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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 13267/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & C s.r.I., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con sede in Savignano sul [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], PCM Meccanica s.r.I., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], SA&BAR s.r.I., con sede in Granarolo dell'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA] del Bianco, rappresentate e difese per procura alle liti in calce al ricorso R.G.

N. 9588/2019. dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via G. Avezzana n. 6.

Ricorrenti contro Ministero della Giustizia.

Intimato avverso il decreto n. 3358 della Corte di appello di Bologna, depositato il 31.

7. 2018; udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 20.

1. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udite le difese svolte dall'[OSCURATO:PERSONA] per le ricorrenti.

Fatti di causa Con decreto n. 3358 del 31.

7. 2018 la Corte di appello di Bologna rigettò l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso il provvedimento del consigliere designato che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, le domande di indennizzo da loro proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001 per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare, iniziata nel 2001 e chiusa con decreto del 13.

9. 2016, rilevando che il ricorso, depositato il 27.

2. 2018, doveva considerarsi tardivo a mente dell'art.. 4 della legge citata, atteso che il decreto di chiusura del fallimento, dalla cui definitività decorreva il termine per la proposizione della domanda di equo indennizzo, era divenuto tale a seguito della scadenza del termine di impugnazione di sei mesi, trovando applicazione la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ. introdotta dall'art. 46 legge n. 69 del 2009.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 4.

3. 2019, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed altri, meglio indicati in epigrafe, affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.R.G.

N. 9588/2019.

Con ordinanza dell'i.

10. 2019 la causa, trattata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ., è stata rimessa alla pubblica udienza.

Parti ricorrenti ha depositato memoria.

Ragioni della decisione L'unico motivo del ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 legge n. 89 del 2001, in relazione all'art. 6 CEDU, all'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost., e violazione dell'art.327 cod. proc. civ., dell'art.119 legge fall., dell'art. 58 legge n. 69 del 2009 e dell'art. 150, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2006, censura la statuizione impugnata per avere affermato la tardività delle domande di indennizzo considerando come data di decorrenza del relativo termine la scadenza del termine di impugnazione del decreto di chiusura del fallimento, erroneamente individuandolo in sei mesi invece che in un anno.

Sostiene sul punto il ricorso che tale conclusione non può essere condivisa, atteso che il procedimento di reclamo avverso il decreto che dichiara chiusa la procedura fallimentare non un procedimento autonomo, ma incidentale della stessa procedura concorsuale, con l'effetto che il relativo termine per proporlo, ai sensi dell'art.327 cod. proc. civ., andava individuato, ratione temporis in un anno, in quanto essendo la procedura iniziata nel 2001 non era applicabile la riforma introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che, con riguardo ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, ha ridotto tale termine in sei mesi.

Ne discende, ad avviso dei ricorrenti, che ricorso doveva reputarsi tempestivo, in quanto proposto prima della scadenza del termine di sei mesi da quando la procedura concorsuale doveva ritenersi definitivamente conclusa.

Il motivo è fondato.

La Corte di appello è giunta alla conclusione di dichiarare tardivo il ricorso depositato ai sensi della legge n. 89 del 2001 in data 28.

2. 2018 sulla base della premessa che, in mancanza di prova de la comunicazione del decreto di chiusura della procedura fallimentare, quale processo presupposto ai fini della domanda di equo indennizzo, la definitività della conclusione di tale procedura N_, R.G.

N. 9588/2019. dovesse essere individuata alla scadenza del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. per proporre il reclamo previsto dall'art. 26 legge fallimentare, termine che ha indicato essere di sei mesi, ai sensi del testo introdotto dall'art. 46, comma 17, legge n. 69 del 2009, che ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo per l'impugnazione, risultando il decreto suddetto adottato in data 10.

8. 2016.

La prima affermazione della decisione impugnata, in ordine alla applicazione dell'art. 327 cod. proc. civ. per individuare il termine per impugnare il decreto di chiusura del fallimento, nel caso in cui esso non sia comunicato, non forma oggetto di contestazione ed appare ad ogni modo corretta.

Questa Corte ha precisato che, in materia fallimentare, qualora il provvedimento del giudice delegato avente natura decisoria non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all'art. 26 legge fall., bensì quello di cui all'art. 327 cod. proc. civ. ( Cass. n. 19939 del 2017; Cass. n. 7218 del 2009 ), costituendo tale disposizione espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici ( Cass. n. 375 del 1998 ).

Tale principio è stato altresì esteso, a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 119 legge fallimentare n. 279 del 2010, anche al reclamo dinanzi alla Corte di appello avverso il decreto del Tribunale che dispone la chiusura del fallimento.

Non condivisibile appare invece l'affermazione della Corte di appello che nel caso di specie, essendo stato il suddetto decreto adottato il 10.

8. 2016, il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. era di sei mesi e non di un anno, come previsto dal testo della norma prima della riforma introdotta dalla legge n. 69 del 1989 ( art. 46, comma 17 ), che lo ha ridotto a sei mesi.

Invero l'art. 58, comma 1, della predetta legge di riforma ha disposto che la disposizione di cui al precedente art. 46, comma 17, si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

Ne discende che, essendo la procedura fallimentare iniziata nel 1996, il termine lungo di impugnazione era quello previsto dalla disposizione precedente la riforma del 2009.

Ed infatti questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di domanda di indennizzo ex legge n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura R.G.

N. 9588/2019. fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento, da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ. ( Cass. n. 4020 del 2020; Cass. n. 8088 del 2019 ).

La Corte di appello ha motivato la conclusione accolta reputando che l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento dia luogo ad un nuovo giudizio, che, benché a carattere incidentale, ha regole sue proprie e una sua precisa autonomia.

L'argomentazione non merita di essere condivisa, apparendo assorbente, ai fini della soluzione del tema proposto, sulle caratteristiche proprie del giudizio sul reclamo previsto dall'art. 119 legge fall., il rilievo che tale rimedio è diretto ad introdurre una fase endofallimentare, che ha natura di procedimento incidentale all'interno della procedura ( Cass. n. 9231 del 2013 ).

Non può inoltre non osservarsi che l'affermazione circa l'applicabilità del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. ai fini della proposizione del reclamo in esame, che presuppone il suo inquadramento tra i mezzi di impugnazione, risulta inconciliabile con la conclusione secondo cui esso introdurrebbe un giudizio nuovo e autonomo, privo di collegamento con la procedura concorsuale.

Il ricorso va pertanto accolto ed il decreto impugnato cassato con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & C s.r.I., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con sede in Savignano sul [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], PCM Meccanica s.r.I., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], SA&BAR s.r.I., con sede in Granarolo dell'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA] del Bianco, rappresentate e difese per procura alle liti in calce al ricorso R.G. N. 9588/2019. dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via G. Avezzana n. 6. Ricorrenti contro Ministero della Giustizia. Intimato avverso il decreto n. 3358 della Corte di appello di Bologna, depositato il 31. 7. 2018; udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 20. 1. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udite le difese svolte dall'[OSCURATO:PERSONA] per le ricorrenti. Fatti di causa Con decreto n. 3358 del 31. 7. 2018 la Corte di appello di Bologna rigettò l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso il provvedimento del consigliere designato che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, le domande di indennizzo da loro proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001 per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare, iniziata nel 2001 e chiusa con decreto del 13. 9. 2016, rilevando che il ricorso, depositato il 27. 2. 2018, doveva considerarsi tardivo a mente dell'art.. 4 della legge citata, atteso che il decreto di chiusura del fallimento, dalla cui definitività decorreva il termine per la proposizione della domanda di equo indennizzo, era divenuto tale a seguito della scadenza del termine di impugnazione di sei mesi, trovando applicazione la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ. introdotta dall'art. 46 legge n. 69 del 2009. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 4. 3. 2019, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed altri, meglio indicati in epigrafe, affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.R.G. N. 9588/2019. Con ordinanza dell'i. 10. 2019 la causa, trattata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ., è stata rimessa alla pubblica udienza. Parti ricorrenti ha depositato memoria. Ragioni della decisione L'unico motivo del ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 legge n. 89 del 2001, in relazione all'art. 6 CEDU, all'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost., e violazione dell'art.327 cod. proc. civ., dell'art.119 legge fall., dell'art. 58 legge n. 69 del 2009 e dell'art. 150, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2006, censura la statuizione impugnata per avere affermato la tardività delle domande di indennizzo considerando come data di decorrenza del relativo termine la scadenza del termine di impugnazione del decreto di chiusura del fallimento, erroneamente individuandolo in sei mesi invece che in un anno. Sostiene sul punto il ricorso che tale conclusione non può essere condivisa, atteso che il procedimento di reclamo avverso il decreto che dichiara chiusa la procedura fallimentare non un procedimento autonomo, ma incidentale della stessa procedura concorsuale, con l'effetto che il relativo termine per proporlo, ai sensi dell'art.327 cod. proc. civ., andava individuato, ratione temporis in un anno, in quanto essendo la procedura iniziata nel 2001 non era applicabile la riforma introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che, con riguardo ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, ha ridotto tale termine in sei mesi. Ne discende, ad avviso dei ricorrenti, che ricorso doveva reputarsi tempestivo, in quanto proposto prima della scadenza del termine di sei mesi da quando la procedura concorsuale doveva ritenersi definitivamente conclusa. Il motivo è fondato. La Corte di appello è giunta alla conclusione di dichiarare tardivo il ricorso depositato ai sensi della legge n. 89 del 2001 in data 28. 2. 2018 sulla base della premessa che, in mancanza di prova de la comunicazione del decreto di chiusura della procedura fallimentare, quale processo presupposto ai fini della domanda di equo indennizzo, la definitività della conclusione di tale procedura N_, R.G. N. 9588/2019. dovesse essere individuata alla scadenza del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. per proporre il reclamo previsto dall'art. 26 legge fallimentare, termine che ha indicato essere di sei mesi, ai sensi del testo introdotto dall'art. 46, comma 17, legge n. 69 del 2009, che ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo per l'impugnazione, risultando il decreto suddetto adottato in data 10. 8. 2016. La prima affermazione della decisione impugnata, in ordine alla applicazione dell'art. 327 cod. proc. civ. per individuare il termine per impugnare il decreto di chiusura del fallimento, nel caso in cui esso non sia comunicato, non forma oggetto di contestazione ed appare ad ogni modo corretta. Questa Corte ha precisato che, in materia fallimentare, qualora il provvedimento del giudice delegato avente natura decisoria non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all'art. 26 legge fall., bensì quello di cui all'art. 327 cod. proc. civ. ( Cass. n. 19939 del 2017; Cass. n. 7218 del 2009 ), costituendo tale disposizione espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici ( Cass. n. 375 del 1998 ). Tale principio è stato altresì esteso, a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 119 legge fallimentare n. 279 del 2010, anche al reclamo dinanzi alla Corte di appello avverso il decreto del Tribunale che dispone la chiusura del fallimento. Non condivisibile appare invece l'affermazione della Corte di appello che nel caso di specie, essendo stato il suddetto decreto adottato il 10. 8. 2016, il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. era di sei mesi e non di un anno, come previsto dal testo della norma prima della riforma introdotta dalla legge n. 69 del 1989 ( art. 46, comma 17 ), che lo ha ridotto a sei mesi. Invero l'art. 58, comma 1, della predetta legge di riforma ha disposto che la disposizione di cui al precedente art. 46, comma 17, si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. Ne discende che, essendo la procedura fallimentare iniziata nel 1996, il termine lungo di impugnazione era quello previsto dalla disposizione precedente la riforma del 2009. Ed infatti questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di domanda di indennizzo ex legge n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura R.G. N. 9588/2019. fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento, da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ. ( Cass. n. 4020 del 2020; Cass. n. 8088 del 2019 ). La Corte di appello ha motivato la conclusione accolta reputando che l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento dia luogo ad un nuovo giudizio, che, benché a carattere incidentale, ha regole sue proprie e una sua precisa autonomia. L'argomentazione non merita di essere condivisa, apparendo assorbente, ai fini della soluzione del tema proposto, sulle caratteristiche proprie del giudizio sul reclamo previsto dall'art. 119 legge fall., il rilievo che tale rimedio è diretto ad introdurre una fase endofallimentare, che ha natura di procedimento incidentale all'interno della procedura ( Cass. n. 9231 del 2013 ). Non può inoltre non osservarsi che l'affermazione circa l'applicabilità del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. ai fini della proposizione del reclamo in esame, che presuppone il suo inquadramento tra i mezzi di impugnazione, risulta inconciliabile con la conclusione secondo cui esso introdurrebbe un giudizio nuovo e autonomo, privo di collegamento con la procedura concorsuale. Il ricorso va pertanto accolto ed il decreto impugnato cassato con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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