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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 32644/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 612, comma secondo, 56 e 614, commi primo e quarto, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità e, inoltre, è manifestamente infondato in ragione della logica motivazione resa dalla corte territoriale che ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati da tale valutazione tutti gli altri; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 612, comma secondo, 56 e 614, commi primo e quarto, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità e, inoltre, è manifestamente infondato in ragione della logica motivazione resa dalla corte territoriale che ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati da tale valutazione tutti gli altri; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32644/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris