CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 12410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3125-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3125/2017 Cron. Rep. Ud.05/04/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1206/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/08/2016 R.G.N. 862/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO -che, con sentenza del 17 agosto 2016, la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Cosenza, diversamente dal primo giudice, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ARSAC – [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Servizi in Agricoltura) volta ad ottenere l’inserimento nella base di computo dell’indennità supplementare di incentivazione all’esodo di cui all’art. 6, l. Regione Calabria n. 9/2007 della 13^ mensilità nonché di una percentuale del fondo di previdenza, limitatamente alla computabilità della mensilità aggiuntiva, riconoscendo il relativo importo oltre interessi; -che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in rito, di dover disattendere le eccezioni preliminari di inammissibilità/improcedibilità sollevate dall’Agenzia per carenza di interesse ad agire e genericità del ricorso in appello e, nel merito, la fondatezza della pretesa, la sola riproposta in sede di appello, relativa alla computabilità nell’indennità supplementare di incentivazione all’esodo qui in questione di ogni compenso di carattere continuativo percepito durante il rapporto, tra cui la tredicesima mensilità, in considerazione della riconosciuta natura retributiva della predetta indennità desumibile dal suo essere commisurata al numero di anni mancanti per il raggiungimento dell’età pensionabile ; - che per la cassazio ne di tale decisione ricorre l’ARSAC [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]., affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, il Vizza; - che, nelle more, è sopravvenuta rinuncia al ricorso accettata da parte controricorrente, il che ex art. 391 c.p.c. esime questa S.C. dal pronunciare sulle spese; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio.