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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 03640/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] DI VELLETRInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] DI LATINAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso affermando l'insussistenza del conflitto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina, il quale con ordinanza del 1°/10/2021 - dopo avere convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ed applicato all'indagato la custodia cautelare in carcere per i reati di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale contestati ai capi 1 e 4 - aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

Il GIP di Velletri - investito dal Pm della richiesta di reiterare la misura cautelare per le imputazioni sub 1 e 4, nonché di emettere vincolo cautelare anche per le imputazioni sub 2, 3 e 5, riqualificate rispettivamente ai sensi degli artt. 605 e 56 - 575 cod. pen. (nn. 2 e 3), commessi in Nettuno il 27/9/2021, e ai sensi dell'art. 612 bis cod. pen. (n. 5), commesso in Nettuno e Aprilia, dalla fine di agosto al 27/9/2021 - ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di tali imputazioni, come riqualificate, ed ha emesso la richiesta misura cautelare; quindi ha preso atto che la condotta più grave è quella di tentato omicidio, perpetrato nel territorio del circondario di Latina, ai sensi dell'art. 16 cod. pen., così ha sollevato il conflitto negativo di competenza, rimesso alla decisione di questa Corte di cassazione.

2. Nel caso in esame non vi è luogo ad alcun conflitto di competenza.

Come è stato affermato in vari arresti di questa Corte, ai quali si intende dare continuità, "Non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente ex art. 27 cod. proc. pen., anziché ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., applichi comunque una misura cautelare, atteso che il compimento dell'atto assume la funzione di stabilizzazione del procedimento" (Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, Rv. 279328; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, Rv. 278940).

Invero, il compimento dell'atto - emissione della misura cautelare - esclude il determinarsi di uno stallo del procedimento, sicché la situazione di affermato conflitto negativo cessa nei fatti ed è superata proprio dall'assunzione dell'atto che il secondo decidente ritiene estraneo alla sua competenza (Sez. 1, n. 39874 del 3/10/2012, conflitto di competenza in proc.

Commisso e altri, Rv. 253693).

Peraltro, si è ulteriormente osservato che il procedimento principale non può mai essere pregiudicato da pronunce in tema di competenza emesse ) incidentalmente nel corso delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 38163 del 6/10/2010, Rv. 248693).

3. In conclusione, il conflitto deve essere dichiarato insussistente, con conseguente restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto.

Così deciso il giorno 20 gennaio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] DI VELLETRInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] DI LATINAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso affermando l'insussistenza del conflitto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina, il quale con ordinanza del 1°/10/2021 - dopo avere convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ed applicato all'indagato la custodia cautelare in carcere per i reati di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale contestati ai capi 1 e 4 - aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri. Il GIP di Velletri - investito dal Pm della richiesta di reiterare la misura cautelare per le imputazioni sub 1 e 4, nonché di emettere vincolo cautelare anche per le imputazioni sub 2, 3 e 5, riqualificate rispettivamente ai sensi degli artt. 605 e 56 - 575 cod. pen. (nn. 2 e 3), commessi in Nettuno il 27/9/2021, e ai sensi dell'art. 612 bis cod. pen. (n. 5), commesso in Nettuno e Aprilia, dalla fine di agosto al 27/9/2021 - ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di tali imputazioni, come riqualificate, ed ha emesso la richiesta misura cautelare; quindi ha preso atto che la condotta più grave è quella di tentato omicidio, perpetrato nel territorio del circondario di Latina, ai sensi dell'art. 16 cod. pen., così ha sollevato il conflitto negativo di competenza, rimesso alla decisione di questa Corte di cassazione. 2. Nel caso in esame non vi è luogo ad alcun conflitto di competenza. Come è stato affermato in vari arresti di questa Corte, ai quali si intende dare continuità, "Non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente ex art. 27 cod. proc. pen., anziché ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., applichi comunque una misura cautelare, atteso che il compimento dell'atto assume la funzione di stabilizzazione del procedimento" (Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, Rv. 279328; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, Rv. 278940). Invero, il compimento dell'atto - emissione della misura cautelare - esclude il determinarsi di uno stallo del procedimento, sicché la situazione di affermato conflitto negativo cessa nei fatti ed è superata proprio dall'assunzione dell'atto che il secondo decidente ritiene estraneo alla sua competenza (Sez. 1, n. 39874 del 3/10/2012, conflitto di competenza in proc. Commisso e altri, Rv. 253693). Peraltro, si è ulteriormente osservato che il procedimento principale non può mai essere pregiudicato da pronunce in tema di competenza emesse ) incidentalmente nel corso delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 38163 del 6/10/2010, Rv. 248693). 3. In conclusione, il conflitto deve essere dichiarato insussistente, con conseguente restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto. Così deciso il giorno 20 gennaio 2022 Il Consigliere estensore
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