Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26656/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23500/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatee difese , giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), anche disgiuntamente, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , n. 34 presso lo studio del l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (annapaolamormino@avvocatiroma.o , elettivamente domiciliata in Roma, viale Pinturicchio, n. 204,presso lo studio del difensore. -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]., NA.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tutte rappresentat e e difes e , giusta procura in calce al controricorso, anche disgiuntamente, dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci, n. 54, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] PREVENTIVOrappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], via “Che” Guevara, n. 2, presso il difensore. -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] E LAVORO CONS.

COOP.

SOC.

COOPERATIVA rappresentata e difesa giusta procura in calce al controricorso, anche disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, piazza dell’Orologio, n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difese,giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), elettivamente domiciliate in Roma, via Crescenzio, n. 17/A, presso il difensore. -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa , giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 7,presso lo studio del difensore . -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio del difensore. -controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2603/20202, pubblicata in data 3 giugno 2020 e notificata il 9 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. I fatti oggetto di giudizio traggono origine dai lavori di realizzazione della terza corsia del grande raccordoanulare- GRA eseguiti negli anni 2004 - 2006 nel tratto prospiciente via [OSCURATO:PERSONA].

I lavori erano stati affidati dalla committente ANAScon contratto di appalto del 14 luglio 2004 alla ATI costituita tra le società ingegner Giovannini e [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA]. (capogruppo mandataria,successivamente ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA] in virtù di contratto di affitto di ramo di azienda, e poi NA.GEST Global service srl in virtù di fusione) e [OSCURATO:PERSONA] E LAVORO (mandante, che aveva indicato quale esecutrice materiale dei lavori la [OSCURATO:SOCIETA]); per la esecuzione unitaria dei lavori oggetto d'appalto la ATI aveva costituito ai sensi per gli effetti dell'articolo 96 del d.p.r. 554/1999 la [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 Con atto di citazione introduttivo [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di proprietarie di due capannoni siti in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 62 (nel corso del giudizio individuati come corpo A 1 e B 1, il capannone A di proprietà della FORZA 4 ed il capannone B di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]), convenivano in giudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA], NAGEST Global service s.r.l., nonché [OSCURATO:SOCIETA], CONSORZIO fra cooperative di produzione e lavoro,e [OSCURATO:PERSONA], assumendo di aver subito dei danni ai capannoni in conseguenza dei lavori di ampliamento del GRA, danni già accertati in sede di accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito.

Tutte le società convenute si costituivano in giudizio, contestando le pretese avversarie e chiedendo ed ottenendo caso di es sere autorizzate a chiamare in causa le rispettive compagnie assicuratrici ai fini di garanzia e manleva.

Le terze chiamate compagnie assicuratrici si costituivano in giudizio, contestando le garanzie pretese ed in ogni caso le pretese risarcitorie avanzate dalle due società attrici.

Con sentenza del 21 febbraio 2014 il Tribunale di Roma, pregiudizialmente ravvisando la giurisdizione del giudice ordinario adito, rigettava la domanda risarcitoria. 1.2 Avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo, con integrale riforma della sentenza impugnata, che le convenute fossero condannate al risarcimento del danno già oggetto della domanda di primo grado.

2. Con sentenza n. 2603/2020 pubblicata il 3 giugno 2020 la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello principale e gli appelli incidentali proposti daNAGEST Global service, [OSCURATO:SOCIETA] responsabilità limitata e ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA],compensando integralmente fra le parti tutte le spese nella fase di gravame.3.

Propongono ora ricorso in Cassazione [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] a r.l.in liquidazione, ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA], NA.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché [OSCURATO:SOCIETA], CONSORZIO fra cooperative di produzione e lavoro, [OSCURATO:PERSONA], nonché le compagnie assicurative terze chiamate [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Le due società ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, come pure le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e ZURICH,[OSCURATO:SOCIETA], UNIPOLSAI, nonché [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]. e NA.GEST. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo le società ricorrenti deducono Violazione falsa applicazione degli articoli 7-8-9-10- 13 legge n. 1150/42; violazione falsa applicazione delle disposizioni sulla legge in generale (R.D. n. 262 del 16 Marzo 1942); violazione e falsa applicazione dell'art 41 septies legge n. 1150/42 e degli articoli 134 del DM n. 1404 del 01/04/1968 .

Lamentano che la Corte avrebbe fatto malgoverno delle norme citate affermando che il piano attuativo è solo strumento di attuazione del Piano regolatore generale e non può modificarne le previsioni.

Con il secondo motivo le ricorrenti deducono Violazione del principio di presunzione di legittimità dell'atto amministrativo; violazione falsa applicazione degli artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.

E; violazione del principio di legittimo affidamento .

Lamentano che la Corte d’appello non avrebbe disapplicato i provvedimenti amministrativi legittimanti la costruzione dei capannoni oggetto di causa ed in ogni caso non avrebbe tenuto conto, violandoli, dei fondamentali principi di presunzione dilegittimità degli atti amministrativi e di legittimo affidamento dei destinatari dell’atto amministrativo.

Con il terzo motivo le ricorrenti deducono Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2050 e seguenti cod. civ. in relazione anche all'art. 360, comma 1, n. numero 3 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello, dopo non aver disapplicato le concessioni edilizie, escluso l'applicazione del principio del neminemlaeadere.

Errores in procedendo et judicando .

Lamentano che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errori in procedendo ed in judicando in quanto, pur non disapplicando le concessioni edilizie legittimanti la costruzione dei capannoni, non avrebbe riconosciuto a favore di esse società ricorrenti il danno ingiusto.

2. Tutti e tre i motivi vanno rigettati. 2.1Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d'appello assunto statuizioni conformi in ordine alla destinazione urbanistica di zona (H agricola) rilevanti sulla fascia di rispetto stradale dal GRA, pari a 60 metri, in particolare confermando l'inidoneità del piano particolareggiato, e d a maggior ragione della concessione edilizia , di derogare al piano regolatore generale, per cui gli immobili di proprietà delle tue società odierne ricorrenti si trovano in un’ area esterna al centro edificato con conseguente fascia di rispetto stradale pari a 60 m.

Inoltre, sotto l'apparente riferimento (ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., norma peraltro nemmeno espressamente richiamata nella rubrica del motivo), alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto,le società ricorrenti invero censurano la sentenza impugnata sollecitando una diversa lettura delle circostanze fattuali, lamentando una erronea ricognizione della fattispecie concreta anche con ampi richiami alla consulenza tecnica espletata nel precedente grado di merito, sindacato questo che per costante giurisprudenza di questa Corte è precluso in sede di legittimità (v. ex multis Cass., 24/03/2022, n. 9518; Cass., 02/08/2019, n. 20865; Cass., 11/10/2018, n. 25348).

Il motivo è ulteriormente infondato, sia perché l'art. 13 , comma 1 della legge 1150 del 1942 espressamente prevede che il piano regolatore generale è attuato a mezzo dei piani particolareggiati di esecuzio ne , per cui il piano particolareggiato è meramente esecutivo e non anche modificativo del piano regolatore generale(v. anche in tal senso Cass., 04/07/2012, n. 11190), sia perché lo strumento urbanistico non può in ogni caso derogare alla previsione, di fonte normativa primaria,di cui all’art. 41 septies dell a legge 1150/1942, come modificata ed integrata dalla legge 765/1967, secondo cui fuori dal perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i Trasporti e per l’Interno; ed appunto il DM 104/1968 ha stabilito una distanza di m. 60, in quanto il GRA viene fatto rientrare nella categoria di strade di tipo A (autostrade e raccordi autostradali).

Giova ancora ricordare che la giurisprudenza del Giudice amministrativo afferma che il suddetto vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale ed autostradale è vincolo di inedificabilità assoluta (CdS, 12/02/2020, n. 1100) e, secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, comporta l’esclusione di qualsivoglia possibilità di sanatoria delle opere realizzate in contrasto con tale vincolo che sia stato imposto in epoca anteriore alla esecuzione (Cass., 27114/2013).

Eproprio tali principi sono stati applicati dalla Corte territoriale, senza che il motivo colga tale precisa ratio decidendi, alle pp. 15 e 16 della sentenza, secondo cui la situazione non sarebbe stata diversa qualora il terreno su cui capannoni sono stati costruiti fossestato da considerarsi inserito all'interno dell'area urbana e non della zona agro romano secondo il PRG.

Qui infatti non assume alcun rilievo l'indice di edificabilità che, come noto esprime i metri cubi quanto è possibile costruire in zona edificabile per metro quadrato, ma il vincolo di inedificabilità indicato dall'art.4 del DM 1404/1968 che per quanto detto, contempla la fascia di rispetto dei 60 m. fra la costruzione e il ciglio della strada . 2.2 Il secondo motivo è infondato nella parte in cui censura l’omessa disapplicazione dell’atto amministrativo da parte della Corte d’appello di Roma anche nel riferimento (che invero non parrebbe essere stato specificatamente trattato in sede di appello) al principio di presunzione di legittimità dell’atto amministrativo.

La Corte d’appello non ha ignorato nel caso di specie l’esistenza sia del piano particolareggiato sia delle concessioni amministrative ottenute per la costruzione dei capannoni, ma li ha valutati nel contesto della corretta ricostruzione della gerarchia delle fonti e della cogenzadelle fonti normative di rango superiore.

Inoltre, con precisa ratio decidendila Corte d’appello rileva espressamente che la sentenza del Tribunale non reca alcun passaggio che dia conto della disapplicazione delle concessioni edilizie rilasciate per la costruzione dei capannoni in argomento , e ciò perché il giudice di primo grado correttamente ha deciso in relazione alla domanda di risarcimento ex art.2043 cod. civ. proposta dalle due società attrici in primo grado, pervenendo all'inquadramento giuridico dei fatti di causa nel pieno rispetto del principio iura novit curia.

Il mezzo è poi ulteriormente infondato nella ulteriore censura che lo compone, relativa alla violazione del principio dell'affidamento, dal momento che per costante giurisprudenza tale principio opera nei confronti della pubblica amministrazione e non nei confronti di terzi privati in buonafede come nel caso in esame, e soprattutto tale principio non può essere applicato in materia di repressione degli abusi edilizi, ove viene in rilievo anzitutto il carattere permanente dell'illecito e l'interesse pubblico alla repressione del medesimo, interesse pubblico atti nente all'ordinato assetto del paesaggio (CdS, 26/01/2015, n. 332; CdS, Ad.

Plen., 17/10/2017, n. 9).

2.3. Il terzo motivo, con cui le ricorrenti sostanzialmente lamentanoche la sentenza d'appello,dopo aver affermato l'inesistenza di accertamenti contrari alla legittimità delle concessioni edilizie per i due capannoni (dunque costruiti senza alcun provvedimento che ne abbia sancito la illegittimità), compirebbe un salto logico e procedimentale che la porta ad escludere il risarcimento del danno, è manifestamente infondato.

Anzitutto la Corte d’appello non ha affermato che le concessioni edilizie erano valide ed efficaci, ma si è più precisamente pronunciata, rispondendo alle censure di cui ai motivi di appello, ritenendo insussistente il vizio di ultra petizione, spiegando che il giudice di primo grado aveva deciso in coerenza con le domande formulate dalle società attrici, che non implicavano se non incidenter tantuml’indagine sulla legittimità degli atti amministrativi.

Inoltre la Corte territoriale, come già il Tribunale in primo grado, ha ritenuto provata l'esistenza del medesimo nesso causale, cioè quello tra la costruzione dei fabbricati realizzata in violazione di fasce di rispetto inderogabili e il danno verificatosi sui medesimi fabbricati, e questo perché risulta prevalente ed esclusiva la responsabilità per abusiva ed illecita realizzazione di edificio in violazione del vincolo assoluto di inedificabilità per mancata osservanza delle distanze dall'area di rispetto autostrade.

La Corte d'appello in ultima analisi ha deciso, correttamente , che l’art.2050 cod. civ., in tema di attività pericolosa , se , da un lato pone una presunzione di colpa a carico del danneggiante, dall’altro presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso causale tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso con onere probatorio a carico del danneggiato, tenuto inoltre conto che il nesso causale può essere eliso anche da fatti e comportamenti dello stesso danneggiato.

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenzadelle società ricorrenti rispetto a tutti i controricorrenti costituiti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna in solido i ricorrenti a rifondere ad ognuno dei controricorrenti le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro10.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23500/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatee difese , giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), anche disgiuntamente, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , n. 34 presso lo studio del l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (annapaolamormino@avvocatiroma.o , elettivamente domiciliata in Roma, viale Pinturicchio, n. 204,presso lo studio del difensore. -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]., NA.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tutte rappresentat e e difes e , giusta procura in calce al controricorso, anche disgiuntamente, dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci, n. 54, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] PREVENTIVOrappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], via “Che” Guevara, n. 2, presso il difensore. -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] E LAVORO CONS. COOP. SOC. COOPERATIVA rappresentata e difesa giusta procura in calce al controricorso, anche disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, piazza dell’Orologio, n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difese,giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), elettivamente domiciliate in Roma, via Crescenzio, n. 17/A, presso il difensore. -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa , giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 7,presso lo studio del difensore . -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio del difensore. -controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2603/20202, pubblicata in data 3 giugno 2020 e notificata il 9 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. I fatti oggetto di giudizio traggono origine dai lavori di realizzazione della terza corsia del grande raccordoanulare- GRA eseguiti negli anni 2004 - 2006 nel tratto prospiciente via [OSCURATO:PERSONA]. I lavori erano stati affidati dalla committente ANAScon contratto di appalto del 14 luglio 2004 alla ATI costituita tra le società ingegner Giovannini e [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA]. (capogruppo mandataria,successivamente ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA] in virtù di contratto di affitto di ramo di azienda, e poi NA.GEST Global service srl in virtù di fusione) e [OSCURATO:PERSONA] E LAVORO (mandante, che aveva indicato quale esecutrice materiale dei lavori la [OSCURATO:SOCIETA]); per la esecuzione unitaria dei lavori oggetto d'appalto la ATI aveva costituito ai sensi per gli effetti dell'articolo 96 del d.p.r. 554/1999 la [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 Con atto di citazione introduttivo [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di proprietarie di due capannoni siti in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 62 (nel corso del giudizio individuati come corpo A 1 e B 1, il capannone A di proprietà della FORZA 4 ed il capannone B di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]), convenivano in giudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA], NAGEST Global service s.r.l., nonché [OSCURATO:SOCIETA], CONSORZIO fra cooperative di produzione e lavoro,e [OSCURATO:PERSONA], assumendo di aver subito dei danni ai capannoni in conseguenza dei lavori di ampliamento del GRA, danni già accertati in sede di accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito. Tutte le società convenute si costituivano in giudizio, contestando le pretese avversarie e chiedendo ed ottenendo caso di es sere autorizzate a chiamare in causa le rispettive compagnie assicuratrici ai fini di garanzia e manleva. Le terze chiamate compagnie assicuratrici si costituivano in giudizio, contestando le garanzie pretese ed in ogni caso le pretese risarcitorie avanzate dalle due società attrici. Con sentenza del 21 febbraio 2014 il Tribunale di Roma, pregiudizialmente ravvisando la giurisdizione del giudice ordinario adito, rigettava la domanda risarcitoria. 1.2 Avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo, con integrale riforma della sentenza impugnata, che le convenute fossero condannate al risarcimento del danno già oggetto della domanda di primo grado. 2. Con sentenza n. 2603/2020 pubblicata il 3 giugno 2020 la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello principale e gli appelli incidentali proposti daNAGEST Global service, [OSCURATO:SOCIETA] responsabilità limitata e ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA],compensando integralmente fra le parti tutte le spese nella fase di gravame.3. Propongono ora ricorso in Cassazione [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] a r.l.in liquidazione, ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA], NA.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché [OSCURATO:SOCIETA], CONSORZIO fra cooperative di produzione e lavoro, [OSCURATO:PERSONA], nonché le compagnie assicurative terze chiamate [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Le due società ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, come pure le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e ZURICH,[OSCURATO:SOCIETA], UNIPOLSAI, nonché [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]. e NA.GEST. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo le società ricorrenti deducono Violazione falsa applicazione degli articoli 7-8-9-10- 13 legge n. 1150/42; violazione falsa applicazione delle disposizioni sulla legge in generale (R.D. n. 262 del 16 Marzo 1942); violazione e falsa applicazione dell'art 41 septies legge n. 1150/42 e degli articoli 134 del DM n. 1404 del 01/04/1968 . Lamentano che la Corte avrebbe fatto malgoverno delle norme citate affermando che il piano attuativo è solo strumento di attuazione del Piano regolatore generale e non può modificarne le previsioni. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono Violazione del principio di presunzione di legittimità dell'atto amministrativo; violazione falsa applicazione degli artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E; violazione del principio di legittimo affidamento . Lamentano che la Corte d’appello non avrebbe disapplicato i provvedimenti amministrativi legittimanti la costruzione dei capannoni oggetto di causa ed in ogni caso non avrebbe tenuto conto, violandoli, dei fondamentali principi di presunzione dilegittimità degli atti amministrativi e di legittimo affidamento dei destinatari dell’atto amministrativo. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2050 e seguenti cod. civ. in relazione anche all'art. 360, comma 1, n. numero 3 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello, dopo non aver disapplicato le concessioni edilizie, escluso l'applicazione del principio del neminemlaeadere. Errores in procedendo et judicando . Lamentano che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errori in procedendo ed in judicando in quanto, pur non disapplicando le concessioni edilizie legittimanti la costruzione dei capannoni, non avrebbe riconosciuto a favore di esse società ricorrenti il danno ingiusto. 2. Tutti e tre i motivi vanno rigettati. 2.1Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d'appello assunto statuizioni conformi in ordine alla destinazione urbanistica di zona (H agricola) rilevanti sulla fascia di rispetto stradale dal GRA, pari a 60 metri, in particolare confermando l'inidoneità del piano particolareggiato, e d a maggior ragione della concessione edilizia , di derogare al piano regolatore generale, per cui gli immobili di proprietà delle tue società odierne ricorrenti si trovano in un’ area esterna al centro edificato con conseguente fascia di rispetto stradale pari a 60 m. Inoltre, sotto l'apparente riferimento (ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., norma peraltro nemmeno espressamente richiamata nella rubrica del motivo), alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto,le società ricorrenti invero censurano la sentenza impugnata sollecitando una diversa lettura delle circostanze fattuali, lamentando una erronea ricognizione della fattispecie concreta anche con ampi richiami alla consulenza tecnica espletata nel precedente grado di merito, sindacato questo che per costante giurisprudenza di questa Corte è precluso in sede di legittimità (v. ex multis Cass., 24/03/2022, n. 9518; Cass., 02/08/2019, n. 20865; Cass., 11/10/2018, n. 25348). Il motivo è ulteriormente infondato, sia perché l'art. 13 , comma 1 della legge 1150 del 1942 espressamente prevede che il piano regolatore generale è attuato a mezzo dei piani particolareggiati di esecuzio ne , per cui il piano particolareggiato è meramente esecutivo e non anche modificativo del piano regolatore generale(v. anche in tal senso Cass., 04/07/2012, n. 11190), sia perché lo strumento urbanistico non può in ogni caso derogare alla previsione, di fonte normativa primaria,di cui all’art. 41 septies dell a legge 1150/1942, come modificata ed integrata dalla legge 765/1967, secondo cui fuori dal perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i Trasporti e per l’Interno; ed appunto il DM 104/1968 ha stabilito una distanza di m. 60, in quanto il GRA viene fatto rientrare nella categoria di strade di tipo A (autostrade e raccordi autostradali). Giova ancora ricordare che la giurisprudenza del Giudice amministrativo afferma che il suddetto vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale ed autostradale è vincolo di inedificabilità assoluta (CdS, 12/02/2020, n. 1100) e, secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, comporta l’esclusione di qualsivoglia possibilità di sanatoria delle opere realizzate in contrasto con tale vincolo che sia stato imposto in epoca anteriore alla esecuzione (Cass., 27114/2013). Eproprio tali principi sono stati applicati dalla Corte territoriale, senza che il motivo colga tale precisa ratio decidendi, alle pp. 15 e 16 della sentenza, secondo cui la situazione non sarebbe stata diversa qualora il terreno su cui capannoni sono stati costruiti fossestato da considerarsi inserito all'interno dell'area urbana e non della zona agro romano secondo il PRG. Qui infatti non assume alcun rilievo l'indice di edificabilità che, come noto esprime i metri cubi quanto è possibile costruire in zona edificabile per metro quadrato, ma il vincolo di inedificabilità indicato dall'art.4 del DM 1404/1968 che per quanto detto, contempla la fascia di rispetto dei 60 m. fra la costruzione e il ciglio della strada . 2.2 Il secondo motivo è infondato nella parte in cui censura l’omessa disapplicazione dell’atto amministrativo da parte della Corte d’appello di Roma anche nel riferimento (che invero non parrebbe essere stato specificatamente trattato in sede di appello) al principio di presunzione di legittimità dell’atto amministrativo. La Corte d’appello non ha ignorato nel caso di specie l’esistenza sia del piano particolareggiato sia delle concessioni amministrative ottenute per la costruzione dei capannoni, ma li ha valutati nel contesto della corretta ricostruzione della gerarchia delle fonti e della cogenzadelle fonti normative di rango superiore. Inoltre, con precisa ratio decidendila Corte d’appello rileva espressamente che la sentenza del Tribunale non reca alcun passaggio che dia conto della disapplicazione delle concessioni edilizie rilasciate per la costruzione dei capannoni in argomento , e ciò perché il giudice di primo grado correttamente ha deciso in relazione alla domanda di risarcimento ex art.2043 cod. civ. proposta dalle due società attrici in primo grado, pervenendo all'inquadramento giuridico dei fatti di causa nel pieno rispetto del principio iura novit curia. Il mezzo è poi ulteriormente infondato nella ulteriore censura che lo compone, relativa alla violazione del principio dell'affidamento, dal momento che per costante giurisprudenza tale principio opera nei confronti della pubblica amministrazione e non nei confronti di terzi privati in buonafede come nel caso in esame, e soprattutto tale principio non può essere applicato in materia di repressione degli abusi edilizi, ove viene in rilievo anzitutto il carattere permanente dell'illecito e l'interesse pubblico alla repressione del medesimo, interesse pubblico atti nente all'ordinato assetto del paesaggio (CdS, 26/01/2015, n. 332; CdS, Ad. Plen., 17/10/2017, n. 9). 2.3. Il terzo motivo, con cui le ricorrenti sostanzialmente lamentanoche la sentenza d'appello,dopo aver affermato l'inesistenza di accertamenti contrari alla legittimità delle concessioni edilizie per i due capannoni (dunque costruiti senza alcun provvedimento che ne abbia sancito la illegittimità), compirebbe un salto logico e procedimentale che la porta ad escludere il risarcimento del danno, è manifestamente infondato. Anzitutto la Corte d’appello non ha affermato che le concessioni edilizie erano valide ed efficaci, ma si è più precisamente pronunciata, rispondendo alle censure di cui ai motivi di appello, ritenendo insussistente il vizio di ultra petizione, spiegando che il giudice di primo grado aveva deciso in coerenza con le domande formulate dalle società attrici, che non implicavano se non incidenter tantuml’indagine sulla legittimità degli atti amministrativi. Inoltre la Corte territoriale, come già il Tribunale in primo grado, ha ritenuto provata l'esistenza del medesimo nesso causale, cioè quello tra la costruzione dei fabbricati realizzata in violazione di fasce di rispetto inderogabili e il danno verificatosi sui medesimi fabbricati, e questo perché risulta prevalente ed esclusiva la responsabilità per abusiva ed illecita realizzazione di edificio in violazione del vincolo assoluto di inedificabilità per mancata osservanza delle distanze dall'area di rispetto autostrade. La Corte d'appello in ultima analisi ha deciso, correttamente , che l’art.2050 cod. civ., in tema di attività pericolosa , se , da un lato pone una presunzione di colpa a carico del danneggiante, dall’altro presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso causale tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso con onere probatorio a carico del danneggiato, tenuto inoltre conto che il nesso causale può essere eliso anche da fatti e comportamenti dello stesso danneggiato. 3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenzadelle società ricorrenti rispetto a tutti i controricorrenti costituiti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna in solido i ricorrenti a rifondere ad ognuno dei controricorrenti le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro10.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore
Sentenza Cassazione n. 26656/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris