Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2023
ECLI:EU:T:2023:505
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0557_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – Granulat (granulat)
(causa T‑557/22) (
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)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo granulat – Registrazione internazionale del marchio figurativo anteriore GRANULAT2000 – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Ingiunzione rivolta all’Ufficio – Esclusione
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 6)
(v. punto 16)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 21, 56)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 23, 31)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Diniego di registrazione in presenza di un impedimento alla registrazione relativo, ancorché limitato ad una parte dell’Unione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 28)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi granulat e GRANULAT2000
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 32, 46, 52, 69, 74)
6.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 34, 35, 40)
7.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo debole del marchio anteriore – Rilevanza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 61‑64)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dalla Granulat GmbH.
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.
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GU C 418 del 31.10.2022
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