti più importanti, si deve osservare che detta affermazione
coincide con quella secondo cui «[la ricorrente] gode[va] di una totale autonomia nella sua politica commerciale e nel suo
comportamento sul mercato», che è riprodotta al punto 431, quarto trattino, della decisione impugnata e che è stata rigettata,
in quanto insufficiente, nel quadro della risposta complessiva data agli argomenti contrari in parola, al punto 437 di detta
decisione, in cui viene indicato che «la presunzione [di cui trattasi] non è stata confutata».
99
Si deve, inoltre, ricordare che il carattere succinto di detta risposta è giustificato dal fatto che le affermazioni in parola
non erano supportate da alcuna prova concreta.
100
Per quanto attiene all’argomento secondo cui i dirigenti della Total e della [OSCURATO:PERSONA] non erano mai stati coinvolti nelle
pratiche contestate, si evince dai punti 64 e 65 che precedono che la [OSCURATO:PERSONA] non si è basata su tale elemento per imputare
l’infrazione controversa in capo alle società controllanti, cosicché la mancata presa di posizione esplicita su detto argomento
non può comportare una violazione dell’obbligo di motivazione.
101
Quanto al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto esplicitamente all’argomento, riportato al punto 431 della decisione impugnata,
secondo il quale la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della ricorrente da parte della [OSCURATO:PERSONA] non provava
l’esercizio di un controllo effettivo, si deve osservare che, come emerge dai punti 427‑429 della decisione impugnata, detto
elemento è stato menzionato ad abundantiam rispetto alla presunzione in esame e non ha condizionato l’imputazione dell’infrazione
controversa in capo alle società che controllavano la ricorrente. Di conseguenza, l’assenza di una presa di posizione esplicita
su tale argomento non ha impedito alla ricorrente di conoscere i motivi di tale imputazione, né di contestarli dinanzi al
Tribunale.
102
Per quanto attiene, da ultimo, all’argomento della ricorrente secondo cui nel caso di specie l’obbligo di motivazione era
reso più gravoso dal fatto che la decisione impugnata si basava su un approccio innovatore, si deve osservare che la presunzione
dell’esercizio di un’influenza determinante da parte della società controllante sulla sua controllata operante in forza del
solo rapporto di partecipazione nel capitale è stata già applicata dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare, nella decisione 19 gennaio 2005,
C (2004) 4876, concernente un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti
di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:PERSONA]
AB, EKA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AB, Atofina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, Clariant GmbH, Clariant AG (Caso E‑1/37.773 – AMCA),
nell’ambito della quale essa aveva imputato l’infrazione commessa dalla ricorrente a carico della [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente
non può pertanto sostenere che la [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, abbia applicato, nei confronti delle sue società controllanti,
una posizione radicalmente nuova.
103
In ogni caso, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata a fornire una motivazione sommaria, bensì ha indicato,
in modo esplicito, richiamando la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, sia i principi cui intendeva attenersi per identificare
i destinatari della decisione (punti 370‑379 della decisione impugnata), sia l’applicazione di detti principi nei confronti
del gruppo Total (punti 427‑441 della decisione impugnata).
104
Di conseguenza, la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione non è fondata.
105
La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di buona amministrazione, essendosi basata
su una semplice presunzione di esercizio di un’influenza determinante e avendo omesso di esaminare con cura gli elementi dedotti
per confutare detta presunzione, in particolare quelli concernenti l’irrilevanza della nomina dei membri del consiglio di
amministrazione della ricorrente da parte della [OSCURATO:PERSONA] e l’autonomia della ricorrente nel determinare la sua politica
commerciale.
106
Ora, come emerge dai punti 98‑101 che precedono, la risposta succinta data a tali elementi nella decisione impugnata è giustificata,
quanto all’affermazione relativa all’autonomia della ricorrente, dal fatto che detta affermazione non era supportata da nessun
elemento di prova concreto e, quanto all’eccepita irrilevanza della nomina dei membri del consiglio di amministrazione, dal
fatto che si tratta di un elemento dedotto ad abundantiam che non ha condizionato l’imputazione in parola. Pertanto, il carattere
succinto di detta risposta non consente nemmeno di constatare una violazione dell’obbligo di esaminare con cura e imparzialità
gli elementi pertinenti emersi dal procedimento amministrativo.
107
La lettura dei punti 434‑441 della decisione impugnata consente altresì di constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato gli
argomenti della ricorrente e delle sue società controllanti, riassunti al punto 431 della decisione impugnata, volti a contestare
l’imputazione dell’infrazione in parola. L’esame della risposta alla comunicazione degli addebiti non permette inoltre di
individuare altri elementi rilevanti di cui la [OSCURATO:PERSONA] non abbia tenuto conto.
108
Ne consegue che la censura relativa alla violazione del principio di buona amministrazione non è fondata.
109
Alla luce di quanto sopra, il terzo motivo deve essere respinto.
Sul quarto motivo, relativo ad errori di diritto e di fatto quanto alla maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo dell’effetto
dissuasivo
110
La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di diritto applicando la maggiorazione in
parola sulla base di considerazioni inerenti il volume d’affari realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Total, dal momento
che l’infrazione non potrebbe essere imputata a loro carico.
111
Si deve osservare che detta censura è interamente basata sulla premessa secondo cui l’infrazione controversa non poteva essere
imputata alle società che controllavano la ricorrente, la quale è stata respinta nell’ambito del primo e del secondo motivo.
Essa deve pertanto essere rigettata immediatamente.
112
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità e di parità di trattamento
avendo tenuto conto, nel quadro della maggiorazione in parola, della dimensione e del volume d’affari del gruppo, senza dimostrare
la partecipazione dei dirigenti delle società controllanti all’infrazione o l’impiego delle risorse del gruppo da parte della
controllata.
113
Occorre ricordare che, per una giurisprudenza costante, la [OSCURATO:PERSONA], nel determinare l’importo dell’ammenda, deve tener
conto del suo carattere dissuasivo e, a tal fine, può prendere in considerazione in particolare la dimensione e la potenza
economica dell’impresa in parola (sentenze della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, [OSCURATO:PERSONA] française
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punti 106 e 120, e 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P
a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 243).
114
Occorre ricordare che la necessità di garantire un sufficiente effetto dissuasivo dell’ammenda impone che l’importo dell’ammenda
venga modulato affinché questa non venga resa trascurabile o, al contrario, eccessiva, in considerazione, segnatamente, della
capacità finanziaria dell’impresa in questione, conformemente agli obblighi derivanti, da un lato, dalla necessità di assicurare
l’effettività dell’ammenda e, dall’altro, dal rispetto del principio di proporzionalità (sentenze del Tribunale 5 aprile 2006,
causa T‑279/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑897, punto 283, e 18 giugno 2008, causa T‑410/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑881, punto 379).
115
È in particolare la possibilità per l’impresa interessata di mobilizzare più facilmente i capitali necessari per il pagamento
della sua ammenda che può giustificare, ai fini di un effetto dissuasivo sufficiente di quest’ultima, l’applicazione di un
coefficiente moltiplicatore (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 giugno 2006, causa C‑289/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5859, punto 18, e sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 114 supra, punto 284, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 114
supra, punto 379).
116
Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto così legittimamente aumentare l’importo di partenza dell’ammenda in parola, sulla
base delle dimensioni complessive dell’impresa costituita dalla ricorrente, dalla Total e dalla [OSCURATO:PERSONA].
117
Inoltre, per quanto attiene alla considerazione fondata, in particolare, sulla possibilità per l’impresa interessata di mobilizzare
più facilmente i capitali necessari per il pagamento della sua ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta, contrariamente a quanto
sostenuto dalla ricorrente, a dimostrare un nesso tra l’utilizzo delle risorse dell’impresa e l’infrazione in parola, ma poteva
legittimamente tener conto delle dimensioni complessive dell’impresa.
118
Dal momento che la maggiorazione di cui trattasi si basa legittimamente sulle dimensioni dell’impresa coinvolta, non essendo
le risorse impiegate nell’ambito dell’infrazione un criterio pertinente, la sua applicazione non può integrare una violazione
del principio di parità di trattamento per il solo fatto che non distingue tra le imprese autrici dell’infrazione sulla base
di detto criterio.
119
Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente relativa all’entità asseritamente eccessiva della maggiorazione in parola,
occorre innanzitutto rilevare che l’infrazione sanzionata corrisponde a comportamenti la cui illegittimità è stata reiteratamente
affermata dalla [OSCURATO:PERSONA] fin dai suoi primi interventi nella materia, che giustificano quindi pienamente la determinazione
dell’importo dell’ammenda ad un livello sufficientemente dissuasivo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre
2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4949, punti 46 e 47).
120
Va poi osservato che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale nella fissazione dell’importo delle ammende al fine
di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle norme in materia di concorrenza. A tal proposito, tenuto
conto delle dimensioni dell’impresa coinvolta, comprovate dal fatturato particolarmente rilevante della Total e della [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’ultimo esercizio precedente all’adozione della decisione impugnata (punto 463 della decisione impugnata),
la maggiorazione in parola, attuata applicando il coefficiente moltiplicatore 3, non può essere ritenuta sproporzionata rispetto
allo scopo dissuasivo.
121
Il quarto motivo deve pertanto essere respinto.
Sul quinto motivo, relativo ad errori di diritto e di fatto quanto alla maggiorazione dell’ammenda a titolo della recidiva
122
Il motivo è suddiviso in due parti.
[OSCURATO:PERSONA] prima parte, concernente una violazione del principio di legalità del reato e della pena e del principio della certezza
del diritto
123
Nell’atto introduttivo la ricorrente sostiene che, basandosi su condanne precedenti, relative a fatti risalenti ad oltre 20
anni prima dell’adozione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della legalità del reato e della
pena nonché il principio della certezza del diritto.
124
In occasione dell’udienza, essa ha precisato che, avendo preso conoscenza delle sentenze della Corte 8 febbraio 2007 (causa
C‑3/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1331) e 17 giugno 2010 (causa C‑413/08 P, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5361),
rinunciava alla presente parte del sesto motivo, pur mantenendo l’argomentazione svolta nell’ambito della seconda parte di
detto motivo, concernente una violazione del principio del ne bis in idem e del principio di proporzionalità, circostanza
di cui si è dato atto nel verbale d’udienza.
125
Non è più necessario pertanto esaminare la prima parte del motivo.
[OSCURATO:PERSONA] seconda parte del motivo, concernente una violazione del principio del ne bis in idem e del principio di proporzionalità
126
In primo luogo, la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio del ne bis in idem in quanto essa invoca,
nella decisione impugnata, quelle stesse condanne precedenti che erano già state prese in considerazione nei suoi riguardi
ai fini della recidiva in due decisioni anteriori, la decisione C (2003) 4570 e la decisione C (2004) 4876.
127
Va ricordato che l’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta ad una triplice condizione, di identità dei fatti,
di unicità del contravventore e di unicità dell’interesse giuridico tutelato. Detto principio vieta, quindi, di sanzionare
una stessa persona più di una volta per uno stesso comportamento illecito al fine di tutelare lo stesso bene giuridico (sentenza
della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 338).
128
Ora, da un lato, occorre osservare che, nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto, nella decisione impugnata, di infrazioni
precedenti al fine non di sanzionare nuovamente dette infrazioni, ma soltanto di sanzionare la partecipazione della ricorrente
all’intesa oggetto della decisione impugnata tenendo conto del suo comportamento recidivo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia
già considerato le medesime infrazioni nell’ambito delle due decisioni precedenti non integra una violazione del principio
del ne bis in idem.
129
Dall’altro lato, e in ogni caso, occorre osservare che le condizioni cumulative di applicabilità del principio del ne bis
in idem esposte al punto 127 che precede non sono soddisfatte, dal momento che non ricorre la condizione dell’identità dei
fatti. Nella decisione impugnata, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha sanzionato la ricorrente in ragione della sua partecipazione
all’intesa, in relazione alla quale la [OSCURATO:PERSONA] non aveva in precedenza né avviato azioni, né adottato decisioni, come
peraltro non contestato neppure dalla ricorrente.
130
Nel prendere in considerazione le sue decisioni 85/74 e 94/599 al fine di accertare, nella decisione impugnata, il comportamento
recidivo della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha pertanto violato il principio del ne bis in idem, pur avendo tenuto conto
di quella stessa circostanza aggravante nelle decisioni C (2003) 4570 e C (2004) 4876.
131
La presente censura della ricorrente deve pertanto essere respinta in quanto infondata.
132
In secondo luogo, nella parte in cui la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità
applicando, nella decisione impugnata, una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda a titolo della recidiva, occorre
in primis rigettare, in quanto infondato, il suo argomento secondo cui l’obiettivo di dissuasione è già stato raggiunto essendosi
tenuto conto della stessa circostanza aggravante nelle decisioni C (2003) 4570 e C (2004) 4876.
133
Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia già tenuto conto delle decisioni 85/74 e 94/599 per accertare la recidiva nel quadro di
altre infrazioni non le impedisce, infatti, di tener conto di dette due decisioni nella decisione impugnata nell’ambito dell’esame
della gravità dell’infrazione in parola e al fine di dissuadere la ricorrente dal reiterare in avvenire il suo comportamento
illecito.
134
Ognuna di dette infrazioni costituiva, l’una indipendentemente dall’altra, una ripetizione del comportamento contrario alle
regole di concorrenza, quale accertato nell’ambito delle decisioni 85/74 e 94/599, comprovante la propensione della ricorrente
a non trarre le debite conseguenze da tali condanne (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 124 supra,
punto 40).
135
Quindi, occorre rigettare, in quanto inefficace, l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il
principio di proporzionalità applicando nei suoi confronti una nuova maggiorazione a titolo della recidiva, anche se la stessa
circostanza era stata presa in considerazione nelle decisioni C (2003) 4570 e C (2004) 4876 e che, di conseguenza, questa
non le avrebbe permesso in alcun modo di adeguare la sua condotta. Infatti, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non si è basata
su dette decisioni per stabilire il comportamento recidivo della ricorrente, non rileva, nel caso di specie, il fatto che
esse siano state adottate successivamente al compimento dell’infrazione sanzionata nella decisione impugnata.
136
Alla luce di dette considerazioni, occorre respingere la censura della ricorrente secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha violato
il principio di proporzionalità e, pertanto, la seconda parte del presente motivo, nonché il presente motivo nel suo insieme.
Sul sesto motivo, relativo ad errori di diritto e di fatto quanto alla riduzione dell’importo dell’ammenda in applicazione
della comunicazione sulla cooperazione
137
I punti 21‑23 della comunicazione sulla cooperazione stabiliscono quanto segue:
«21. Al fine di poter beneficiare di [una riduzione dell’ammontare dell’ammenda], un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA]
elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova
già in possesso della [OSCURATO:PERSONA], e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi
di prova.
22. Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro
stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere
a tale valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono
i fatti abbiano un valore maggiore [di quello] degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente,
gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli
che hanno solo un legame indiretto.
23. In ogni decisione finale adottata al termine del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] determinerà:
a) se gli elementi di prova forniti da un’impresa hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi
di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA] in quello stesso momento;
b) il livello della riduzione di cui un’impresa beneficerà, che verrà stabilito come indicato di seguito in relazione all’importo
delle ammende che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe altrimenti inflitto:
– Prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 30‑50%,
– Seconda impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 20‑30%,
– Altre imprese che soddisfano la condizione di cui al punto 21: riduzione massima del 20%;
Al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto della data in cui
gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto
che detti elementi hanno rappresentato. [OSCURATO:PERSONA] potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione
dimostrata dall’impresa a partire [dalla] data del suo contributo.
Inoltre, se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] che hanno un’incidenza
diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la [OSCURATO:PERSONA] non terrà conto di questi elementi nel determinare
l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».
138
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] soddisfaceva le condizioni per beneficiare della piena esenzione
dall’ammenda. L’EKA [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], considerate rispettivamente, la prima, la seconda e la terza impresa
ad aver soddisfatto la condizione di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione, hanno ottenuto una riduzione
dell’importo dell’ammenda pari al 40, al 30 e al 10% (punti 501‑524 della decisione impugnata).
139
Con il presente motivo la ricorrente sostiene, essenzialmente, che la decisione impugnata è viziata da errori di fatto e di
diritto e che il Tribunale dovrebbe riconoscerle un’ulteriore riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione dell’ampiezza
e dell’importanza della sua collaborazione nel corso del procedimento amministrativo.
140
Il presente motivo è suddiviso in quattro parti.
[OSCURATO:PERSONA] prima parte, relativa ad un errore di diritto nell’interpretazione della comunicazione sulla cooperazione
141
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di diritto, al punto 512 della decisione impugnata, adottando
un’interpretazione «meramente cronologica» della comunicazione sulla cooperazione e valutando la data del contributo quale
criterio essenziale ai fini della sua applicazione. Essa sostiene, in particolare, di aver apportato il contributo più importante
ai fini dell’accertamento dell’infrazione, cosicché il valore aggiunto significativo del suo contributo giustifica il fatto
di considerarla la «prima impresa» ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla cooperazione.
142
Si deve osservare che dagli elementi non contestati della decisione impugnata si evince che l’EKA [OSCURATO:PERSONA] ha presentato
la sua richiesta di clemenza il 29 marzo 2003, ha reso una dichiarazione orale il 31 marzo 2003 e ha fornito elementi di prova
dell’infrazione nel corso della medesima settimana (punti 67, 503 e 505 della decisione impugnata).
143
È parimenti pacifico che è a seguito di tali fatti che la ricorrente, il 3 aprile 2003, alle 15.50, ha inviato a mezzo fax
la propria richiesta di clemenza, accompagnata da tredici allegati contenenti documenti relativi all’intesa in parola. Il
26 maggio 2003, essa ha prodotto davanti alla [OSCURATO:PERSONA] nuovi elementi relativi alla sua richiesta di clemenza, tra cui
le spiegazioni dei documenti trasmessi il 3 aprile 2003 (punti 69, 510 e 516 della decisione impugnata).
144
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che l’EKA [OSCURATO:PERSONA] era stata la prima a soddisfare le condizioni di
cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione, in quanto quest’ultima aveva fornito, il 29 e il 31 marzo 2003, elementi
di prova che costituivano un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in possesso della [OSCURATO:PERSONA] al momento
della presentazione (punto 503 della decisione impugnata) e che la ricorrente era stata la seconda impresa a soddisfare dette
stesse condizioni grazie agli elementi forniti il 3 aprile 2003 (punto 509 della decisione impugnata).
145
Al punto 512 della decisione impugnata, contestato dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato quanto segue:
«(…) emerge chiaramente dal punto 23 della comunicazione sulla [cooperazione] che la data in cui ogni comunicazione supera
il livello a partire dal quale si ritiene che gli elementi di prova apportino un valore aggiunto significativo è determinante
ai fini del calcolo della forcella della riduzione. Gli elementi di prova vengono confrontati con quelli già in possesso della
[OSCURATO:PERSONA] alla data in cui tali elementi vengono forniti. Di conseguenza, al fine di stabilire se la comunicazione in parola
costituisca un valore aggiunto significativo, vengono presi in considerazione soltanto gli elementi già presenti nel fascicolo
della [OSCURATO:PERSONA] e le prove fornite dall’impresa interessata. [OSCURATO:PERSONA] [la [OSCURATO:PERSONA]] (…) ritiene che la comunicazione dell’EKA
[[OSCURATO:PERSONA]] del 29 marzo 2003 superi, unitamente alla sua dichiarazione del 31 marzo 2003, la succitata soglia in conformità
del punto 21 della comunicazione sulla [cooperazione]. Ne consegue che l’EKA [[OSCURATO:PERSONA]] può beneficiare di una riduzione
all’interno della prima forcella indicata al punto 23 della comunicazione sulla [cooperazione]. Questo significa che il valore
delle comunicazioni della [ricorrente] non può rilevare che ai fini della determinazione di un’eventuale riduzione all’interno
della forcella successiva».
146
Si deve osservare, a tal proposito, che emerge dai punti 21 e 23 della comunicazione sulla cooperazione che, per poter beneficiare
di una riduzione dell’importo dell’ammenda, un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova che costituiscono un
valore aggiunto significativo rispetto a quelli che erano già in suo possesso.
147
Inoltre, ai fini dell’applicazione delle forcelle di riduzione dell’importo dell’ammenda previste al punto 23, lett. b), di
detta comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] deve stabilire il momento in cui l’impresa ha soddisfatto detta condizione.
148
Detta interpretazione è confermata anche dall’economia del sistema previsto dalla comunicazione in parola, che prevede tre
distinte forcelle per la «prima», la «seconda» e le «altre» imprese che soddisfino la condizione di cui trattasi, il che implica
quindi che la [OSCURATO:PERSONA] determina il momento preciso in cui le condizioni per la riduzione dell’importo dell’ammenda sono
soddisfatte dall’impresa interessata, confrontando gli elementi di prova forniti e quelli che erano già in possesso della
[OSCURATO:PERSONA] al momento della domanda.
149
Alla luce di dette considerazioni è quindi a buon diritto che la [OSCURATO:PERSONA], ai punti 503 e 509 della decisione impugnata,
ha fissato le forcelle previste al punto 23 della comunicazione sulla cooperazione tenendo conto del momento in cui, rispettivamente,
l’EKA [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente hanno soddisfatto le condizioni di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione.
150
Queste considerazioni non vengono rimesse in discussione dagli argomenti dedotti dalla ricorrente che contesta questo approccio
per diversi motivi.
151
In primo luogo, l’interpretazione avanzata dalla ricorrente, a detta della quale il riferimento alla «prima» impresa, contenuto
al punto 23 della comunicazione sulla cooperazione, deve essere letto come riferito all’impresa il cui contributo presenta
il valore aggiunto maggiore, non risulta in nessun modo dal tenore letterale di detto punto, che si riferisce specificatamente
alla «prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21», vale a dire la condizione di fornire elementi di prova
che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA] al momento
della richiesta.
152
In secondo luogo, la ricorrente ha torto nel contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di essersi basata su un approccio «meramente cronologico»,
che andrebbe a ricompensare la prima impresa che coopera, facendo prevalere, così, «il solo criterio cronologico, indipendentemente
dal grado di valore aggiunto del contributo».
153
Come risulta dai punti 503, 509 e 515 della decisione impugnata, infatti, nel classificare le imprese che hanno presentato
richiesta di clemenza sulla base della forcella prevista al punto 23 della comunicazione sulla cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA]
non si è riferita soltanto all’ordine secondo il quale le imprese avevano presentato le loro richieste, bensì ha tenuto conto
del valore dei loro contributi, esaminando, in conformità della condizione prevista al punto 21 di detta comunicazione, se
gli elementi di prova dedotti avessero un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in suo possesso al momento della
presentazione, rispettivamente, di ciascuna richiesta.
154
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, detto approccio, tenendo conto tanto dell’aspetto temporale, quanto dell’aspetto
qualitativo del contributo e premiando l’impresa che, per prima, ha soddisfatto le condizioni previste per la riduzione, è
conforme agli obiettivi perseguiti dalla comunicazione sulla cooperazione, in quanto incoraggia le imprese che intendono cooperare
ad intervenire al più presto nell’inchiesta, presentando con la loro prima richiesta l’insieme degli elementi di prova di
cui dispongono. In particolare, incentivando a superare la soglia del valore aggiunto significativo fin dalla prima richiesta,
esso permette di evitare che l’impresa che presenta richiesta di clemenza centellini i suoi sforzi di cooperazione durante
tutto il procedimento.
155
In terzo luogo, dato che la comunicazione sulla cooperazione si fonda su un approccio che impone la determinazione di un ordine
cronologico preciso delle domande, in linea con gli obiettivi di trasparenza e certezza del diritto, la sua applicazione non
può divergere a seconda che l’intervallo tra le domande sia lungo o breve. Ne consegue che la ricorrente non può validamente
invocare la circostanza che, nel caso di specie, le richieste si sono susseguite a qualche giorno di distanza, per quanto
riguarda la richiesta dell’EKA [OSCURATO:PERSONA] e la sua, se non addirittura con un intervallo di qualche ora, quanto alla sua richiesta
e a quella della [OSCURATO:PERSONA].
156
In quarto luogo, la ricorrente non può argomentare sulla base della soluzione adottata nella sentenza del Tribunale 6 maggio
2009 causa T‑116/04, Wieland‑Werke/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1087, punto 127), in base alla quale, nell’ambito della valutazione
dei gradi della cooperazione fornita rispettivamente da due imprese, il fattore cronologico non può essere preso in conto
in situazioni in cui le informazioni trasmesse dalle parti interessate lo sono state in un intervallo di tempo abbastanza
breve e in una fase del procedimento amministrativo sostanzialmente identica.
157
Basti ricordare che la soluzione invocata riguarda il punto D della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione
o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4), che non fa alcun riferimento al criterio
dell’anteriorità della cooperazione di un’impresa rispetto ad un’altra, tant’è che, nella sentenza invocata, è stato peraltro
precisato che il Tribunale ha rigettato l’argomento concernente l’applicazione analogica del punto 23 della comunicazione
sulla cooperazione, applicabile alla fattispecie qui in esame (sentenza Wieland‑Werke/[OSCURATO:PERSONA], punto 156 supra, punti
126 e 129).
158
In quinto luogo, nei limiti in cui la ricorrente fa valere le regole applicabili all’interno di determinati Stati membri,
è sufficiente osservare che, dal momento che il programma di clemenza adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] ha natura autonoma, i programmi
applicati dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri non possono inficiare l’interpretazione risultante dalle
disposizioni di cui ai punti 21 e 23 della comunicazione sulla cooperazione.
159
In sesto luogo, con riguardo al modello di programma di clemenza elaborato dalla Rete europea della concorrenza nel settembre
2006, occorre osservare che detto modello, volto, in particolare, a portare all’armonizzazione volontaria dei programmi di
clemenza applicati negli Stati membri che fanno parte della rete, è successivo all’adozione della comunicazione sulla cooperazione
e pertanto non può servire quale elemento utile per la sua interpretazione.
160
In ogni caso, il punto 11 di detto modello, invocato dalla ricorrente, in base al quale «per definire il livello adeguato
di riduzione dell’ammenda, l’autorità garante della concorrenza terrà conto della data in cui le prove sono state trasmesse
(e anche dell’ordine di presentazione delle richieste da parte delle imprese) e del valore aggiunto globale costituito da
dette prove», non esclude in alcun modo l’approccio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, che si basa proprio su
detti fattori. Quanto alla precisa combinazione dei fattori temporali e qualitativi, il punto 24 del medesimo modello prevede
la possibilità «di combinare detti parametri in modi diversi al fine di premiare il richiedente per il suo contributo», sottolineando
al contempo l’importanza di «un netto scarto evidente tra l’immunità dall’ammenda e la riduzione del suo importo al fine di
rendere le domande di immunità decisamente più interessanti», il che non è oggetto di discussione nel caso di specie.
161
Infine, nei limiti in cui la ricorrente nel ricorso «invita il Tribunale a esaminare d’ufficio la possibile illegittimità
delle disposizioni in parola della citata comunicazione con riguardo ai principi generali del diritto, in particolare, ai
principi di parità di trattamento, proporzionalità ed equità», è sufficiente osservare che detta ultima argomentazione non
si basa su nessun argomento distinto rispetto a quelli esaminati e rigettati qui sopra e che quindi non può essere accolto.
162
La prima parte del motivo deve pertanto essere rigettata.
[OSCURATO:PERSONA] seconda parte, relativa al maggior valore aggiunto degli elementi di prova dedotti dalla ricorrente rispetto a quelli
offerti dall’EKA [OSCURATO:PERSONA]
163
La ricorrente afferma che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse interpretato correttamente la comunicazione sulla cooperazione, essa sarebbe
necessariamente giunta alla conclusione che era stata la ricorrente la prima impresa a soddisfare le condizioni per ottenere
la riduzione dell’ammenda. Gli elementi di prova forniti dalla ricorrente avrebbero contribuito ampiamente all’accertamento
dell’infrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, costituirebbero un valore aggiunto ben più importante rispetto
a quelli forniti dall’EKA [OSCURATO:PERSONA].
164
Dall’esame della prima parte del presente motivo emerge che, a buon diritto, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’ordine delle imprese
che hanno soddisfatto le condizioni per ottenere una riduzione dell’ammenda, verificando se l’impresa interessata avesse fornito
elementi di prova che costituivano un valore aggiunto ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione prima che
un’altra impresa soddisfacesse dette condizioni.
165
Dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che gli elementi forniti dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] tra il 29 e il 31 marzo 2003 avevano
soddisfatto dette condizioni, circostanza questa che la ricorrente non contesta nell’ambito del presente motivo, essa l’ha
correttamente classificata come la prima impresa ai sensi del punto 23, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione,
indipendentemente dal valore dei contributi intervenuti successivamente, tra cui quello della ricorrente.
166
La seconda parte del motivo non può pertanto trovare accoglimento.
[OSCURATO:PERSONA] terza parte, presentata in via subordinata, relativa alla mancanza di valore aggiunto significativo degli elementi forniti
dall’EKA [OSCURATO:PERSONA]
167
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di fatto nel ritenere che gli elementi forniti dall’EKA [OSCURATO:PERSONA]
il 29 e il 31 marzo 2003 avessero costituito un «valore aggiunto significativo» ai sensi dei punti 21‑23 della comunicazione
sulla cooperazione. Secondo la ricorrente, detti elementi non fanno che corroborare quelli forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] e si riferiscono,
essenzialmente, al mercato scandinavo e alle riunioni bilaterali all’inizio dell’infrazione, prima che venissero stabilite
le «regole del gioco» dell’intesa multilaterale in parola.
168
Occorre ricordare a questo riguardo che, benché la [OSCURATO:PERSONA] non possa, nell’ambito della valutazione della cooperazione
fornita dai membri di un’intesa, ignorare il principio di parità di trattamento, essa gode di un ampio potere discrezionale
per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da una determinata impresa. Pertanto, solo un errore manifesto
di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] può essere censurato (v. sentenza Wieland‑Werke/[OSCURATO:PERSONA], punto 156 supra, punto
124 e la giurisprudenza ivi citata).
169
Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che l’EKA [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto elementi di prova che costituivano un valore
aggiunto significativo rispetto a quelli già in suo possesso alla data del contributo di cui trattasi (punto 503 della decisione
impugnata).
170
A questo proposito, occorre osservare innanzitutto che, come si evince dal punto 506 della decisione impugnata, l’EKA [OSCURATO:PERSONA]
ha fornito documenti risalenti al periodo controverso ed inerenti a determinate riunioni e ad altri contatti collusivi, relativi
a fatti precedentemente ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] e che hanno avuto, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 31 gennaio
1994 e il 14 ottobre 1997, un impatto diretto sulla determinazione della durata dell’intesa, oltre che elementi che suffragano
ed integrano quelli prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo compreso tra il 14 ottobre 1997 e il 31 dicembre 1999.
171
Per quanto attiene all’accertamento di un’unica infrazione compiuta all’interno del territorio del SEE, circostanza questa
non contestata dalla ricorrente, la valutazione delle informazioni fornite dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] non può essere rimessa in discussione
in virtù del fatto che esse riguardavano prevalentemente il mercato scandinavo. Occorre inoltre ricordare che l’EKA [OSCURATO:PERSONA]
ha prodotto informazioni sui contatti tra i produttori sul «continente» e che, inoltre, alcuni dei comportamenti illeciti
hanno interessato indistintamente il mercato scandinavo e quello «continentale» (v., in particolare, i punti 106 e 144 della
decisione impugnata).
172
Inoltre, la circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui il contributo dell’EKA [OSCURATO:PERSONA] riguardava, in larga misura,
il periodo iniziale dell’impresa non idoneo a rimettere in discussione il suo valore aggiunto significativo. Occorre osservare
che gli elementi forniti dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] hanno permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di fissare la data d’inizio dell’intesa al 31
gennaio 1994 e di stabilire i fatti relativi al periodo iniziale dell’intesa, tra il 31 gennaio 1994 e il 14 ottobre 1997.
Detti elementi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si sono limitati a corroborare le informazioni di
cui la [OSCURATO:PERSONA] già disponeva al momento della presentazione della domanda di cui trattasi. Come emerge dal punto 506 della
decisione impugnata, inoltre, il contributo dell’EKA [OSCURATO:PERSONA] comprendeva anche elementi che suffragavano e completavano
quelli prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per il periodo successivo, tra il 14 ottobre 1997 e il 31 dicembre 1999.
173
Dato che detta valutazione non è influenzata dal valore del contributo apportato dalla ricorrente, quest’ultima non la può
validamente contestare sostenendo di aver messo a disposizione elementi più dettagliati in relazione ai precisi meccanismi
di funzionamento dell’intesa di cui trattasi nei periodi interessati.
174
Inoltre, il valore aggiunto significativo degli elementi prodotti dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] non viene tantomeno rimesso in discussione,
da ultimo, dall’argomentazione della ricorrente a detta della quale tali elementi verrebbero presi in considerazione in un
numero ridotto di punti della decisione impugnata.
175
Alla luce di tali considerazioni, si deve riconoscere che gli elementi dedotti dalla ricorrente non dimostrano che la [OSCURATO:PERSONA]
ha commesso un errore manifesto nel concludere che l’EKA [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato elementi di prova che costituivano un
valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione, prima della data di presentazione
della richiesta di clemenza della ricorrente.
176
La terza parte del motivo deve pertanto essere respinta.
[OSCURATO:PERSONA] quarta parte, presentata in ulteriore subordine, basata su una riduzione supplementare dell’importo dell’ammenda al
di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione
177
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe dovuto accordare, al di fuori dell'ambito di applicazione della comunicazione
sulla cooperazione e in conformità degli orientamenti, una riduzione supplementare dell’importo dell’ammenda in considerazione
della sua collaborazione effettiva al fine di rispecchiare il «giusto valore» del suo contribuito, dal momento che la riduzione
accordata in applicazione di detta comunicazione sarebbe manifestamente insufficiente.
178
Basti ricordare, a tal proposito, che, con riguardo alle infrazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della comunicazione
sulla cooperazione, in linea di principio, l’interessato non può validamente addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso
in considerazione il grado della sua cooperazione come circostanza attenuante al di fuori dell’ambito giuridico della comunicazione
sulla cooperazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑497,
punto 586 e la giurisprudenza ivi citata).
179
Tanto più che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto della cooperazione della ricorrente, riducendo l’importo
dell’ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione. Date le circostanze, non si può validamente contestare
alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver ulteriormente ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente al di fuori dell’ambito
di applicazione di detta comunicazione.
180
Inoltre, nei limiti in cui la ricorrente invoca l’esistenza di asserite circostanze che giustificherebbero una deroga a dette
considerazioni, sostenendo che il valore del suo contributo non sarebbe stato considerato che in maniera parziale nel quadro
dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto alla ricorrente
la riduzione massima, pari al 30%, prevista nella forcella ad essa applicabile in virtù del punto 23 di detta comunicazione
e ciò pur avendo la ricorrente fornito elementi aggiuntivi solo il 26 maggio 2003, diverse settimane dopo la sua richiesta
iniziale e consistenti soltanto in tredici allegati contenenti documenti relativi all’intesa in parola (punti 510 e 513 della
decisione impugnata).
181
Di conseguenza, dato che la collaborazione della ricorrente è stata premiata con il riconoscimento della riduzione massima
prevista in seno alla forcella applicabile in virtù della comunicazione sulla cooperazione, essa non potrà, in ogni caso,
validamente reclamare, allo stesso titolo, una riduzione aggiuntiva sulla base degli orientamenti.
182
Il sesto motivo deve pertanto essere rigettato.
183
Infine, per quanto attiene alla domanda, proposta in via subordinata, volta ad ottenere la modifica dell’importo dell’ammenda
comminata alla ricorrente, il Tribunale ritiene che, dal momento che nessuno degli elementi dedotti nel caso di specie è idoneo
a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda, non vi sia motivo, nell’esercizio della sua competenza anche di merito,
di dare seguito a detta domanda.
184
Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sulle spese
185
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata
alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L'[OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 luglio 2011.
[OSCURATO:PERSONA] impugnata
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Sul primo motivo, relativo ad una violazione delle regole in materia di imputabilità in capo alla società controllante delle
infrazioni commesse da una sua controllata e ad una violazione del principio di parità di trattamento
Osservazioni preliminari
Sull’asserita violazione delle regole in materia di imputabilità in capo alla società controllante delle infrazioni commesse
da una sua controllata
Sull’asserita violazione del principio di parità di trattamento
Sul secondo motivo, relativo ad errori di fatto in merito all’imputazione dell’infrazione in capo alla Total e all’[OSCURATO:PERSONA] terzo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione
Sul quarto motivo, relativo ad errori di diritto e di fatto quanto alla maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo dell’effetto
dissuasivo
Sul quinto motivo, relativo ad errori di diritto e di fatto quanto alla maggiorazione dell’ammenda a titolo della recidiva
[OSCURATO:PERSONA] prima parte, concernente una violazione del principio di legalità del reato e della pena e del principio della certezza
del diritto
[OSCURATO:PERSONA] seconda parte del motivo, concernente una violazione del principio del ne bis in idem e del principio di proporzionalità
Sul sesto motivo, relativo ad errori di diritto e di fatto quanto alla riduzione dell’importo dell’ammenda in applicazione
della comunicazione sulla cooperazione
[OSCURATO:PERSONA] prima parte, relativa ad un errore di diritto nell’interpretazione della comunicazione sulla cooperazione
[OSCURATO:PERSONA] seconda parte, relativa al maggior valore aggiunto degli elementi di prova dedotti dalla ricorrente rispetto a quelli
offerti dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] terza parte, presentata in via subordinata, relativa alla mancanza di valore aggiunto significativo degli elementi forniti
dall’EKA [OSCURATO:PERSONA] quarta parte, presentata in ulteriore subordine, basata su una riduzione supplementare dell’importo dell’ammenda al
di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione
Sulle spese
*
Lingua processuale: il francese.