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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34435/2026

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lta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perintervenuta prescrizione; per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatanei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle statuizioni civili e alladisposta confisca; per l’annullamento con rinvio della decisione impugnata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],limitatamente alle statuizioni risarcitorie;lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, difensore difiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di confermare lestatuizioni civili della sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari.lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiduciadel ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 29 settembre 2016, il Tribunale di Locri, nell’ambito diun articolato procedimento penale in materia di reati ambientali (art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 e art. 6, comma 1, lettere b e d del decreto-legge n. 172 del2008, convertito dalla legge n. 210 del 2008), affermava, per quanto in questasede rileva, la responsabilità penale degli imputati [OSCURATO:PERSONA], NicodemoValentino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 1954.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 1954, venivanocondannati alla pena di anni 6 di reclusione ciascuno rispetto al reato di cui all’art.416 cod. pen. (capo A) e a una pluralità di reati fine; [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 12.000 di multarispetto al reato di cui al capo D8 (episodi del 24 e del 31 marzo 2009) e MarioSimonetti veniva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 15.000 inordine al reato di cui al capo B5 (limitatamente alla condotta del 2 maggio 2009).Gli imputati venivano inoltre condannati al risarcimento del danno in favore delWWF e del Comune di Marina di [OSCURATO:PERSONA], liquidati in euro 50.000 per ciascunente, venendo altresì disposta la confisca degli automezzi in sequestro.2.

Con sentenza del 15 maggio 2019, depositata il 12 gennaio 2026, la Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia di primo grado,assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 1954, dal reato associativo,limitatamente al periodo compreso tra l’11 ottobre e il 18 dicembre 2008, perchéil fatto non sussiste e, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], classe 1954,rideterminava la pena, rispetto alla condotta successiva al 18 dicembre 2008, nellamisura di anni 3 e mesi 8 di reclusione.

La Corte territoriale inoltre dichiarava nondoversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai residui reati a loroascritti perché estinti per prescrizione, previa esclusione per [OSCURATO:PERSONA] della vestedi promotore addebitatagli nell’ambito della contestazione associativa di cui alcapo A. [OSCURATO:PERSONA], classe 1954, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ValentinoCamarda e [OSCURATO:PERSONA] venivano altresì condannati, in solido tra loro, alrisarcimento del danno anche in favore della parte civile appellante LegambienteCalabria, liquidato in euro 50.000, con conferma delle altre statuizioni civili.3.

Avverso la sentenza della Corte di appello reggina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.3.1. [OSCURATO:PERSONA], tramite l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato un unicomotivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 185 e 187 cod. pen.,e 538 cod. proc. pen. e 1226, 2055 e 2059 cod. civ., nonché il vizio di motivazionein ordine alla conferma delle statuizioni civili e alla quantificazione del dannoriconosciuto alle parti civili, osservando che i giudici di appello non hanno motivato,se non in modo apparente, rispetto sia all’an che al quantum delle riconosciutepretese risarcitorie, oltre che con riferimento all’aggiunta della condanna alrisarcimento del danno anche in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Si contesta inoltre laliquidazione equitativa del danno, avvenuta per importo identico tra tutti gliimputati e senza l’indicazione dei criteri seguiti per la quantificazione.3.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato sei motivi.Con il primo, la difesa contesta la mancanza assoluta della motivazione dellasentenza di secondo grado rispetto alle doglianze articolate nel primo, nel sesto,nell’ottavo, nel decimo e nell’undicesimo motivo di appello, aventi ad oggetto,rispettivamente, la nullità di tre ordinanze istruttorie adottate dal Tribunale, o inalternativa la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, l’omessa considerazionedelle prove a discarico, dichiarative e documentali, la concessione delle attenuantigeneriche, la revoca della confisca e l’annullamento delle statuizioni civili peressere state le conclusioni delle parti civili inviate solo tramite pec e per non averela quantificazione del danno tenuto conto della diversa natura degli enti costituitisi.Con il secondo motivo, le critiche difensive investono il difetto di motivazionedella sentenza impugnata rispetto al terzo, al quarto e al quinto motivo di appello,con i quali erano stato evidenziato che all’imputato, tutt’al più, andava contestatol’unico reato complesso ex art. 260 del d. lgs. n. 152 del 2006, piuttosto che isingoli reati ex art. 256 del d. lgs. n. 152 del 2006, venendo al più in rilievo unconcorso di persone nel reato e non la fattispecie associativa ex art. 416 cod. pen.,reato questo in ogni caso non ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA], non essendo a tal fine sufficienteil suo mero ruolo formale di amministratore dell’impresa.Con il terzo motivo, sono state dedotte la contraddittorietà della motivazionee la violazione dell’art. 416 cod. pen. rispetto alla configurabilità del reatoassociativo, osservandosi che, da una parte, si è sostenuto nella sentenzaimpugnata che non sussistono gli elementi per ritenere provato il reato di attivitàorganizzata per il traffico di rifiuti ex art. 260 del d. lgs. n. 152 del 2006, nonessendo i conferimenti programmati o sistematici e, dall’altra parte, si è affermatala ravvisabilità del più ampio reato di associazione a delinquere, ipotizzandosi unprogramma criminoso avente ad oggetto proprio quei conferimenti.Con il quarto motivo, si deduce l’erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen.,rimarcandosi l’incertezza sulla sussistenza del requisito del numero minimo di trepersone, posto che l’associazione a delinquere che, secondo l’iniziale ipotesiaccusatoria doveva comprendere una trentina di partecipi, è stata ridotta già dallasentenza di primo grado a tre soli partecipi, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Grandi.La sentenza di appello ha dichiarato prescritta la condotta di [OSCURATO:PERSONA], limitandosiad affermare genericamente che la Grandi è stata giudicata separatamente, senzaspecificare tuttavia se la stessa sia stata assolta o giudicata in via definitiva, percui residua un ragionevole dubbio sull’esistenza del numero minimo del sodalizioIl quinto motivo ha ad oggetto la violazione dell’art. 10 delle Preleggi, nellamisura in cui i giudici di appello non hanno considerato che il D.P.C.M. del 18dicembre 2008 è entrato in vigore solo 15 giorni dopo la sua pubblicazione per viadella normale vacatio legis, per cui, come era stato dedotto nel settimo motivo diappello, l’inizio del reato associativo andava posticipato al più al 2 gennaio 2009.Con il sesto motivo, si contesta la quantificazione del risarcimento alle particivili, rilevandosi che l’intervenuta assoluzione dell’imputato dal reato associativoper il periodo compreso tra l’11 ottobre e il 18 dicembre 2008 avrebbe dovutodeterminare in proporzione la rideterminazione anche del danno liquidato alle particivili, riferendosi la liquidazione operata dal Tribunale a una condotta più ampia.3.2.1.

Con memoria trasmessa il 10 giugno 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell’accoglimento del ricorso.3.3. [OSCURATO:PERSONA], tramite l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato quattro motivi.Con il primo, si contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata,nella parte in cui non è stato accolto e valutato il primo motivo di appello, aventead oggetto la formulazione del giudizio di colpevolezza dell’imputato, essendosi laCorte territoriale limitata a dichiarare la prescrizione del reato.Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l’inosservanza degli art. 157cod. pen. e 538 cod. proc. pen., premettendosi che i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] alcapo D8) si riferiscono a due condotte commesse il 24 febbraio e il 31 marzo 2009e rilevandosi che la prescrizione del reato era maturata già alla data del deposito(13 dicembre 2016) della motivazione della sentenza di primo grado, per cui laCorte territoriale avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili.Con il terzo motivo, sono stati eccepiti il vizio di motivazione e la violazionedegli art. 185 e 187 cod. pen. e 538 cod. proc. pen. rispetto alla conferma dellestatuizioni civili e alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore diLegambiente [OSCURATO:PERSONA], nulla avendo argomentato i giudici di appello sul punto.Il quarto motivo ha ad oggetto la violazione degli art. 185 e 187 cod. pen.,538 cod. proc. pen. e 1226, 2055 e 2059 cod. civ., nonché il vizio di motivazionein ordine alla conferma delle statuizioni civili e alla quantificazione del dannoriconosciuto alle parti civili, osservandosi che i giudici di appello non hanno fornitoelementi concreti rispetto sia all’an che al quantum delle riconosciute preteserisarcitorie, senza operare alcuna distinzione tra le diverse posizioni degli imputati.3.4. [OSCURATO:PERSONA], tramite l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato cinque motivi.Con il primo, la difesa si duole dell’omessa revoca delle statuizioni civili,evidenziando che il reato ascritto all’imputato, commesso in data 2 maggio 2009,si è prescritto il 2 novembre 2016, ossia prima della data del deposito (13dicembre 2016) della motivazione della sentenza di primo grado.Con il secondo motivo, sono state eccepite l’apparenza della motivazione e laviolazione degli art. 129, 538 e 578 cod. proc. pen. e 1226 e 2056 cod. civ., inordine alla conferma delle statuizioni civili e alla liquidazione equitativa del dannoin favore delle parti civili.

A ciò si aggiunge, rispetto alla posizione di LegambienteCalabria, che il Tribunale non ha riconosciuto alcun risarcimento, stante la mancatapresentazione delle conclusioni, mentre la Corte di appello ha riformato talestatuizione, ritenendo valido l’invio telematico delle conclusioni a un indirizzo pecerrato, ciò in contrasto con le norme che governano la ritualità degli attiprocessuali, dovendosi ritenere revocata la costituzione della predetta parte civile.Con il terzo motivo, si contestano la qualificazione giuridica del veicolo comerifiuto e il difetto dell’elemento strutturale del reato contestato, essendosi lacondotta di [OSCURATO:PERSONA] esaurita nel mero conferimento occasionale di due sole autoa un’impresa formalmente operante nel settore, senza che il ricorrente abbiaricavato alcuna utilità economica dall’operazione o compiuto alcuna attività digestione.

Tali profili, sebbene dedotti, non sono stati affrontati dai giudici diappello, i quali si sono limitati a trascrivere la motivazione della sentenza di primogrado, che tuttavia non si era proprio occupata della posizione di [OSCURATO:PERSONA].Con il quarto motivo, sono state dedotte l’erronea applicazione dellaresponsabilità solidale e degli art. 185 cod. pen., 2055 cod. civ. e 538 cod. proc.pen. e la carenza di motivazione, non avendo la Corte di appello valutato laricorrenza o meno di un evento di danno unitario e non avendo tenuto conto cheagli imputati sono contestate singole condotte di danno realizzate con modalitàdiverse e di differente gravità, in ragione della non omogenea quantità deiconferimenti, sottolineandosi sul punto che il ricorrente ha conferito due sole auto,a fronte di oltre 300 veicoli gestiti dall’associazione, cui [OSCURATO:PERSONA] era estraneo.Il quinto motivo ha ad oggetto la violazione dell’art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, osservandosi che, a seguito della declaratoria di estinzioneper prescrizione del reato ex art. 259, comma 2, del d. lgs. n. 152 del 2006, igiudici di appello avrebbero dovuto revocare la confisca degli automezzi intestatial ricorrente, presupponendo la misura ablatoria la sola sentenza di condanna.3.4.1.

Con memoria trasmessa il 17 giugno 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell’accoglimento del ricorso.4.

Con memoria trasmessa il 17 giugno 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio,difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nel replicare allarequisitoria del Procuratore generale, di cui ha eccepito la tardività del deposito,si è riportato alle conclusioni trasmesse il 5 giugno 2026, con cui aveva chiesto diconfermare le statuizioni civili della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono in parte fondati, nei termini e nei limiti di seguito esposti.1.

In via preliminare, occorre premettere, in replica all’eccezione sollevata dalladifesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che la tardività del deposito dellarequisitoria scritta da parte del Procuratore generale non ne determinal’inutilizzabilità, non essendo prevista alcuna sanzione processuale in tal senso.Né del resto alcun effetto pregiudizievole per alcuna parte è scaturito dal (peraltrolieve) ritardo del deposito della requisitoria, dovendosi ribadire che, come giàaffermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 208 del 16/12/2025, dep. 2026, Rv.289259–02), nel giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato,non osta alla trattazione e alla decisione del ricorso la mancata acquisizione delleconclusioni scritte del Procuratore generale, ricorrendo la nullità ex art. 178, co.1, lett. b), cod. proc. pen. nel solo caso, non ravvisabile nell’odierna vicenda, incui il Pubblico Ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere.2.

Ciò posto, deve evidenziarsi che, all’esito del giudizio di appello, è residuata,ai fini penali, la sola responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], classe 1954, in ordine alreato associativo, limitatamente alla condotta successiva al 18 dicembre 2008 (perla condotta antecedente l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste).Al riguardo la Corte di appello (cfr. pagina 70 della sentenza impugnata) haosservato che [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi il promotore e l’organizzatore dellacompagine associativa, facendo a lui capo le due ditte, quella calabrese e quellabolognese, attraverso le quali è avvenuto il traffico illecito dei rifiuti.

A ciò è statoaggiunto che non poteva ravvisarsi un’ignoranza della legge scusabile in capo alricorrente, essendo egli un imprenditore impegnato nella gestione dei rifiuti.Ora, non c’è dubbio che la motivazione della pronuncia impugnata, peraltrodepositata dopo oltre 6 anni e mezzo dalla decisione (aspetto questo rimesso allevalutazioni della Procura generale di questa Corte), risulta sul puntooggettivamente lacunosa, avendo i giudici di secondo grado fatto ricorso adaffermazioni generiche e del tutto sganciate dalle risultanze probatorie, omettendodi confrontarsi con le obiezioni difensive, che erano adeguatamente specifiche, siarispetto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], sia in punto di qualificazione giuridica dei fatti, stante laconcomitante assoluzione dal reato ex art. 260 del d. lgs. n. 152 del 2006.La carenza argomentativa sulla parziale conferma del giudizio di colpevolezza delricorrente rispetto al reato associativo imporrebbe l’annullamento con rinvio dellapronuncia gravata, ma deve prendersi atto che nel frattempo è maturata, in data25 ottobre 2025, la prescrizione del reato.

Ne consegue che la sentenza impugnatadeve essere annullata senza rinvio quanto agli effetti penali nei confronti diavendo questa Corte più volte affermato (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26127 del13/07/2020, Rv. 279598 – 02 e Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Rv. 278943)che il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reatounitamente a un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata inordine alla responsabilità dell’imputato comporta l’annullamento senza rinvio dellasentenza stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento deldanno in favore della parte civile, l’annullamento delle statuizioni civili con rinvioal giudice civile competente per valore in grado di appello.

Resta in ciò assorbitoil motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sull’omessa risposta da parte della Corte territorialealla richiesta di revoca degli automezzi e della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.3.

Venendo alle censure riferite ai reati che già la Corte di appello ha dichiaratoestinti per prescrizione, occorre innanzitutto evidenziare che, come correttamentesottolineato dal Procuratore generale, non sono fondati i motivi di ricorso con iquali si eccepisce la maturazione del termine di prescrizione in epoca anteriore allasentenza di primo grado, muovendo tali doglianze dall’erroneo presupposto che iltermine di prescrizione sia interrotto non già dal dispositivo della sentenza di primogrado, ma dal deposito della relativa motivazione, mentre questa Corte (cfr. Sez.2, n. 2711 del 17/12/2025, dep. 2026, Rv. 289147-02, Sez. 7, n. 38143 del13/02/2014, Rv. 262615 e Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Rv. 250328) haaffermato più volte il contrario principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, ai finidel computo della prescrizione del reato, deve essere preso in considerazioneesclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza dicondanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesapunitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contienesoltanto l’esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata.Di qui l’infondatezza delle censure difensive, posto che i reati di cui si controvertesono stati commessi, rispettivamente, il 31 marzo 2009 (capo D8 ascritto aCamarda) e il 2 maggio 2009 (capo B5 contestato a [OSCURATO:PERSONA]), per cui, tenutoconto della sospensione di 60 giorni intervenuta in primo grado, i relativi terminidi prescrizione sono maturati il 30 novembre 2016 e il 2 gennaio 2017, dunquedopo la lettura della sentenza del Tribunale, avvenuta il 29 settembre 2016.4.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che il mancato proscioglimento degliimputati dai reati-fine dichiarati prescritti non presenti vizi di legittimità.Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare l’affermazione delle Sezioni Unite diquesta Corte (cfr. sentenza n. 36208 del 28/03/2024, Rv. 286880), secondo cui,nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche alrisarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato perprescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando leconseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza dellaparte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, lasussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito.Ora, sia pure in maniera estremamente sintetica, tale onere motivazionale è statoadempiuto dai giudici di appello, i quali hanno valorizzato gli accertamenti di P.G.,sintetizzati in dibattimento dal teste Corso, da cui è emerso che gli imputati sonostati identificati con certezza mentre conferivano alla società “[OSCURATO:PERSONA]” diriguardo che il delitto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del decreto-legge 6novembre 2008, n. 172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dellosmaltimento dei rifiuti, così come l’omologo reato contravvenzionale previstodall’art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (vigente in tutto il territorionazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente ununico trasporto abusivo di rifiuti (Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv.270947), essendo stato precisato che il requisito della stabilità o continuativitàdella condotta non solo non è contemplato dalla norma emergenziale, ma necontraddirebbe la ratio, rendendo più difficile la repressione del comportamentoproprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio.

Quanto allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] e alla qualificazione come rifiuto delle autovetture conferite,risulta poi pertinente il richiamo della sentenza impugnata all’affermazione diquesta Corte (cfr. Sez. 3, n. 11030 del 05/02/2015, Rv. 263248), secondo cui, intema di gestione di rifiuti, la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso nonnecessita di particolari accertamenti, quando risulti, anche soltanto per le modalitàdi raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazionefinalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose.Ne consegue che su tali aspetti le censure difensive non possono essere accolte.5.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi in relazione alle doglianzeriferite alla conferma della confisca degli automezzi di [OSCURATO:PERSONA].Occorre premettere al riguardo che la predetta confisca è stata disposta dalTribunale (cfr. pagina 70 della sentenza di primo grado) ai sensi dell’art. 6, comma1 bis, del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito dalla legge n. 210 del 2008,secondo cui “alla sentenza di condanna” (per le fattispecie previste dal citato art.6) “consegue la confisca del veicolo”.

Dunque, venendo in rilievo un’ipotesi diconfisca obbligatoria, deve ritenersi, secondo i criteri ermeneutici elaborati daquesta Corte (cfr. Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Rv. 284529 e Sez.

Un., n.15229 del 22/09/2022, Rv 284209), che tale misura di sicurezza patrimonialepossa essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui,come avvenuto nella vicenda processuale in esame, vi sia stata condanna in primogrado e l’accertamento relativo alla sussistenza del reato e alla sua ascrivibilitàall’imputato sia rimasto inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio.6.

Sono invece in parte fondati i motivi di ricorso relativi alle statuizioni civili.In proposito, occorre innanzitutto premettere che non appare censurabile inquesta sede l’accoglimento dell’appello proposto dalla parte civile LegambienteCalabria, avendo la Corte territoriale dato atto che, a differenza di quantoaffermato dal Tribunale, vi era stato in primo grado il tempestivo e rituale invio inCancelleria, tramite posta elettronica certificata, delle conclusioni scritte.Ciò posto, i giudici di secondo grado si sono limitati a confermare le statuizionicivili in ragione della conferma del giudizio di responsabilità, omettendo tuttaviadi confrontarsi con le doglianze difensive sul punto e non tenendo conto, quantoalle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della parziale assoluzione dal reato associativo.Ora, se è vero che sull’ “an” della condanna degli imputati al risarcimento deldanno le considerazioni del Tribunale erano state pertinenti e non illogiche (cfr.pagine 69 e 70 della sentenza di primo grado), è altrettanto vero che sono rimasteignorate le censure sui criteri di quantificazione del danno che, pur in presenza diuna valutazione equitativa, avrebbero comunque dovuto essere illustrati, almenoin sintesi, dovendosi al riguardo richiamare la condivisa affermazione di questaCorte (cfr. Sez. 1, n. 44477 del 25/10/2024, Rv. 287154), secondo cui, in tema dirisarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, nonpuò che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l’obbligomotivazionale mediante l’indicazione dei fatti materiali presi in considerazione edel percorso logico posto a base della decisione, pur senza la necessità di indicareanaliticamente i calcoli dell’ammontare del risarcimento.

Parimenti non affrontatesono state le obiezioni riferite alla non corretta applicazione del principio disolidarietà passiva tra gli imputati condannati, tema questo rispetto al qualeoccorreva chiarire se e in che termini le diverse condotte dei ricorrenti abbianoavuto incidenza nell’eziologia dei danni subiti dalle parti civili, avendo questa Corteprecisato (cfr. Sez. 6, n. 8666 del 05/02/2019, Rv. 275644) che, in tema diresponsabilità civile derivante da reato, è legittima la condanna in solido alrisarcimento del danno di più imputati giudicati responsabili in relazione a distintifatti non commessi in concorso, qualora sussista un rapporto di interdipendenzatra le rispettive condotte che hanno contribuito in maniera efficiente allaproduzione del medesimo evento di danno in un contesto spazio-temporalesostanzialmente unitario, profilo questo non verificato dai giudici di appello.6.1.

Alla luce di tali considerazioni, si impone pertanto l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizioal giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è rimessa anche laliquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovogiudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimetteanche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Annullasenza rinvio la sentenza impugnata quanto agli effetti penali nei confronti di FemiaCosì deciso il 24.06.2026Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perintervenuta prescrizione; per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatanei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle statuizioni civili e alladisposta confisca; per l’annullamento con rinvio della decisione impugnata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],limitatamente alle statuizioni risarcitorie;lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, difensore difiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di confermare lestatuizioni civili della sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari.lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiduciadel ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29 settembre 2016, il Tribunale di Locri, nell’ambito diun articolato procedimento penale in materia di reati ambientali (art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 e art. 6, comma 1, lettere b e d del decreto-legge n. 172 del2008, convertito dalla legge n. 210 del 2008), affermava, per quanto in questasede rileva, la responsabilità penale degli imputati [OSCURATO:PERSONA], NicodemoValentino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 1954.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 1954, venivanocondannati alla pena di anni 6 di reclusione ciascuno rispetto al reato di cui all’art.416 cod. pen. (capo A) e a una pluralità di reati fine; [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 12.000 di multarispetto al reato di cui al capo D8 (episodi del 24 e del 31 marzo 2009) e MarioSimonetti veniva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 15.000 inordine al reato di cui al capo B5 (limitatamente alla condotta del 2 maggio 2009).Gli imputati venivano inoltre condannati al risarcimento del danno in favore delWWF e del Comune di Marina di [OSCURATO:PERSONA], liquidati in euro 50.000 per ciascunente, venendo altresì disposta la confisca degli automezzi in sequestro.2. Con sentenza del 15 maggio 2019, depositata il 12 gennaio 2026, la Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia di primo grado,assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 1954, dal reato associativo,limitatamente al periodo compreso tra l’11 ottobre e il 18 dicembre 2008, perchéil fatto non sussiste e, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], classe 1954,rideterminava la pena, rispetto alla condotta successiva al 18 dicembre 2008, nellamisura di anni 3 e mesi 8 di reclusione. La Corte territoriale inoltre dichiarava nondoversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai residui reati a loroascritti perché estinti per prescrizione, previa esclusione per [OSCURATO:PERSONA] della vestedi promotore addebitatagli nell’ambito della contestazione associativa di cui alcapo A. [OSCURATO:PERSONA], classe 1954, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ValentinoCamarda e [OSCURATO:PERSONA] venivano altresì condannati, in solido tra loro, alrisarcimento del danno anche in favore della parte civile appellante LegambienteCalabria, liquidato in euro 50.000, con conferma delle altre statuizioni civili.3. Avverso la sentenza della Corte di appello reggina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.3.1. [OSCURATO:PERSONA], tramite l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato un unicomotivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 185 e 187 cod. pen.,e 538 cod. proc. pen. e 1226, 2055 e 2059 cod. civ., nonché il vizio di motivazionein ordine alla conferma delle statuizioni civili e alla quantificazione del dannoriconosciuto alle parti civili, osservando che i giudici di appello non hanno motivato,se non in modo apparente, rispetto sia all’an che al quantum delle riconosciutepretese risarcitorie, oltre che con riferimento all’aggiunta della condanna alrisarcimento del danno anche in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta inoltre laliquidazione equitativa del danno, avvenuta per importo identico tra tutti gliimputati e senza l’indicazione dei criteri seguiti per la quantificazione.3.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato sei motivi.Con il primo, la difesa contesta la mancanza assoluta della motivazione dellasentenza di secondo grado rispetto alle doglianze articolate nel primo, nel sesto,nell’ottavo, nel decimo e nell’undicesimo motivo di appello, aventi ad oggetto,rispettivamente, la nullità di tre ordinanze istruttorie adottate dal Tribunale, o inalternativa la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, l’omessa considerazionedelle prove a discarico, dichiarative e documentali, la concessione delle attenuantigeneriche, la revoca della confisca e l’annullamento delle statuizioni civili peressere state le conclusioni delle parti civili inviate solo tramite pec e per non averela quantificazione del danno tenuto conto della diversa natura degli enti costituitisi.Con il secondo motivo, le critiche difensive investono il difetto di motivazionedella sentenza impugnata rispetto al terzo, al quarto e al quinto motivo di appello,con i quali erano stato evidenziato che all’imputato, tutt’al più, andava contestatol’unico reato complesso ex art. 260 del d. lgs. n. 152 del 2006, piuttosto che isingoli reati ex art. 256 del d. lgs. n. 152 del 2006, venendo al più in rilievo unconcorso di persone nel reato e non la fattispecie associativa ex art. 416 cod. pen.,reato questo in ogni caso non ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA], non essendo a tal fine sufficienteil suo mero ruolo formale di amministratore dell’impresa.Con il terzo motivo, sono state dedotte la contraddittorietà della motivazionee la violazione dell’art. 416 cod. pen. rispetto alla configurabilità del reatoassociativo, osservandosi che, da una parte, si è sostenuto nella sentenzaimpugnata che non sussistono gli elementi per ritenere provato il reato di attivitàorganizzata per il traffico di rifiuti ex art. 260 del d. lgs. n. 152 del 2006, nonessendo i conferimenti programmati o sistematici e, dall’altra parte, si è affermatala ravvisabilità del più ampio reato di associazione a delinquere, ipotizzandosi unprogramma criminoso avente ad oggetto proprio quei conferimenti.Con il quarto motivo, si deduce l’erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen.,rimarcandosi l’incertezza sulla sussistenza del requisito del numero minimo di trepersone, posto che l’associazione a delinquere che, secondo l’iniziale ipotesiaccusatoria doveva comprendere una trentina di partecipi, è stata ridotta già dallasentenza di primo grado a tre soli partecipi, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Grandi.La sentenza di appello ha dichiarato prescritta la condotta di [OSCURATO:PERSONA], limitandosiad affermare genericamente che la Grandi è stata giudicata separatamente, senzaspecificare tuttavia se la stessa sia stata assolta o giudicata in via definitiva, percui residua un ragionevole dubbio sull’esistenza del numero minimo del sodalizioIl quinto motivo ha ad oggetto la violazione dell’art. 10 delle Preleggi, nellamisura in cui i giudici di appello non hanno considerato che il D.P.C.M. del 18dicembre 2008 è entrato in vigore solo 15 giorni dopo la sua pubblicazione per viadella normale vacatio legis, per cui, come era stato dedotto nel settimo motivo diappello, l’inizio del reato associativo andava posticipato al più al 2 gennaio 2009.Con il sesto motivo, si contesta la quantificazione del risarcimento alle particivili, rilevandosi che l’intervenuta assoluzione dell’imputato dal reato associativoper il periodo compreso tra l’11 ottobre e il 18 dicembre 2008 avrebbe dovutodeterminare in proporzione la rideterminazione anche del danno liquidato alle particivili, riferendosi la liquidazione operata dal Tribunale a una condotta più ampia.3.2.1. Con memoria trasmessa il 10 giugno 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell’accoglimento del ricorso.3.3. [OSCURATO:PERSONA], tramite l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato quattro motivi.Con il primo, si contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata,nella parte in cui non è stato accolto e valutato il primo motivo di appello, aventead oggetto la formulazione del giudizio di colpevolezza dell’imputato, essendosi laCorte territoriale limitata a dichiarare la prescrizione del reato.Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l’inosservanza degli art. 157cod. pen. e 538 cod. proc. pen., premettendosi che i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] alcapo D8) si riferiscono a due condotte commesse il 24 febbraio e il 31 marzo 2009e rilevandosi che la prescrizione del reato era maturata già alla data del deposito(13 dicembre 2016) della motivazione della sentenza di primo grado, per cui laCorte territoriale avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili.Con il terzo motivo, sono stati eccepiti il vizio di motivazione e la violazionedegli art. 185 e 187 cod. pen. e 538 cod. proc. pen. rispetto alla conferma dellestatuizioni civili e alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore diLegambiente [OSCURATO:PERSONA], nulla avendo argomentato i giudici di appello sul punto.Il quarto motivo ha ad oggetto la violazione degli art. 185 e 187 cod. pen.,538 cod. proc. pen. e 1226, 2055 e 2059 cod. civ., nonché il vizio di motivazionein ordine alla conferma delle statuizioni civili e alla quantificazione del dannoriconosciuto alle parti civili, osservandosi che i giudici di appello non hanno fornitoelementi concreti rispetto sia all’an che al quantum delle riconosciute preteserisarcitorie, senza operare alcuna distinzione tra le diverse posizioni degli imputati.3.4. [OSCURATO:PERSONA], tramite l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato cinque motivi.Con il primo, la difesa si duole dell’omessa revoca delle statuizioni civili,evidenziando che il reato ascritto all’imputato, commesso in data 2 maggio 2009,si è prescritto il 2 novembre 2016, ossia prima della data del deposito (13dicembre 2016) della motivazione della sentenza di primo grado.Con il secondo motivo, sono state eccepite l’apparenza della motivazione e laviolazione degli art. 129, 538 e 578 cod. proc. pen. e 1226 e 2056 cod. civ., inordine alla conferma delle statuizioni civili e alla liquidazione equitativa del dannoin favore delle parti civili. A ciò si aggiunge, rispetto alla posizione di LegambienteCalabria, che il Tribunale non ha riconosciuto alcun risarcimento, stante la mancatapresentazione delle conclusioni, mentre la Corte di appello ha riformato talestatuizione, ritenendo valido l’invio telematico delle conclusioni a un indirizzo pecerrato, ciò in contrasto con le norme che governano la ritualità degli attiprocessuali, dovendosi ritenere revocata la costituzione della predetta parte civile.Con il terzo motivo, si contestano la qualificazione giuridica del veicolo comerifiuto e il difetto dell’elemento strutturale del reato contestato, essendosi lacondotta di [OSCURATO:PERSONA] esaurita nel mero conferimento occasionale di due sole autoa un’impresa formalmente operante nel settore, senza che il ricorrente abbiaricavato alcuna utilità economica dall’operazione o compiuto alcuna attività digestione. Tali profili, sebbene dedotti, non sono stati affrontati dai giudici diappello, i quali si sono limitati a trascrivere la motivazione della sentenza di primogrado, che tuttavia non si era proprio occupata della posizione di [OSCURATO:PERSONA].Con il quarto motivo, sono state dedotte l’erronea applicazione dellaresponsabilità solidale e degli art. 185 cod. pen., 2055 cod. civ. e 538 cod. proc.pen. e la carenza di motivazione, non avendo la Corte di appello valutato laricorrenza o meno di un evento di danno unitario e non avendo tenuto conto cheagli imputati sono contestate singole condotte di danno realizzate con modalitàdiverse e di differente gravità, in ragione della non omogenea quantità deiconferimenti, sottolineandosi sul punto che il ricorrente ha conferito due sole auto,a fronte di oltre 300 veicoli gestiti dall’associazione, cui [OSCURATO:PERSONA] era estraneo.Il quinto motivo ha ad oggetto la violazione dell’art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, osservandosi che, a seguito della declaratoria di estinzioneper prescrizione del reato ex art. 259, comma 2, del d. lgs. n. 152 del 2006, igiudici di appello avrebbero dovuto revocare la confisca degli automezzi intestatial ricorrente, presupponendo la misura ablatoria la sola sentenza di condanna.3.4.1. Con memoria trasmessa il 17 giugno 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell’accoglimento del ricorso.4. Con memoria trasmessa il 17 giugno 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio,difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nel replicare allarequisitoria del Procuratore generale, di cui ha eccepito la tardività del deposito,si è riportato alle conclusioni trasmesse il 5 giugno 2026, con cui aveva chiesto diconfermare le statuizioni civili della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono in parte fondati, nei termini e nei limiti di seguito esposti.1. In via preliminare, occorre premettere, in replica all’eccezione sollevata dalladifesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che la tardività del deposito dellarequisitoria scritta da parte del Procuratore generale non ne determinal’inutilizzabilità, non essendo prevista alcuna sanzione processuale in tal senso.Né del resto alcun effetto pregiudizievole per alcuna parte è scaturito dal (peraltrolieve) ritardo del deposito della requisitoria, dovendosi ribadire che, come giàaffermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 208 del 16/12/2025, dep. 2026, Rv.289259–02), nel giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato,non osta alla trattazione e alla decisione del ricorso la mancata acquisizione delleconclusioni scritte del Procuratore generale, ricorrendo la nullità ex art. 178, co.1, lett. b), cod. proc. pen. nel solo caso, non ravvisabile nell’odierna vicenda, incui il Pubblico Ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere.2. Ciò posto, deve evidenziarsi che, all’esito del giudizio di appello, è residuata,ai fini penali, la sola responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], classe 1954, in ordine alreato associativo, limitatamente alla condotta successiva al 18 dicembre 2008 (perla condotta antecedente l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste).Al riguardo la Corte di appello (cfr. pagina 70 della sentenza impugnata) haosservato che [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi il promotore e l’organizzatore dellacompagine associativa, facendo a lui capo le due ditte, quella calabrese e quellabolognese, attraverso le quali è avvenuto il traffico illecito dei rifiuti. A ciò è statoaggiunto che non poteva ravvisarsi un’ignoranza della legge scusabile in capo alricorrente, essendo egli un imprenditore impegnato nella gestione dei rifiuti.Ora, non c’è dubbio che la motivazione della pronuncia impugnata, peraltrodepositata dopo oltre 6 anni e mezzo dalla decisione (aspetto questo rimesso allevalutazioni della Procura generale di questa Corte), risulta sul puntooggettivamente lacunosa, avendo i giudici di secondo grado fatto ricorso adaffermazioni generiche e del tutto sganciate dalle risultanze probatorie, omettendodi confrontarsi con le obiezioni difensive, che erano adeguatamente specifiche, siarispetto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], sia in punto di qualificazione giuridica dei fatti, stante laconcomitante assoluzione dal reato ex art. 260 del d. lgs. n. 152 del 2006.La carenza argomentativa sulla parziale conferma del giudizio di colpevolezza delricorrente rispetto al reato associativo imporrebbe l’annullamento con rinvio dellapronuncia gravata, ma deve prendersi atto che nel frattempo è maturata, in data25 ottobre 2025, la prescrizione del reato. Ne consegue che la sentenza impugnatadeve essere annullata senza rinvio quanto agli effetti penali nei confronti diavendo questa Corte più volte affermato (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26127 del13/07/2020, Rv. 279598 – 02 e Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Rv. 278943)che il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reatounitamente a un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata inordine alla responsabilità dell’imputato comporta l’annullamento senza rinvio dellasentenza stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento deldanno in favore della parte civile, l’annullamento delle statuizioni civili con rinvioal giudice civile competente per valore in grado di appello. Resta in ciò assorbitoil motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sull’omessa risposta da parte della Corte territorialealla richiesta di revoca degli automezzi e della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.3. Venendo alle censure riferite ai reati che già la Corte di appello ha dichiaratoestinti per prescrizione, occorre innanzitutto evidenziare che, come correttamentesottolineato dal Procuratore generale, non sono fondati i motivi di ricorso con iquali si eccepisce la maturazione del termine di prescrizione in epoca anteriore allasentenza di primo grado, muovendo tali doglianze dall’erroneo presupposto che iltermine di prescrizione sia interrotto non già dal dispositivo della sentenza di primogrado, ma dal deposito della relativa motivazione, mentre questa Corte (cfr. Sez.2, n. 2711 del 17/12/2025, dep. 2026, Rv. 289147-02, Sez. 7, n. 38143 del13/02/2014, Rv. 262615 e Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Rv. 250328) haaffermato più volte il contrario principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, ai finidel computo della prescrizione del reato, deve essere preso in considerazioneesclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza dicondanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesapunitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contienesoltanto l’esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata.Di qui l’infondatezza delle censure difensive, posto che i reati di cui si controvertesono stati commessi, rispettivamente, il 31 marzo 2009 (capo D8 ascritto aCamarda) e il 2 maggio 2009 (capo B5 contestato a [OSCURATO:PERSONA]), per cui, tenutoconto della sospensione di 60 giorni intervenuta in primo grado, i relativi terminidi prescrizione sono maturati il 30 novembre 2016 e il 2 gennaio 2017, dunquedopo la lettura della sentenza del Tribunale, avvenuta il 29 settembre 2016.4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il mancato proscioglimento degliimputati dai reati-fine dichiarati prescritti non presenti vizi di legittimità.Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare l’affermazione delle Sezioni Unite diquesta Corte (cfr. sentenza n. 36208 del 28/03/2024, Rv. 286880), secondo cui,nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche alrisarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato perprescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando leconseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza dellaparte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, lasussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito.Ora, sia pure in maniera estremamente sintetica, tale onere motivazionale è statoadempiuto dai giudici di appello, i quali hanno valorizzato gli accertamenti di P.G.,sintetizzati in dibattimento dal teste Corso, da cui è emerso che gli imputati sonostati identificati con certezza mentre conferivano alla società “[OSCURATO:PERSONA]” diriguardo che il delitto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del decreto-legge 6novembre 2008, n. 172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dellosmaltimento dei rifiuti, così come l’omologo reato contravvenzionale previstodall’art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (vigente in tutto il territorionazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente ununico trasporto abusivo di rifiuti (Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv.270947), essendo stato precisato che il requisito della stabilità o continuativitàdella condotta non solo non è contemplato dalla norma emergenziale, ma necontraddirebbe la ratio, rendendo più difficile la repressione del comportamentoproprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio. Quanto allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] e alla qualificazione come rifiuto delle autovetture conferite,risulta poi pertinente il richiamo della sentenza impugnata all’affermazione diquesta Corte (cfr. Sez. 3, n. 11030 del 05/02/2015, Rv. 263248), secondo cui, intema di gestione di rifiuti, la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso nonnecessita di particolari accertamenti, quando risulti, anche soltanto per le modalitàdi raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazionefinalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose.Ne consegue che su tali aspetti le censure difensive non possono essere accolte.5. Alla medesima conclusione deve pervenirsi in relazione alle doglianzeriferite alla conferma della confisca degli automezzi di [OSCURATO:PERSONA].Occorre premettere al riguardo che la predetta confisca è stata disposta dalTribunale (cfr. pagina 70 della sentenza di primo grado) ai sensi dell’art. 6, comma1 bis, del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito dalla legge n. 210 del 2008,secondo cui “alla sentenza di condanna” (per le fattispecie previste dal citato art.6) “consegue la confisca del veicolo”. Dunque, venendo in rilievo un’ipotesi diconfisca obbligatoria, deve ritenersi, secondo i criteri ermeneutici elaborati daquesta Corte (cfr. Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Rv. 284529 e Sez. Un., n.15229 del 22/09/2022, Rv 284209), che tale misura di sicurezza patrimonialepossa essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui,come avvenuto nella vicenda processuale in esame, vi sia stata condanna in primogrado e l’accertamento relativo alla sussistenza del reato e alla sua ascrivibilitàall’imputato sia rimasto inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio.6. Sono invece in parte fondati i motivi di ricorso relativi alle statuizioni civili.In proposito, occorre innanzitutto premettere che non appare censurabile inquesta sede l’accoglimento dell’appello proposto dalla parte civile LegambienteCalabria, avendo la Corte territoriale dato atto che, a differenza di quantoaffermato dal Tribunale, vi era stato in primo grado il tempestivo e rituale invio inCancelleria, tramite posta elettronica certificata, delle conclusioni scritte.Ciò posto, i giudici di secondo grado si sono limitati a confermare le statuizionicivili in ragione della conferma del giudizio di responsabilità, omettendo tuttaviadi confrontarsi con le doglianze difensive sul punto e non tenendo conto, quantoalle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della parziale assoluzione dal reato associativo.Ora, se è vero che sull’ “an” della condanna degli imputati al risarcimento deldanno le considerazioni del Tribunale erano state pertinenti e non illogiche (cfr.pagine 69 e 70 della sentenza di primo grado), è altrettanto vero che sono rimasteignorate le censure sui criteri di quantificazione del danno che, pur in presenza diuna valutazione equitativa, avrebbero comunque dovuto essere illustrati, almenoin sintesi, dovendosi al riguardo richiamare la condivisa affermazione di questaCorte (cfr. Sez. 1, n. 44477 del 25/10/2024, Rv. 287154), secondo cui, in tema dirisarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, nonpuò che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l’obbligomotivazionale mediante l’indicazione dei fatti materiali presi in considerazione edel percorso logico posto a base della decisione, pur senza la necessità di indicareanaliticamente i calcoli dell’ammontare del risarcimento. Parimenti non affrontatesono state le obiezioni riferite alla non corretta applicazione del principio disolidarietà passiva tra gli imputati condannati, tema questo rispetto al qualeoccorreva chiarire se e in che termini le diverse condotte dei ricorrenti abbianoavuto incidenza nell’eziologia dei danni subiti dalle parti civili, avendo questa Corteprecisato (cfr. Sez. 6, n. 8666 del 05/02/2019, Rv. 275644) che, in tema diresponsabilità civile derivante da reato, è legittima la condanna in solido alrisarcimento del danno di più imputati giudicati responsabili in relazione a distintifatti non commessi in concorso, qualora sussista un rapporto di interdipendenzatra le rispettive condotte che hanno contribuito in maniera efficiente allaproduzione del medesimo evento di danno in un contesto spazio-temporalesostanzialmente unitario, profilo questo non verificato dai giudici di appello.6.1. Alla luce di tali considerazioni, si impone pertanto l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizioal giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è rimessa anche laliquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovogiudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimetteanche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Annullasenza rinvio la sentenza impugnata quanto agli effetti penali nei confronti di FemiaCosì deciso il 24.06.2026Il consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 34435/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris