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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 14023/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 5467/2019 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 18/02/2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. -.1----R,4nic,Q „5qcco, che ha concluso per (21 ~41(4 Ce.119e4-viD 03,95- d e eeci, 4te41U AeW n j(1/11•226Z - [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata il 30.09.2019 con cui il Tribunale di Arezzo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 76 comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011, commesso il 21.04.2017 e consistito nella contravvenzione al provvedimento del Questore di Arezzo di rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Cortona con divieto di farvi ritorno per la durata di anni tre.

La Corte territoriale riteneva legittimo il provvedimento questorile, violato, di allontanamento da Cortona dell'imputata, individuata come persona socialmente pericolosa in forza delle denunce riportate e dei concreti comportamenti tenuti, anche se non conteneva l'esplicito ordine di rientrare nel luogo di residenza o abituale domicilio in Perugia, rilevando che la finalità normativa dell'art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011 è quella di allontanare il soggetto dal luogo, diverso da quello di residenza, in cui egli costituisce un pericolo per la sicurezza pubblica, e non di inviarlo e trattenerlo nel luogo di residenza, tanto che l'accompagnamento coattivo in quest'ultimo luogo è previsto solo dopo espiata la pena; l'omissione della prescrizione di rientrare nel luogo di residenza non costituisce dunque condizione di legittimità del provvedimento del Questore, non privandolo della capacità di svolgere la propria funzione in ossequio alla voluntas legis, posto anche che il provvedimento non potrebbe altrimenti essere adottato nei confronti delle persone prive di fissa dimora o aventi una residenza solo fittizia (situazione che peraltro la sentenza d'appello dava atto non ricorrere nei confronti della Ciurar), così realizzando un'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti titolari di regolare ed effettiva residenza.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo della natura inscindibile della contestuale imposizione dell'obbligo di rientro nel comune di residenza e del divieto di ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, come condizione di legittimità dell'emissione del foglio di via obbligatorio; la carenza, nel caso di specie, di uno degli elementi essenziali del provvedimento ne inficiava la validità, giustificando l'annullamento della sentenza gravata.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

4. Il difensore dell'imputata ha trasmesso conclusioni scritte, con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

2. Questa Corte, nelle sue più recenti pronunce, ha affermato in modo costante il principio, che può ritenersi consolidato, per cui in tema di misure di prevenzione personali le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni (nella fattispecie in esame, quella relativa all'ordine di rientro), determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (ex plurimis, Sez. 1 n. 13975 del 5/03/2020, Rv. 278821; Sez. 1 n. 11645 del 10/01/2020, Rv. 278587; Sez. 1 n. 4374 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278158; Sez. 1 n. 36653 del 3/06/2019, Rv. 276866; Sez. 1 n. 30950 del 16/04/2019, Rv. 276608; Sez. 1 n. 4074 del 9/01/2019, Rv. 275159).

Non vi sono ragioni per disattendere e modificare tale orientamento, che risulta coerente a una corretta esegesi, tanto letterale che logico-sistematica, della norma di riferimento, oltre che conforme a un'interpretazione costituzionalmente orientata.

La condotta sanzionata dall'art. 76 comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011 consiste, invero, nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo, il quale stabilisce testualmente che "qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate".

Dalla piana lettura della norma, che individua e descrive i presupposti e il contenuto del provvedimento amministrativo la cui inosservanza integra il reato e ne costituisce il necessario antecedente logico-giuridico, si evince, dunque, che la legittima emissione del provvedimento da parte del questore postula la sussistenza di una duplicità di condizioni, che devono ricorrere entrambe in modo congiunto (come fatto palese dall'uso della congiunzione "e"), rappresentate, da un lato, dal giudizio di pericolosità che deve essere formulato nei confronti della persona appartenente a una delle categorie indicate nell'art. 1 D.Lgs. n. 159 del 2011, e, dall'altro, dal dato di fatto che la persona si trovi fuori del luogo di residenza; in modo analogo, il contenuto del provvedimento, che rende l'atto amministrativo conforme alla fattispecie tipica descritta dalla legge, deve prevedere, quale presupposto necessario (e non già eventuale o alternativo) del divieto di rientro della persona (in difetto di autorizzazione, o prima del termine imposto) nel comune dal quale viene allontanata, l'ordine di fare ritorno nel luogo di residenza con foglio di via obbligatorio.

L'accertamento che la persona si trova in un luogo diverso da quello di residenza e l'ordine conseguente di farvi (immediato) rientro costituiscono, perciò, condizioni inscindibili della legittima emissione della contestuale inibitoria, rivolta al medesimo soggetto, di fare ritorno nel luogo dal quale viene allontanato.

Consegue che l'assenza nel provvedimento del suddetto accertamento e del conseguente - necessario - ordine cd. di "rimpatrio" rende l'atto amministrativo difforme dalla fattispecie legale e carente di uno degli elementi essenziali previsti dall'art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, la cui mancanza è idonea a produrre la nullità (di natura strutturale) dell'atto prevista dall'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

Quanto all'ambito del sindacato demandato al giudice penale sulla legittimità del provvedimento amministrativo, non vi è dubbio che vi rientri il potere-dovere di verificarne la rispondenza al modello legale, che costituisce condizione di validità dell'atto integrante il presupposto del reato.

Il principio è stato affermato da questa Corte, con specifico riferimento al provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sotto il profilo dell'insussistenza di vizi che determinino l'annullabilità dell'atto, da accertarsi alla luce dei consueti parametri, indicati nell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere, con la precisazione, riguardo a quest'ultimo, che il vizio è suscettibile di cognizione da parte del giudice ordinario non solo nella classica configurazione dello sviamento di potere, ma anche nelle varie figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa (Sez. 1 n. 28549 del 18/06/2008, Rv. 241084).

Non vi è, perciò, ragione di limitare o circoscrivere l'ambito e la portata del sindacato di legittimità del giudice penale, quando esso investa addirittura l'accertamento della presenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la cui mancanza sia idonea a dare luogo alla forma più grave (e tendenzialmente insanabile) di patologia, rappresentata dalla nullità e non dalla mera annullabilità (in conformità all'indirizzo risalente a Sez. 3 n. 6537 del 30/03/1992, Rv. 190458).

Del resto, il provvedimento del questore previsto dall'art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, che si risolve nell'applicazione di una misura di prevenzione personale da parte dell'autorità amministrativa, senza le garanzie di una verifica preventiva di legittimità da parte dell'autorità giudiziaria, si caratterizza per la sua incidenza restrittiva sulla libertà di circolazione e di soggiorno del destinatario, oggetto di specifica tutela costituzionale (art. 16 Cost.), nella cui sfera giuridica l'atto è idoneo a produrre effetti immediati, così da esigere una più attenta ricognizione giudiziale dei suoi elementi giustificativi e della puntuale osservanza dei presupposti e contenuti legali, da compiersi necessariamente a posteriori, in sede di accertamento della sussistenza del reato derivante dalla relativa violazione; con la conseguenza che in caso di accertato riscontro della mancanza di una delle condizioni di legittimità del provvedimento, il giudice penale è tenuto a disapplicarlo, facendo venir meno lo stesso presupposto del reato (Sez.

F n. 54155 del 27/07/2018, Rv. 274649, in tema di sindacabilità dell'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto).

3. La sentenza impugnata, nel contrapporsi consapevolmente all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, ha valorizzato la - ritenuta - finalità normativa della misura prevista dall'art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011 di allontanare il soggetto dal luogo, diverso da quello di residenza, in cui egli costituisce un pericolo per la sicurezza pubblica, con la conseguenza che l'omissione della prescrizione di rientrare nel luogo di residenza non costituirebbe condizione di legittimità del provvedimento, non privandolo della capacità di svolgere la propria funzione in ossequio alla voluntas legis, e prospetta la disparità di trattamento che sarebbe altrimenti destinata a prodursi tra la situazione del soggetto che sia privo di fissa dimora o titolare di una residenza solo fittizia, nei cui confronti l'ordine di allontanamento non potrebbe essere adottato, e la persona titolare di una regolare ed effettiva residenza.

L'argomento, che si rivela peraltro scarsamente conducente nel caso di specie avendo la stessa Corte territoriale dato atto che l'imputata risultava titolare di un'effettiva residenza e di un reale domicilio in Perugia, così da escludere la paventata inutilità dell'intimazione di fare immediato rientro in detto luogo, oltre a porsi in contrasto col chiaro dettato normativo dell'art. 2 citato, rischia in realtà di assegnare al foglio di via obbligatorio una funzione diversa da quella di prevenzione che gli è propria.

Lo scopo del foglio di via obbligatorio, al pari di ogni altra misura di prevenzione personale, è infatti quello di prevenire le manifestazioni della pericolosità sociale di cui è portatore il destinatario, non quello dell'allontanamento purchessia delle persone pericolose da un determinato luogo, trovando l'applicazione di detta misura la propria ratio giustificatrice nel perseguimento dell'obiettivo di far rientrare la persona pericolosa nel luogo in cui il soggetto risiede e in cui può meglio esplicarsi il controllo di pubblica sicurezza nei suoi confronti: in tali termini si è espressa anche la Corte costituzionale nella sentenza (n. 68 del 1964) con cui - affrontando la questione di legittimità dell'allora art. 2 legge n. 1423 del 1956, sollevata con specifico riferimento all'interpretazione della misura ivi prevista come obbligo della persona pericolosa di allontanarsi da un , bkr'j determinato luogo, e non anche come obbligo di portarsi in un altro - ha affermato che l'obbligo normativo di fare rientro, almeno inizialmente, nel comune di residenza del soggetto risponde a un'esigenza logica, fondata sulla realtà, poiché senza l'indicazione di una destinazione il foglio di via avrebbe "l'aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un Comune ad un altro"; così che solo la contestuale intimazione dell'obbligo di rientro nel luogo di residenza, in uno col divieto di fare ritorno nel luogo di allontanamento, è idonea ad assicurare il più efficace controllo del soggetto, a cui mira la misura di prevenzione, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, "dovendosi ragionevolmente presumere che nel luogo della sua dimora abituale abbia le maggiori possibilità di reinserirsi in un ambiente più confacente ad un sistema di vita meno esposto ai pericoli ed ai turbamenti del luogo di non abituale dimora".

Anche sotto tale profilo, dunque, l'interpretazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011 fatta propria da questa Corte di legittimità si rivela la sola conforme alla funzione assegnata alle misure di prevenzione personale dal sistema normativo, e dai principi di rango costituzionale e sovranazionale ai quali si ispira la relativa disciplina, che è quella di perseguire la finalità preventiva di controllare la pericolosità sociale di cui è portatore il soggetto destinatario, escludendo qualsiasi carattere sanzionatorio-punitivo tipico della sanzione penale; con l'ulteriore conseguenza che, presupponendo il divieto di fare rientro nel comune di allontanamento la sussistenza e, quindi, la conoscenza di un diverso comune nel quale il destinatario del foglio di via obbligatorio abbia diritto di soggiornare e dal quale non possa essere allontanato, la misura non sarà applicabile nei confronti di colui che sia privo di un'effettiva residenza o di un'abituale dimora, sia pure per un tempo limitato, nel territorio nazionale (Sez. 1 n. 13975 del 5/03/2020, Rv. 278821, in motivazione).

4. Deve, in definitiva, ribadirsi il principio per cui la necessaria compresenza e correlazione, nel provvedimento del questore, di entrambe le intimazioni, di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, la prima delle quali costituente condizione e antecedente logico dell'altra, comporta che entrambe devono concorrere a integrare la fattispecie legale tipica del provvedimento previsto dall'art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, la cui corretta formazione costituisce il presupposto del reato derivante dall'inosservanza di una delle sue prescrizioni; così che la mancanza dell'una o dell'altra prescrizione, determinando la carenza di uno degli elementi essenziali dell'atto, che ne condizionano la validità e dunque la legittimità, fa venir meno lo stesso presupposto della condotta incriminata, costituita ex art. 76 comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011 dalla violazione di un provvedimento validamente e legittimamente formato.Poiché è pacifico che il provvedimento del Questore di Arezzo che ordinava l'allontanamento dell'imputata dal territorio del Comune di Cortona, con divieto di farvi rientro per la durata di anni tre, non conteneva la contestuale intimazione rivolta alla Ciurar di fare rientro nel luogo di residenza, esistente in Perugia, la sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 5467/2019 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 18/02/2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. -.1----R,4nic,Q „5qcco, che ha concluso per (21 ~41(4 Ce.119e4-viD 03,95- d e eeci, 4te41U AeW n j(1/11•226Z - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata il 30.09.2019 con cui il Tribunale di Arezzo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 76 comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011, commesso il 21.04.2017 e consistito nella contravvenzione al provvedimento del Questore di Arezzo di rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Cortona con divieto di farvi ritorno per la durata di anni tre. La Corte territoriale riteneva legittimo il provvedimento questorile, violato, di allontanamento da Cortona dell'imputata, individuata come persona socialmente pericolosa in forza delle denunce riportate e dei concreti comportamenti tenuti, anche se non conteneva l'esplicito ordine di rientrare nel luogo di residenza o abituale domicilio in Perugia, rilevando che la finalità normativa dell'art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011 è quella di allontanare il soggetto dal luogo, diverso da quello di residenza, in cui egli costituisce un pericolo per la sicurezza pubblica, e non di inviarlo e trattenerlo nel luogo di residenza, tanto che l'accompagnamento coattivo in quest'ultimo luogo è previsto solo dopo espiata la pena; l'omissione della prescrizione di rientrare nel luogo di residenza non costituisce dunque condizione di legittimità del provvedimento del Questore, non privandolo della capacità di svolgere la propria funzione in ossequio alla voluntas legis, posto anche che il provvedimento non potrebbe altrimenti essere adottato nei confronti delle persone prive di fissa dimora o aventi una residenza solo fittizia (situazione che peraltro la sentenza d'appello dava atto non ricorrere nei confronti della Ciurar), così realizzando un'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti titolari di regolare ed effettiva residenza. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo della natura inscindibile della contestuale imposizione dell'obbligo di rientro nel comune di residenza e del divieto di ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, come condizione di legittimità dell'emissione del foglio di via obbligatorio; la carenza, nel caso di specie, di uno degli elementi essenziali del provvedimento ne inficiava la validità, giustificando l'annullamento della sentenza gravata. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. 4. Il difensore dell'imputata ha trasmesso conclusioni scritte, con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 2. Questa Corte, nelle sue più recenti pronunce, ha affermato in modo costante il principio, che può ritenersi consolidato, per cui in tema di misure di prevenzione personali le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni (nella fattispecie in esame, quella relativa all'ordine di rientro), determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (ex plurimis, Sez. 1 n. 13975 del 5/03/2020, Rv. 278821; Sez. 1 n. 11645 del 10/01/2020, Rv. 278587; Sez. 1 n. 4374 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278158; Sez. 1 n. 36653 del 3/06/2019, Rv. 276866; Sez. 1 n. 30950 del 16/04/2019, Rv. 276608; Sez. 1 n. 4074 del 9/01/2019, Rv. 275159). Non vi sono ragioni per disattendere e modificare tale orientamento, che risulta coerente a una corretta esegesi, tanto letterale che logico-sistematica, della norma di riferimento, oltre che conforme a un'interpretazione costituzionalmente orientata. La condotta sanzionata dall'art. 76 comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011 consiste, invero, nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo, il quale stabilisce testualmente che "qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate". Dalla