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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02574/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9823/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni, n. 110, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 314/2021 depositata il 01/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, al quale resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza n. 314/2021 depositata l'1 febbraio 2021 e notificata in pari data, con cui la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza dell'8 aprile 2019 del Tribunale di Milano nella parte in cui rigettava la domanda di illiceità di due contratti di leasing di due autoveicoli per asserita usurarietà del tasso di mora contrattualmente convenuto, e solo parzialmente la riformava, ritenendo illegittima la segnalazione alla centrale rischi, che aveva causato a [OSCURATO:SOCIETA]. danni patrimoniali e non. 2.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

La ricorrente e la resistente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 1346, 1418, 1419, 1421 e 1815 cod. civ., della l. 108/1996, dell’art. 1, comma 1°, del d.l. n. 2000/394 e dell’art. 644 cod. pen. in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: determinatezza della domanda formulata, sulla base degli atti e documenti di causa, con riferimento ad eccezioni e domande rilevabili d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Accettazione del contraddittorio da parte della convenuta e mancata concessione del termine per integrazione della domanda .

Lamenta che la corte d’appello ha ritenuto la nullità della domanda applicando erroneamente l’art. 164, comma 4, cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346, 1418, 1419, 1421 e 1815 cod. civ., della l. 108/1996, dell’art. 1, comma 1°, del d.l. n. 2000/394 e dell’art. 644 cod. pen. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: rilevanza degli interessi di mora previsti nei contratti di leasing per la valutazione del superamento del tasso soglia e della fattispecie di usura contrattuale .

Lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso la sussistenza della fattispecie di usura contrattuale, con riferimento al tasso di mora previsto nei contratti di leasing oggetto di causa, limitandosi ad affermare che non sarebbe possibile sommare gli interessi corrispettivi con quelli moratori per valutare il superamento del tasso soglia, senza tener conto delle contestazioni formulate dalle parti e dei documenti depositati in atti.

Lamenta inoltre che il giudice di appello ha omesso l'accertamento delle circostanze, correttamente dedotte e provate dall'allora appellante, ora ricorrente, in punto indicazione del tasso moratorio in concreto applicato, nonché in punto gratuità del rapporto di leasing quale necessaria conseguenza del superamento contrattuale del tasso soglia previsto dalla legge.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1344, 1346, 1418, 1421, 1815 e 2697 cod. civ., della l. 108/1996, dell’art. 1, comma 1°, del d.l. n. 2000/394 e dell’art. 644 cod. pen. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: nullità, per violazione di norme imperative, della clausola di salvaguardia e/o irrilevanza ai fini dell’usura contrattuale e/o dell’accertamento della nullità della clausola che viola la relativa normativa .

Deduce che, contrariamente a quanto apoditticamente stabilito nella sentenza impugnata, la presenza di una clausola di salvaguardia non può escludere la violazione della l. 108/1996.

Evidenzia, ad ulteriore conferma della fondatezza del motivo di ricorso, anche proposto per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., che la sussistenza di una eventuale clausola di salvaguardia (secondo cui, qualora il tasso per gli interessi convenzionali di mora avesse superato il tasso base, il medesimo sarebbe rimasto automaticamente ed ab origine ricondotto con arrotondamento favorevole al debitore a detto tasso Euribor con le maggiorazioni ivi previste) non vale ad esonerare la banca dall’onere di provare il corretto adempimento alle obbligazioni previste da tale clausola.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia sulla domanda ovvero violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224, 1815, 2043, 2049 e 2059 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: risarcimenti dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti .

Lamenta che la sentenza impugnata è altresì viziata nella parte in cui, per un verso, ha riconosciuto l’illegittimità della segnalazione alla centrale rischi effettuata ai danni della ricorrente, e per altro verso ha omesso di liquidare i danni richiesti.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., artt. 61, 112 e 245 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e n.4, in ordine al mancato accoglimento della richiesta CTU, riguardante l’accertamento di fatti rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni e strumentazioni tecniche, senza alcuna motivazione .

Lamenta che la corte d’appello ha rigettato la richiesta di CTU, senza motivazione alcuna.

6. Il primo motivo è infondato, sebbene nei limiti e nei termini che seguono.

La sentenza della Corte di Appello di Milano (v. pp. 13 e 14) ha effettivamente statuito che con riferimento al preteso superamento del tasso-soglia da parte degli interessi di mora, la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], a causa della assenza nell'atto instaurativo del grado, in ordine a tale profilo, di quelle affermazioni specificamente argomentate che sole sono atte a sostanziare le ragioni di fatto di cui all'art. 163, comma 3, n. 4 cod. proc. civ., era, in riferimento alla previsione di cui all'art. 164, comma 4, cod. proc. civ., nulla; nullità, che, concernendo la dinamica dialettica infirmante la causa, la quale è correlata ad esigenze di interesse pubblico riguardanti il corretto dispiegamento di ogni giudizio, va, indipendentemente dalla accettazione ad opera di Unicredit del contradditorio sulla doglianza elevata dalla controparte, quivi, d'ufficio (cfr. Cass. n. 9798 del 20/4/2018), attestata .

Ne deriva che dal riscontro di carenze allegatorie nell’atto di citazione il giudice ha tratto sic et simpliciter la conseguenza della nullità, che tra l’altro non era stata rilevata dal giudice di primo grado, senza correttamente applicare il disposto di cui all’art. 164 cod. proc. civ., vigente ratione temporis , il quale espressamente prevede, per quanto rileva nel caso di specie, ai commi 4, 5 e 6: La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda.

Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'articolo 171 bis e si applica l'articolo 167 (tra l’altro questa Corte ha già avuto modo di affermare che la costituzione del convenuto alla prima udienza sana i vizi della citazione ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., financo nel caso in cui il giudizio sia stato iscritto a ruolo dal medesimo convenuto, e non dall’attore, rimasto contumace: Cass., 26/07/20221, n. 21374) 6.1 E’ pur vero tuttavia che, come si desume dal complesso della motivazione, nonostante il suindicato improprio rilievo della nullità, il giudice di appello ha tuttavia considerato il merito della controversia, in particolare alle pp. 12, 13, 14 affermando la differenza tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, tale da determinarne la loro considerazione separata, alle p. 15 richiamando i principi di diritto posti da Cass., Sez.

Un., 18/09/2020, n. 19597, alla p. 16 richiamando l’operatività nel caso di specie della clausola cd. di salvaguardia prevista nei contratti di leasing oggetto di causa.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la mancata censura di una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre, stante l'intervenuta definitività di una di esse all'annullamento della pronuncia stessa (Cass., 13380/2020; Cass., 05/03/2020, n. 6225).

La motivazione del giudice di appello in ordine alla rilevata nullità d’ufficio può dunque ritenersi unicamente sovrabbondante, posto che la sentenza impugnata si regge su altre specifiche ed autonome ragioni del decidere.

7. Il secondo motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, per la stessa struttura del contratto di leasing, il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale (cfr. in tal senso Cass. n. 17447/2019); mentre gli interessi corrispettivi si applicano durante la fisiologica esecuzione del rapporto contrattuale, quelli moratori vengono invece in rilievo in caso di inadempimento, e, dunque, in ipotesi patologiche del rapporto negoziale.

Si è poi precisato che mentre gli interessi corrispettivi sono dovuti a compenso del godimento del danaro altrui, in quanto rappresentano il “costo del credito”, vale a dire la remunerazione che il creditore riceve come corrispettivo all’erogazione del capitale, quelli moratori, invece, sono dovuti laddove il debitore ritardi nella restituzione del capitale ricevuto e, dunque, essi assolvono ad una funzione risarcitoria e compensativa del pregiudizio patito dal creditore, la quale tra l’altro è meramente ipotetica essendo diretta conseguenza dell’eventuale inadempimento (Cass., n. 27442/2018).

Sulla scorta di tali considerazioni è dunque da escludersi, già sul piano logico, la possibilità di sommare entrambi i tassi ai fini della verifica del superamento o meno del tasso soglia usura.

Ed ancora recentemente questa Corte ha precisato (Cass., 21973/2022)) che la nullità della clausola relativa agli interessi di mora «non determina di per sé la nullità degli interessi corrispettivi, sicché (anche) gli interessi moratori sono -come detto- dovuti nella minor misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti […] non dovendo invero desumersi la totale gratuità del contratto di mutuo, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore inadempiente (v.

Cass., Sez.

Un., 18/9/2020, n. 19597)». 7.1 Fondamentale pronunciamento sul tema, come detto, è quello di Cass., Sez.

Un., 18/09/2020, n. 19597, che ha posto i seguenti principi di diritto: - la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso; -la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto; - ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista; - si applica l'art. 1815 cod. civ., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 cod. civ., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti; - anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento; - l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.

Orbene, dalla motivazione svolta alle pp. da 12 a 15 della sentenza impugnata risulta che la corte di merito ha fatto buon governo dei suindicati principi di diritto, applicandoli al caso deciso. 7.2 Le ulteriori doglianze contenute nel motivo, e nelle censure in cui è articolato, finiscono per sollecitare questa Corte ad un sindacato sul fatto e sulle risultanze istruttorie, precluso nella presente sede di legittimità.

Per costante orientamento di questa Corte, il giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., 14/01/2019, n. 640; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/11/2013 n. 24679; Cass., 16/11 2011, n. 27197; Cass., 06/04/2011, n. 7921; Cass., 21/09/2006, n. 20455; Cass., 04/04/2006, n. 7846; Cass., 07/02/2004, n. 2357).

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., 07/01/2009, n. 42; Cass., 17/07/2001, n. 9662).

8. Il terzo motivo è infondato.

Questa Corte (Cass., 15/5/2023, n. n. 13144) ha già avuto modo di affermare che, come già condivisibilmente osservato da Cass. n. 26286 del 2019 (resa con riferimento ad un contratto di mutuo fondiario, ma i cui principi sono agevolmente applicabili anche nell’odierna fattispecie, in cui si è al cospetto di un contratto di leasing immobiliare, posto che a quest’ultimo, nelle varie forme, sono coessenziali finalità di finanziamento, espressamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto.

Cfr. Cass. n. 15200 del 2018; Cass. n. 30520 del 2019), “la clausola cd.

“di salvaguardia” giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4.

Dal punto di vista pratico, tale clausola opera in favore della banca, piuttosto che del cliente.

Infatti, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c.

“se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

La clausola “di salvaguardia”, dunque, assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell’usura cd.

“oggettiva”, previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca.

Nondimeno, la clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative.

Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l’effettiva applicazione del precetto d’ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari.

Sebbene la “clausola di salvaguardia” ponga le banche al riparo dall’applicazione della “sanzione” prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c. per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d’ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto.

Non vale, in contrario, quanto ritenuto in altra occasione da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016, Rv. 640109), poiché quella pronuncia ha ad oggetto una ben diversa clausola, che prevedeva l’applicazione del principio solve et repete agli interessi che eventualmente fossero successivamente risultati usurari” .

Orbene, nel caso di specie l’impugnata sentenza ha motivato, alle pp. 15 e 16, attribuendo validità e rilevanza alla clausola di salvaguardia nel rispetto dei suindicati principi di diritto, alla luce dei quali risulta per contro manifestamente infondata la prospettazione della società ricorrente secondo cui la presunta clausola di salvaguardia rilevata dal giudice d'appello è nulla o priva di efficacia in quanto contraria e/o elusiva di una norma imperativa di legge, e/o in ogni caso non è idonea ad escludere la nullità delle clausole che stabiliscono gli interessi in violazione della legge 108/1996 (v. p. 16 del ricorso).

9. Il quarto motivo è infondato.

Anzitutto dalla lettura della sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna omessa pronuncia, posto che la corte territoriale ha espressamente motivato: in merito ad entrambi i pregiudizi, patrimoniali e non, lamentati da [OSCURATO:PERSONA] … (cfr. pag. 20).

La corte d’appello ha poi richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui colui che pretende di essere risarcito di un danno patrimoniale ha l’onere di fornire la prova, anche in via presuntiva, dell’an e del quantum del medesimo (Cass., 16/04/2018, n. 9385; Cass., Cass. Sez. 6-3, ord. 28 marzo 2018, n. 7594; Cass., 10/02/2020, n. 3133).

Di conseguenza, nessun risarcimento è ammissibile qualora non sia stata offerta in giudizio prova dell’effettivo verificarsi di un danno.

Quest’ultimo potrà essere accertato, ed eventualmente risarcito, unicamente qualora, in conseguenza di un fatto contra ius, sia derivata una effettiva perdita, tanto di tipo patrimoniale quanto di tipo non patrimoniale, alla parte che ne avanzi la relativa richiesta di risarcimento (v. tra le tante, Cass., 21/09/2015, n. 18494; Cass., 18/11/2014, n. 24474; Cass., 05/09/2014, n. 18812).

Orbene, nell’affermare, alle pp. 18 e 19 della motivazione, che la società [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito idonea prova che la segnalazione da parte di Unicredit alla [OSCURATO:PERSONA] le avessero causato un concreto giudizio patrimoniale, la corte d’appello ha correttamente applicato i suindicati principi.

10. Il quinto motivo è infondato.

Sebbene la corte di merito non abbia espressamente pronunciato sulla istanza di CTU, alla quale peraltro, come si desume dalle conclusioni riportate nella sentenza stessa, la banca appellata si era opposta, dal contesto complessivo della motivazione si può desumere un rigetto implicito.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che di rigetto implicito delle istanze istruttorie, infatti, può parlarsi allorché la decisione si fondi su una ratio decidendi da sola sufficiente a giustificare la pronuncia di rigetto, e rispetto alla quale le prove non ammesse sono totalmente irrilevanti (Cass., 13532/2018; Cass., 14/05/2015, n. 9881).

Orbene, nel caso di specie la corte di merito, pur affermando l’illegittimità della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], ha espressamente sottolineato, con passaggio motivazionale non specificatamente censurato dalla ricorrente, che il panorama complessivamente offerto dagli atti sulla vicenda qui viene esame con in particolare la summenzionata circostanza che la segnalazione di sofferenza sia risultata, su impulso della odierna appellata, cancellata pochi giorni dopo essere stata effettuata, costituisce base, puranco in merito a tale danno, della formulazione di una analisi di impossibilità di desumere l'effettivo in generarsi a carico di [OSCURATO:PERSONA] di quella apprezzabile lesione di un diritto costituzionalmente garantito, nel caso di specie ricollegabile alla previsione di cui all'art. 41 della costituzione, qui i giudici della nomofilachia, con orientamento ormai anch'esso consolidato, subordinano l'accoglie abilità di una domanda del genere di quella ora vagliata ; ed ancora la corte ha rilevato: in merito ad entrambi i pregiudizi, patrimoniali e non, lamentati da [OSCURATO:PERSONA], come indipendentemente dall'analisi sopra formulata in ordine alla reale adeguatezza in funzione probatoria, per quello che concerne i pregiudizi patrimoniali, di soli apporti documentali -certo a fornire prova sia dell’an che del quantum di ambedue non possa reputarsi stessero e stiano le richieste istruttorie di carattere testimoniale avanzate da quest'ultima, un solo capo delle quali (il n. 11), ed assai generico poiché non menzionante la ragione sociale degli istituti di credito cui in esso ci si riferiva e le conseguenze economiche connesse con le asserite reazioni dei medesimi -peraltro rappresentate solo come ipotetiche- a fronte della segnalazione summenzionata, riguardava i profili di cui si sta ora discutendo (v. p. 20).

La decisione si fonda dunque su tale ragione del decidere, da cui implicitamente discende il rigetto dell’istanza di espletamento della CTU, a questo punto superflua e financo inammissibilmente esplorativa.

11. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

12. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente , seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari , oltre a spese generalied accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9823/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni, n. 110, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 314/2021 depositata il 01/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, al quale resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza n. 314/2021 depositata l'1 febbraio 2021 e notificata in pari data, con cui la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza dell'8 aprile 2019 del Tribunale di Milano nella parte in cui rigettava la domanda di illiceità di due contratti di leasing di due autoveicoli per asserita usurarietà del tasso di mora contrattualmente convenuto, e solo parzialmente la riformava, ritenendo illegittima la segnalazione alla centrale rischi, che aveva causato a [OSCURATO:SOCIETA]. danni patrimoniali e non. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La ricorrente e la resistente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 1346, 1418, 1419, 1421 e 1815 cod. civ., della l. 108/1996, dell’art. 1, comma 1°, del d.l. n. 2000/394 e dell’art. 644 cod. pen. in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: determinatezza della domanda formulata, sulla base degli atti e documenti di causa, con riferimento ad eccezioni e domande rilevabili d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. Accettazione del contraddittorio da parte della convenuta e mancata concessione del termine per integrazione della domanda . Lamenta che la corte d’appello ha ritenuto la nullità della domanda applicando erroneamente l’art. 164, comma 4, cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346, 1418, 1419, 1421 e 1815 cod. civ., della l. 108/1996, dell’art. 1, comma 1°, del d.l. n. 2000/394 e dell’art. 644 cod. pen. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: rilevanza degli interessi di mora previsti nei contratti di leasing per la valutazione del superamento del tasso soglia e della fattispecie di usura contrattuale . Lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso la sussistenza della fattispecie di usura contrattuale, con riferimento al tasso di mora previsto nei contratti di leasing oggetto di causa, limitandosi ad affermare che non sarebbe possibile sommare gli interessi corrispettivi con quelli moratori per valutare il superamento del tasso soglia, senza tener conto delle contestazioni formulate dalle parti e dei documenti depositati in atti. Lamenta inoltre che il giudice di appello ha omesso l'accertamento delle circostanze, correttamente dedotte e provate dall'allora appellante, ora ricorrente, in punto indicazione del tasso moratorio in concreto applicato, nonché in punto gratuità del rapporto di leasing quale necessaria conseguenza del superamento contrattuale del tasso soglia previsto dalla legge. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1344, 1346, 1418, 1421, 1815 e 2697 cod. civ., della l. 108/1996, dell’art. 1, comma 1°, del d.l. n. 2000/394 e dell’art. 644 cod. pen. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: nullità, per violazione di norme imperative, della clausola di salvaguardia e/o irrilevanza ai fini dell’usura contrattuale e/o dell’accertamento della nullità della clausola che viola la relativa normativa . Deduce che, contrariamente a quanto apoditticamente stabilito nella sentenza impugnata, la presenza di una clausola di salvaguardia non può escludere la violazione della l. 108/1996. Evidenzia, ad ulteriore conferma della fondatezza del motivo di ricorso, anche proposto per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., che la sussistenza di una eventuale clausola di salvaguardia (secondo cui, qualora il tasso per gli interessi convenzionali di mora avesse superato il tasso base, il medesimo sarebbe rimasto automaticamente ed ab origine ricondotto con arrotondamento favorevole al debitore a detto tasso Euribor con le maggiorazioni ivi previste) non vale ad esonerare la banca dall’onere di provare il corretto adempimento alle obbligazioni previste da tale clausola. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia sulla domanda ovvero violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224, 1815, 2043, 2049 e 2059 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: risarcimenti dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti . Lamenta che la sentenza impugnata è altresì viziata nella parte in cui, per un verso, ha riconosciuto l’illegittimità della segnalazione alla centrale rischi effettuata ai danni della ricorrente, e per altro verso ha omesso di liquidare i danni richiesti. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., artt. 61, 112 e 245 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e n.4, in ordine al mancato accoglimento della richiesta CTU, riguardante l’accertamento di fatti rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni e strumentazioni tecniche, senza alcuna motivazione . Lamenta che la corte d’appello ha rigettato la richiesta di CTU, senza motivazione alcuna. 6. Il primo motivo è infondato, sebbene nei limiti e nei termini che seguono. La sentenza della Corte di Appello di Milano (v. pp. 13 e 14) ha effettivamente statuito che con riferimento al preteso superamento del tasso-soglia da parte degli interessi di mora, la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], a causa della assenza nell'atto instaurativo del grado, in ordine a tale profilo, di quelle affermazioni specificamente argomentate che sole sono atte a sostanziare le ragioni di fatto di cui all'art. 163, comma 3, n. 4 cod. proc. civ., era, in riferimento alla previsione di cui all'art. 164, comma 4, cod. proc. civ., nulla; nullità, che, concernendo la dinamica dialettica infirmante la causa, la quale è correlata ad esigenze di interesse pubblico riguardanti il corretto dispiegamento di ogni giudizio, va, indipendentemente dalla accettazione ad opera di Unicredit del contradditorio sulla doglianza elevata dalla controparte, quivi, d'ufficio (cfr. Cass. n. 9798 del 20/4/2018), attestata . Ne deriva che dal riscontro di carenze allegatorie nell’atto di citazione il giudice ha tratto sic et simpliciter la conseguenza della nullità, che tra l’altro non era stata rilevata dal giudice di primo grado, senza correttamente applicare il disposto di cui all’art. 164 cod. proc. civ., vigente ratione temporis , il quale espressamente prevede, per quanto rileva nel caso di specie, ai commi 4, 5 e 6: La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'articolo 171 bis e si applica l'articolo 167 (tra l’altro questa Corte ha già avuto modo di affermare che la costituzione del convenuto alla prima udienza sana i vizi della citazione ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., financo nel caso in cui il giudizio sia stato iscritto a ruolo dal medesimo convenuto, e non dall’attore, rimasto contumace: Cass., 26/07/20221, n. 21374) 6.1 E’ pur vero tuttavia che, come si desume dal complesso della motivazione, nonostante il suindicato improprio rilievo della nullità, il giudice di appello ha tuttavia considerato il merito della controversia, in particolare alle pp. 12, 13, 14 affermando la differenza tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, tale da determinarne la loro considerazione separata, alle p. 15 richiamando i principi di diritto posti da Cass., Sez. Un., 18/09/2020, n. 19597, alla p. 16 richiamando l’operatività nel caso di specie della clausola cd. di salvaguardia prevista nei contratti di leasing oggetto di causa. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la mancata censura di una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre, stante l'intervenuta definitività di una di esse all'annullamento della pronuncia stessa (Cass., 13380/2020; Cass., 05/03/2020, n. 6225). La motivazione del giudice di appello in ordine alla rilevata nullità d’ufficio può dunque ritenersi unicamente sovrabbondante, posto che la sentenza impugnata si regge su altre specifiche ed autonome ragioni del decidere. 7. Il secondo motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, per la stessa struttura del contratto di leasing, il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale (cfr. in tal senso Cass. n. 17447/2019); mentre gli interessi corrispettivi si applicano durante la fisiologica esecuzione del rapporto contrattuale, quelli moratori vengono invece in rilievo in caso di inadempimento, e, dunque, in ipotesi patologiche del rapporto negoziale. Si è poi precisato che mentre gli interessi corrispettivi sono dovuti a compenso del godimento del danaro altrui, in quanto rappresentano il “costo del credito”, vale a dire la remunerazione che il creditore riceve come corrispettivo all’erogazione del capitale, quelli moratori, invece, sono dovuti laddove il debitore ritardi nella restituzione del capitale ricevuto e, dunque, essi assolvono ad una funzione risarcitoria e compensativa del pregiudizio patito dal creditore, la quale tra l’altro è meramente ipotetica essendo diretta conseguenza dell’eventuale inadempimento (Cass., n. 27442/2018). Sulla scorta di tali considerazioni è dunque da escludersi, già sul piano logico, la possibilità di sommare entrambi i tassi ai fini della verifica del superamento o meno del tasso soglia usura. Ed ancora recentemente questa Corte ha precisato (Cass., 21973/2022)) che la nullità della clausola relativa agli interessi di mora «non determina di per sé la nullità degli interessi corrispettivi, sicché (anche) gli interessi moratori sono -come detto- dovuti nella minor misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti […] non dovendo invero desumersi la totale gratuità del contratto di mutuo, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore inadempiente (v. Cass., Sez. Un., 18/9/2020, n. 19597)». 7.1 Fondamentale pronunciamento sul tema, come detto, è quello di Cass., Sez. Un., 18/09/2020, n. 19597, che ha posto i seguenti principi di diritto: - la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso; -la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto; - ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista; - si applica l'art. 1815 cod. civ., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 cod. civ., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti; - anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento; - l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. Orbene, dalla motivazione svolta alle pp. da 12 a 15 della sentenza impugnata risulta che la corte di merito ha fatto buon governo dei suindicati principi di diritto, applicandoli al caso deciso. 7.2 Le ulteriori doglianze contenute nel motivo, e nelle censure in cui è articolato, finiscono per sollecitare questa Corte ad un sindacato sul fatto e sulle risultanze istruttorie, precluso nella presente sede di legittimità. Per costante orientamento di questa Corte, il giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., 14/01/2019, n. 640; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/11/2013 n. 24679; Cass., 16/11 2011, n. 27197; Cass., 06/04/2011, n. 7921; Cass., 21/09/2006, n. 20455; Cass., 04/04/2006, n. 7846; Cass., 07/02/2004, n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., 07/01/2009, n. 42; Cass., 17/07/2001, n. 9662). 8. Il terzo motivo è infondato. Questa Corte (Cass., 15/5/2023, n. n. 13144) ha già avuto modo di affermare che, come già condivisibilmente osservato da Cass. n. 26286 del 2019 (resa con riferimento ad un contratto di mutuo fondiario, ma i cui principi sono agevolmente applicabili anche nell’odierna fattispecie, in cui si è al cospetto di un contratto di leasing immobiliare, posto che a quest’ultimo, nelle varie forme, sono coessenziali finalità di finanziamento, espressamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto. Cfr. Cass. n. 15200 del 2018; Cass. n. 30520 del 2019), “la clausola cd. “di salvaguardia” giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Dal punto di vista pratico, tale clausola opera in favore della banca, piuttosto che del cliente. Infatti, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. La clausola “di salvaguardia”, dunque, assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell’usura cd. “oggettiva”, previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca. Nondimeno, la clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l’effettiva applicazione del precetto d’ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la “clausola di salvaguardia” ponga le banche al riparo dall’applicazione della “sanzione” prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c. per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d’ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto. Non vale, in contrario, quanto ritenuto in altra occasione da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016, Rv. 640109), poiché quella pronuncia ha ad oggetto una ben diversa clausola, che prevedeva l’applicazione del principio solve et repete agli interessi che eventualmente fossero successivamente risultati usurari” . Orbene, nel caso di specie l’impugnata sentenza ha motivato, alle pp. 15 e 16, attribuendo validità e rilevanza alla clausola di salvaguardia nel rispetto dei suindicati principi di diritto, alla luce dei quali risulta per contro manifestamente infondata la prospettazione della società ricorrente secondo cui la presunta clausola di salvaguardia rilevata dal giudice d'appello è nulla o priva di efficacia in quanto contraria e/o elusiva di una norma imperativa di legge, e/o in ogni caso non è idonea ad escludere la nullità delle clausole che stabiliscono gli interessi in violazione della legge 108/1996 (v. p. 16 del ricorso). 9. Il quarto motivo è infondato. Anzitutto dalla lettura della sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna omessa pronuncia, posto che la corte territoriale ha espressamente motivato: in merito ad entrambi i pregiudizi, patrimoniali e non, lamentati da [OSCURATO:PERSONA] … (cfr. pag. 20). La corte d’appello ha poi richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui colui che pretende di essere risarcito di un danno patrimoniale ha l’onere di fornire la prova, anche in via presuntiva, dell’an e del quantum del medesimo (Cass., 16/04/2018, n. 9385; Cass., Cass. Sez. 6-3, ord. 28 marzo 2018, n. 7594; Cass., 10/02/2020, n. 3133). Di conseguenza, nessun risarcimento è ammissibile qualora non sia stata offerta in giudizio prova dell’effettivo verificarsi di un danno. Quest’ultimo potrà essere accertato, ed eventualmente risarcito, unicamente qualora, in conseguenza di un fatto contra ius, sia derivata una effettiva perdita, tanto di tipo patrimoniale quanto di tipo non patrimoniale, alla parte che ne avanzi la relativa richiesta di risarcimento (v. tra le tante, Cass., 21/09/2015, n. 18494; Cass., 18/11/2014, n. 24474; Cass., 05/09/2014, n. 18812). Orbene, nell’affermare, alle pp. 18 e 19 della motivazione, che la società [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito idonea prova che la segnalazione da parte di Unicredit alla [OSCURATO:PERSONA] le avessero causato un concreto giudizio patrimoniale, la corte d’appello ha correttamente applicato i suindicati principi. 10. Il quinto motivo è infondato. Sebbene la corte di merito non abbia espressamente pronunciato sulla istanza di CTU, alla quale peraltro, come si desume dalle conclusioni riportate nella sentenza stessa, la banca appellata si era opposta, dal contesto complessivo della motivazione si può desumere un rigetto implicito. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che di rigetto implicito delle istanze istruttorie, infatti, può parlarsi allorché la decisione si fondi su una ratio decidendi da sola sufficiente a giustificare la pronuncia di rigetto, e rispetto alla quale le prove non ammesse sono totalmente irrilevanti (Cass., 13532/2018; Cass., 14/05/2015, n. 9881). Orbene, nel caso di specie la corte di merito, pur affermando l’illegittimità della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], ha espressamente sottolineato, con passaggio motivazionale non specificatamente censurato dalla ricorrente, che il panorama complessivamente offerto dagli atti sulla vicenda qui viene esame con in particolare la summenzionata circostanza che la segnalazione di sofferenza sia risultata, su impulso della odierna appellata, cancellata pochi giorni dopo essere stata effettuata, costituisce base, puranco in merito a tale danno, della formulazione di una analisi di impossibilità di desumere l'effettivo in generarsi a carico di [OSCURATO:PERSONA] di quella apprezzabile lesione di un diritto costituzionalmente garantito, nel caso di specie ricollegabile alla previsione di cui all'art. 41 della costituzione, qui i giudici della nomofilachia, con orientamento ormai anch'esso consolidato, subordinano l'accoglie abilità di una domanda del genere di quella ora vagliata ; ed ancora la corte ha rilevato: in merito ad entrambi i pregiudizi, patrimoniali e non, lamentati da [OSCURATO:PERSONA], come indipendentemente dall'analisi sopra formulata in ordine alla reale adeguatezza in funzione probatoria, per quello che concerne i pregiudizi patrimoniali, di soli apporti documentali -certo a fornire prova sia dell’an che del quantum di ambedue non possa reputarsi stessero e stiano le richieste istruttorie di carattere testimoniale avanzate da quest'ultima, un solo capo delle quali (il n. 11), ed assai generico poiché non menzionante la ragione sociale degli istituti di credito cui in esso ci si riferiva e le conseguenze economiche connesse con le asserite reazioni dei medesimi -peraltro rappresentate solo come ipotetiche- a fronte della segnalazione summenzionata, riguardava i profili di cui si sta ora discutendo (v. p. 20). La decisione si fonda dunque su tale ragione del decidere, da cui implicitamente discende il rigetto dell’istanza di espletamento della CTU, a questo punto superflua e financo inammissibilmente esplorativa. 11. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 12. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente , seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari , oltre a spese generalied accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del