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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 29671/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2180/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14556/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 2 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha disposto la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale a cui era stato ammesso [OSCURATO:PERSONA], in forza di ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta il 28 aprile 2023, e gli ha concesso, in sostituzione, la detenzione domiciliare.

Il Tribunale – dopo aver premesso che il Magistrato di sorveglianza di Catania aveva, il 15 gennaio 2025, sospeso l’affidamento in prova al servizio sociale in atto per [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’espiazione della pena inflitta al medesimo per il reato di sfruttamento della prostituzione commesso nel 2014, con trasmissione degli atti per la revoca della misura stessa – ha considerato le ripetute violazioni delle prescrizioni commesse dall’affidato, ne ha reputato determinante per la revoca della misura il conseguente vulnus alla sua funzione risocializzante e ha, tuttavia, stimato adeguato ammettere, in sostituzione, il condannato alla, meno ampia, misura della detenzione domiciliare.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l’annullamento in forza di un unico motivo con cui si denunciano la violazione degli artt. 47 e 70 Ord. pen. e il corrispondente vizio della motivazione.

Il Tribunale di sorveglianza, secondo la difesa, non ha verificato se il comportamento del condannato risultasse effettivamente incompatibile con la prosecuzione dell’affidamento in prova, non essendo stata verificata la gravità delle violazioni contestate e la conseguente carenza della funzione rieducativa da annettere alla prosecuzione della prova.

Si evidenzia che le circostanze di fatto poste alla base della revoca sono state oggetto di erronea valutazione da parte dei giudici di sorveglianza: in particolare, con specifica memoria, era stato chiarito che [OSCURATO:PERSONA], contattato telefonicamente dai Carabinieri di Riposto soltanto il 14 gennaio 2025 in merito al mancato riscontro rispetto al controllo del 13 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29671/2025 Roma, lì, 25/08/2025 gennaio 2025, aveva comunicato il 15 gennaio 2025 agli stessi Carabinieri il cattivo funzionamento del citofono e l’avvenuta sua riparazione, eseguita in garanzia dall’impresa installatrice; sicché, durante l’intero arco temporale di svolgimento dell’affidamento in prova dal 2 maggio 2023 in poi, le uniche violazioni erano le tre mancate risposte al controllo, determinate esclusivamente dal cattivo funzionamento dell’apparecchio citofonico e, in ogni caso, episodiche.

A queste prospettazioni il Tribunale – lamenta la difesa – ha omesso di dare rilievo e, poi, non ha posto in relazione la condotta contestata all’affidato con il complessivo comportamento serbato da [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione della misura alternativa: e, senza tale analisi comparativa, non avrebbe potuto affermare che l’indicata condotta, comunque involontaria e racchiusa in un breve periodo di tempo, fosse incompatibile con la prosecuzione della prova.

Ai giudici di sorveglianza il ricorrente fa carico di essersi limitati all’elencazione delle circostanze di fatto, senza indicare, in concreto, l’attività istruttoria effettuata e la ragione per cui sono stati ritenuti sussistenti i presupposti di legge per disporre la revoca dell’affidamento, in assenza di relazioni negative dell’Uepe o dell’Ente presso il quale era prestato il servizio.

Al contrario – si fa notare – il comportamento regolare di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della prova è stato confermato dall’ottenimento della liberazione anticipata.

3. I l Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibi l i tà dell’impugnazione, in quanto – sulla premessa che la revoca dell'affidamento in prova non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova – l’ordinanza impugnata, pure alla luce dei rilievi formulati dalla difesa, è pervenuta, con ragionamento incensurabile, alla conclusione della sostanziale vanificazione, da parte del condannato e in base alla condotta da lui ripetutamente serbata, delle prescrizioni e limitazioni inerenti alla libertà di locomozione, anche sul rispetto delle quali doveva misurarsi la sua capacità di conformarsi alle regole imposte dall'ordinamento, sicché è risultato violato il rapporto fiduciario tra il condannato e gli organi del trattamento, per cui l’ulteriore prosecuzione di quella misura si sarebbe posta in contraddizione con la finalità di recupero sociale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che l’impugnazione si sia esaurita in deduzioni resistite dalla congrua valutazione della base fattuale compiuta nel provvedimento impugnato e abbia veicolato prospettazioni non fondate sotto il profilo giuridico. 2.

In vista dell’esame dell’unico motivo non è superfluo premettere, a integrazione di quanto esposto in parte narrativa, che per il Tribunale di sorveglianza la revoca trova la sua prima, solida base sulla valutazione della nota dei Carabinieri di Riposto del 15 gennaio 2025, da cui si è evinto che [OSCURATO:PERSONA] non era stato trovato in casa nel corso del controllo effettuato durante la notte del 13 gennaio 2025, e poi ulteriore aggancio nella precedente nota degli stessi operanti in data 9 gennaio 2025, da cui era già emerso che il medesimo affidato nemmeno era stato trovato in casa sia nella data del 23 dicembre 2024, sia nella data del 5 gennaio 2025.

Posta la constatazione di tali fatti, è stata dal Tribunale condivisa la valutazione del Magistrato di sorveglianza secondo la quale le ripetute violazioni delle prescrizioni hanno evidenziato la mancata finalizzazione rieducativa della misura in atto, con l’effetto che la revoca dell’affidamento in prova è risultata necessaria, in quanto la situazione determinatasi è certamente tale da pregiudicarne l’esito.

Tuttavia, i giudici di sorveglianza, tenendo conto del disposto dell’art. 51-ter Ord. pen., alla revoca dell’affidamento in prova hanno fatto seguire l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare, considerando questa misura alternativa adeguata alla situazione analizzata e compatibile con la posizione del condannato, sia per il titolo del reato determinativo della pena in esecuzione, sia per l’entità della pena residua da espiare.

3. Il preciso compendio valutato – con motivazione sintetica, ma congrua e non illogica – nell’ordinanza impugnata si profila di spessore tale che la lettura datane dal ricorrente non riesce a destrutturare il filo logico-giuridico del tessuto argomentativo adeguatamente espresso dai giudici di merito, in virtù del quale la condotta dell’affidato è stata ritenuta, in modo ragionevole e coerente, di notevole gravità, inane essendo risultato lo sforzo difensivo di ridimensionarne la portata mediante la deduzione dell’involontarietà del comportamento alla base delle violazioni e dell’evenienza di – peraltro indistinti – elementi positivi nella sua complessiva condotta.

3.1. Va, in tale snodo, ribadito che, nella valutazione degli elementi di fatto inerenti alla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 47 Ord. pen., rileva l’aspetto comparativo del complessivo comportamento serbato dall’affidato con quelli che hanno originato la revoca.

Infatti, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, alla stregua di tutti gli indici acquisiti nel corso dell’esecuzione della misura, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova e fornire adeguata motivazione spiegando le ragioni per le quali le violazioni commesse siano da considerarsi indici di un decisivo allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto, in relazione alla condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso, onde ponderare la concreta incidenza della violazione delle prescrizioni imposte a suo carico sulla funzionalità della misura alternativa (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01; Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01).

Sicché, anche quando si verifichi un fatto che determina la necessità di addivenire alla sospensione dell’esecuzione della misura alternativa, la conseguenza di tale fatto in funzione della revoca della misura alternativa non è automatica, ma deve essere pur sempre correlata alla valutazione della condotta attribuita all’affidato, sia in riferimento all’intrinseca portata del fatto cha ha ingenerato la sospensione, sia e più in generale alla complessiva verifica della sua incompatibilità con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 3338 del 24/11/2023, dep. 2024, Baro, Rv. 285713 - 01; Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614 - 01).

3.2. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha argomentato in modo adeguato la maturata acquisizione della radicale carenza di funzionalità dell’affidamento in prova, in relazione all’obiettivo della risocializzazione del deviante (in certa misura ancora allo stato, come in precedenza) [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione offerta dal Tribunale per ritenere messa in crisi la concreta possibilità di proseguire il trattamento con l’attuazione della misura dell’affidamento in prova al fine della risocializzazione del condannato ha trovato ragione nella ripetuta e, nella sostanza, non giustificata violazione delle prescrizioni da parte dell’affidato.

Sebbene non siano state dedicate ulteriori considerazioni per confutare in modo esplicito la prospettazione di [OSCURATO:PERSONA], esternata – dopo l’ennesima violazione della prescrizione di non uscire dalla propria dimora nell’arco orario compreso fra le ore 21:00 e le ore 07:00 – circa il malfunzionamento dell’impianto citofonico, poi fatto riparare, risulta ictu oculi insuperata la valutazione compiuta dai giudici di sorveglianza di totale inadeguatezza della deduzione difensiva, la quale, oltra a non neutralizzare, nemmeno in via di ipotesi, i rilievi negativi sortiti dai controlli senza riscontro positivo operati dalla polizia giudiziaria nelle precedenti occasioni, non si è confrontata con il complessivo contenuto precettivo delle prescrizioni imposte al condannato e da questi accettate al momento del provvedimento ammissivo, con particolare riferimento all’espressa collocazione a carico dell’affidato dell’obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle forze dell’ordine, verificare la presenza e il corretto funzionamento dell’impianto citofonico e comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio ai suddetti organi deputati ai controlli, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso o cellulare.

A fronte delle ripetute e noncuranti violazioni dell’importante prescrizione, pertanto, la tesi dell’involontarietà o della mera negligenza è stata del tutto logicamente scartata anche dal Tribunale di sorveglianza: in tal senso, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata, per il carattere reiterato delle violazioni, obiettivamente grave e tale da non consentire di confermare, pur valutato il quadro della complessiva attuazione del percorso trattamentale, la prognosi di funzionalità al fine risocializzante della misura più ampia, proprio la necessità di porre un freno all’insofferenza del condannato ai contatti indebiti con l’ambiente esterno al proprio domicilio avendo, poi, costituito la base per considerare (con discorso giustificativo parimenti sintetico ma orientato in prospettiva chiaramente percepibile) la misura maggiormente contenitiva della detenzione domiciliare tuttora idonea a consentire la prosecuzione dell’espiazione in sede extramuraria.

A fronte di questo sufficiente, lineare e non illogico tessuto argomentativo, la doglianza veicolata con l’impugnazione si profila rivalutativa in merito all’addotta involontarietà delle violazioni e non persuasiva in ordine alla lamentata mancanza della complessiva ponderazione dei fattori rilevanti per stabilire la sopravvenuta disfunzionalità dell’affidamento in prova, stante l’inadeguatezza delle deduzioni svolte dal ricorrente per dimostrare l’influenza degli elementi di controindicazione alla revoca, elementi ritenuti congruamente non decisivi dai giudici specializzati, in particolare non potendo costituire argine bastevole a bilanciare l’analizzato comportamento negativo il mero riferimento al conseguimento della liberazione anticipata, peraltro in epoca antecedente a quella dell’emersione della condotta deviante alla base della revoca.

4. Corollario di queste considerazioni è che il ricorso deve essere rigettato, con la conseguenza ulteriore della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2180/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14556/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 2 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha disposto la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale a cui era stato ammesso [OSCURATO:PERSONA], in forza di ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta il 28 aprile 2023, e gli ha concesso, in sostituzione, la detenzione domiciliare. Il Tribunale – dopo aver premesso che il Magistrato di sorveglianza di Catania aveva, il 15 gennaio 2025, sospeso l’affidamento in prova al servizio sociale in atto per [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’espiazione della pena inflitta al medesimo per il reato di sfruttamento della prostituzione commesso nel 2014, con trasmissione degli atti per la revoca della misura stessa – ha considerato le ripetute violazioni delle prescrizioni commesse dall’affidato, ne ha reputato determinante per la revoca della misura il conseguente vulnus alla sua funzione risocializzante e ha, tuttavia, stimato adeguato ammettere, in sostituzione, il condannato alla, meno ampia, misura della detenzione domiciliare. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l’annullamento in forza di un unico motivo con cui si denunciano la violazione degli artt. 47 e 70 Ord. pen. e il corrispondente vizio della motivazione. Il Tribunale di sorveglianza, secondo la difesa, non ha verificato se il comportamento del condannato risultasse effettivamente incompatibile con la prosecuzione dell’affidamento in prova, non essendo stata verificata la gravità delle violazioni contestate e la conseguente carenza della funzione rieducativa da annettere alla prosecuzione della prova. Si evidenzia che le circostanze di fatto poste alla base della revoca sono state oggetto di erronea valutazione da parte dei giudici di sorveglianza: in particolare, con specifica memoria, era stato chiarito che [OSCURATO:PERSONA], contattato telefonicamente dai Carabinieri di Riposto soltanto il 14 gennaio 2025 in merito al mancato riscontro rispetto al controllo del 13 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29671/2025 Roma, lì, 25/08/2025 gennaio 2025, aveva comunicato il 15 gennaio 2025 agli stessi Carabinieri il cattivo funzionamento del citofono e l’avvenuta sua riparazione, eseguita in garanzia dall’impresa installatrice; sicché, durante l’intero arco temporale di svolgimento dell’affidamento in prova dal 2 maggio 2023 in poi, le uniche violazioni erano le tre mancate risposte al controllo, determinate esclusivamente dal cattivo funzionamento dell’apparecchio citofonico e, in ogni caso, episodiche. A queste prospettazioni il Tribunale – lamenta la difesa – ha omesso di dare rilievo e, poi, non ha posto in relazione la condotta contestata all’affidato con il complessivo comportamento serbato da [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione della misura alternativa: e, senza tale analisi comparativa, non avrebbe potuto affermare che l’indicata condotta, comunque involontaria e racchiusa in un breve periodo di tempo, fosse incompatibile con la prosecuzione della prova. Ai giudici di sorveglianza il ricorrente fa carico di essersi limitati all’elencazione delle circostanze di fatto, senza indicare, in concreto, l’attività istruttoria effettuata e la ragione per cui sono stati ritenuti sussistenti i presupposti di legge per disporre la revoca dell’affidamento, in assenza di relazioni negative dell’Uepe o dell’Ente presso il quale era prestato il servizio. Al contrario – si fa notare – il comportamento regolare di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della prova è stato confermato dall’ottenimento della liberazione anticipata. 3. I l Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibi l i tà dell’impugnazione, in quanto – sulla premessa che la revoca dell'affidamento in prova non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova – l’ordinanza impugnata, pure alla luce dei rilievi formulati dalla difesa, è pervenuta, con ragionamento incensurabile, alla conclusione della sostanziale vanificazione, da parte del condannato e in base alla condotta da lui ripetutamente serbata, delle prescrizioni e limitazioni inerenti alla libertà di locomozione, anche sul rispetto delle quali doveva misurarsi la sua capacità di conformarsi alle regole imposte dall'ordinamento, sicché è risultato violato il rapporto fiduciario tra il condannato e gli organi del trattamento, per cui l’ulteriore prosecuzione di quella misura si sarebbe posta in contraddizione con la finalità di recupero sociale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che l’impugnazione si sia esaurita in deduzioni resistite dalla congrua valutazione della base fattuale compiuta nel provvedimento impugnato e abbia veicolato prospettazioni non fondate sotto il profilo giuridico. 2. In vista dell’esame dell’unico motivo non è superfluo premettere, a integrazione di quanto esposto in parte narrativa, che per il Tribunale di sorveglianza la revoca trova la sua prima, solida base sulla valutazione della nota dei Carabinieri di Riposto del 15 gennaio 2025, da cui si è evinto che [OSCURATO:PERSONA] non era stato trovato in casa nel corso del controllo effettuato durante la notte del 13 gennaio 2025, e poi ulteriore aggancio nella precedente nota degli stessi operanti in data 9 gennaio 2025, da cui era già emerso che il medesimo affidato nemmeno era stato trovato in casa sia nella data del 23 dicembre 2024, sia nella data del 5 gennaio 2025. Posta la constatazione di tali fatti, è stata dal Tribunale condivisa la valutazione del Magistrato di sorveglianza secondo la quale le ripetute violazioni delle prescrizioni hanno evidenziato la mancata finalizzazione rieducativa della misura in atto, con l’effetto che la revoca dell’affidamento in prova è risultata necessaria, in quanto la situazione determinatasi è certamente tale da pregiudicarne l’esito. Tuttavia, i giudici di sorveglianza, tenendo conto del disposto dell’art. 51-ter Ord. pen., alla revoca dell’affidamento in prova hanno fatto seguire l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare, considerando questa misura alternativa adeguata alla situazione analizzata e compatibile con la posizione del condannato, sia per il titolo del reato determinativo della pena in esecuzione, sia per l’entità della pena residua da espiare. 3. Il preciso compendio valutato – con motivazione sintetica, ma congrua e non illogica – nell’ordinanza impugnata si profila di spessore tale che la lettura datane dal ricorrente non riesce a destrutturare il filo logico-giuridico del tessuto argomentativo adeguatamente espresso dai giudici di merito, in virtù del quale la condotta dell’affidato è stata ritenuta, in modo ragionevole e coerente, di notevole gravità, inane essendo risultato lo sforzo difensivo di ridimensionarne la portata mediante la deduzione dell’involontarietà del comportamento alla base delle violazioni e dell’evenienza di – peraltro indistinti – elementi positivi nella sua complessiva condotta. 3.1. Va, in tale snodo, ribadito che, nella valutazione degli elementi di fatto inerenti alla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 47 Ord. pen., rileva l’aspetto comparativo del complessivo comportamento serbato dall’affidato con quelli che hanno originato la revoca. Infatti, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, alla stregua di tutti gli indici acquisiti nel corso dell’esecuzione della misura, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova e fornire adeguata motivazione spiegando le ragioni per le quali le violazioni commesse siano da considerarsi indici di un decisivo allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto, in relazione alla condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso, onde ponderare la concreta incidenza della violazione delle prescrizioni imposte a suo carico sulla funzionalità della misura alternativa (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01; Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01). Sicché, anche quando si verifichi un fatto che determina la necessità di addivenire alla sospensione dell’esecuzione della misura alternativa, la conseguenza di tale fatto in funzione della revoca della misura alternativa non è automatica, ma deve essere pur sempre correlata alla valutazione della condotta attribuita all’affidato, sia in riferimento all’intrinseca portata del fatto cha ha ingenerato la sospensione, sia e più in generale alla complessiva verifica della sua incompatibilità con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 3338 del 24/11/2023, dep. 2024, Baro, Rv. 285713 - 01; Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614 - 01). 3.2. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha argomentato in modo adeguato la maturata acquisizione della radicale carenza di funzionalità dell’affidamento in prova, in relazione all’obiettivo della risocializzazione del deviante (in certa misura ancora allo stato, come in precedenza) [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione offerta dal Tribunale per ritenere messa in crisi la concreta possibilità di proseguire il trattamento con l’attuazione della misura dell’affidamento in prova al fine della risocializzazione del condannato ha trovato ragione nella ripetuta e, nella sostanza, non giustificata violazione delle prescrizioni da parte dell’affidato. Sebbene non siano state dedicate ulteriori considerazioni per confutare in modo esplicito la prospettazione di [OSCURATO:PERSONA], esternata – dopo l’ennesima violazione della prescrizione di non uscire dalla propria dimora nell’arco orario compreso fra le ore 21:00 e le ore 07:00 – circa il malfunzionamento dell’impianto citofonico, poi fatto riparare, risulta ictu oculi insuperata la valutazione compiuta dai giudici di sorveglianza di totale inadeguatezza della deduzione difensiva, la quale, oltra a non neutralizzare, nemmeno in via di ipotesi, i rilievi negativi sortiti dai controlli senza riscontro positivo operati dalla polizia giudiziaria nelle precedenti occasioni, non si è confrontata con il complessivo contenuto precettivo delle prescrizioni imposte al condannato e da questi accettate al momento del provvedimento ammissivo, con particolare riferimento all’espressa collocazione a carico dell’affidato dell’obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle forze dell’ordine, verificare la presenza e il corretto funzionamento dell’impianto citofonico e comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio ai suddetti organi deputati ai controlli, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso o cellulare. A fronte delle ripetute e noncuranti violazioni dell’importante prescrizione, pertanto, la tesi dell’involontarietà o della mera negligenza è stata del tutto logicamente scartata anche dal Tribunale di sorveglianza: in tal senso, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata, per il carattere reiterato delle violazioni, obiettivamente grave e tale da non consentire di confermare, pur valutato il quadro della complessiva attuazione del percorso trattamentale, la prognosi di funzionalità al fine risocializzante della misura più ampia, proprio la necessità di porre un freno all’insofferenza del condannato ai contatti indebiti con l’ambiente esterno al proprio domicilio avendo, poi, costituito la base per considerare (con discorso giustificativo parimenti sintetico ma orientato in prospettiva chiaramente percepibile) la misura maggiormente contenitiva della detenzione domiciliare tuttora idonea a consentire la prosecuzione dell’espiazione in sede extramuraria. A fronte di questo sufficiente, lineare e non illogico tessuto argomentativo, la doglianza veicolata con l’impugnazione si profila rivalutativa in merito all’addotta involontarietà delle violazioni e non persuasiva in ordine alla lamentata mancanza della complessiva ponderazione dei fattori rilevanti per stabilire la sopravvenuta disfunzionalità dell’affidamento in prova, stante l’inadeguatezza delle deduzioni svolte dal ricorrente per dimostrare l’influenza degli elementi di controindicazione alla revoca, elementi ritenuti congruamente non decisivi dai giudici specializzati, in particolare non potendo costituire argine bastevole a bilanciare l’analizzato comportamento negativo il mero riferimento al conseguimento della liberazione anticipata, peraltro in epoca antecedente a quella dell’emersione della condotta deviante alla base della revoca. 4. Corollario di queste considerazioni è che il ricorso deve essere rigettato, con la conseguenza ulteriore della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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