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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 11422/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29908/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente a ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.2004/2020depositata il 28 . 7 . 2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 9.2.2016 la Induma GMBH, società con sede in Liechtenstein, operante dal 1988 nel settore dell'intermediazione nel campo dell'industria metallurgica pesante, specializzata nella consulenza ed assistenza nella conclusione di contratti di compravendita di macchine ed apparecchiature in Russia e nei Paesi dell'ex Unione Sovietica, chiedeva al Tribunale di Lecco la condanna della [OSCURATO:SOCIETA], azienda operante nel settore della produzione di presse industriali, al pagamento in suo favore della somma di € 382.500,00.

Assumeva la Induma GMBH che il 15.2.2012 le parti avevano raggiunto un accordo commerciale (prodotto in copia come documento 2) che prevedeva in suo favore una provvigione del 10% del corrispettivo per ogni cliente procurato alla [OSCURATO:SOCIETA] dalla sua attività d'intermediazione, e che il 25.1.2013 quest'ultima aveva concluso con la sua intermediazione un contratto per la produzione e vendita di tre presse idrauliche per un importo complessivo di € 7.750.000,00 con la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (NFT), con conseguente suo diritto ad una provvigione di € 775.000,00, poi ridotta di comune accordo ad € 420.000,00; che inoltre con successiva scrittura privata del 24.5.2013 le parti avevano ulteriormente previsto l'impegno della [OSCURATO:SOCIETA] di corrispondere alla Induma GMBH una commissione pari al 30% del prezzo dei ricambi forniti alla NFT, e che il 26.1.2014 la [OSCURATO:SOCIETA] aveva fornito alla NFT con l'intermediazione della ricorrente ricambi per € 134.000,00, con conseguente suo diritto all'ulteriore provvigione di € 40.200,00; che aveva ricevuto un acconto di € 75.000,00, rimanendo quindi creditrice di € 382.500,00 (€ 420.000,00 + € 40.200,00 –l'acconto ricevuto di € 75.000,00). 2) Si costituiva nel procedimento sommario la [OSCURATO:SOCIETA], che chiedeva il rigetto delle pretese avversarie sostenendo che il documento 2 prodotto dalla ricorrente era una copia non conforme all'originale e che si trattava comunque di un documento firmato in bianco dal suo legale rappresentante (come dimostrato dalla produzione in copia del documento 2 della [OSCURATO:SOCIETA]), che era stato riempito in violazione del patto di riempimento esistente per l'indicazione del nominativo dattiloscritto della Neftegazdetal-RosPermTransResurs (risultante nel documento 3 prodotto in copia dalla [OSCURATO:SOCIETA] e ad essa trasmesso dalla controparte) con la manoscrittura del nominativo aggiuntivo della NFT, cliente in realtà non acquisito tramite l'intermediazione della Induma GMBH e contattato solo a gennaio 2013, il tutto allo scopo di ottenere anche per la NFT la provvigione del 10% prevista nella scrittura privata del 15.2.2012; che la ricorrente quanto al rapporto con la NFT si era limitata ad una collaborazione di coordinamento delle trattative e di interpretariato, per la quale aveva chiesto una provvigione dell'1% sull'importo della pressa che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva venduto alla NFT di € 89.050,00, ottenendo un acconto di € 75.000,00 e mantenendo un credito di € 14.050,00 (€ 89.050,00 - €75.000,00), che era disposta a soddisfare una volta fornitale la traduzione in russo del manuale operativo della pressa alienata, come da accordi conclusi.

All'udienza di comparizione del procedimento sommario la ricorrente produceva la e-mail del 19.12.2012 di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., ma quest'ultima evidenziava che tale e-mail non le era riferibile in quanto proveniente da un impiegato privo del potere di rappresentanza, per cui la Induma GMBH chiedeva la verificazione di scrittura privata sia per la e-mail che per la scrittura privata del 15.2.2012, e veniva disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario, con espletamento di prova testimoniale, interrogatorio libero e formale dei legali rappresentanti delle parti. 3) Con sentenza n. 345/2018 del 30.5.2018 il Tribunale di Lecco rigettava la domanda di pagamento delle provvigioni avanzata dalla Induma GMBH e la condannava al pagamento delle spese processuali. 4) Proponeva appello la Induma GMBH e la Corte d'Appello di Milano, nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA], rigettava l'impugnazione e condannava la parte appellante alle spese processuali di secondo grado. 5) Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] il 17.11.2020, la Induma GMBH, affidandosi a sei motivi, e resiste la [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso notificato il 28.12.2020.

La sola ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 6) Col primo motivo la ricorrente lamenta (verosimilmente in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 215 c.p.c. e degli articoli 2702 e 2712 cod. civ..

Lamenta la ricorrente che i giudici di primo e di secondo grado abbiano ritenuto provato un abuso di biancosegno da parte della Induma GMBH per avere riempito la lettera di incarico del 15.2.2012 firmata in bianco dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], riportandovi, in contrasto col patto di riempimento, anziché il solo nominativo dattiloscritto del cliente Neftegazdetal-RosPermTransResurs, anche il nominativo manoscritto del cliente [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (NFT), non considerando che dopo la contestazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] della copia della lettera di incarico del 15.2.2012 prodotta dalla Induma GMBH in sede di costituzione, quest'ultima oltre ad avanzare istanza di verificazione di scrittura privata, aveva prodotto l'originale di quella lettera, pienamente conforme alla copia, originale che non era stato disconosciuto dalla [OSCURATO:SOCIETA], e che in base all'art.2702 cod. civ. doveva valere come scrittura privata riconosciuta (in tal senso venivano richiamate le sentenze della Corte di Cassazione n.16998/2015 e n. 16551/2015, che avevano affermato l'onere di disconoscere l'originale della scrittura privata già prodotta in copia fotostatica disconosciuta dalla controparte per evitare che la predetta scrittura fosse riconosciuta in causa), per superare la quale la controparte avrebbe dovuto proporre querela di falso, mentre la Corte d'Appello aveva ritenuto sufficiente che la [OSCURATO:SOCIETA] provasse la consegna della lettera di incarico firmata in bianco e l'esistenza dell'accordo relativo al riempimento essendo la ricorrente inadempiente rispetto al mandatum ad scribendum. 7) Col secondo motivo la ricorrente lamenta (verosimilmente in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 221 c.p.c. in relazione all'art. 2702 cod. civ., sostenendo che la controparte avrebbe o dovuto disconoscere l'originale della lettera d'incarico del 15.2.2002 che aveva prodotto con la memoria istruttoria, o proporre querela di falso per privare la scrittura privata riconosciuta della sua valenza probatoria, valendo il principio anche in caso di abuso di biancosegno (in tal senso si é richiamata Cass. 17.1.2018 n. 899). 8) I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Secondo un primo approdo di legittimità il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento "absque pactis", sia che si tratti di riempimento "contra pacta", dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso (Cass. 16.12.2010 n. 25445).

Secondo un successivo indirizzo la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis", non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta" (Cass. 20.10.2023 n. 35375; Cass. 18.1.2022 n. 1474; Cass. n. 21587/2019; Cass. 7.3.2014 n. 5417).

Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento "absque pactis" consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento "contra pacta" (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del "mandatum ad scribendum", il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo; ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (quale è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso (Cass. 18.1.2022 n. 1474; Cass. 17.1.2018 n. 899).

Nella specie le sentenze di primo e di secondo grado dalla produzione ad opera della [OSCURATO:SOCIETA] come documento 2 della copia non disconosciuta della lettera di incarico del 15.2.2002 con lo spazio in bianco da riempire col nominativo del cliente procurato dalla Induma GMBH, dal deposito sempre ad opera della [OSCURATO:SOCIETA] come documento 3 della copia non disconosciuta della lettera di incarico del 15.2.2002 riempita con l'indicazione dattiloscritta del nominativo del cliente procurato, la Neftegazdetal-RosPermTransResurs, corrispondente alla copia ed all'originale della lettera di incarico del 15.2.2002 prodotte da Induma GMBH salvo che per l'aggiunta manoscritta del nominativo della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (NFT), e dalle testimonianze acquisite, hanno desunto che era stata firmata in bianco dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] la lettera di incarico del 15.2.2002 con l'accordo tra le parti di riempire lo spazio vuoto col nominativo del cliente procurato dalla Induma GMBH, individuato nella Neftegazdetal- RosPermTransR, e che tale accordo non é stato rispettato dalla ricorrente, che in aggiunta a quel nominativo dattiloscritto ha riportato a mano il nominativo della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (NFT), per cui trattandosi di un riempimento di foglio firmato in bianco contra pacta e non absque pactis, secondo la giurisprudenza consolidata sopra richiamata non era necessario che la [OSCURATO:SOCIETA]. proponesse querela di falso.

Le sentenze della Suprema Corte richiamate dal ricorrente (Cass.n.16998/2015 e Cass. n. 16551/2015), a sostegno dell'onere della controparte di ripetere il disconoscimento già effettuato contro la copia della lettera di incarico del 15.2.2002, prodotta dalla Induma GMBH in sede di costituzione, anche contro l'originale identico dello stesso documento successivamente prodotto, per evitare che lo stesso potesse acquisire il valore di scrittura privata riconosciuta, costituente prova del suo contenuto fino a querela di falso, non riguardavano casi in cui in sede di disconoscimento della fotocopia del documento inizialmente prodotto fosse stato anche contestato un riempimento contra pacta del documento stesso, e non sono quindi invocabili nel caso qui in esame.

Ed invero una volta prodotto dalla Induma GMBH l'originale della lettera di incarico del 15.2.2002, che la stessa aveva già prodotto in copia, e che pacificamente era stato sottoscritto dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], quest'ultimo non avrebbe potuto effettuare alcun disconoscimento della propria sottoscrizione in calce all'originale in quanto la sua firma era autentica, e non era certo necessario che ripetesse contro quest'ultimo, avente contenuto identico alla copia già contestata, i propri rilievi in ordine all'inadempimento del patto di riempimento, dovendo la [OSCURATO:SOCIETA] solo fornire prova del foglio in origine firmato in bianco e del diverso accordo di riempimento esistente tra le parti. 9) Col terzo motivo la ricorrente lamenta (verosimilmente in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ.

Sostiene la Induma GMBH che sarebbe mancata qualsiasi dimostrazione circa la volontà delle parti di indicare quale contraente nella lettera di incarico la Neftegazdetal-RosPermTransResurs, anziché la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (NFT), e fornisce in proposito una propria diversa ricostruzione della volontà delle parti rispetto a quella compiuta dalla sentenza impugnata, basandosi su una diversa lettura delle e-mail intercorse tra le parti e delle testimonianze acquisite.

Il motivo è palesemente inammissibile, perché attraverso il richiamo ad un'inesistente e neppure esplicitata violazione del canone d'interpretazione del contratto dell'art. 1362 cod. civ., punta in realtà ad ottenere una diversa ricostruzione del fatto da parte della Suprema Corte, dimenticando che la scelta dei mezzi istruttori da porre a base del convincimento nella ricostruzione dei fatti è riservata ai giudici di merito, che hanno del tutto plausibilmente ricostruito la volontà delle parti sulla base della documentazione prodotta e delle testimonianze acquisite, e non compete certo al giudice di legittimità. 10) Col quarto motivo la ricorrente lamenta, verosimilmente in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 cod. civ. in relazione all'art. 2730 cod. civ.

Si duole la ricorrente che l'impugnata sentenza abbia qualificato la e - mail del 19.12.2012, proveniente da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., ed indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (doc. 30 della Induma GMBH), come una mera proposta contrattuale di provvigione di € 400.000,00 non seguita da accettazione, in realtà desumibile dalla corrispondenza tra le parti, anziché come una vera e propria ricognizione di debito, determinante l'inversione dell'onere probatorio, ed anzi sostiene che alla suddetta e-mail, confermata nella provenienza e nel contenuto dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA],doveva attribuirsi valore confessorio, in quanto non solo riconosceva l'esistenza del debito di €400.000,00, ma ne indicava anche la ragione (in tal senso viene richiamata Cass. 20.4.2018 n. 9880), ed in ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse un semplice impiegato della [OSCURATO:SOCIETA] privo del potere di rappresentanza, invoca il principio della tutela dell'apparentia iuris, per avere il predetto costantemente tenuto i rapporti fra le parti per l'affare in questione, ingenerando l'affidamento incolpevole della Induma GMBH.

Il motivo è inammissibile, in quanto dietro il richiamo ad asserite ed inesistenti violazioni di legge degli articoli 1988 e 2730 cod. civ., rispettivamente in tema di riconoscimento di debito e di confessione, si cela il tentativo di ottenere dalla Suprema Corte, giudice di legittimità, una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella pur plausibile compiuta dai giudici di primo e di secondo grado nell'esercizio del libero convincimento.

Non risulta neppure individuato l'atto col quale sarebbe intervenuta l'accettazione della proposta contrattuale,e del tutto nuova ed inammissibile è la deduzione del fatto che [OSCURATO:PERSONA], un mero impiegato della [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe ingenerato nella ricorrente l'affidamento sulla sussistenza di un suo potere di rappresentare la [OSCURATO:SOCIETA] per avere costantemente tenuto personalmente i rapporti tra quest'ultima e la ricorrente. 11) Col quinto motivo la ricorrente lamenta, verosimilmente in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 1754 e 1755 cod. civ.

Si duole la ricorrente che l'impugnata sentenza, una volta esclusa la prova del conferimento dell'incarico di mediazione per il cliente NFT procurato alla [OSCURATO:SOCIETA] non le abbia riconosciuto il diritto alla provvigione in applicazione dell'art. 1755 cod. civ., che anche a prescindere da un preventivo conferimento di incarico, riconosce la provvigione al mediatore quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento evidenziando che comunque in tutte e tre le lettere di incarico prodotte era prevista una provvigione del 10%, e sottolinea che la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione anche nel caso in cui il soggetto che stipula il contratto sia diverso da quello per il quale il mediatore aveva ricevuto l'incarico, purché si tratti di cliente procurato dal mediatore (Cass. 16.3.2018 n. 6552.

Questo motivo è inammissibile in quanto per la prima volta prospetta la mancanza di un incarico, seppure sia pacifica la esistenza di lettera di conferimento, ed invoca la disciplina dell'art. 1755 cod. civ., che per il mediatore classico, e non per il procacciatore di affari incaricato, aggancia la maturazione del diritto alla provvigione alla conclusione dell'affare, e non indica conseguentemente un vizio motivazionale della sentenza impugnata (vedi sul fatto che il giudizio di legittimità, di tipo impugnatorio a critica vincolata ha una cognizione determinata dall’ambito della denuncia dei vizi dedotti del provvedimento impugnato Cass. ord. 3.1.2024 n. 117; Cass. o rd. 4.4.2017 n.8758; Cass. Sez. lav. 4.3.2016 n. 4293; Cass. Sez. un.29.3.2013 n. 7931).

In ogni caso la [OSCURATO:SOCIETA] non ha mai ammesso che il cliente NFT sia stato procurato dalla ricorrente, avendo sostenuto di averlo contattato personalmente all'inizio del 2013. 12) Col sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art.345 c.p.c. per avere la Corte d'Appello a pagina 14 della sentenza ritenuto inammissibili i documenti prodotti dalla Induma GMBH per la prima volta in appello, non considerando che si trattava di documenti indispensabili ai fini della decisione, che quindi dovevano essere acquisiti.

Anche a voler ritenere che la ricorrente abbia inteso riferirsi ai documenti 2A, 3A e 4A indicati alla pagina 13 del ricorso, il motivo è infondato, in quanto nel presente giudizio secondo l'art. 345 comma 3° c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, il ricorrente per produrre nuovi documenti in appello avrebbe dovuto allegare e provare la causa non imputabile che le aveva impedito di produrre quei documenti nel giudizio di primo grado, mentre la ricorrente non ha in alcun modo giustificato la tardiva produzione compiuta in secondo grado, limitandosi a sostenere che si trattava di documenti indispensabili per la decisione, come se fosse applicabile l'art. 345 comma 3° c.p.c. nel testo previgente. 13) Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Induma GMBH.

Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la Induma GMBH al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate a favore della controricorrente nella somma di € 200,00 per spese e di € 8.200,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29908/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente a ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.2004/2020depositata il 28 . 7 . 2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 9.2.2016 la Induma GMBH, società con sede in Liechtenstein, operante dal 1988 nel settore dell'intermediazione nel campo dell'industria metallurgica pesante, specializzata nella consulenza ed assistenza nella conclusione di contratti di compravendita di macchine ed apparecchiature in Russia e nei Paesi dell'ex Unione Sovietica, chiedeva al Tribunale di Lecco la condanna della [OSCURATO:SOCIETA], azienda operante nel settore della produzione di presse industriali, al pagamento in suo favore della somma di € 382.500,00. Assumeva la Induma GMBH che il 15.2.2012 le parti avevano raggiunto un accordo commerciale (prodotto in copia come documento 2) che prevedeva in suo favore una provvigione del 10% del corrispettivo per ogni cliente procurato alla [OSCURATO:SOCIETA] dalla sua attività d'intermediazione, e che il 25.1.2013 quest'ultima aveva concluso con la sua intermediazione un contratto per la produzione e vendita di tre presse idrauliche per un importo complessivo di € 7.750.000,00 con la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (NFT), con conseguente suo diritto ad una provvigione di € 775.000,00, poi ridotta di comune accordo ad € 420.000,00; che inoltre con successiva scrittura privata del 24.5.2013 le parti avevano ulteriormente previsto l'impegno della [OSCURATO:SOCIETA] di corrispondere alla Induma GMBH una commissione pari al 30% del prezzo dei ricambi forniti alla NFT, e che il 26.1.2014 la [OSCURATO:SOCIETA] aveva fornito alla NFT con l'intermediazione della ricorrente ricambi per € 134.000,00, con conseguente suo diritto all'ulteriore provvigione di € 40.200,00; che aveva ricevuto un acconto di € 75.000,00, rimanendo quindi creditrice di € 382.500,00 (€ 420.000,00 + € 40.200,00 –l'acconto ricevuto di € 75.000,00). 2) Si costituiva nel procedimento sommario la [OSCURATO:SOCIETA], che chiedeva il rigetto delle pretese avversarie sostenendo che il documento 2 prodotto dalla ricorrente era una copia non conforme all'originale e che si trattava comunque di un documento firmato in bianco dal suo legale rappresentante (come dimostrato dalla produzione in copia del documento 2 della [OSCURATO:SOCIETA]), che era stato riempito in violazione del patto di riempimento esistente per l'indicazione del nominativo dattiloscritto della Neftegazdetal-RosPermTransResurs (risultante nel documento 3 prodotto in copia dalla [OSCURATO:SOCIETA] e ad essa trasmesso dalla controparte) con la manoscrittura del nominativo aggiuntivo della NFT, cliente in realtà non acquisito tramite l'intermediazione della Induma GMBH e contattato solo a gennaio 2013, il tutto allo scopo di ottenere anche per la NFT la provvigione del 10% prevista nella scrittura privata del 15.2.2012; che la ricorrente quanto al rapporto con la NFT si era limitata ad una collaborazione di coordinamento delle trattative e di interpretariato, per la quale aveva chiesto una provvigione dell'1% sull'importo della pressa che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva venduto alla NFT di € 89.050,00, ottenendo un acconto di € 75.000,00 e mantenendo un credito di € 14.050,00 (€ 89.050,00 - €75.000,00), che era disposta a soddisfare una volta fornitale la traduzione in russo del manuale operativo della pressa alienata, come da accordi conclusi. All'udienza di comparizione del procedimento sommario la ricorrente produceva la e-mail del 19.12.2012 di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., ma quest'ultima evidenziava che tale e-mail non le era riferibile in quanto proveniente da un impiegato privo del potere di rappresentanza, per cui la Induma GMBH chiedeva la verificazione di scrittura privata sia per la e-mail che per la scrittura privata del 15.2.2012, e veniva disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario, con espletamento di prova testimoniale, interrogatorio libero e formale dei legali rappresentanti delle parti. 3) Con sentenza n. 345/2018 del 30.5.2018 il Tribunale di Lecco rigettava la domanda di pagamento delle provvigioni avanzata dalla Induma GMBH e la condannava al pagamento delle spese processuali. 4) Proponeva appello la Induma GMBH e la Corte d'Appello di Milano, nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA], rigettava l'impugnazione e condannava la parte appellante alle spese processuali di secondo grado. 5) Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] il 17.11.2020, la Induma GMBH, affidandosi a sei motivi, e resiste la [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso notificato il 28.12.2020. La sola ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 6) Col primo motivo la ricorrente lamenta (verosimilmente in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 215 c.p.c. e degli articoli 2702 e 2712 cod. civ.. Lamenta la ricorrente che i giudici di primo e di secondo grado abbiano ritenuto provato un abuso di biancosegno da parte della Induma GMBH per avere riempito la lettera di incarico del 15.2.2012 firmata in bianco dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], riportandovi, in contrasto col patto di riempimento, anziché il solo nominativo dattiloscritto del cliente Neftegazdetal-RosPermTransResurs, anche il nominativo manoscritto del cliente [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (NFT), non considerando che dopo la contestazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] della copia della lettera di incarico del 15.2.2012 prodotta dalla Induma GMBH in sede di costituzione, quest'ultima oltre ad avanzare istanza di verificazione di scrittura privata, aveva prodotto l'originale di quella lettera, pienamente conforme alla copia, originale che non era stato disconosciuto dalla [OSCURATO:SOCIETA], e che in base all'art.2702 cod. civ. doveva valere come scrittura privata riconosciuta (in tal senso venivano richiamate le sentenze della Corte di Cassazione n.16998/2015 e n. 16551/2015, che avevano affermato l'onere di disconoscere l'originale della scrittura privata già prodotta in copia fotostatica disconosciuta dalla controparte per evitare che la predetta scrittura fosse riconosciuta in causa), per superare la quale la controparte avrebbe dovuto proporre querela di falso, mentre la Corte d'Appello aveva ritenuto sufficiente che la [OSCURATO:SOCIETA] provasse la consegna della lettera di incarico firmata in bianco e l'esistenza dell'accordo relativo al riempimento essendo la ricorrente inadempiente rispetto al mandatum ad scribendum. 7) Col secondo motivo la ricorrente lamenta (verosimilmente in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 221 c.p.c. in relazione all'art. 2702 cod. civ., sostenendo che la controparte avrebbe o dovuto disconoscere l'originale della lettera d'incarico del 15.2.2002 che aveva prodotto con la memoria istruttoria, o proporre querela di falso per privare la scrittura privata riconosciuta della sua valenza probatoria, valendo il principio anche in caso di abuso di biancosegno (in tal senso si é richiamata Cass. 17.1.2018 n. 899). 8) I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Secondo un primo approdo di legittimità il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento "absque pactis", sia che si tratti di riempimento "contra pacta", dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso (Cass. 16.12.2010 n. 25445). Secondo un successivo indirizzo la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis", non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta" (Cass. 20.10.2023 n. 35375; Cass. 18.1.2022 n. 1474; Cass. n. 21587/2019; Cass. 7.3.2014 n. 5417). Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento "absque pactis" consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento "contra pacta" (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del "mandatum ad scribendum", il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo; ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (quale è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso (Cass. 18.1.2022 n. 1474; Cass. 17.1.2018 n. 899). Nella specie le sentenze di primo e di secondo grado dalla produzione ad opera della [OSCURATO:SOCIETA] come documento 2 della copia non disconosciuta della lettera di incarico del 15.2.2002 con lo spazio in bianco da riempire col nominativo del cliente procurato dalla Induma GMBH, dal deposito sempre ad opera della [OSCURATO:SOCIETA] come documento 3 della copia non disconosciuta della lettera di incarico del 15.2.2002 riempita con l'indicazione dattiloscritta del nominativo del cliente procurato, la Neftegazdetal-RosPermTransResurs, corrispondente alla copia ed all'originale della lettera di incarico del 15.2.2002 prodotte da Induma GMBH salvo che per l'aggiunta manoscritta del nominativo della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (NFT), e dalle testimonianze acquisite, hanno desunto che era stata firmata in bianco dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] la lettera di incarico del 15.2.2002 con l'accordo tra le parti di riempire lo spazio vuoto col nominativo del cliente procurato dalla Induma GMBH, individuato nella Neftegazdetal- RosPermTransR, e che tale accordo non é stato rispettato dalla ricorrente, che in aggiunta a quel nominativo dattiloscritto ha riportato a mano il nominativo della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (NFT), per cui trattandosi di un riempimento di foglio firmato in bianco contra pacta e non absque pactis, secondo la giurisprudenza consolidata sopra richiamata non era necessario che la [OSCURATO:SOCIETA]. proponesse querela di falso. Le sentenze della Suprema Corte richiamate dal ricorrente (Cass.n.16998/2015 e Cass. n. 16551/2015), a sostegno dell'onere della controparte di ripetere il disconoscimento già effettuato contro la copia della lettera di incarico del 15.2.2002, prodotta dalla Induma GMBH in sede di costituzione, anche contro l'originale identico dello stesso documento successivamente prodotto, per evitare che lo stesso potesse acquisire il valore di scrittura privata riconosciuta, costituente prova del suo contenuto fino a querela di falso, non riguardavano casi in cui in sede di disconoscimento della fotocopia del documento inizialmente prodotto fosse stato anche contestato un riempimento contra pacta del documento stesso, e non sono quindi invocabili nel caso qui in esame. Ed invero una volta prodotto dalla Induma GMBH l'originale della lettera di incarico del 15.2.2002, che la stessa aveva già prodotto in copia, e che pacificamente era stato sottoscritto dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], quest'ultimo non avrebbe potuto effettuare alcun disconoscimento della propria sottoscrizione in calce all'originale in quanto la sua firma era autentica, e non era certo necessario che ripetesse contro quest'ultimo, avente contenuto identico alla copia già contestata, i propri rilievi in ordine all'inadempimento del patto di riempimento, dovendo la [OSCURATO:SOCIETA] solo fornire prova del foglio in origine firmato in bianco e del diverso accordo di riempimento esistente tra le parti. 9) Col terzo motivo la ricorrente lamenta (verosimilmente in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. Sostiene la Induma GMBH che sarebbe mancata qualsiasi dimostrazione circa la volontà delle parti di indicare quale contraente nella lettera di incarico la Neftegazdetal-RosPermTransResurs, anziché la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (NFT), e fornisce in proposito una propria diversa ricostruzione della volontà delle parti rispetto a quella compiuta dalla sentenza impugnata, basandosi su una diversa lettura delle e-mail intercorse tra le parti e delle testimonianze acquisite. Il motivo è palesemente inammissibile, perché attraverso il richiamo ad un'inesistente e neppure esplicitata violazione del canone d'interpretazione del contratto dell'art. 1362 cod. civ., punta in realtà ad ottenere una diversa ricostruzione del fatto da parte della Suprema Corte, dimenticando che la scelta dei mezzi istruttori da porre a base del convincimento nella ricostruzione dei fatti è riservata ai giudici di merito, che hanno del tutto plausibilmente ricostruito la volontà delle parti sulla base della documentazione prodotta e delle testimonianze acquisite, e non compete certo al giudice di legittimità. 10) Col quarto motivo la ricorrente lamenta, verosimilmente in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 cod. civ. in relazione all'art. 2730 cod. civ. Si duole la ricorrente che l'impugnata sentenza abbia qualificato la e - mail del 19.12.2012, proveniente da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., ed indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (doc. 30 della Induma GMBH), come una mera proposta contrattuale di provvigione di € 400.000,00 non seguita da accettazione, in realtà desumibile dalla corrispondenza tra le parti, anziché come una vera e propria ricognizione di debito, determinante l'inversione dell'onere probatorio, ed anzi sostiene che alla suddetta e-mail, confermata nella provenienza e nel contenuto dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA],doveva attribuirsi valore confessorio, in quanto non solo riconosceva l'esistenza del debito di €400.000,00, ma ne indicava anche la ragione (in tal senso viene richiamata Cass. 20.4.2018 n. 9880), ed in ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse un semplice impiegato della [OSCURATO:SOCIETA] privo del potere di rappresentanza, invoca il principio della tutela dell'apparentia iuris, per avere il predetto costantemente tenuto i rapporti fra le parti per l'affare in questione, ingenerando l'affidamento incolpevole della Induma GMBH. Il motivo è inammissibile, in quanto dietro il richiamo ad asserite ed inesistenti violazioni di legge degli articoli 1988 e 2730 cod. civ., rispettivamente in tema di riconoscimento di debito e di confessione, si cela il tentativo di ottenere dalla Suprema Corte, giudice di legittimità, una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella pur plausibile compiuta dai giudici di primo e di secondo grado nell'esercizio del libero convincimento. Non risulta neppure individuato l'atto col quale sarebbe intervenuta l'accettazione della proposta contrattuale,e del tutto nuova ed inammissibile è la deduzione del fatto che [OSCURATO:PERSONA], un mero impiegato della [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe ingenerato nella ricorrente l'affidamento sulla sussistenza di un suo potere di rappresentare la [OSCURATO:SOCIETA] per avere costantemente tenuto personalmente i rapporti tra quest'ultima e la ricorrente. 11) Col quinto motivo la ricorrente lamenta, verosimilmente in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 1754 e 1755 cod. civ. Si duole la ricorrente che l'impugnata sentenza, una volta esclusa la prova del conferimento dell'incarico di mediazione per il cliente NFT procurato alla [OSCURATO:SOCIETA] non le abbia riconosciuto il diritto alla provvigione in applicazione dell'art. 1755 cod. civ., che anche a prescindere da un preventivo conferimento di incarico, riconosce la provvigione al mediatore quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento evidenziando che comunque in tutte e tre le lettere di incarico prodotte era prevista una provvigione del 10%, e sottolinea che la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione anche nel caso in cui il soggetto che stipula il contratto sia diverso da quello per il quale il mediatore aveva ricevuto l'incarico, purché si tratti di cliente procurato dal mediatore (Cass. 16.3.2018 n. 6552. Questo motivo è inammissibile in quanto per la prima volta prospetta la mancanza di un incarico, seppure sia pacifica la esistenza di lettera di conferimento, ed invoca la disciplina dell'art. 1755 cod. civ., che per il mediatore classico, e non per il procacciatore di affari incaricato, aggancia la maturazione del diritto alla provvigione alla conclusione dell'affare, e non indica conseguentemente un vizio motivazionale della sentenza impugnata (vedi sul fatto che il giudizio di legittimità, di tipo impugnatorio a critica vincolata ha una cognizione determinata dall’ambito della denuncia dei vizi dedotti del provvedimento impugnato Cass. ord. 3.1.2024 n. 117; Cass. o rd. 4.4.2017 n.8758; Cass. Sez. lav. 4.3.2016 n. 4293; Cass. Sez. un.29.3.2013 n. 7931). In ogni caso la [OSCURATO:SOCIETA] non ha mai ammesso che il cliente NFT sia stato procurato dalla ricorrente, avendo sostenuto di averlo contattato personalmente all'inizio del 2013. 12) Col sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art.345 c.p.c. per avere la Corte d'Appello a pagina 14 della sentenza ritenuto inammissibili i documenti prodotti dalla Induma GMBH per la prima volta in appello, non considerando che si trattava di documenti indispensabili ai fini della decisione, che quindi dovevano essere acquisiti. Anche a voler ritenere che la ricorrente abbia inteso riferirsi ai documenti 2A, 3A e 4A indicati alla pagina 13 del ricorso, il motivo è infondato, in quanto nel presente giudizio secondo l'art. 345 comma 3° c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, il ricorrente per produrre nuovi documenti in appello avrebbe dovuto allegare e provare la causa non imputabile che le aveva impedito di produrre quei documenti nel giudizio di primo grado, mentre la ricorrente non ha in alcun modo giustificato la tardiva produzione compiuta in secondo grado, limitandosi a sostenere che si trattava di documenti indispensabili per la decisione, come se fosse applicabile l'art. 345 comma 3° c.p.c. nel testo previgente. 13) Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Induma GMBH. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna la Induma GMBH al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate a favore della controricorrente nella somma di € 200,00 per spese e di € 8.200,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso
Sentenza Cassazione n. 11422/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris