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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16182/2026

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l 17/12/1984;avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento senzarinvio del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla confisca;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per F.A.I.

Federazione delle associazioni antiracket eantiusura, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità o comunque ilrigetto dei ricorsi e depositando conclusioni scritte e nota spese;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per [OSCURATO:PERSONA] studi ed iniziativeculturali [OSCURATO:PERSONA] onlus, Cooperativa sociale antiracket e antiusura "Solidariascs- onlus" - Coordinamento delle vittime delle estorsioni, dell'usura e dellamafia – e [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, [OSCURATO:PERSONA], Confederazioneitaliana imprese commerciali, turistiche e dei servizi provinciale di Palermo,chiedendo dichiararsi la inammissibilità o la infondatezza dei ricorso edepositando conclusioni scritte e nota spese;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Azzo', anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per gli imputati, insistendo per l'accoglimento dei motivi deirispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 23/01/2025, la Corte di appello di Palermo, per quantoqui rileva, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sez. 6,n. 5537 del 10/11/2021, in parziale riforma della sentenza del Giudice perl’udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 09/01/2018, confermava lasentenza appellata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], checondannava al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Con la medesimasentenza l’[OSCURATO:PERSONA] veniva altresì condannato alla refusione delle spese diassistenza e difesa, relative al grado, sostenute dalle parti civili ConfcommercioImprese per l’Italia, Cooperativa sociale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] scs-onlus, [OSCURATO:PERSONA] italiana imprese commerciali turistiche e deiservizi, F.A.I.

Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] italiane,Coordinamento delle vittime delle estorsioni, dell’usura e della mafia, CentroStudi ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA] onlus, liquidate in euro 1.000 ciascuna,oltre accessori di legge.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, propone ricorso percassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi degli artt. 606,comma 1, lett. b) e e), e 627, comma 3, cod. proc. pen., violazione di legge emancanza di motivazione, lamentando come la Corte di appello abbia confermatola confisca della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] senza attenersi ai princìpi indicatidalla sentenza di annullamento e reiterando la medesima motivazione ritenutaviziata.In particolare, deduce come la motivazione della sentenza annullata fossestata ritenuta viziata in quanto inidonea a dar conto di una correlazione ‘nonoccasionale, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell’impresa […] e lenel pervenire alla conferma della confisca, abbia valorizzato i medesimi elementidi cui alla motivazione censurata (ovvero gli incontri tra associati avvenuti neilocali della marmeria ed i flussi di danaro mascherati con fatture per operazioniinesistenti).Lamenta, inoltre, il ricorrente la omessa considerazione delle deduzioni edosservazioni difensive, portate nell’atto di appello e compendiate nella memoriadepositata il 10 gennaio 2024, con cui si evidenziava come, solo in talunesporadiche occasioni, alcuni soggetti, ritenuti intranei al sodalizio, si fosserorecati presso i locali della marmeria (ma mai per effettuarvi riunioni o incontri dicarattere mafioso) e come, invece, dalle intercettazioni e dalle videoripreseemergesse la piena attività di impresa lecita, con presenza di operai ed afflussodi clienti; inoltre, in nessuna considerazione erano state prese le deduzioni edargomentazioni difensive con cui era stato evidenziato che, in un solo caso, erastata emessa una fattura ‘di comodo’ per la somma di euro 15.000 (e non30.000) su richiesta del Girgenti, che si era impegnato a corrispondere l’iva, enell’interesse esclusivo di costui e non del sodalizio.Rileva dunque il ricorrente la mancanza di motivazione in relazione allecircostanze dedotte dalla difesa, essendosi limitata la Corte di appello ariprodurre, nel corpo della sentenza, parte della requisitoria scritta delProcuratore generale, senza valutare e dare risposta alle doglianze e deduzioniindicate.Sotto altro profilo, il ricorrente deduce violazione dei princìpi di dirittoenunciati nella sentenza rescindente con riferimento ai presupposti per laconfisca, non risultando trattarsi di una cd. impresa mafiosa, né essendo stataaccertata, in alternativa, una correlazione specifica e concreta, e non meramenteoccasionale, tra la gestione e le attività dell’impresa e le attività del sodaliziocriminale.Al riguardo, rileva il ricorrente come la sentenza impugnata non si siaanzi riconosca implicitamente non trattarsi di impresa mafiosa: a tal fine rilevacome la connotazione mafiosa dell’impresa non potesse essere affermata perl’impiego di risorse di provenienza delittuosa, non solo non risultando elementi intal senso, ma essendo stata detta questione anche approfondita sia in sede diprevenzione che ordinaria, senza mai approdare ad una confisca.Inoltre, censura la motivazione laddove, al fine di ritenere una correlazionenon occasionale tra gestione ed attività dell’impresa e attività del sodaliziocriminale, è stata valorizzata l’emissione di una sola fattura per operazioniinesistenti e non è stato chiarito perché gli incontri tra associati – sporadici eprivi di contenuti illeciti ed avvenuti in luogo di lavoro reale ed effettivo –avrebbero dovuto dimostrare una strutturale destinazione della stessa al reatoassociativo.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi degli artt. 606,comma 1, lett. b) e e), e 627, comma 3, cod. proc. pen., violazione di legge emancanza di motivazione, lamentando come la Corte di appello abbia confermatola confisca del fondo di investimento n.

FC02563149, intestato a [OSCURATO:PERSONA] il 10 gennaio 2024 e alla documentazione acquisita dalla Corte il 23novembre 2023, da cui risultava che le quote del fondo non costituivano benirelativi all’impresa e che la somma non era conseguita nell’esercizio dell’attivitàdi impresa.In particolare, rileva come l’estraneità del fondo alla impresa fosse stataaccertata dall’amministratore giudiziario nominato a seguito del sequestro diazienda, a cui era rimasto estraneo il predetto fondo.Sul punto, dunque, la motivazione della sentenza impugnata, richiamando efacendo applicazione del principio civilistico che regola i rapporti patrimoniali tral’impresa individuale e la persona fisica, sarebbe incorsa in affermazionegiuridicamente errata ed avrebbe altresì disatteso il dictum della sentenzarescindente che chiedeva di apprestare specifica motivazione sul punto.3.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, propone ricorso percassazione anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Azzò, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi.3.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione al capo M, i vizi dicui all’art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt.111, comma 6, Cost., 192 cod. proc. pen., 110, 629, primo e secondo comma, inrelazione all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. e 7 l. 203/1991.Al riguardo, rileva come i giudici di appello non abbiano fatto buon governodei princìpi in ordine a formazione e valutazione della prova, rendendo unamotivazione fondata su un ‘percorso logico giuridico illogico, contraddittorio emanifestamente infondato’, nonché affetto da grave e manifesto travisamentodella prova.In particolare, lamenta il ricorrente come la Corte territoriale abbia operatouna lettura parziale delle risultanze processuali, omettendo di svolgere undoveroso vaglio critico delle deduzioni difensive in relazione alla provenienzadelle somme ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] e alla riconducibilità di tale dazione allavicenda di cui alla imputazione, nonché in ordine al ruolo assunto dal Greco edalla specifica posizione del ricorrente.Si duole vieppiù della erronea valutazione del contenuto delle intercettazioniambientali indicate a pagg. 4 e 5 del ricorso: in particolare, con riferimento allaconversazione del 5 gennaio 2014, assume il ricorrente che il tenore letteraledella stessa non sia idoneo a dimostrare che le somme di danaro di cui gliinterlocutori discutono siano da ricondurre alla vicenda che vede coinvolto DiMaria Melchiorre e che la Corte di appello avrebbe dunque operato una forzaturainterpretativa.Deduce quindi anche ‘travisamento dei fatti’, non potendosi comprendere,dalla lettura della captazione del 5 gennaio 2014, la natura e provenienza dellasomma di danaro ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], né sarebbe dato rinvenire, agli atti,alcuna minaccia o intimidazione nei confronti della presunta persona offesa; laCorte territoriale avrebbe poi disatteso quando dichiarato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] insede di s.i.t. rese l’1 aprile 2016 ed il 2 maggio 2016, da cui risultava non soloche la persona offesa non conosceva né il [OSCURATO:PERSONA] né l’odierno ricorrente, maanche che non aveva mai ricevuto richieste estorsive.Non sarebbe poi stato considerato dalla Corte di appello che per più di seimesi il ricorrente avrebbe anche avuto difficoltà ad individuare la persona offesa.Rileva, infine, come l’apparato motivazionale non fornisca alcun chiarimentoalle principali censure evidenziate nella sentenza di annullamento.3.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in riferimento al capo R, ivizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 192 cod. proc. pen., 110 cod. pen., 2, 4, comma 2, lett. a), 7 l. 895/1967 e7 l. 203/1991.Al riguardo, rileva come i giudici di appello abbiano reso motivazionelacunosa e illogica, derivante da una errata lettura ed interpretazione dellerisultanze processuali, frutto di ‘travisamento dei fatti’: in particolare, deduce ilricorrente come, dalla intercettazione ambientale del 23 gennaio 2014, emergasolo un interesse, da parte del [OSCURATO:PERSONA], a ritracciare l’[OSCURATO:PERSONA], non vi sia alcunamotivazione circa il luogo di occultamento delle armi e il loro mancatorinvenimento; inoltre, l’incontro tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], che la Corteterritoriale assume essere quello occorso per l’occultamento delle armi, sarebbestato del tutto casuale, per come emergerebbe dal contenuto dellaintercettazione riportata a pag. 13 del ricorso, e dunque la ricostruzione operatain sentenza suggestiva e disancorata dalle risultanze processuali.Insta pertanto per l’annullamento della impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In premessa, si rammenta che il giudice di rinvio, in caso di annullamentoper vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limitiderivanti da un eventuale giudicato interno, non è vincolato all'esame dei puntiindicati nella sentenza di annullamento, isolandoli dal residuo materialeprobatorio, ma mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, pienaautonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati,nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, ilproprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e leincongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censurati insede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data allequestioni di diritto, di talché il principio di diritto è rispettato ove il giudice delrinvio motivi la sua decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenutiillogici o carenti in sede di legittimità (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep.2024, Lombardi, Rv. 285801-02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv.271345-01; Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248738-01).1.1.

Dalle superiori considerazioni consegue che, ove la Suprema Corte sisoffermi su alcuni particolari aspetti da cui rilevi la carenza o la contraddittorietàdella motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito delnuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri chegli competevano originariamente quale giudice di merito, nell'ambito del capodella sentenza colpito da annullamento.Specularmente, non può definirsi come questione di diritto, nei termini ed aifini indicati dall'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., l'enunciato della Corte dilegittimità che sconfini in valutazioni ed analisi di elementi del fatto funzionali adevidenziare il vizio della motivazione della sentenza annullata, essendo diversi ipiani su cui operano le rispettive valutazioni.1.2.

Ne consegue, altresì, che nel giudizio di rinvio a seguito diannullamento per vizio di motivazione il giudice di merito non è vincolato nécondizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazionecon la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito diricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare ilsignificato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n.8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629-02).Non viola quindi l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice dirinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamenteall'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo inparte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede dilegittimità, fermo restando solo un vincolo di contenuto negativo, consistente neldivieto di adottare la stessa motivazione ritenuta viziata dal giudice di legittimità.1.3.

La giurisprudenza ha anche chiarito che, nel caso in cui si pervenga,all'esito del giudizio di rinvio, ad una decisione di condanna conforme a quellaresa in primo grado, si configura un'ipotesi di ‘doppia pronuncia conforme’, chesalda la condanna pronunciata all'esito del giudizio rescissorio con quella emessadal primo giudice (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174-02).2.

Ciò premesso, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è da ritenersiinammissibile.2.1.

La sentenza rescindente, al paragrafo 6.5., ha ritenuto fondati i motividi ricorso attinenti alla confisca della impresa e del fondo di investimento,rilevando come la motivazione fosse viziata e rinviando sul punto alleconsiderazioni svolte, con riferimento al coimputato [OSCURATO:PERSONA], al paragrafo2.3.In particolare, richiamando i princìpi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità in tema di confisca ex art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., lasentenza della Sez. 6, n. 5537 del 10/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.,ha precisato come la confisca possa avere ad oggetto «un’intera impresa allorchéquesta sia qualificabile come mafiosa, e cioè, quando vi sia totalesovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l’interadeterminato una contaminazione irreversibile dell’accumulo di ricchezza,rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quandol’impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti edinamiche e divenendone lo strumento operativo», precisando che, qualora,invece, non ricorra l’ipotesi della cd. impresa mafiosa, sarà necessario verificarela esistenza di una correlazione, non occasionale, ma specifica e concreta, tra lagestione e l’attività dell’impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare ele attività riconducibili al sodalizio criminale (pag. 30 della sentenza rescindente,in cui si fa richiamo vieppiù ai principi di diritto affermati da Sez.

U, n. 6 del26/10/1985, Piromalli, Rv. 171061-01).Si tratta, all’evidenza, dunque, di accertamenti di fatto, demandati al giudicedel rinvio.2.2.

Orbene, ciò premesso, il primo motivo risulta aspecifico, in quanto nonsi confronta criticamente con l’apparato motivazionale, e comunque apparemanifestamente infondato.Invero, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata sul punto nonsi limita a riproporre le medesime argomentazioni fatte proprie dalla sentenzapoi annullata, ma dà rilievo al ‘rapporto di pertinenzialità’ dell’impresa con ilreato di partecipazione alla associazione mafiosa, richiamando gli accertamenti dipolizia giudiziaria operati, da cui è risultato che la sede della marmeria eraabituale luogo di riunione tra gli associati ed il capo mandamento e che l’impresaera utilizzata per emettere fatture per operazioni inesistenti finalizzate agiustificare dazioni di danaro riconducibili a rapporti interni alla organizzazionemafiosa (vds. pag. 65 della sentenza impugnata).Tale motivazione va letta congiuntamente a quella esposta nella sentenza diprimo grado, a cui pure la sentenza impugnata fa espressamente rinvio: inparticolare, a pagg. 447 e ss. della sentenza di primo grado si evidenziano irisultati dei servizi di osservazione da cui è emerso che la sede dell’impresa eraluogo abitualmente frequentato dal capo mandamento, [OSCURATO:PERSONA], e già inpassato era stata indicata dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] come‘luogo di appuntamenti’ degli appartenenti al sodalizio mafioso e di smistamentodi messaggi e/o pizzini tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; circostanze,queste, confermate, all’attualità delle indagini, dall’attività di videosorveglianza edi intercettazione, telefonica ed ambientale, da cui ancora emergeva che la sededella impresa continuava ad essere luogo di incontri e scambi di informazioni traesponenti di vertice delle due articolazioni mafiose facenti parte del medesimomandamento, oltre che di smistamento del danaro, anche di ingente quantità,proveniente dalle attività illecite e destinato agli appartenenti all’organizzazione(pagg. 447- 451 della sentenza di primo grado ed anche pagg. 466-468).Anche il rinvio specifico che la sentenza impugnata fa alla vicenda dellaconsegna del danaro da parte dell’imprenditore Girgenti, ricostruita a pagg. 451e ss. della sentenza di primo grado, lungi dall’esaurirsi nella contingenza delcaso, risulta esemplificativo dell’asservimento della impresa agli interessi dellaorganizzazione mafiosa: in particolare, a pagg. 462-463 della sentenza di primogrado sono illustrate le ragioni per cui veniva ritenuta accertata, oltre alla causaillecita della dazione di danaro da parte del Girgenti, specificamentel’interessamento, nella vicenda, di un esponente di rilievo di altra articolazionemafiosa territoriale, quale [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, a pag. 487 si riassumono glielementi posti a base del ragionamento probatorio che ha portato a ritenere lamarmeria luogo di incontri e riunioni di esponenti di [OSCURATO:PERSONA], finalizzati allaprogrammazione di attività illecita di cui [OSCURATO:PERSONA], condannato in relazione aldelitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., era perfettamente a conoscenza.Si tratta, dunque, di doppia motivazione conforme, con cui si è datoevidenza, con argomentazione logica e congruente, nonché aderente allerisultanze processuali, della esistenza di una correlazione specifica e stabile, enon già meramente occasionale, tra l’impresa e la associazione mafiosa.Si è, pertanto, in presenza di accertamento in fatto, insindacabile in questasede siccome congruamente e logicamente motivato, con cui si è ritenuto ilsignificativo rilievo dell'utilizzo strumentale dell’impresa rispetto alla suaoperatività lecita.Rispetto a detta motivazione, che ha fatto corretta applicazione del dictumdella sentenza rescindente, il ricorrente non porta elementi di censura in grado discardinarne la tenuta logica, ma oppone una parziale rilettura del materialeprobatorio, che non può trovare accesso in questa sede.2.3.

Anche con riguardo al secondo motivo risulta il difetto di specificità: conesso il ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte della Corteterritoriale, delle deduzioni difensive, di cui alla memoria depositata il 10 gennaio2024 e della documentazione acquisita in data 23 novembre 2023, senzatuttavia offrire alcuna prova di resistenza, né argomentare circa la idoneità deglielementi non considerati a scardinare il ragionamento operato.

Analogheconsiderazioni possono essere spese, poi, con riguardo allo stralcio dellarelazione dell’amministratore giudiziario.Di contro, risulta che del fondo patrimoniale di investimento è statadisposta la confisca in quanto facente parte del compendio aziendale dellaimpresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto a sequestropreventivo (vds. pagg. 794 e ss. della sentenza di primo grado e pag. 65 dellasentenza impugnata).D’altro canto, lo stesso motivo risultava formulato in appello in modostrettamente e logicamente correlato a quello che attingeva la confisca delcompendio aziendale, laddove si deduceva la intestazione personale del fondo diinvestimento e che, quand’anche la provvista fosse stata ritenuta provenientedall’attività di impresa, se ne assumeva la liceità (pagg. 128-129 dell’appello).Le considerazioni esposte al par.

2.1. in punto di confisca dell’impresa e lamancanza di soggettività giuridica distinta da quella dell’imprenditore, titolaredel fondo di investimento, risultano dunque assorbenti per fare ritenere anche ilsecondo motivo, oltre che aspecifico, manifestamente infondato.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.3.1.

In premessa, deve rilevarsi che non è consentito il motivo di ricorso concui si deduce la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU(Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto).

Invero,l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorsodall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione dilegittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta.Inoltre, deve ritenersi non consentito anche il motivo di ricorso percassazione con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all'art.192, comma 3, cod. proc. pen.: invero, secondo l'orientamento di questa Corte,le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti lavalutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivodi violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04;Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01).3.2.

Ciò premesso, la sentenza rescindente ha censurato la motivazionecome viziata atteso che, con riferimento al capo M, non era dato comprenderequale fosse la provenienza delle somme e se esse fossero riferibili ai fatti per cuisi procede, quale fosse la condotta in concreto tenuta dal Greco e se unarichiesta estorsiva fosse stata effettivamente avanzata al [OSCURATO:PERSONA] e, conriferimento al capo R, poiché era di difficile comprensione il passaggio logico -relativo alla consegna del sacco contenente le armi ed al rinvenimento dellestesse - che aveva portato la Corte territoriale a ritenere la penale responsabilitàdel ricorrente in ordine a tale reato (pagg. 31-33 della sentenza rescindente).3.2.1.

La sentenza impugnata ha posto rimedio ai denunciati vizi dellamotivazione spiegando, con riferimento al capo M, con motivazione ampia,coerente e priva di aporie logiche, il ragionamento da cui ha tratto laacquisizione del dato probatorio secondo cui il Greco aveva effettivamenteriscosso la somma di danaro dal [OSCURATO:PERSONA], in ottemperanza al mandatoconferitogli dall’[OSCURATO:PERSONA] (vds. pagg. 68-82 della sentenza impugnata; inparticolare, vds. pag. 82, laddove risulta indicata la conversazione da cui la Corteha tratto la prova della ideazione del progetto estorsivo da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] edel [OSCURATO:PERSONA], del mandato quindi conferito a Greco – il ‘Pinuzzo’ di cui discutonogli interlocutori – e della avvenuta riscossione del pizzo da parte di costui).La Corte territoriale ha ritenuto vieppiù ininfluente che il [OSCURATO:PERSONA] avessenegato, in sede di sommarie informazioni, di essere stato vittima di estorsione,in tal senso ritenendo di dare rilievo, in modo assorbente, al quadro probatoriofondato sul chiaro ed inequivoco contenuto delle intercettazioni (vds. pag. 81della sentenza citata).3.2.2.

Analoghe considerazioni debbono essere spese con riferimento alcapo R: anche sul punto, invero, la Corte di appello, prendendo atto dellecensure operate nella sentenza rescindente (vds. pag. 83 della sentenzaimpugnata), ha reso motivazione compiuta e logica, in aderenza alle risultanzeprobatorie, specificamente e puntualmente richiamate, costituite anche darilevazioni di localizzazione e fotogrammi satellitari, oltre che dal chiaroriferimento alle armi nelle frasi intercettate, spiegando come sia risultatoaccertato che il [OSCURATO:PERSONA], dopo avere esplicitato la necessità di nascondere learmi dopo il rinvenimento di una microspia nella sua abitazione, aveva cercatol’ausilio dell’[OSCURATO:PERSONA], tentando di rintracciarlo presso il negozio di ortofrutta oveera solito intrattenersi e successivamente presso i terreni che costui aveva ingestione; quindi, aveva affidato le armi a [OSCURATO:PERSONA], che aveva rintracciato pressol’ortofrutta del Tusa il ricorrente, a cui aveva comunicato quanto appreso dalMarchese; i due avevano fissato appuntamento per il giorno seguente, quandovenivano infine ripresi mentre si allontanavano dalla autovettura per sotterrarele armi nel sito documentato dai fotogrammi in atti (vds. pagg. 89 e 90 dellasentenza impugnata).Si tratta, dunque, di motivazione congrua, coerente e logica, nonchéaderente alle risultanze processuali (nella sentenza sono riportati anche ampistralci delle intercettazioni considerate: vds. pagg. 65 e ss. della sentenza,paragrafo 4), con cui risultano superate le censure rilevate nella sentenzarescindente.Di contro, il ricorrente opera, con i motivi di ricorso, una denunciacumulativa e generica di vizi di violazione di legge (in parte neppure consentitiper quanto argomentato al paragrafo 3.1.) e di motivazione: si tratta, a benvedere, di motivi che risultano oltre che non consentiti (laddove la censuratrasmoda nella deduzione di un ‘travisamento del fatto’), anche assolutamenteaspecifici, in quanto non pongono una critica argomentata al ragionamentoprobatorio e con essi il ricorrente propone meramente una diversa lettura einterpretazione degli elementi probatori, non consentite in questa sede.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma,che si stima equo determinare, avuto riguardo alla natura dei motivi, in eurotremila, in favore della Cassa delle ammende.Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del medesimo alpagamento delle spese processuali del grado.L’[OSCURATO:PERSONA] deve essere altresì condannato, in ragione della soccombenza eavuto riguardo alle note spese presentate, al pagamento delle spese dirappresentanza ed assistenza sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] ImpresePer l'Italia, [OSCURATO:PERSONA] imprese commerciali, turistichee dei servizi provinciale di Palermo, F.A.I.

Federazione delle AssociazioniAntiracket e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] studio ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA] onlus(parti civili costituitesi solo nei confronti del sunnominato) che si liquidano ineuro 3.686,00, oltre accessori di legge per ciascuna; lo stesso va altresìcondannato al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenutedalle parti civili Cooperativa sociale antiracket e antiusura "[OSCURATO:PERSONA] scs-onlus" eCoordinamento delle vittime delle estorsioni, dell'usura e della mafia, che siliquidano in euro 1.844.00, oltre accessori di legge per ciascuna.

P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condannaal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese di rappresentanza ed assistenza sostenute dalle parti civili ConfcommercioImprese Per l'Italia, [OSCURATO:PERSONA] imprese commerciali,turistiche e dei servizi provinciale di Palermo, F.A.I.

