CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08229/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/1/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la pronuncia impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso dall'autorità giudiziaria della Romania il 29 marzo 2023 per il reato di riciclaggio in forma continuata, previsto dall'art. 49 par. 1 lett. a) L. n. 129/2019. 2. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 18-bis L. n. 69/2005 in relazione ai criteri utilizzati dalla Corte di appello di Venezia per la verifica dell'effettiva dimora del ricorrente nel territorio nazionale negli ultimi 5 anni e del suo effettivo reinserimento nel tessuto sociale italiano. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, anziché congruamente motivare, si sarebbe limitato ad affermare che «il certificato di residenza, rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Piave, e le dichiarazioni dell'amico e del cognato del ricorrente non appaiono sufficienti a comprovare la sussistenza in capo al prevenuto di un radicamento fondato sull'esistenza di legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura (come richiesto dall'art. 18-bis, comma 2-bis) anche in assenza di documentazione comprovante un impiego lavorativo del Chis a partire dal 2019». In tal modo, la Corte di appello avrebbe trascurato le dichiarazioni, circostanziate e puntuali, rese dal cognato del ricorrente, secondo cui quest'ultimo viveva in Italia dal 2019. 2.2. Violazione dell'art. 18 L. n. 69/2005, per non avere la Corte di appello accertato concretamente in relazione alla persona richiesta in consegna l'esistenza di un rischio collegato al divieto di pene o di trattamenti inumani o degradanti, contenuto nell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'art. 3 CEDU. 2.3. Violazione dell'art. 16 L. n. 69/2005 in relazione alla mancata assunzione di prove decisive ai fini della sussistenza del requisito della stabile dimora o permanenza nel territorio nazionale. Il ricorrente avrebbe avuto difficoltà nel reperire tutti i documenti e le dichiarazioni necessarie a corroborare maggiormente la sua difesa. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano (ove inizialmente era stato avviato il procedimento) aveva chiesto in via principale il difetto di competenza della Corte meneghina e, in subordine, il riconoscimento della sentenza di condanna per la sua esecuzione in Italia. Ciò avrebbe indotto il ricorrente ad avere il ragionevole convincimento di aver prodotto tutta la documentazione utile, perché, risolta la questione formale sulla competenza territoriale, si potesse addivenire ad un esito favorevole della questione, così che il medesimo non avrebbe pensato a depositare quanti più documenti possibili, quali quelli indicati nel ricorso. La Corte territoriale, però, ex art. 16 cit. avrebbe potuto richiedere informazioni aggiuntive, ritenute necessarie ai fini del decidere.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c). Riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, quindi, questa Corte non è più giudice del merito e il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 8299 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], PG c/Gheorghe, Rv. 282911 - 01). In particolare, è stato più volte affermato il principio secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure che involgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, atteso che l'art. 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla Corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260; Sez. 6 n. 8299 del 08/03/2022, PG in proc. Rafa, Rv. 282911). 3. Nel caso in esame, il primo motivo di ricorso, pur rubricato come erronea applicazione di legge, si risolve essenzialmente nella deduzione di presunti vizi motivazionali della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, ha censurato aspetti attinenti essenzialmente al merito della valutazione della Corte di appello in ordine al suo radicamento in Italia, ma non spetta a questa Corte verificare la tenuta logica di questa valutazione, né tantomeno riesaminare la documentazione in atti per stabilire se il controllo effettuato in sede di merito possa condurre a differenti esiti. 4. Il secondo motivo non è consentito. Questa Corte ha già affermato che, in tema di mandato di arresto europeo esecutivo, il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti detentivi inumani o degradanti è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano fatto notorio o siano state oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità (così, da ultimo: Sez. 6, n. n. 10119 del 07/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286166 - 01). Nel caso in esame, dinanzi alla Corte di appello il ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine al rischio di trattamenti inumani o degradanti; né con il presente ricorso ha prospettato il fatto notorio o indicato recenti pronunce di legittimità, che, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata, avrebbero consentito di dedurre per la prima volta il menzionato rischio. 5. Anche il terzo motivo non è consentito. Premesso che, al fine di ritenere sussistente il radicamento in Italia, occorre una situazione fattuale caratterizzata da stabili riferimenti familiari, abitativi e lavorativi, va ribadito che è onere del cittadino comunitario, che chiede di scontare in Italia la sanzione applicatagli all'estero, allegare specifici elementi fattuali indici della sua effettiva residenza o stabile dimora, nel significato prima rilevato. Nei soli casi in cui residuino dubbi in ordine alla situazione personale di residente la Corte d'appello ha la facoltà di richiedere alle parti interessate, o eventualmente acquisire d'ufficio, produzioni documentali necessarie alla valutazione (Sez. F, n. 30039 del 27/07/2010, Alecsa, Rv. 247810 - 01 in motivazione). La valutazione relativa all'idoneità o meno degli elementi fattuali acquisiti costituisce specifico apprezzamento di stretto merito, che trova fisiologica sede innanzitutto davanti alla Corte d'appello, dotata tra l'altro di ogni potere di integrazione probatoria, il cui esercizio si renda eventualmente necessario. Nel caso in esame, il ricorrente ha omesso di sollecitare la Corte territoriale affinché svolgesse specifiche attività istruttorie ovvero acquisisse documentazione integrativa e, d'altro canto, l'anzidetta Corte — con valutazione insindacabile in questa sede — ha ritenuto sufficienti gli elementi acquisiti. 6. In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 7. [OSCURATO:PERSONA] è onerata di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannallíf ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c