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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34765/2026

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i LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile ilricorso;lette le memorie di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento del ricorso con annullamento dell’ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Lecce, aditonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso il 18 marzo 2025,con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno avevadisposto, nei confronti del ricorrente, sottoposto ad indagini per i reati di cui agliarticoli 416, commi 1 e 5, cod. pen., 8 e 10-quater del d.lgs n.74 del 2000, 648ter.1 e 648-bis cod. pen., il sequestro preventivo impeditivo dei beni, costituitida significativi quantitativi di argento in grani, verghe in argento, oggetti vari inargento, per decine di chili, nonché placche d'oro per complessivi chilogrammi1,662, e buste contenenti oggetti in oro complessivi chilogrammi 0,974,rinvenuti presso la sede della società 4 [OSCURATO:SOCIETA]. della quale il ricorrente èvicepresidente, dichiarava inammissibile l'istanza di riesame, relativamente aibeni indicati ai numeri 2, 4, 5, 8 e 9 dell'elenco, in quanto riconducibili alla sferagiuridica dell'indicata società, come comprovato dalla stessa documentazioneallegata, e non già il ricorrente persona fisica in nome del quale era statopresentato il ricorso, inoltre, preliminarmente respinta l'eccezione diincompetenza territoriale, rigettava l'istanza con riguardo gli ulteriori beni (nn. 1,3, 6 e 7).Il Tribunale, premesso, in accordo con quanto dedotto dal ricorrente,che il reato più grave doveva individuarsi, sulla base della cornice edittale, inquello di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen., ha concluso che, nonrisultando possibile stabilire con certezza il locus commisi delicti secondo i criteriordinari, in quanto le condotte in concreto sussumibili sotto detta ipotesi siarticolano in una pluralità di fasi e operazioni realizzate in contesti territorialieterogenei e che nemmeno è possibile individuare il luogo ove si era realizzato ilprimo atto della condotta (nel caso di specie incerto perché l'acquisto in nero dimetalli preziosi avveniva presso società dislocate su tutto il territorio italiano,mentre la predisposizione della falsa documentazione avrebbe potuto essersiverificata o direttamente a Vicenza, ma anche a Roma, presso la sede dellaDubai Gold, società utilizzata proprio a tale scopo e che, del vero, lo stessoricorrente aveva messo in luce siffatte circostanze), per cui non può farsiapplicazione dell'art. 8 cod. proc. pen., è necessario ricorrere alle regolesuppletive di cui all'art. 9, cod. proc. pen., esclusi tuttavia i commi 1 e 2, attesoche neanche l'ultimo luogo in cui è avvenuta parte della condotta èdeterminabile, considerata la ciclicità delle operazioni descritte, e che gli indagatisono numerosi e domiciliati in differenti contesti territoriali; per cui devenecessariamente applicarsi il criterio residuale di cui all'art. 9, comma 3, cod.proc. pen., che radica la competenza nel luogo in cui ha sede l'ufficio delpubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, nel caso di speciela Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.2.

Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensoredi fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso affidato a un solo, articolato,motivo col quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc.pen., la violazione degli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen., nonché il correlato viziodi motivazione apparente e contraddittoria, in relazione alla ritenuta competenzaterritoriale.Si deduce che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamenteaffermato che la consumazione del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.,correttamente individuato come reato più grave al quale ancorare la competenzaterritoriale in applicazione della regola di cui all'art. 16 cod. proc. pen., sarebbeda ricondursi fuori dal territorio salentino, salvo poi affermare l'impossibilità diindividuare il locus commissi delicti per la frammentazione delle condotte, chetuttavia, come si rileva dal testo della stessa ordinanza, colloca in luoghi precisi(l'acquisto dei metalli in nero a [OSCURATO:PERSONA], Pescara, Marcianise e Spinea; lapredisposizione della documentazione fittizia a Vicenza; la fornitura del contanteda parte del ricorrente a Vicenza e a Spinea; la spedizione dei metalli a MilanoMalpensa, la vendita finale a Dubai); per cui, da una parte, è smentita la tesidell'incertezza del luogo del primo atto, da cui è evidente violazione del principiogiuridico correttamente affermato; dall'altra è certo che nessuno dei suddettiluoghi si trova nel circondario di Lecce.Lamenta ancora il ricorrente una violazione del criterio gerarchico qualesi trae dalla lettura sistematica degli art. 8 e 9 del codice di procedura penale,che impone, prima di applicare il criterio residuale di cui all’art. 9, comma 3, cod.proc. pen., di verificare l'oggettiva inapplicabilità delle regole di cui ai commi 1 e2, che non è equiparabile a una mera difficoltà di selezione tra più luoghi noti eprocessualmente accertati, con conseguente obbligo per il Tribunale diidentificare il primo segmento temporalmente accertabile, nel caso in esame,costituito dagli acquisti in nero e dalle forniture di contanti riferibili al ricorrenteavvenuti in Veneto, nelle città di Vicenza e Spinea.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibile il ricorso in quanto non si confronta con la complessivamotivazione dell’ordinanza impugnata, analizzata in modo frammentario eparziale, nemmeno considerando quanto rilevato nel provvedimento impugnatoin ordine al fatto che l’istanza di riesame sia stata presentata dal ricorrente qualepersona fisica anche con riguardo ai beni sequestrati presso la sede della societàdi cui non è legale rappresentante; né si ravvisano incongruenze e illogicità diportata tale da integrare vizi motivazionali così radicali da integrare unaviolazione di legge.

Inoltre, lo stesso ricorrente non ha univocamente individuatoil tribunale ritenuto territorialmente competente.4.

Il difensore ha depositato memorie di replica con le quali ha insistitonei motivi di ricorso, osservando, in specie, che il luogo del primo atto in cuisarebbe avvenuta l’iniziale consegna del denaro di provenienza delittuosa non èincerto, risultando, per come accertato nella stessa ordinanza, collocato aVicenza e a Spinea, che, in ogni caso, l’ordinanza non presenta una motivazionedifficile ma un non seguitur, in quanto la difficoltà di individuare il luogo diconsumazione non può essere confusa con l’impossibilità oggettiva di farlo, percui non è legittimo il ricorso alla regola suppletiva di cui all’art. 9, comma 3, cod.proc. pen., tanto più considerato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno sulpunto stabilito che quando non sia noto il luogo di consumazione del reato piùgrave non si può far ricorso ai criteri suppletivi ma si dovrà passare, in viagradata, al luogo di commissione dei residui reati connessi (Sez.

U. n. 40537 del16/ 07/ 2009, Orlandelli, RV 244330).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione.Consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata,imponendosi sul punto un nuovo esame da parte del Tribunale, secondo iprincipi di seguito indicati.2.

Si premette che il procedimento in esame concerne reati tra i qualitutti potrebbe sussistere - ed è già stato riconosciuto, quanto meno conriguardo al delitto associativo ed a quelli di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod.pen.- il vincolo della connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.2.1.

In materia di competenza territoriale “per connessione” il Collegioriafferma: (a) che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibileindividuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo dicommissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel qualerisulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altrireati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti ireati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato piùgrave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3 ,cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 40537 del 16/07/2009, Orlandelli, Rv. 244330 – 01;Sez. 1, n. 35861 del 19/06/2019, Rv. 276812 - 01 ) (b) che ai fini dellaconfigurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod.proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento dellacompetenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori delreato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare chel'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della suacondotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. (Sez.

U, n.53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01).2.2.

Nel caso in esame il provvedimento impugnato, nel respingerel’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce, fondata suduplice presupposto che non sarebbe stata collocabile nel siffatto circondario labase operativa dell’associazione delinquere e comunque dovesse aversiriguardo al luogo di commissione del reato più grave, ritenendo tuttavia nondeterminabile il luogo era in cui era stato consumato il più grave reato di cuiall’art. 648-bis cod. pen. - avuto riguardo alla circostanza che lo stesso fosse inconcreto realizzato con una pluralità di azioni frammentarie e progressive,poste in essere da molteplici soggetti che avevano recato il proprio contributoin luoghi e tempi diversi, con conguente apllicazione dei consolidati principielaborati da questa Corte di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 2393 del17/12/2025, dep. 21/01/2026, Rv. 289282 – 01) - applicava invece il criterioresiduale previsto dall’art. 9, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui, in caso diimpossibilità di identificare il locus commissi delicti doveva ritenersi competenteil Tribunale dove era stata iscritta per la prima volta la notizia di reato, senzapreviamente accertare se fosse possibile individuare ove era stato commesso ilreato associativo di cui era incontestata la connessione con l’attività diriciclaggio.2.3.

Va tuttavia rimarcato che, vertendosi in tema di reati connessi, ilcriterio primario per la determinazione della competenza per territorio il criterioprimario è quello dell'individuazione del luogo di consumazione del reato piùgrave, ma, nell'ipotesi in cui detta individuazione non sia possibile permancanza di elementi sufficienti, soccorre il collegamento con il luogo diconsumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più gravefra quelli residui (Sez. 2, Sentenza n. 3850 del 21/10/2016 - dep. 26/01/2017,Cassola, Rv. 269246) - individuato, sulla base di quanto affermatonell’ordinanza impugnata, non contestata sul punto, in quello associativo -senza che possano trovare, invece, applicazione i criteri residuali, dettatidall'art. 9 cod. proc. pen., esclusivamente riferiti, come si desume sia dallacollocazione, sia dal contenuto letterale, a procedimenti con reato singolo.Ciò detto, il principio ermeneutico pacificamente invalso in seno a questaCorte in tema di reati associativi, secondo il quale la competenza per territoriosi determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgonoprogrammazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo alsodalizio e che tale fase vada riferita, considerato che l'associazione è unarealtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, non tanto al luogoin cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto a quello in cui si èeffettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 2,Sentenza n. 26763 del 15/03/2013 - dep. 19/06/2013, Leuzzi, Rv. 256650,nonché Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Rv. 272185 – 01; Sez. 3, n. 35578 del21/04/2016, Rv. 267635 – 01; Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015 Ud. (dep.10/12/2015 ) Rv. 265281 – 01), indipendentemente dal luogo di commissionedei delitti-fine (Sez. 4, n. 27599 del 05/06/2026, Rv. 290314 – 01).3.

L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio pernuovo esame al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5,cod. proc. pen., che si atterrà ai principi sopra esposti e verificherà il luogo dicommissione del reato associativo e quale conseguentemente sia il giudiceterritorialmente competente, operando le regole suppletive solo qualoranemmeno quest’ultimo luogo – e quello di commissione degli ulteriori reatimeno gravi di cui risulti accertata la connessione ai sensi dell’art. 12, lett. b) ec) cod. proc. pen. - non sia individuabile.Nel caso di ritenuta incompetenza per territorio del Tribunale di Leccevaluterà il giudice del rinvio se fare applicazione della regola generale fissatanell'art. 27 cod. proc. pen., che disciplina, e contempera, le regole sullacompetenza del giudice e quelle legate all'urgenza di assumere provvedimentiin materia cautelare ed è certamente riferibile anche ai sequestri giusta ilrichiamo agli art. 317 e 321 cod. proc. pen.

Per consolidato orientamentointerpretativo, la suddetta efficacia interinale del provvedimento cautelareassunto dal giudice incompetente opera anche laddove l'incompetenza sia statasuccessivamente dichiarata in sede d'impugnazione (cfr., quanto alle misurecautelari personali, Sez.

U, n. 1 del 24/01/1996, Fazio, Rv. 204164; quanto allemisure cautelari reali, Sez. 6, n. 11637 del 27/02/2020, Pinna, Rv. 278721).L'adozione di una misura cautelare reale da parte del giudice (dichiaratosi oriconosciuto) incompetente non richiede, peraltro, alcuna ulteriore valutazionein termini di urgenza rispetto alla sussistenza degli ordinari presupposti delfumus e del periculum (cfr. Sez. 2, n. 28059 del 23/04/2024, Rv. 286721 -01Sez. 5, n. 54016 del 30/10/2017, Sorato, Rv. 271886), diversamente daquanto previsto, per i soli provvedimenti in materia di misure cautelaripersonali, dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen..

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Leccecompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile ilricorso;lette le memorie di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento del ricorso con annullamento dell’ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Lecce, aditonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso il 18 marzo 2025,con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno avevadisposto, nei confronti del ricorrente, sottoposto ad indagini per i reati di cui agliarticoli 416, commi 1 e 5, cod. pen., 8 e 10-quater del d.lgs n.74 del 2000, 648ter.1 e 648-bis cod. pen., il sequestro preventivo impeditivo dei beni, costituitida significativi quantitativi di argento in grani, verghe in argento, oggetti vari inargento, per decine di chili, nonché placche d'oro per complessivi chilogrammi1,662, e buste contenenti oggetti in oro complessivi chilogrammi 0,974,rinvenuti presso la sede della società 4 [OSCURATO:SOCIETA]. della quale il ricorrente èvicepresidente, dichiarava inammissibile l'istanza di riesame, relativamente aibeni indicati ai numeri 2, 4, 5, 8 e 9 dell'elenco, in quanto riconducibili alla sferagiuridica dell'indicata società, come comprovato dalla stessa documentazioneallegata, e non già il ricorrente persona fisica in nome del quale era statopresentato il ricorso, inoltre, preliminarmente respinta l'eccezione diincompetenza territoriale, rigettava l'istanza con riguardo gli ulteriori beni (nn. 1,3, 6 e 7).Il Tribunale, premesso, in accordo con quanto dedotto dal ricorrente,che il reato più grave doveva individuarsi, sulla base della cornice edittale, inquello di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen., ha concluso che, nonrisultando possibile stabilire con certezza il locus commisi delicti secondo i criteriordinari, in quanto le condotte in concreto sussumibili sotto detta ipotesi siarticolano in una pluralità di fasi e operazioni realizzate in contesti territorialieterogenei e che nemmeno è possibile individuare il luogo ove si era realizzato ilprimo atto della condotta (nel caso di specie incerto perché l'acquisto in nero dimetalli preziosi avveniva presso società dislocate su tutto il territorio italiano,mentre la predisposizione della falsa documentazione avrebbe potuto essersiverificata o direttamente a Vicenza, ma anche a Roma, presso la sede dellaDubai Gold, società utilizzata proprio a tale scopo e che, del vero, lo stessoricorrente aveva messo in luce siffatte circostanze), per cui non può farsiapplicazione dell'art. 8 cod. proc. pen., è necessario ricorrere alle regolesuppletive di cui all'art. 9, cod. proc. pen., esclusi tuttavia i commi 1 e 2, attesoche neanche l'ultimo luogo in cui è avvenuta parte della condotta èdeterminabile, considerata la ciclicità delle operazioni descritte, e che gli indagatisono numerosi e domiciliati in differenti contesti territoriali; per cui devenecessariamente applicarsi il criterio residuale di cui all'art. 9, comma 3, cod.proc. pen., che radica la competenza nel luogo in cui ha sede l'ufficio delpubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, nel caso di speciela Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensoredi fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso affidato a un solo, articolato,motivo col quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc.pen., la violazione degli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen., nonché il correlato viziodi motivazione apparente e contraddittoria, in relazione alla ritenuta competenzaterritoriale.Si deduce che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamenteaffermato che la consumazione del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.,correttamente individuato come reato più grave al quale ancorare la competenzaterritoriale in applicazione della regola di cui all'art. 16 cod. proc. pen., sarebbeda ricondursi fuori dal territorio salentino, salvo poi affermare l'impossibilità diindividuare il locus commissi delicti per la frammentazione delle condotte, chetuttavia, come si rileva dal testo della stessa ordinanza, colloca in luoghi precisi(l'acquisto dei metalli in nero a [OSCURATO:PERSONA], Pescara, Marcianise e Spinea; lapredisposizione della documentazione fittizia a Vicenza; la fornitura del contanteda parte del ricorrente a Vicenza e a Spinea; la spedizione dei metalli a MilanoMalpensa, la vendita finale a Dubai); per cui, da una parte, è smentita la tesidell'incertezza del luogo del primo atto, da cui è evidente violazione del principiogiuridico correttamente affermato; dall'altra è certo che nessuno dei suddettiluoghi si trova nel circondario di Lecce.Lamenta ancora il ricorrente una violazione del criterio gerarchico qualesi trae dalla lettura sistematica degli art. 8 e 9 del codice di procedura penale,che impone, prima di applicare il criterio residuale di cui all’art. 9, comma 3, cod.proc. pen., di verificare l'oggettiva inapplicabilità delle regole di cui ai commi 1 e2, che non è equiparabile a una mera difficoltà di selezione tra più luoghi noti eprocessualmente accertati, con conseguente obbligo per il Tribunale diidentificare il primo segmento temporalmente accertabile, nel caso in esame,costituito dagli acquisti in nero e dalle forniture di contanti riferibili al ricorrenteavvenuti in Veneto, nelle città di Vicenza e Spinea.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibile il ricorso in quanto non si confronta con la complessivamotivazione dell’ordinanza impugnata, analizzata in modo frammentario eparziale, nemmeno considerando quanto rilevato nel provvedimento impugnatoin ordine al fatto che l’istanza di riesame sia stata presentata dal ricorrente qualepersona fisica anche con riguardo ai beni sequestrati presso la sede della societàdi cui non è legale rappresentante; né si ravvisano incongruenze e illogicità diportata tale da integrare vizi motivazionali così radicali da integrare unaviolazione di legge. Inoltre, lo stesso ricorrente non ha univocamente individuatoil tribunale ritenuto territorialmente competente.4. Il difensore ha depositato memorie di replica con le quali ha insistitonei motivi di ricorso, osservando, in specie, che il luogo del primo atto in cuisarebbe avvenuta l’iniziale consegna del denaro di provenienza delittuosa non èincerto, risultando, per come accertato nella stessa ordinanza, collocato aVicenza e a Spinea, che, in ogni caso, l’ordinanza non presenta una motivazionedifficile ma un non seguitur, in quanto la difficoltà di individuare il luogo diconsumazione non può essere confusa con l’impossibilità oggettiva di farlo, percui non è legittimo il ricorso alla regola suppletiva di cui all’art. 9, comma 3, cod.proc. pen., tanto più considerato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno sulpunto stabilito che quando non sia noto il luogo di consumazione del reato piùgrave non si può far ricorso ai criteri suppletivi ma si dovrà passare, in viagradata, al luogo di commissione dei residui reati connessi (Sez. U. n. 40537 del16/ 07/ 2009, Orlandelli, RV 244330).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione.Consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata,imponendosi sul punto un nuovo esame da parte del Tribunale, secondo iprincipi di seguito indicati.2. Si premette che il procedimento in esame concerne reati tra i qualitutti potrebbe sussistere - ed è già stato riconosciuto, quanto meno conriguardo al delitto associativo ed a quelli di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod.pen.- il vincolo della connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.2.1. In materia di competenza territoriale “per connessione” il Collegioriafferma: (a) che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibileindividuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo dicommissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel qualerisulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altrireati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti ireati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato piùgrave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3 ,cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, Orlandelli, Rv. 244330 – 01;Sez. 1, n. 35861 del 19/06/2019, Rv. 276812 - 01 ) (b) che ai fini dellaconfigurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod.proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento dellacompetenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori delreato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare chel'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della suacondotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. (Sez. U, n.53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01).2.2. Nel caso in esame il provvedimento impugnato, nel respingerel’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce, fondata suduplice presupposto che non sarebbe stata collocabile nel siffatto circondario labase operativa dell’associazione delinquere e comunque dovesse aversiriguardo al luogo di commissione del reato più grave, ritenendo tuttavia nondeterminabile il luogo era in cui era stato consumato il più grave reato di cuiall’art. 648-bis cod. pen. - avuto riguardo alla circostanza che lo stesso fosse inconcreto realizzato con una pluralità di azioni frammentarie e progressive,poste in essere da molteplici soggetti che avevano recato il proprio contributoin luoghi e tempi diversi, con conguente apllicazione dei consolidati principielaborati da questa Corte di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 2393 del17/12/2025, dep. 21/01/2026, Rv. 289282 – 01) - applicava invece il criterioresiduale previsto dall’art. 9, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui, in caso diimpossibilità di identificare il locus commissi delicti doveva ritenersi competenteil Tribunale dove era stata iscritta per la prima volta la notizia di reato, senzapreviamente accertare se fosse possibile individuare ove era stato commesso ilreato associativo di cui era incontestata la connessione con l’attività diriciclaggio.2.3. Va tuttavia rimarcato che, vertendosi in tema di reati connessi, ilcriterio primario per la determinazione della competenza per territorio il criterioprimario è quello dell'individuazione del luogo di consumazione del reato piùgrave, ma, nell'ipotesi in cui detta individuazione non sia possibile permancanza di elementi sufficienti, soccorre il collegamento con il luogo diconsumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più gravefra quelli residui (Sez. 2, Sentenza n. 3850 del 21/10/2016 - dep. 26/01/2017,Cassola, Rv. 269246) - individuato, sulla base di quanto affermatonell’ordinanza impugnata, non contestata sul punto, in quello associativo -senza che possano trovare, invece, applicazione i criteri residuali, dettatidall'art. 9 cod. proc. pen., esclusivamente riferiti, come si desume sia dallacollocazione, sia dal contenuto letterale, a procedimenti con reato singolo.Ciò detto, il principio ermeneutico pacificamente invalso in seno a questaCorte in tema di reati associativi, secondo il quale la competenza per territoriosi determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgonoprogrammazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo alsodalizio e che tale fase vada riferita, considerato che l'associazione è unarealtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, non tanto al luogoin cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto a quello in cui si èeffettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 2,Sentenza n. 26763 del 15/03/2013 - dep. 19/06/2013, Leuzzi, Rv. 256650,nonché Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Rv. 272185 – 01; Sez. 3, n. 35578 del21/04/2016, Rv. 267635 – 01; Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015 Ud. (dep.10/12/2015 ) Rv. 265281 – 01), indipendentemente dal luogo di commissionedei delitti-fine (Sez. 4, n. 27599 del 05/06/2026, Rv. 290314 – 01).3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio pernuovo esame al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5,cod. proc. pen., che si atterrà ai principi sopra esposti e verificherà il luogo dicommissione del reato associativo e quale conseguentemente sia il giudiceterritorialmente competente, operando le regole suppletive solo qualoranemmeno quest’ultimo luogo – e quello di commissione degli ulteriori reatimeno gravi di cui risulti accertata la connessione ai sensi dell’art. 12, lett. b) ec) cod. proc. pen. - non sia individuabile.Nel caso di ritenuta incompetenza per territorio del Tribunale di Leccevaluterà il giudice del rinvio se fare applicazione della regola generale fissatanell'art. 27 cod. proc. pen., che disciplina, e contempera, le regole sullacompetenza del giudice e quelle legate all'urgenza di assumere provvedimentiin materia cautelare ed è certamente riferibile anche ai sequestri giusta ilrichiamo agli art. 317 e 321 cod. proc. pen. Per consolidato orientamentointerpretativo, la suddetta efficacia interinale del provvedimento cautelareassunto dal giudice incompetente opera anche laddove l'incompetenza sia statasuccessivamente dichiarata in sede d'impugnazione (cfr., quanto alle misurecautelari personali, Sez. U, n. 1 del 24/01/1996, Fazio, Rv. 204164; quanto allemisure cautelari reali, Sez. 6, n. 11637 del 27/02/2020, Pinna, Rv. 278721).L'adozione di una misura cautelare reale da parte del giudice (dichiaratosi oriconosciuto) incompetente non richiede, peraltro, alcuna ulteriore valutazionein termini di urgenza rispetto alla sussistenza degli ordinari presupposti delfumus e del periculum (cfr. Sez. 2, n. 28059 del 23/04/2024, Rv. 286721 -01Sez. 5, n. 54016 del 30/10/2017, Sorato, Rv. 271886), diversamente daquanto previsto, per i soli provvedimenti in materia di misure cautelaripersonali, dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen.. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Leccecompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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