piana lettura della norma, che individua e descrive i presupposti e il contenuto del provvedimento amministrativo la cui inosservanza integra il reato e ne costituisce il necessario antecedente logico-giuridico, si evince, dunque, che la legittima emissione del provvedimento da parte del questore postula la sussistenza di una duplicità di condizioni, che devono ricorrere entrambe in modo congiunto (come fatto palese dall'uso della congiunzione "e"), rappresentate, da un lato, dal giudizio di pericolosità che deve essere formulato nei confronti della persona appartenente a una delle categorie indicate nell'art. 1 D.Lgs. n. 159 del 2011, e, dall'altro, dal dato di fatto che la persona si trovi fuori del luogo di residenza; in modo analogo, il contenuto del provvedimento, che rende l'atto amministrativo conforme alla fattispecie tipica descritta dalla legge, deve prevedere, quale presupposto necessario (e non già eventuale o alternativo) del divieto di rientro della persona (in difetto di autorizzazione, o prima del termine imposto) nel comune dal quale viene allontanata, l'ordine di fare ritorno nel luogo di residenza con foglio di via obbligatorio. L'accertamento che la persona si trova in un luogo diverso da quello di residenza e l'ordine conseguente di farvi (immediato) rientro costituiscono, perciò, condizioni inscindibili della legittima emissione della contestuale inibitoria, rivolta al medesimo soggetto, di fare ritorno nel luogo dal quale viene allontanato. Consegue che l'assenza nel provvedimento del suddetto accertamento e del conseguente - necessario - ordine cd. di "rimpatrio" rende l'atto amministrativo difforme dalla fattispecie legale e carente di uno degli elementi essenziali previsti dall'art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, la cui mancanza è idonea a produrre la nullità (di natura strutturale) dell'atto prevista dall'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. Quanto all'ambito del sindacato demandato al giudice penale sulla legittimità del provvedimento amministrativo, non vi è dubbio che vi rientri il potere-dovere di verificarne la rispondenza al modello legale, che costituisce condizione di validità dell'atto integrante il presupposto del reato. Il principio è stato affermato da questa Corte, con specifico riferimento al provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sotto il profilo dell'insussistenza di vizi che determinino l'annullabilità dell'atto, da accertarsi alla luce dei consueti parametri, indicati nell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere, con la precisazione, riguardo a quest'ultimo, che il vizio è suscettibile di cognizione da parte del giudice ordinario non solo nella classica configurazione dello sviamento di potere, ma anche nelle varie figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa (Sez. 1 n. 28549 del 18/06/2008, Rv. 241084). Non vi è, perciò, ragione di limitare o circoscrivere l'ambito e la portata del sindacato di legittimità del giudice penale, quando esso investa addirittura l'accertamento della presenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la cui mancanza sia idonea a dare luogo alla forma più grave (e tendenzialmente insanabile) di patologia, rappresentata dalla nullità e non dalla mera annullabilità (in conformità all'indirizzo risalente a Sez. 3 n. 6537 del 30/03/1992, Rv. 190458). Del resto, il provvedimento del questore previsto dall'art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, che si risolve nell'applicazione di una misura di prevenzione personale da parte dell'autorità amministrativa, senza le garanzie di una verifica preventiva di legittimità da parte dell'autorità giudiziaria, si caratterizza per la sua incidenza restrittiva sulla libertà di circolazione e di soggiorno del destinatario, oggetto di specifica tutela costituzionale (art. 16 Cost.), nella cui sfera giuridica l'atto è idoneo a produrre effetti immediati, così da esigere una più attenta ricognizione giudiziale dei suoi elementi giustificativi e della puntuale osservanza dei presupposti e contenuti legali, da compiersi necessariamente a posteriori, in sede di accertamento della sussistenza del reato derivante dalla relativa violazione; con la conseguenza che in caso di accertato riscontro della mancanza di una delle condizioni di legittimità del provvedimento, il giudice penale è tenuto a disapplicarlo, facendo venir meno lo stesso presupposto del reato (Sez. F n. 54155 del 27/07/2018, Rv. 274649, in tema di sindacabilità dell'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto). 3. La sentenza impugnata, nel contrapporsi consapevolmente all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, ha valorizzato la - ritenuta - finalità normativa della misura prevista dall'art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011 di allontanare il soggetto dal luogo, diverso da quello di residenza, in cui egli costituisce un pericolo per la sicurezza pubblica, con la conseguenza che l'omissione della prescrizione di rientrare nel luogo di residenza non costituirebbe condizione di legittimità del provvedimento, non privandolo della capacità di svolgere la propria funzione in ossequio alla voluntas legis, e prospetta la disparità di trattamento che sarebbe altrimenti destinata a prodursi tra la situazione del soggetto che sia privo di fissa dimora o titolare di una residenza solo fittizia, nei cui confronti l'ordine di allontanamento non potrebbe essere adottato, e la persona titolare di una regolare ed effettiva residenza. L'argomento, che si rivela peraltro scarsamente conducente nel caso di specie avendo la stessa Corte territoriale dato atto che l'imputata risultava titolare di un'effettiva residenza e di un reale domicilio in Perugia, così da escludere la paventata inutilità dell'intimazione di fare immediato rientro in detto luogo, oltre a porsi in contrasto col chiaro dettato normativo dell'art. 2 citato, rischia in realtà di assegnare al foglio di via obbligatorio una funzione diversa da quella di prevenzione che gli è propria. Lo scopo del foglio di via obbligatorio, al pari di ogni altra misura di prevenzione personale, è infatti quello di prevenire le manifestazioni della pericolosità sociale di cui è portatore il destinatario, non quello dell'allontanamento purchessia delle persone pericolose da un determinato luogo, trovando l'applicazione di detta misura la propria ratio giustificatrice nel perseguimento dell'obiettivo di far rientrare la persona pericolosa nel luogo in cui il soggetto risiede e in cui può meglio esplicarsi il controllo di pubblica sicurezza nei suoi confronti: in tali termini si è espressa anche la Corte costituzionale nella sentenza (n. 68 del 1964) con cui - affrontando la questione di legittimità dell'allora art. 2 legge n. 1423 del 1956, sollevata con specifico riferimento all'interpretazione della misura ivi prevista come obbligo della persona pericolosa di allontanarsi da un , bkr'j determinato luogo, e non anche come obbligo di portarsi in un altro - ha affermato che l'obbligo normativo di fare rientro, almeno inizialmente, nel comune di residenza del soggetto risponde a un'esigenza logica, fondata sulla realtà, poiché senza l'indicazione di una destinazione il foglio di via avrebbe "l'aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un Comune ad un altro"; così che solo la contestuale intimazione dell'obbligo di rientro nel luogo di residenza, in uno col divieto di fare ritorno nel luogo di allontanamento, è idonea ad assicurare il più efficace controllo del soggetto, a cui mira la misura di prevenzione, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, "dovendosi ragionevolmente presumere che nel luogo della sua dimora abituale abbia le maggiori possibilità di reinserirsi in un ambiente più confacente ad un sistema di vita meno esposto ai pericoli ed ai turbamenti del luogo di non abituale dimora". Anche sotto tale profilo, dunque, l'interpretazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011 fatta propria da questa Corte di legittimità si rivela la sola conforme alla funzione assegnata alle misure di prevenzione personale dal sistema normativo, e dai principi di rango costituzionale e sovranazionale ai quali si ispira la relativa disciplina, che è quella di perseguire la finalità preventiva di controllare la pericolosità sociale di cui è portatore il soggetto destinatario, escludendo qualsiasi carattere sanzionatorio-punitivo tipico della sanzione penale; con l'ulteriore conseguenza che, presupponendo il divieto di fare rientro nel comune di allontanamento la sussistenza e, quindi, la conoscenza di un diverso comune nel quale il destinatario del foglio di via obbligatorio abbia diritto di soggiornare e dal quale non possa essere allontanato, la misura non sarà applicabile nei confronti di colui che sia privo di un'effettiva residenza o di un'abituale dimora, sia pure per un tempo limitato, nel territorio nazionale (Sez. 1 n. 13975 del 5/03/2020, Rv. 278821, in motivazione). 4. Deve, in definitiva, ribadirsi il principio per cui la necessaria compresenza e correlazione, nel provvedimento del questore, di entrambe le intimazioni, di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, la prima delle quali costituente condizione e antecedente logico dell'altra, comporta che entrambe devono concorrere a integrare la fattispecie legale tipica del provvedimento previsto dall'art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, la cui corretta formazione costituisce il presupposto del reato derivante dall'inosservanza di una delle sue prescrizioni; così che la mancanza dell'una o dell'altra prescrizione, determinando la carenza di uno degli elementi essenziali dell'atto, che ne condizionano la validità e dunque la legittimità, fa venir meno lo stesso presupposto della condotta incriminata, costituita ex art. 76 comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011 dalla violazione di un provvedimento validamente e legittimamente formato.Poiché è pacifico che il provvedimento del Questore di Arezzo che ordinava l'allontanamento dell'imputata dal territorio del Comune di Cortona, con divieto di farvi rientro per la durata di anni tre, non conteneva la contestuale intimazione rivolta alla Ciurar di fare rientro nel luogo di residenza, esistente in Perugia, la sentenz
Sentenza Cassazione n. 14023/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris