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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 2024

Cassazione n. 45632/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/06/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa il 7 febbraio 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. ity,

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse.

Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.10.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga .4,41 - EPOSiTATO [OSCURATO:PERSONA] PENALE12 D I C 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/06/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa il 7 febbraio 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. ity, 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.10.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga .4,41 - EPOSiTATO [OSCURATO:PERSONA] PENALE12 D I C 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45632/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris