CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13713/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11496 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cocca di Leone, n. 3, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 161 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 15.3.2012, n. 27/8/12; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 novembre 2021. Fatti di causa. Al contribuente venivano notificate due diverse serie di avvisi di mora, rispettivamente in data 28 novembre 2003 e in data 17 maggio 2005. Gli avvisi conseguivano al mancato pagamento dell'ammontare oggetto di cartelle esattoriali emesse a seguito dell'iscrizione a ruolo per recupero di IVA ritenuta dovuta per gli anni d'imposta 1992, 1993 e 1994, oltre che per ritenute non effettuate con riferimento al periodo d'imposta 1991. La CTP di Firenze riuniva i ricorsi separatamente proposti avverso gli avvisi della prima e della seconda serie, accogliendoli sul presupposto della ritenuta nullità della notifica delle cartelle, quali atti presupposti degli avvisi di mora. Avverso detta sentenza sia il concessionario della riscossione che l'Agenzia delle entrate proponevano ricorso. La CTR della Toscana accoglieva gli appelli, previamente riuniti, e dichiarava inammissibili gli originari ricorsi, valorizzando la circostanza per cui nell'impugnazione della prima serie di avvisi non veniva fatta questione della irregolarità della notificazione delle cartelle, che doveva pertanto considerarsi idoneamente perfezionatasi. Il ricorso per cassazione del Pontecorboli è affidato a quattro motivi di censura. In costanza di giudizio di legittimità, il ricorrente ha dedotto, con memoria datata 16 maggio 2019, d'aver provveduto all'integrale pagamento dei debiti tributari di [OSCURATO:SOCIETA]. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza camerale del 30 maggio 2019, il processo è stato rinviato a nuovo ruolo, al fine di integrare sul punto il contraddittorio con le altre parti processuali. Il concessionario della riscossione ha depositato successiva memoria, datata 2 ottobre 2019, con la quale, in ordine alle cartelle alla base degli avvisi di mora, asseriva non risultare "a sistema alcun pagamento". L'Agenzia delle Entrate, con memoria del 27 novembre 2020, soggiungeva, dal canto suo, che "sulle cartelle oggetto del giudizio non risulta alcun pagamento". Non venendo in rilievo alcuna presa di posizione in merito alla documentazione prodotta dal contribuente in ordine all'attestazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'assenza di carichi pendenti, tanto alla data dell'8 maggio 2019, quanto con riferimento alla data del 24 novembre 2020, all'esito dell'adunanza camerale dell'il marzo 2021, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo onde consentire alle parti di contraddire sul punto. L'Agenzia delle Entrate e il concessionario per la riscossione non hanno dato seguito alla nuova sollecitazione. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in materia di esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 2- quater comma 1 del D.L. n. 564 del 1994, conv. in L. n. 656 del 1994 e dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 1 D.M. n. 37 del 1997 nonché dell'art.53 Cost. (art. 360 n. 3); con il medesimo motivo si contesta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.). Si censura, sotto il duplice versante della violazione di legge e del deficit di motivazione, l'intempestività, ritenuta in sentenza, della formulazione dell'eccezione di irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento alla base degli avvisi di mora, avendo quelli della seconda serie - che detta eccezione ritualmente contenevano - natura sostitutiva di quelli della prima. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 I. fall., dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 nonché degli artt. 3 e 7 I. n. 890 del 1982 e dell'art. 148 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); si contesta, altresì, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.). Si censura, ancora una volta sotto il duplice versante della violazione di legge e del deficit di motivazione, la irregolarità della notifica delle cartelle, mancando la notificazione degli elementi essenziali in ordine all'identità del soggetto notificatore, alla qualità e identità del destinatario della notifica nonché al luogo di esecuzione di essa. Il primo e il secondo motivo sono suscettibili di trattazione unitaria, per intima connessione, afferendo ambedue il profilo dell'assunta irregolarità della notifica delle cartelle. I motivi sono infondati e vanno respinti. Invero, la notifica degli avvisi della seconda serie è valsa a soppiantare i primi, sterilizzandone l'efficacia e rimodulando al ribasso il quantum della richiesta fiscale basata sugli originari titoli, ma non è valsa a travolgere l'identità di questi ultimi quali atti presupposti degli avvisi di mora. Le cartelle, in altri termini, rimangono quelle primigenie. E dette cartelle, essendo già state impugnate per il tramite dell'impugnazione degli avvisi della prima serie, non si prestano ad esserlo una seconda volta, per il tramite della contestazione degli avvisi della serie sopravvenuta. Nello specifico, la circostanza che le serie di avvisi di mora siano due non sovverte il dato permanente dell'identità delle cartelle, cui entrambe le serie si correlano. Infatti, gli atti presupposti alla base delle distinte serie di avvisi rimangono i medesimi, essendo rappresentati dalle stesse cartelle esattoriali notificate nel 1998, che ovviamente non possono essere censurate due volte. Sul piano strutturale, l'avviso di mora fa seguito alla notifica della cartella di pagamento che svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio; l'avviso di mora viene notificato soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge (Cass. n. 6104 del 2011).In definitiva, il titolo esecutivo è sempre e incontrovertibilmente rappresentato, nella specie, dalle cartelle e rimane lo stesso sia per i primi che per i secondi avvisi di mora, i quali ontologicamente non contengono un nuovo accertamento della pretesa creditoria, limitandosi a veicolarla all'indirizzo del contribuente obbligato a onorarla nei limiti in cui essa appare attualmente insoddisfatta. Il fatto che la seconda serie di avvisi rechi un quantum inferiore rispetto alla prima non muta l'oggetto sostanziale della pretesa tributaria trasfusa nelle cartelle di pagamento, né implica un nuovo accertamento fiscale, semmai postulando uno sgravio parziale delle cartelle, che restano obiettivamente invariate. In ultima analisi, il dato che fa premio sulla duplicità delle serie di avvisi di mora rimane quello per cui le cartelle rimangono le stesse, sicché è il giudizio che riguarda la pretesa tributaria a rimanere sostanzialmente identico e univoco. Ora, nella specie, è pacifico si contestasse ab initio, avuto riguardo agli avvisi della prima serie, la fondatezza delle cartelle asserendo non potessero essere emesse in ragione degli effetti esdebitatori del concordato fallimentare; si trascurava, invece, dapprincipio di contestare la regolarità della loro notifica. La contestazione originaria delle cartelle consumava la prerogativa del contribuente di impugnare gli atti presupposti, senza che a suo vantaggio, a fronte dell'emissione di nuovi avvisi imperniati sugli stessi titoli esecutivi, si riaprisse l'opportunità di impugnare una seconda volta atti presupposti rimasti inalterati, riesumando doglianze in precedenza trascurate o neglette. Eccentrico appare inoltre, nel corpo del secondo mezzo di ricorso, il riferimento al fallimento, che era stato chiuso precedentemente alla notifica delle cartelle. Nel frangente di emissione e notifica delle cartelle mancava, pertanto, finanche l'organo concorsuale. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2946 c.c., per avere la CTR trascurato l'intervenuta prescrizione del credito fiscale. Il motivo è inammissibile. La questione agitata con il mezzo di censura è, invero, contrassegnata da novità, non essendo stata precedentemente dedotta.Giova, allora, richiamare l'orientamento di questa Corte secondo cui "Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa" (Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 28480 del 2005). Con il quarto motivo si deduce la contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. su un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 137 I. fall., per avere la CTR omesso di rilevare l'intervenuto concordato fallimentare, ancorché l'eccezione di intervenuto fallimento sia in realtà dirimente ed assorbente rispetto al resto. Il motivo è infondato. Il richiamo alle norme della legge fallimentare non coglie del segno, men che meno appare proficua la deduzione del vizio motivazionale. È sufficiente rilevare, infatti, che il concordato fallimentare adombrato nel mezzo di ricorso ha definito il fallimento e condotto alla chiusura della relativa procedura concorsuale anteriormente alla notifica delle cartelle, tanto da non mostrare alcuna rilevanza nel caso di specie. Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura esposta in dispositivo. Per questi motivi Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento in favore del concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese di questo giudizio, che liquida nel medesimo importo di euro 5.600,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d