CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 07851/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/09/2025 del TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deduce la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella determinazione del trattamento sanzionatorio rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 3 settembre 2025 dal Giudice del Tribunale di Lecco, con cui gli è stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 1) e 99, comma 4, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2). Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stata censurata la violazione dei criteri di determinazione ex art. 133 cod. pen. della pena concordata, con affermazioni del tutto generiche ed assertive. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamènte fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.