CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 48348/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI UDINEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Udine ha assolto, ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 595 cod. pen. per insussistenza del fatto. 2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso il Sostituto procuratore, Dott. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure attraverso due motivi. 2.1 Coi primo motivo, si eccepisce vizio di motivazione per erronea valutazione della prova. A parere del ricorrente, il Giudice di pace avrebbe assolto l'imputato sulla base della valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o., [OSCURATO:PERSONA], e dai due testimoni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante la concorde e circostanziata conferma, da parte delle tre persone appena citate, dei fatti contestati. La motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe affetta da insanabile contraddittorietà, dato che il Giudice di pace ha affermato, per un verso, che le dichiarazioni della p.o. e del di lui figlio ([OSCURATO:PERSONA]) confermano i fatti di cui al capo d'imputazione, e, dall'altro verso, ha ritenuto non attendibili quelle stesse dichiarazioni in vista del clima di tensione e conflitto, preesistente ai fatti, tra la p.o. e l'imputato, ciò che avrebbe messo in discussione altresì la credibilità del figlio della p.o. Risulterebbe del tutto assente, inoltre, la motivazione circa il giudizio di mancata attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriore e dirimente elemento di contraddittorietà della parte motiva dell'impugnata sentenza sarebbe da ravvisare nel fatto che la pronuncia assolutoria si sia basata, in definitiva, sulla ricostruzione dei fatti fornita dalla moglie dell'imputato, dai contenuti discordanti rispetto alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] ro. 2.2 Col secondo motivo, si eccepisce vizio di motivazione, per avere il Giudice di pace ritenuto che la querela per lesioni sporta dal Galloro nei confronti del Buccino configurasse prova liberatoria ai sensi dell'art. 596, terzo comma, n. 2, cod. pen. Poiché il procedimento in questione è stato archiviato già in fase di indagini, non può ritenersi provata l'esistenza del fatto attribuito al diffamato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, le conclusioni scritte della parte civile, che si è associata alle conclusioni del P.G., nonché le conclusioni scritte dell'imputato, con cui si richiede il rigetto del ricorso.Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) della citata norma (Sez. 5, n. 23043 del 23/03/2021, Ambu, Rv. 281262 - 01). Tuttavia, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuno dei vizi motivazionali che legittimano il ricorso per cassazione. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto "significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Ora, il Giudice di pace ha basato la propria valutazione sulla impossibilità di pervenire a un giudizio di colpevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, tenuto conto della situazione di conflittualità tra i due gruppi di soggetti coinvolti e dell'assenza di elementi di conferma delle dichiarazioni della persona offesa, del figlio e del Felcaro (quest'ultimo ritenuto soggetto non estraneo alle antipatie tra le famiglie Galloro e Buccino).E siffatta valutazione, alla luce delle superiori coordinate normative, non manifesta alcuna illogicità. 3. La declaratoria di inammissibilità del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo motivo che presuppone la dimostrazione -mancata, secondo il giudice di merito - dell'esistenza della condotta diffamatoria. P.Q.M. Dich