Federazione delleAssociazioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] studio ed iniziative culturali Pio LaTorre onlus che liquida in euro 3.686,00, oltre accessori di legge per ciascuna;condanna altresì [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di rappresentanza edassistenza sostenute dalle parti civili Cooperativa sociale antiracket e antiusura"[OSCURATO:PERSONA] scs-onlus" e Coordinamento delle vittime delle estorsioni, dell'usura edella mafia, che liquida in euro 1.844.00, oltre accessori di legge per ciascuna.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 17/12/1984;avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento senzarinvio del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla confisca;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per F.A.I. Federazione delle associazioni antiracket eantiusura, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità o comunque ilrigetto dei ricorsi e depositando conclusioni scritte e nota spese;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per [OSCURATO:PERSONA] studi ed iniziativeculturali [OSCURATO:PERSONA] onlus, Cooperativa sociale antiracket e antiusura "Solidariascs- onlus" - Coordinamento delle vittime delle estorsioni, dell'usura e dellamafia – e [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, [OSCURATO:PERSONA], Confederazioneitaliana imprese commerciali, turistiche e dei servizi provinciale di Palermo,chiedendo dichiararsi la inammissibilità o la infondatezza dei ricorso edepositando conclusioni scritte e nota spese;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Azzo', anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per gli imputati, insistendo per l'accoglimento dei motivi deirispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 23/01/2025, la Corte di appello di Palermo, per quantoqui rileva, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sez. 6,n. 5537 del 10/11/2021, in parziale riforma della sentenza del Giudice perl’udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 09/01/2018, confermava lasentenza appellata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], checondannava al pagamento delle ulteriori spese del grado. Con la medesimasentenza l’[OSCURATO:PERSONA] veniva altresì condannato alla refusione delle spese diassistenza e difesa, relative al grado, sostenute dalle parti civili ConfcommercioImprese per l’Italia, Cooperativa sociale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] scs-onlus, [OSCURATO:PERSONA] italiana imprese commerciali turistiche e deiservizi, F.A.I. Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] italiane,Coordinamento delle vittime delle estorsioni, dell’usura e della mafia, CentroStudi ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA] onlus, liquidate in euro 1.000 ciascuna,oltre accessori di legge.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, propone ricorso percassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi degli artt. 606,comma 1, lett. b) e e), e 627, comma 3, cod. proc. pen., violazione di legge emancanza di motivazione, lamentando come la Corte di appello abbia confermatola confisca della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] senza attenersi ai princìpi indicatidalla sentenza di annullamento e reiterando la medesima motivazione ritenutaviziata.In particolare, deduce come la motivazione della sentenza annullata fossestata ritenuta viziata in quanto inidonea a dar conto di una correlazione ‘nonoccasionale, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell’impresa […] e lenel pervenire alla conferma della confisca, abbia valorizzato i medesimi elementidi cui alla motivazione censurata (ovvero gli incontri tra associati avvenuti neilocali della marmeria ed i flussi di danaro mascherati con fatture per operazioniinesistenti).Lamenta, inoltre, il ricorrente la omessa considerazione delle deduzioni edosservazioni difensive, portate nell’atto di appello e compendiate nella memoriadepositata il 10 gennaio 2024, con cui si evidenziava come, solo in talunesporadiche occasioni, alcuni soggetti, ritenuti intranei al sodalizio, si fosserorecati presso i locali della marmeria (ma mai per effettuarvi riunioni o incontri dicarattere mafioso) e come, invece, dalle intercettazioni e dalle videoripreseemergesse la piena attività di impresa lecita, con presenza di operai ed afflussodi clienti; inoltre, in nessuna considerazione erano state prese le deduzioni edargomentazioni difensive con cui era stato evidenziato che, in un solo caso, erastata emessa una fattura ‘di comodo’ per la somma di euro 15.000 (e non30.000) su richiesta del Girgenti, che si era impegnato a corrispondere l’iva, enell’interesse esclusivo di costui e non del sodalizio.Rileva dunque il ricorrente la mancanza di motivazione in relazione allecircostanze dedotte dalla difesa, essendosi limitata la Corte di appello ariprodurre, nel corpo della sentenza, parte della requisitoria scritta delProcuratore generale, senza valutare e dare risposta alle doglianze e deduzioniindicate.Sotto altro profilo, il ricorrente deduce violazione dei princìpi di dirittoenunciati nella sentenza rescindente con riferimento ai presupposti per laconfisca, non risultando trattarsi di una cd. impresa mafiosa, né essendo stataaccertata, in alternativa, una correlazione specifica e concreta, e non meramenteoccasionale, tra la gestione e le attività dell’impresa e le attività del sodaliziocriminale.Al riguardo, rileva il ricorrente come la sentenza impugnata non si siaanzi riconosca implicitamente non trattarsi di impresa mafiosa: a tal fine rilevacome la connotazione mafiosa dell’impresa non potesse essere affermata perl’impiego di risorse di provenienza delittuosa, non solo non risultando elementi intal senso, ma essendo stata detta questione anche approfondita sia in sede diprevenzione che ordinaria, senza mai approdare ad una confisca.Inoltre, censura la motivazione laddove, al fine di ritenere una correlazionenon occasionale tra gestione ed attività dell’impresa e attività del sodaliziocriminale, è stata valorizzata l’emissione di una sola fattura per operazioniinesistenti e non è stato chiarito perché gli incontri tra associati – sporadici eprivi di contenuti illeciti ed avvenuti in luogo di lavoro reale ed effettivo –avrebbero dovuto dimostrare una strutturale destinazione della stessa al reatoassociativo.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi degli artt. 606,comma 1, lett. b) e e), e 627, comma 3, cod. proc. pen., violazione di legge emancanza di motivazione, lamentando come la Corte di appello abbia confermatola confisca del fondo di investimento n. FC02563149, intestato a [OSCURATO:PERSONA] il 10 gennaio 2024 e alla documentazione acquisita dalla Corte il 23novembre 2023, da cui risultava che le quote del fondo non costituivano benirelativi all’impresa e che la somma non era conseguita nell’esercizio dell’attivitàdi impresa.In particolare, rileva come l’estraneità del fondo alla impresa fosse stataaccertata dall’amministratore giudiziario nominato a seguito del sequestro diazienda, a cui era rimasto estraneo il predetto fondo.Sul punto, dunque, la motivazione della sentenza impugnata, richiamando efacendo applicazione del principio civilistico che regola i rapporti patrimoniali tral’impresa individuale e la persona fisica, sarebbe incorsa in affermazionegiuridicamente errata ed avrebbe altresì disatteso il dictum della sentenzarescindente che chiedeva di apprestare specifica motivazione sul punto.3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, propone ricorso percassazione anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Azzò, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione al capo M, i vizi dicui all’art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt.111, comma 6, Cost., 192 cod. proc. pen., 110, 629, primo e secondo comma, inrelazione all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. e 7 l. 203/1991.Al riguardo, rileva come i giudici di appello non abbiano fatto buon governodei princìpi in ordine a formazione e valutazione della prova, rendendo unamotivazione fondata su un ‘percorso logico giuridico illogico, contraddittorio emanifestamente infondato’, nonché affetto da grave e manifesto travisamentodella prova.In particolare, lamenta il ricorrente come la Corte territoriale abbia operatouna lettura parziale delle risultanze processuali, omettendo di svolgere undoveroso vaglio critico delle deduzioni difensive in relazione alla provenienzadelle somme ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] e alla riconducibilità di tale dazione allavicenda di cui alla imputazione, nonché in ordine al ruolo assunto dal Greco edalla specifica posizione del ricorrente.Si duole vieppiù della erronea valutazione del contenuto delle intercettazioniambientali indicate a pagg. 4 e 5 del ricorso: in particolare, con riferimento allaconversazione del 5 gennaio 2014, assume il ricorrente che il tenore letteraledella stessa non sia idoneo a dimostrare che le somme di danaro di cui gliinterlocutori discutono siano da ricondurre alla vicenda che vede coinvolto DiMaria Melchiorre e che la Corte di appello avrebbe dunque operato una forzaturainterpretativa.Deduce quindi anche ‘travisamento dei fatti’, non potendosi comprendere,dalla lettura della captazione del 5 gennaio 2014, la natura e provenienza dellasomma di danaro ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], né sarebbe dato rinvenire, agli atti,alcuna minaccia o intimidazione nei confronti della presunta persona offesa; laCorte territoriale avrebbe poi disatteso quando dichiarato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] insede di s.i.t. rese l’1 aprile 2016 ed il 2 maggio 2016, da cui risultava non soloche la persona offesa non conosceva né il [OSCURATO:PERSONA] né l’odierno ricorrente, maanche che non aveva mai ricevuto richieste estorsive.Non sarebbe poi stato considerato dalla Corte di appello che per più di seimesi il ricorrente avrebbe anche avuto difficoltà ad individuare la persona offesa.Rileva, infine, come l’apparato motivazionale non fornisca alcun chiarimentoalle principali censure evidenziate nella sentenza di annullamento.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in riferimento al capo R, ivizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 192 cod. proc. pen., 110 cod. pen., 2, 4, comma 2, lett. a), 7 l. 895/1967 e7 l. 203/1991.Al riguardo, rileva come i giudici di appello abbiano reso motivazionelacunosa e illogica, derivante da una errata lettura ed interpretazione dellerisultanze processuali, frutto di ‘travisamento dei fatti’: in particolare, deduce ilricorrente come, dalla intercettazione ambientale del 23 gennaio 2014, emergasolo un interesse, da parte del [OSCURATO:PERSONA], a ritracciare l’[OSCURATO:PERSONA], non vi sia alcunamotivazione circa il luogo di occultamento delle armi e il loro mancatorinvenimento; inoltre, l’incontro tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], che la Corteterritoriale assume essere quello occorso per l’occultamento delle armi, sarebbestato del tutto casuale, per come emergerebbe dal contenuto dellaintercettazione riportata a pag. 13 del ricorso, e dunque la ricostruzione operatain sentenza suggestiva e disancorata dalle risultanze processuali.Insta pertanto per l’annullamento della impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In premessa, si rammenta che il giudice di rinvio, in caso di annullamentoper vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limitiderivanti da un eventuale giudicato interno, non è vincolato all'esame dei puntiindicati nella sentenza di annullamento, isolandoli dal residuo materialeprobatorio, ma mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, pienaautonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati,nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, ilproprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e leincongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censurati insede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data allequestioni di diritto, di talché il principio di diritto è rispettato ove il giudice delrinvio motivi la sua decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenutiillogici o carenti in sede di legittimità (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep.2024, Lombardi, Rv. 285801-02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv.271345-01; Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248738-01).1.1. Dalle superiori considerazioni consegue che, ove la Suprema Corte sisoffermi su alcuni particolari aspetti da cui rilevi la carenza o la contraddittorietàdella motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito delnuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri chegli competevano originariamente quale giudice di merito, nell'ambito del capodella sentenza colpito da annullamento.Specularmente, non può definirsi come questione di diritto, nei termini ed aifini indicati dall'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., l'enunciato della Corte dilegittimità che sconfini in valutazioni ed analisi di elementi del fatto funzionali adevidenziare il vizio della motivazione della sentenza annullata, essendo diversi ipiani su cui operano le rispettive valutazioni.1.2. Ne consegue, altresì, che nel giudizio di rinvio a seguito diannullamento per vizio di motivazione il giudice di merito non è vincolato nécondizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazionecon la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito diricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare ilsignificato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n.8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629-02).Non viola quindi l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice dirinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamenteall'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo inparte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede dilegittimità, fermo restando solo un vincolo di contenuto negativo, consistente neldivieto di adottare la stessa motivazione ritenuta viziata dal giudice di legittimità.1.3. La giurisprudenza ha anche chiarito che, nel caso in cui si pervenga,all'esito del giudizio di rinvio, ad una decisione di condanna conforme a quellaresa in primo grado, si configura un'ipotesi di ‘doppia pronuncia conforme’, chesalda la condanna pronunciata all'esito del giudizio rescissorio con quella emessadal primo giudice (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174-02).2. Ciò premesso, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è da ritenersiinammissibile.2.1. La sentenza rescindente, al paragrafo 6.5., ha ritenuto fondati i motividi ricorso attinenti alla confisca della impresa e del fondo di investimento,rilevando come la motivazione fosse viziata e rinviando sul punto alleconsiderazioni svolte, con riferimento al coimputato [OSCURATO:PERSONA], al paragrafo2.3.In particolare, richiamando i princìpi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità in tema di confisca ex art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., lasentenza della Sez. 6, n. 5537 del 10/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.,ha precisato come la confisca possa avere ad oggetto «un’intera impresa allorchéquesta sia qualificabile come mafiosa, e cioè, quando vi sia totalesovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l’interadeterminato una contaminazione irreversibile dell’accumulo di ricchezza,rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quandol’impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti edinamiche e divenendone lo strumento operativo», precisando che, qualora,invece, non ricorra l’ipotesi della cd. impresa mafiosa, sarà necessario verificarela esistenza di una correlazione, non occasionale, ma specifica e concreta, tra lagestione e l’attività dell’impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare ele attività riconducibili al sodalizio criminale (pag. 30 della sentenza rescindente,in cui si fa richiamo vieppiù ai principi di diritto affermati da Sez. U, n. 6 del26/10/1985, Piromalli, Rv. 171061-01).Si tratta, all’evidenza, dunque, di accertamenti di fatto, demandati al giudicedel rinvio.2.2. Orbene, ciò premesso, il primo motivo risulta aspecifico, in quanto nonsi confronta criticamente con l’apparato motivazionale, e comunque apparemanifestamente infondato.Invero, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata sul punto nonsi limita a riproporre le medesime argomentazioni fatte proprie dalla sentenzapoi annullata, ma dà rilievo al ‘rapporto di pertinenzialità’ dell’impresa con ilreato di partecipazione alla associazione mafiosa, richiamando gli accertamenti dipolizia giudiziaria operati, da cui è risultato che la sede della marmeria eraabituale luogo di riunione tra gli associati ed il capo mandamento e che l’impresaera utilizzata per emettere fatture per operazioni inesistenti finalizzate agiustificare dazioni di danaro riconducibili a rapporti interni alla organizzazionemafiosa (vds. pag. 65 della sentenza impugnata).Tale motivazione va letta congiuntamente a quella esposta nella sentenza diprimo grado, a cui pure la sentenza impugnata fa espressamente rinvio: inparticolare, a pagg. 447 e ss. della sentenza di primo grado si evidenziano irisultati dei servizi di osservazione da cui è emerso che la sede dell’impresa eraluogo abitualmente frequentato dal capo mandamento, [OSCURATO:PERSONA], e già inpassato era stata indicata dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] come‘luogo di appuntamenti’ degli appartenenti al sodalizio mafioso e di smistamentodi messaggi e/o pizzini tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; circostanze,queste, confermate, all’attualità delle indagini, dall’attività di videosorveglianza edi intercettazione, telefonica ed ambientale, da cui ancora emergeva che la sededella impresa continuava ad essere luogo di incontri e scambi di informazioni traesponenti di vertice delle due articolazioni mafiose facenti parte del medesimomandamento, oltre che di smistamento del danaro, anche di ingente quantità,proveniente dalle attività illecite e destinato agli appartenenti all’organizzazione(pagg. 447- 451 della sentenza di primo grado ed anche pagg. 466-468).Anche il rinvio specifico che la sentenza impugnata fa alla vicenda dellaconsegna del danaro da parte dell’imprenditore Girgenti, ricostruita a pagg. 451e ss. della sentenza di primo grado, lungi dall’esaurirsi nella contingenza delcaso, risulta esemplificativo dell’asservimento della impresa agli interessi dellaorganizzazione mafiosa: in particolare, a pagg. 462-463 della sentenza di primogrado sono illustrate le ragioni per cui veniva ritenuta accertata, oltre alla causaillecita della dazione di danaro da parte del Girgenti, specificamentel’interessamento, nella vicenda, di un esponente di rilievo di altra articolazionemafiosa territoriale, quale [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, a pag. 487 si riassumono glielementi posti a base del ragionamento probatorio che ha portato a ritenere lamarmeria luogo di incontri e riunioni di esponenti di [OSCURATO:PERSONA], finalizzati allaprogrammazione di attività illecita di cui [OSCURATO:PERSONA], condannato in relazione aldelitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., era perfettamente a conoscenza.Si tratta, dunque, di doppia motivazione conforme, con cui si è datoevidenza, con argomentazione logica e congruente, nonché aderente allerisultanze processuali, della esistenza di una correlazione specifica e stabile, enon già meramente occasionale, tra l’impresa e la associazione mafiosa.Si è, pertanto, in presenza di accertamento in fatto, insindacabile in questasede siccome congruamente e logicamente motivato, con cui si è ritenuto ilsignificativo rilievo dell'utilizzo strumentale dell’impresa rispetto alla suaoperatività lecita.Rispetto a detta motivazione, che ha fatto corretta applicazione del dictumdella sentenza rescindente, il ricorrente non porta elementi di censura in grado discardinarne la tenuta logica, ma oppone una parziale rilettura del materialeprobatorio, che non può trovare accesso in questa sede.2.3. Anche con riguardo al secondo motivo risulta il difetto di specificità: conesso il ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte della Corteterritoriale, delle deduzioni difensive, di cui alla memoria depositata il 10 gennaio2024 e della documentazione acquisita in data 23 novembre 2023, senzatuttavia offrire alcuna prova di resistenza, né argomentare circa la idoneità deglielementi non considerati a scardinare il ragionamento operato. Analogheconsiderazioni possono essere spese, poi, con riguardo allo stralcio dellarelazione dell’amministratore giudiziario.Di contro, risulta che del fondo patrimoniale di investimento è statadisposta la confisca in quanto facente parte del compendio aziendale dellaimpresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto a sequestropreventivo (vds. pagg. 794 e ss. della sentenza di primo grado e pag. 65 dellasentenza impugnata).D’altro canto, lo stesso motivo risultava formulato in appello in modostrettamente e logicamente correlato a quello che attingeva la confisca delcompendio aziendale, laddove si deduceva la intestazione personale del fondo diinvestimento e che, quand’anche la provvista fosse stata ritenuta provenientedall’attività di impresa, se ne assumeva la liceità (pagg. 128-129 dell’appello).Le considerazioni esposte al par. 2.1. in punto di confisca dell’impresa e lamancanza di soggettività giuridica distinta da quella dell’imprenditore, titolaredel fondo di investimento, risultano dunque assorbenti per fare ritenere anche ilsecondo motivo, oltre che aspecifico, manifestamente infondato.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.3.1. In premessa, deve rilevarsi che non è consentito il motivo di ricorso concui si deduce la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU(Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Invero,l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorsodall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione dilegittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta.Inoltre, deve ritenersi non consentito anche il motivo di ricorso percassazione con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all'art.192, comma 3, cod. proc. pen.: invero, secondo l'orientamento di questa Corte,le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti lavalutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivodi violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04;Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01).3.2. Ciò premesso, la sentenza rescindente ha censurato la motivazionecome viziata atteso che, con riferimento al capo M, non era dato comprenderequale fosse la provenienza delle somme e se esse fossero riferibili ai fatti per cuisi procede, quale fosse la condotta in concreto tenuta dal Greco e se unarichiesta estorsiva fosse stata effettivamente avanzata al [OSCURATO:PERSONA] e, conriferimento al capo R, poiché era di difficile comprensione il passaggio logico -relativo alla consegna del sacco contenente le armi ed al rinvenimento dellestesse - che aveva portato la Corte territoriale a ritenere la penale responsabilitàdel ricorrente in ordine a tale reato (pagg. 31-33 della sentenza rescindente).3.2.1. La sentenza impugnata ha posto rimedio ai denunciati vizi dellamotivazione spiegando, con riferimento al capo M, con motivazione ampia,coerente e priva di aporie logiche, il ragionamento da cui ha tratto laacquisizione del dato probatorio secondo cui il Greco aveva effettivamenteriscosso la somma di danaro dal [OSCURATO:PERSONA], in ottemperanza al mandatoconferitogli dall’[OSCURATO:PERSONA] (vds. pagg. 68-82 della sentenza impugnata; inparticolare, vds. pag. 82, laddove risulta indicata la conversazione da cui la Corteha tratto la prova della ideazione del progetto estorsivo da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] edel [OSCURATO:PERSONA], del mandato quindi conferito a Greco – il ‘Pinuzzo’ di cui discutonogli interlocutori – e della avvenuta riscossione del pizzo da parte di costui).La Corte territoriale ha ritenuto vieppiù ininfluente che il [OSCURATO:PERSONA] avessenegato, in sede di sommarie informazioni, di essere stato vittima di estorsione,in tal senso ritenendo di dare rilievo, in modo assorbente, al quadro probatoriofondato sul chiaro ed inequivoco contenuto delle intercettazioni (vds. pag. 81della sentenza citata).3.2.2. Analoghe considerazioni debbono essere spese con riferimento alcapo R: anche sul punto, invero, la Corte di appello, prendendo atto dellecensure operate nella sentenza rescindente (vds. pag. 83 della sentenzaimpugnata), ha reso motivazione compiuta e logica, in aderenza alle risultanzeprobatorie, specificamente e puntualmente richiamate, costituite anche darilevazioni di localizzazione e fotogrammi satellitari, oltre che dal chiaroriferimento alle armi nelle frasi intercettate, spiegando come sia risultatoaccertato che il [OSCURATO:PERSONA], dopo avere esplicitato la necessità di nascondere learmi dopo il rinvenimento di una microspia nella sua abitazione, aveva cercatol’ausilio dell’[OSCURATO:PERSONA], tentando di rintracciarlo presso il negozio di ortofrutta oveera solito intrattenersi e successivamente presso i terreni che costui aveva ingestione; quindi, aveva affidato le armi a [OSCURATO:PERSONA], che aveva rintracciato pressol’ortofrutta del Tusa il ricorrente, a cui aveva comunicato quanto appreso dalMarchese; i due avevano fissato appuntamento per il giorno seguente, quandovenivano infine ripresi mentre si allontanavano dalla autovettura per sotterrarele armi nel sito documentato dai fotogrammi in atti (vds. pagg. 89 e 90 dellasentenza impugnata).Si tratta, dunque, di motivazione congrua, coerente e logica, nonchéaderente alle risultanze processuali (nella sentenza sono riportati anche ampistralci delle intercettazioni considerate: vds. pagg. 65 e ss. della sentenza,paragrafo 4), con cui risultano superate le censure rilevate nella sentenzarescindente.Di contro, il ricorrente opera, con i motivi di ricorso, una denunciacumulativa e generica di vizi di violazione di legge (in parte neppure consentitiper quanto argomentato al paragrafo 3.1.) e di motivazione: si tratta, a benvedere, di motivi che risultano oltre che non consentiti (laddove la censuratrasmoda nella deduzione di un ‘travisamento del fatto’), anche assolutamenteaspecifici, in quanto non pongono una critica argomentata al ragionamentoprobatorio e con essi il ricorrente propone meramente una diversa lettura einterpretazione degli elementi probatori, non consentite in questa sede.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma,che si stima equo determinare, avuto riguardo alla natura dei motivi, in eurotremila, in favore della Cassa delle ammende.Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del medesimo alpagamento delle spese processuali del grado.L’[OSCURATO:PERSONA] deve essere altresì condannato, in ragione della soccombenza eavuto riguardo alle note spese presentate, al pagamento delle spese dirappresentanza ed assistenza sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] ImpresePer l'Italia, [OSCURATO:PERSONA] imprese commerciali, turistichee dei servizi provinciale di Palermo, F.A.I. Federazione delle AssociazioniAntiracket e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] studio ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA] onlus(parti civili costituitesi solo nei confronti del sunnominato) che si liquidano ineuro 3.686,00, oltre accessori di legge per ciascuna; lo stesso va altresìcondannato al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenutedalle parti civili Cooperativa sociale antiracket e antiusura "[OSCURATO:PERSONA] scs-onlus" eCoordinamento delle vittime delle estorsioni, dell'usura e della mafia, che siliquidano in euro 1.844.00, oltre accessori di legge per ciascuna. P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condannaal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese di rappresentanza ed assistenza sostenute dalle parti civili ConfcommercioImprese Per l'Italia, [OSCURATO:PERSONA] imprese commerciali,turistiche e dei servizi provinciale di Palermo, F.A.I. Federazione delleAssociazioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] studio ed iniziative culturali Pio LaTorre onlus che liquida in euro 3.686,00, oltre accessori di legge per ciascuna;condanna altresì [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di rappresentanza edassistenza sostenute dalle parti civili Cooperativa sociale antiracket e antiusura"[OSCURATO:PERSONA] scs-onlus" e Coordinamento delle vittime delle estorsioni, dell'usura edella mafia, che liquida in euro 1.844.00, oltre accessori di legge per ciascuna.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16182/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris