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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2022

Cassazione n. 47492/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno il 12/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui era stata non accolta la richiesta di restituzione dei locali adibiti a laboratorio analisi appartenenti alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sottoposti a sequestro preventivo impeditivo in ragione degli ipotizzati reati previsti dagli artt. 355 - 356 cod. pen. nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società in questione.

A Zambrano si contesta, in qualità di amministratrice, di aver commesso frode in commercio nella esecuzione con materiali e reagenti chimici scaduti di esami diagnostici su pazienti convenzionati; si contesta altresì di non aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla esecuzione delle prestazioni per cui la struttura era accreditata dal Servizio sanitario Nazionale, atteso che i locali dove le prestazioni venivano svolte 7N- risultavano carenti sotto il profilo igienico sanitario e non rispettavano le prescrizioni per la prevenzione del rischio da epidemia Covid 19. 2.Ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge processuale.

3. Il 06/09/2022 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte dell'interessato.

4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno il 12/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui era stata non accolta la richiesta di restituzione dei locali adibiti a laboratorio analisi appartenenti alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sottoposti a sequestro preventivo impeditivo in ragione degli ipotizzati reati previsti dagli artt. 355 - 356 cod. pen. nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società in questione. A Zambrano si contesta, in qualità di amministratrice, di aver commesso frode in commercio nella esecuzione con materiali e reagenti chimici scaduti di esami diagnostici su pazienti convenzionati; si contesta altresì di non aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla esecuzione delle prestazioni per cui la struttura era accreditata dal Servizio sanitario Nazionale, atteso che i locali dove le prestazioni venivano svolte 7N- risultavano carenti sotto il profilo igienico sanitario e non rispettavano le prescrizioni per la prevenzione del rischio da epidemia Covid 19. 2.Ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge processuale. 3. Il 06/09/2022 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte dell'interessato. 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 settembre 2022.
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