CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 20096/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4204/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto in abitazione (capo 1), violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (capo 2) e minaccia (capo 3). Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi meno grave di furto aggravato, che alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen., con regime di prevalenza rispetto alla contestata recidiva — è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è fatto di considerazioni generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le censure considerare non specifiche ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inam P.Q.M