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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06947/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che ha chiesto di dichiararsi inammissibile o, comunque, di rigettarsi il ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Benevento per rispondere del delitto di peculato, perché, in qualità di incaricato di pubblico servizio e, segnatamente, di incaricato dell'attività di raccolta delle giocate per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria «per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito nonché per le attività e le funzioni connesse», avendo per ragione di servizio la disponibilità delle .somme ricavate dalla gestione degli apparecchi di gioco, costituenti prelievo erariale unico (PR.E.U.) nonché del canone di concessione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), si sarebbe appropriato della somma complessiva di euro 42.783,50 per il periodo di competenza dal 1 ottobre 2013 al 30 novembre 2013 nonché di sette apparecchi PDA e ricevitori GPS di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e della relativa documentazione amministrativa, fatto commesso in Sant'Agata dei Goti dal 1 ottobre 2013 al 30 novembre 2013.

2. Il Tribunale di Benevento, con sentenza emessa in data 28 gennaio 2021 all'esito del giudizio dibattimentale, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli, limitatamente all'appropriazione della somma di danaro, e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, impugnata dall'imputato appellante, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado e alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile.

4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello Iannotta, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso.

4.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza dell'elemento soggettivo del delitto di peculato contestato e deduce che sul punto la Corte di appello si sarebbe limitata a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado, pur a fronte delle censure proposte nell'atto di appello.

4.2. Con il secondo motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione di legge relativamente all'elemento soggettivo del delitto contestato.Insussistente sarebbe, infatti, il dolo generico dell'imputato, anche nella forma del dolo eventuale, ravvisato dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non avrebbe mai inteso trattenere indebitamente le somme incassate per conto dello Stato, in funzione di un'attività di autoliquidazione del proprio credito.

I rapporti di dare avere sarebbero ad arte stati confusi dalla società concessionaria, che avrebbe applicato contrattualmente un aggio superiore a quello di legge, attraverso l'artificiosa sostituzione della pagina n. 17 del contratto originale.

La Corte di appello, dunque, avrebbe dovuto valutare la vessatorietà delle condizioni contrattuali e l'estrema confusione dei rapporti commerciali sottostanti, tali da fondare per lo meno l'errore di fatto del ricorrente

5. In data 19 dicembre 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi e ha chiesto alla Corte di Cassazione di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 358 cod. pen., per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui annovera il gestore di apparecchi AWP, incaricato della riscossione e del versamento del PREU, tra gli incaricati di pubblico servizio.

Ad avviso del ricorrente, infatti, integrerebbe una violazione del principio di uguaglianza il diverso trattamento riservato dal legislatore alle condotte appropriative della tassa di soggiorno poste in essere dall'albergatore, punite con una mera sanzione amministrativa, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 180, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e quelle del gestore di apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP), sanzionate penalmente quali condotte di peculato.

Tale differenza di disciplina sarebbe priva di giustificazione alcuna, in quanto entrambi i soggetti svolgono attività di riscossione e di versamento di un'imposta sostanzialmente identica.

Per effetto della recente disciplina di riforma, tuttavia, gli albergatori non sono più incaricati di pubblico servizio ma meri responsabili del pagamento dell'imposta e, dunque, si sarebbe determinata una vera e propria aboliti° criminis in loro favore.

In via subordinata, il ricorrente ha chiesto la remissione della decisione del ricorso alle Sezioni unite per valutare l'eventuale derubricazione del caso di specie nel meno grave delitto di furto, in quanto il gestore di apparecchi da gioco avrebbe la detenzione delle somme riscosse, ma non già un autonomo potere dispositivo sulle stesse.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.

2. Con il primo motivo il difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine alla dedotta carenza dell'elemento soggettivo e rileva che sul punto la Corte di appello si sarebbe limitata a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado, pur a fronte delle censure proposte nell'atto di appello.

3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione alla Corte a pervenire ad una diversa valutazione del merito della vicenda contestata, non consentita in sede di legittimità.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono, del resto, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

4. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di peculato accertato.

5. Il motivo è infondato.

Secondo le Sezioni Unite, integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, T.U.L.P.S., che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del [OSCURATO:PERSONA] (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (Sez.

U, n. 6087 del 24/09/2020 (dep. 16/02/2021), Rubbo, Rv. 280573 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario).

Le sentenze di merito hanno, invero, fatto buon governo di tali principi.

Il Tribunale di Benevento ha, infatti, ritenuto sussistente il dolo di peculato, in quanto ha ritenuto non adeguatamente comprovate le contestazioni mosse dall'imputato sull'aggio da versare al concessionario, in quanto non sarebbe stato incardinato dall'imputato alcun giudizio per la rideterminazione del proprio debito e l'imputato stesso avrebbe accettato un piano di rientro negoziato con la concessionaria.

Secondo la sentenza di primo grado, l'imputato, peraltro, in violazione delle pattuizioni contrattuali e nonostante la messa in mora intimatagli, avrebbe trattenuto integralmente l'intero incasso delle slot machines (pag. 5 della sentenza di primo grado), comprese anche le somme spettanti all'Erario, e non già la sola differenza in asserita contestazione.

Nella sentenza di secondo grado la Corte di appello ha confermato queste valutazioni e ha rilevato che l'imputato si è appropriato anche della quota destinata al concessionario e delle somme destinate al canone di convenzione (PREU e quota AMMS), sicuramente a lui non spettanti.

La Corte di appello ha poi rilevato che non esclude il reato di peculato la circostanza che il pubblico ufficiale si appropri di somme di danaro pubblico in compensazione di crediti vantati nei confronti della amministrazione di appartenenza, in quanto, salvi i casi espressamente contemplati dalla legge, non è previsto il riconoscimento dell'autotutela per la realizzazione dei propri diritti (Sez. 6, n. 47003 del 11/07/2017, Sica, Rv.

Rv. 271508 - 01).

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, integra il reato di peculato la condotta del pubblico ufficiale che si liquidi il compenso per l'attività svolta, appropriandosi di somme gestite per ragione del suo ufficio, essendo irrilevante l'esistenza di crediti nei confronti della amministrazione pubblica, in quanto non è sufficiente la pretesa sussistenza di un diritto per poterlo esercitare in modi non consentiti dalla legge (ex plurimis: Sez. 6, n. 1865 del 29/09/2020 (dep. 18/01/2021), Sammartano, Rv. 280343 - 01).

6. Con i motivi aggiunti il difensore del ricorrente ha, altresì, proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 358 cod. pen., per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui annovera il gestore di apparecchi AWP, incaricato della riscossione e del versamento del PRE.U., tra gli incaricati di pubblico servizio.

7. La questione proposta è, tuttavia, manifestamente infondata.La «depenalizzazione» delle condotte di peculato dell'albergatore è, infatti, stata realizzata dal legislatore non già a mezzo di un mero mutamento della qualifica legislativa di incaricato di pubblico servizio del gestore di una struttura ricettiva, bensì mediante una integrale riscrittura del procedimento tributario di riscossione dell'imposta, che ha determinato per tale soggetto il passaggio dalla qualifica di agente contabile, incaricato del servizio pubblico di riscossione del detto tributo, a mero responsabile di imposta.

La questione, come proposta è, dunque, manifestamente infondata, in quanto l'intervento richiesto comporterebbe una vera e propria novità di sistema e si collocherebbe al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo il più ampio ricorso all'esercizio della discrezionalità legislativa (ex plurimis: C. cost., n. 242 del 2021; C. cost., n. 253 del 2019) nel rimodulare le complessive modalità di riscossione del PRE.U.

Infondata è, da ultimo, anche la richiesta di remissione della questione alle Sezioni unite, in quanto nella sentenza n. 6087 del 2020 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermando che il denaro incassato dall'esercizio degli apparecchi da gioco appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione, hanno escluso in radice qualsiasi ipotesi di qualificazione alternativa delle condotte appropriative in termini di furto.

8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve rigettato.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

L'imputato deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che devono essere liquidate in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa soste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che ha chiesto di dichiararsi inammissibile o, comunque, di rigettarsi il ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Benevento per rispondere del delitto di peculato, perché, in qualità di incaricato di pubblico servizio e, segnatamente, di incaricato dell'attività di raccolta delle giocate per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria «per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito nonché per le attività e le funzioni connesse», avendo per ragione di servizio la disponibilità delle .somme ricavate dalla gestione degli apparecchi di gioco, costituenti prelievo erariale unico (PR.E.U.) nonché del canone di concessione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), si sarebbe appropriato della somma complessiva di euro 42.783,50 per il periodo di competenza dal 1 ottobre 2013 al 30 novembre 2013 nonché di sette apparecchi PDA e ricevitori GPS di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e della relativa documentazione amministrativa, fatto commesso in Sant'Agata dei Goti dal 1 ottobre 2013 al 30 novembre 2013. 2. Il Tribunale di Benevento, con sentenza emessa in data 28 gennaio 2021 all'esito del giudizio dibattimentale, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli, limitatamente all'appropriazione della somma di danaro, e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, impugnata dall'imputato appellante, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado e alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello Iannotta, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza dell'elemento soggettivo del delitto di peculato contestato e deduce che sul punto la Corte di appello si sarebbe limitata a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado, pur a fronte delle censure proposte nell'atto di appello. 4.2. Con il secondo motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione di legge relativamente all'elemento soggettivo del delitto contestato.Insussistente sarebbe, infatti, il dolo generico dell'imputato, anche nella forma del dolo eventuale, ravvisato dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non avrebbe mai inteso trattenere indebitamente le somme incassate per conto dello Stato, in funzione di un'attività di autoliquidazione del proprio credito. I rapporti di dare avere sarebbero ad arte stati confusi dalla società concessionaria, che avrebbe applicato contrattualmente un aggio superiore a quello di legge, attraverso l'artificiosa sostituzione della pagina n. 17 del contratto originale. La Corte di appello, dunque, avrebbe dovuto valutare la vessatorietà delle condizioni contrattuali e l'estrema confusione dei rapporti commerciali sottostanti, tali da fondare per lo meno l'errore di fatto del ricorrente 5. In data 19 dicembre 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi e ha chiesto alla Corte di Cassazione di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 358 cod. pen., per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui annovera il gestore di apparecchi AWP, incaricato della riscossione e del versamento del PREU, tra gli incaricati di pubblico servizio. Ad avviso del ricorrente, infatti, integrerebbe una violazione del principio di uguaglianza il diverso trattamento riservato dal legislatore alle condotte appropriative della tassa di soggiorno poste in essere dall'albergatore, punite con una mera sanzione amministrativa, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 180, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e quelle del gestore di apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP), sanzionate penalmente quali condotte di peculato. Tale differenza di disciplina sarebbe priva di giustificazione alcuna, in quanto entrambi i soggetti svolgono attività di riscossione e di versamento di un'imposta sostanzialmente identica. Per effetto della recente disciplina di riforma, tuttavia, gli albergatori non sono più incaricati di pubblico servizio ma meri responsabili del pagamento dell'imposta e, dunque, si sarebbe determinata una vera e propria aboliti° criminis in loro favore. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto la remissione della decisione del ricorso alle Sezioni unite per valutare l'eventuale derubricazione del caso di specie nel meno grave delitto di furto, in quanto il gestore di apparecchi da gioco avrebbe la detenzione delle somme riscosse, ma non già un autonomo potere dispositivo sulle stesse.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati. 2. Con il primo motivo il difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine alla dedotta carenza dell'elemento soggettivo e rileva che sul punto la Corte di appello si sarebbe limitata a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado, pur a fronte delle censure proposte nell'atto di appello. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione alla Corte a pervenire ad una diversa valutazione del merito della vicenda contestata, non consentita in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, del resto, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di peculato accertato. 5. Il motivo è infondato. Secondo le Sezioni Unite, integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, T.U.L.P.S., che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del [OSCURATO:PERSONA] (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020 (dep. 16/02/2021), Rubbo, Rv. 280573 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario). Le sentenze di merito hanno, invero, fatto buon governo di tali principi. Il Tribunale di Benevento ha, infatti, ritenuto sussistente il dolo di peculato, in quanto ha ritenuto non adeguatamente comprovate le contestazioni mosse dall'imputato sull'aggio da versare al concessionario, in quanto non sarebbe stato incardinato dall'imputato alcun giudizio per la rideterminazione del proprio debito e l'imputato stesso avrebbe accettato un piano di rientro negoziato con la concessionaria. Secondo la sentenza di primo grado, l'imputato, peraltro, in violazione delle pattuizioni contrattuali e nonostante la messa in mora intimatagli, avrebbe trattenuto integralmente l'intero incasso delle slot machines (pag. 5 della sentenza di primo grado), comprese anche le somme spettanti all'Erario, e non già la sola differenza in asserita contestazione. Nella sentenza di secondo grado la Corte di appello ha confermato queste valutazioni e ha rilevato che l'imputato si è appropriato anche della quota destinata al concessionario e delle somme destinate al canone di convenzione (PREU e quota AMMS), sicuramente a lui non spettanti. La Corte di appello ha poi rilevato che non esclude il reato di peculato la circostanza che il pubblico ufficiale si appropri di somme di danaro pubblico in compensazione di crediti vantati nei confronti della amministrazione di appartenenza, in quanto, salvi i casi espressamente contemplati dalla legge, non è previsto il riconoscimento dell'autotutela per la realizzazione dei propri diritti (Sez. 6, n. 47003 del 11/07/2017, Sica, Rv. Rv. 271508 - 01). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, integra il reato di peculato la condotta del pubblico ufficiale che si liquidi il compenso per l'attività svolta, appropriandosi di somme gestite per ragione del suo ufficio, essendo irrilevante l'esistenza di crediti nei confronti della amministrazione pubblica, in quanto non è sufficiente la pretesa sussistenza di un diritto per poterlo esercitare in modi non consentiti dalla legge (ex plurimis: Sez. 6, n. 1865 del 29/09/2020 (dep. 18/01/2021), Sammartano, Rv. 280343 - 01). 6. Con i motivi aggiunti il difensore del ricorrente ha, altresì, proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 358 cod. pen., per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui annovera il gestore di apparecchi AWP, incaricato della riscossione e del versamento del PRE.U., tra gli incaricati di pubblico servizio. 7. La questione proposta è, tuttavia, manifestamente infondata.La «depenalizzazione» delle condotte di peculato dell'albergatore è, infatti, stata realizzata dal legislatore non già a mezzo di un mero mutamento della qualifica legislativa di incaricato di pubblico servizio del gestore di una struttura ricettiva, bensì mediante una integrale riscrittura del procedimento tributario di riscossione dell'imposta, che ha determinato per tale soggetto il passaggio dalla qualifica di agente contabile, incaricato del servizio pubblico di riscossione del detto tributo, a mero responsabile di imposta. La questione, come proposta è, dunque, manifestamente infondata, in quanto l'intervento richiesto comporterebbe una vera e propria novità di sistema e si collocherebbe al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo il più ampio ricorso all'esercizio della discrezionalità legislativa (ex plurimis: C. cost., n. 242 del 2021; C. cost., n. 253 del 2019) nel rimodulare le complessive modalità di riscossione del PRE.U. Infondata è, da ultimo, anche la richiesta di remissione della questione alle Sezioni unite, in quanto nella sentenza n. 6087 del 2020 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermando che il denaro incassato dall'esercizio degli apparecchi da gioco appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione, hanno escluso in radice qualsiasi ipotesi di qualificazione alternativa delle condotte appropriative in termini di furto. 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. L'imputato deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che devono essere liquidate in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa soste
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