CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42097/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto HUANG Xiaoyun colpevole del reato di detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo shaboo e qualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90 l'aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa. 2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto impugnazione la difesa della HUANG lamentando difetto motivazionale in ragione degli argomenti addotti a sostegno della scelta di non applicare la pena minima edittale (trattandosi di droga pesante). 3.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato in presenza di motivazione non manifestamente illogica e contraddittoria nell'evidenziare, ai fini della dosimetria della pena, in termini peraltro prossimi alla misura minima edittale, elementi concernenti la gravità della condotta e l'oggetto del reato (droga pesante) e in termini personalistici i precedenti penali e il carico pendente della stessa specie rispetto a quello per cui si procede. Sotto questo profilo il giudice di appello non ha fatto che ispirarsi ai principi che regolano l'onere motivazionale nella dosimetria della pena tra minimo e massimo del parametro edittale e a richiamare, sebbene implicitamente, gli argomenti addotti dai giudici di merito in ordine ai criteri da applicare al caso concreto, desumibili dall'art.133 cod.pen. 3.1 La Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, rv. 245596). Nella specie la pena edittale della reclusione è stata indicata in misura di poco superiore al minimo edittale, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e non ricorrendo ragioni di esonero al riguardo, per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso